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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46356 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
(CASTEL DI SANGRO (AQ), 19/09/1990), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. MARZETTI JACOPO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 31/03/1981), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. GAMBAROTA MARIA CRISTIANA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1
in data 27 settembre 2019, contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nasceva il figlio (Roma, Controparte_1 Per_1
30 luglio 2020), esponeva che nel tempo la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la medesima e con residenza presso la stessa, assegnazione a costei della casa familiare con pagamento da parte del resistente del mutuo (Euro 900,00 mensili) gravante sulla abitazione oltre alle spese ordinarie e straordinarie relative al condominio, al riscaldamento e alle utenze;
obbligo a carico del predetto di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 1.000 per il mantenimento del figlio e di Euro 1.500 per il mantenimento della medesima ricorrente o in alternativa, a quest'ultimo riguardo, Euro 1.500 per il pagamento di una persona che si occupasse della casa e della cura del bambino, spese straordinarie a carico del resistente nella misura del 70%; che in corso di 3
causa rinunciava alla domanda di mantenimento in favore di sé medesima.
All'uopo la deduceva di essere impiegata, a tempo pieno, Parte_1
presso il merito mentre il resistente, Controparte_2
avvocato, svolgeva la professione nello “Studio Della Gatta” e deteneva numerose compartecipazioni in società di famiglia;
che le parti erano in crisi da almeno due anni principalmente a causa del “temperamento impositivo e
dal comportamento oppressivo” del resistente il quale già nel periodo della gravidanza aveva assunto atteggiamenti di insofferenza nei confronti della vita familiare benchè la vita matrimoniale fosse appena iniziata e la coppia fosse insieme da otto anni;
che tale situazione si era acuita a causa della pandemia e della lontananza dei rispettivi genitori;
che nel corso dell'ultimo periodo estivo il resistente aveva manifestato la volontà di separarsi ed a seguito di discussioni nella casa familiare la gli aveva chiesto di Parte_1
allontanarsi, richiesta che tuttavia veniva respinta dal resistente;
che intervenivano divergenze anche sulla scuola per il minore il frequentava la scuola Marymount ed il resistente si era opposto a che il figlio continuasse a frequentare tale istituto, si era rivolto alla scuola pubblica Falcone
Borsellino ai fini dell'iscrizione e la ricorrente lo aveva invitato formalmente a non coltivare tale domanda;
che al fine di addivenire ad una soluzione della questione la ricorrente aderiva all'iscrizione del figlio alla scuola privata Santa Maria Ausiliatrice;
che inoltre il resistente decideva di licenziare la colf e così anche la baby sitter benchè la ricorrente svolgesse l'attività a tempo pieno e quindi necessitava di una tata dovendo altrimenti rimanere a casa con tutto ciò che ne comportava in quanto i rispettivi genitori dei coniugi abitavano in altre regioni;
che dal punto di vista economico le spese relative alle costose vacanze e quelle voluttuarie erano 4
state sostenute quasi in via esclusiva dal il quale, inoltre, CP_1
metteva a disposizione della ricorrente per le spese familiari un ammontare mensile di Euro 2.000 sul conto corrente cointestato;
che, infine, nell'ultimo periodo le liti si erano fatte più accese, tant'è che la ricorrente aveva addirittura pensato di richiedere l'attivazione del cosiddetto “Codice Rosso”
a tutela del figlio minore che aveva preso parte ai litigi come in occasione del licenziamento della colf.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione ma contestava le ulteriori avverse allegazioni e istanze, chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso il padre a cui assegnare la casa coniugale, disciplinare la frequentazione con obbligo a carico dei genitori di prevedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di spettanza ed al pagamento del
50% delle spese straordinarie ciascuno, porre a carico del resistente un contributo al canone locativo in favore della ricorrente nella misura massima di € 450,00 mensili;
in via subordinata, disporre il collocamento del minore nella casa familiare con frequentazione alternata dei genitori nella stessa, porre a carico del resistente un contributo al canone locativo in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili e ferme restando le altre domande.
Il deduceva che la moglie era “una persona priva di CP_1
autonomia”; che tale caratteristica si era acuita con la nascita del figlio tant'è che la medesima necessitava della costante presenza di una Per_1
persona di sostegno;
che non si era mai occupata del marito;
che nell'agosto del 2023 il resistente le proponeva di addivenire ad una separazione 5
consensuale prospettandole un accordo ma la ricorrente declinava invitando il resistente ad allontanarsi dalla casa familiare;
che la detta abitazione di via Catanzaro n.9 era di proprietà esclusiva del resistente e gravata da mutuo per Euro 1.372,65 mensili;
che da sei mesi la frequentazione del figlio avveniva, in accordo tra le parti, in modo paritetico;
che il resistente,
svolgendo la libera professione ed essendo titolare del proprio studio, poteva prendersi cura del figlio senza limiti di tempo mentre la moglie aveva dei limiti dovuti al suo rapporto di lavoro subordinato;
che il figlio frequentava attualmente la scuola dell'infanzia presso l'Istituto salesiano privato Maria
Ausiliatrice dalle ore 8:30 sino alle ore 16:15, scuola posta nelle vicinanze sia dell'abitazione familiare sia dello studio professionale del resistente;
che mentre quest'ultimo era in grado di accudire il figlio, senza ricorso a baby sitter o tate, la madre era ricorsa all'aiuto dei propri genitori si erano praticamente trasferiti a Roma nella casa familiare;
che il padre si era sempre occupato del figlio e tanto più negli ultimi 6 mesi di frequentazione oltre ad avere provveduto, in via pressocchè esclusiva, ad attività quali far riposare il bambino e preparargli i pasti anche anticipatamente durante il fine settimana, porzionandoli in vasetti da conservarsi in frigo o freezer per averne sempre ampia scorta;
che inoltre il medesimo si occupava della gestione familiare, della spesa e degli acquisti per il figlio, nel contempo svolgendo la propria attività professionale;
che infine andava precisato come la scelta della scuola Marymount non era stata concordata dalle parti ma era una proposta della moglie a cui il resistente aveva aderito sul presupposto che anche la predetta avrebbe contribuito al pagamento della retta mentre così non era avvenuto;
che la iscrizione alla scuola Santa Maria Ausiliatrice
era avvenuta con l'assenso del resistente e dietro proposta della ricorrente 6
ma anche in questa occasione era stato sempre il medesimo a provvedere al pagamento della retta fino a quando decideva di pagare solo il 50%; che il ricorso ad una colf per 13 ore settimanali e fino all'08/09/2023 non poteva essere interpretato come un lusso e comunque era venuto meno alla predetta data, a seguito dell'inserimento del figlio nella scuola di infanzia ed essendo pertanto diminuite le necessità; che infine il resistente contestava di aver alzato i toni in occasione del licenziamento della colf.
Alla prima udienza comparivano personalmente le parti e il Giudice,
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente: Il Tribunale, visto l'art.
473bis.22 c.p.c., così decide: autorizza i coniugi a vivere separati con
obbligo di reciproco rispetto e dispone che ciascuno provveda
autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore Per_1
(Roma, 30/07/2020) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con
residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior
importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà
con sé il figlio: a) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso
orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola
ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica); b) dalle ore 16.00
o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica)
nelle settimane in cui il minore trascorre il finesettimana con il padre e fino
al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di 7
chiusura scolastica) nelle settimane in cui il minore trascorre il
finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze
scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare le principali
festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche
pasquali e in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali;
e)
per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con
la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di
reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo il padre vedrà e terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio Per_1
e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni
dispari e la madre viceversa;
f) trascorrerà comunque con la Per_1
madre il giorno del di lei compleanno e della festa della mamma e con il
padre il giorno del di lui compleanno e della festa del papà, mentre
trascorrerà il giorno del proprio compleanno (30 luglio) ad anni alterni con
ciascun genitore come previsto dal punto e) che precede;
assegna la casa
familiare sita in Roma Via Catanzaro n. 9 alla ricorrente Parte_1
disponendo che il se ne allontani asportando i propri beni ed CP_1
effetti personali entro il 30/03/2024; dispone che a far data dal mese di
aprile 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il
mantenimento di , la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2024, e condanna il
al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento
delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1 8
Protocollo. Non ammette le prove orali articolate. Dispone procedersi ad
accertamenti di Polizia Tributaria, a mezzo della Guardia di Finanza
competente per territorio……... Fissa per la rimessione della causa in
decisione l'udienza del 25/03/2025……..”
Con sentenza non definitiva n. 4108/24 del 26 febbraio 2024 il
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti.
Disposte le indagini a mezzo della Polizia Tributaria, all'udienza del
25/03/25, svoltasi con modalità cartolari, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il Collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie ossia quella di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, tenuto conto che in corso di causa la ricorrente ha rinunciato a quella per il suo mantenimento.
In ordine al regime di affidamento di , nulla osta Per_1
all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale deve, conseguentemente, essere assegnata la casa familiare di via Catanzaro n.9, e con conferma della disciplina dei tempi di permanenza presso il padre in conformità a quanto disposto con ordinanza del 28 febbraio 2024 che prevede una frequentazione già piuttosto ampia per il resistente.
Venendo alla questione del mantenimento di , dalla Per_1
documentazione in atti e da quella pervenuta dalla Guardia di Finanza
emerge che il , libero professionista: CP_1
ha dichiarato redditi lordi alla cassa Forense rispettivamente negli anni
2021, 2022, 2023 di Euro 135.527, 27.813, 125.018; 9
ha dichiarato redditi netti negli anni 2021 (Unico 2022) per Euro
99.799, 2022 Unico (2023) per Euro 28.637, 2023 Unico (2024) per Euro
78.614 con una media mensile nel triennio di Euro 5.750 circa;
è intestatario della ex casa familiare (via Catanzaro,9 Roma) di un immobile e due box in Pescocostanzo (dedotta dal resistente come casa di vacanze), di terreni in Caserta proquota;
ha redditi derivanti da “contratti di locazione non finanziaria di terreno agricolo” per gli anni 2022-2023 per Euro 35.000 annui complessivi,
ha quota societarie del 2% nella del Controparte_3
valore nominale di € 6.240,00, società che nell'anno 2022 ha dichiarato un utile di esercizio di Euro 659.125,00, quota del 16,67% della società
del valore nominale pari ad Euro 134.516, quota del 22,08% Controparte_4
della società (capitale sociale di Euro 190.000) con Controparte_5
valore nominale di Euro 41.960 e società che ha dichiarato nell'anno 2022
un utile di esercizio di Euro 472, quota del 33,33% nella CP_6
(capitale sociale di Euro 10.500,00) che ha dichiarato nell'anno 2022 un utile di esercizio di Euro 199.418; quota del 2% nella Ing.
[...]
(capitale sociale di Euro 100.000) del valore nominale di Controparte_7
Euro 2.000 che nell'anno 2022 ha esposto una perdita in bilancio di – Euro
5,00;
ha conto correnti presso banca Intesa San Paolo c/c 6507, c/c 6002,
c/c 9852 cointestato;
che tali conto correnti recano i seguenti saldi, c/c 6507: € 16.972,73
al 31/12/21 - € 9.820,17 al 31/12/22 - € 1.778 al 31/12/23 - € 6.283 al
28/02/24; c/c 6002: € 80.872,47 al 31/12/21 - € -15.008 al 31/12/22- €
2.362,31 al 31/12/23 - €38.683 al 28/02/24. 10
Quanto alla è impiegata presso il Parte_1 Controparte_8
stabilmente dall'anno 2019 con una retribuzione mensile di Euro
[...]
2.233,00;
ha dichiarato redditi netti negli anni 2021 (Unico 2022) di Euro
24.851, 2022 (Mod. 730/23) di € 27.736, 2023 (Mod. 730/24) di Euro
27.836 con un media mensile nel triennio di Euro 2.233 circa;
ha un conto corrente acceso presso la banca Intesa San Paolo 11085
con saldi di € 21.097 al 31/03/22, di € 33.141 al 31/12/2022, di € 37.454 al
31/12/2023 ed infine c/c 11085: € 37.277 al 28/02/24; CP_9
non è intestataria di beni immobili.
Tutto ciò premesso considerata la tenera età di (5 anni) e Per_1
valutato che il medesimo frequenta la scuola con orario lungo, fino alle ore
16,00 (circostanza non contestata) e dunque per buona parte della giornata,
meritano di essere confermati i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il è tenuto a corrispondere alla per il CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di euro 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con base febbraio 2024
come da provvedimenti provvisori.
Occorre infatti considerare il collocamento del figlio presso la madre alla quale è assegnata la ex casa familiare, un appartamento di proprietà
esclusiva del resistente per il quale il medesimo paga un mutuo con una rata mensile di Euro 1372 circa e pertanto ciò ha un valore economico e costituisce una forma integrativa di mantenimento, indiretto, - trattasi tra l'altro di un appartamento di ampia metratura, 200 mq., in zona piazza
Bologna - che si aggiunge all'assegno mensile.
A ciò aggiungasi che la madre guadagna Euro 2.233 mensili netti e 11
non ha, per effetto del collocamento presso di lei del figlio, oneri alloggiativi, per cui appare avere mezzi adeguati per contribuire al mantenimento del figlio.
Cionondimeno è di palmare evidenza anche alla luce delle indagini della Polizia tributaria che la situazione economica prospettata dal resistente sia sensibilmente sottodimensionata rispetto alla realtà e che sussista una divergenza economica tra le parti in quanto, limitatamente al solo reddito da lavoro la ricorrente guadagna Euro 2.300 mensili ed il resistente Euro
5.750 mensili, situazione che occorre valorizzare ai fini delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene pertanto equo porre le spese extra, per loro natura variabili e soggette al consenso della parti, a carico del resistente per la quota del 60% rimanendo il residuo 40% a carico della ricorrente, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46356/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- affida il figlio minore (Roma, 30 luglio 2020) ad Per_1
entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso la madre in 12
Roma, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza di presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni di Per_1
maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e, in caso di Per_1
disaccordo, dal giudice;
- conferma il vigente provvedimento in tema di frequentazione e pertanto salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé il figlio: a) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica); b) dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui il minore trascorre il finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui il minore trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche e)
per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre vedrà e terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli Per_1
anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
f) trascorrerà comunque con la madre il giorno Per_1 13
del di lei compleanno e della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e della festa del papà, mentre trascorrerà il giorno del proprio compleanno (30 luglio) ad anni alterni con ciascun genitore come previsto dal punto e) che precede;
- dispone che corrisponda alla madre, a titolo Controparte_1
di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di Per_1
euro 700,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024 e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- pone a carico delle parti rispettivamente in misura pari al 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suddetto Protocollo, a Per_1
far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori;
- assegna la casa familiare sita in Roma Via Catanzaro n. 9 alla ricorrente Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46356 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
(CASTEL DI SANGRO (AQ), 19/09/1990), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. MARZETTI JACOPO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 31/03/1981), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. GAMBAROTA MARIA CRISTIANA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1
in data 27 settembre 2019, contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nasceva il figlio (Roma, Controparte_1 Per_1
30 luglio 2020), esponeva che nel tempo la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la medesima e con residenza presso la stessa, assegnazione a costei della casa familiare con pagamento da parte del resistente del mutuo (Euro 900,00 mensili) gravante sulla abitazione oltre alle spese ordinarie e straordinarie relative al condominio, al riscaldamento e alle utenze;
obbligo a carico del predetto di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 1.000 per il mantenimento del figlio e di Euro 1.500 per il mantenimento della medesima ricorrente o in alternativa, a quest'ultimo riguardo, Euro 1.500 per il pagamento di una persona che si occupasse della casa e della cura del bambino, spese straordinarie a carico del resistente nella misura del 70%; che in corso di 3
causa rinunciava alla domanda di mantenimento in favore di sé medesima.
All'uopo la deduceva di essere impiegata, a tempo pieno, Parte_1
presso il merito mentre il resistente, Controparte_2
avvocato, svolgeva la professione nello “Studio Della Gatta” e deteneva numerose compartecipazioni in società di famiglia;
che le parti erano in crisi da almeno due anni principalmente a causa del “temperamento impositivo e
dal comportamento oppressivo” del resistente il quale già nel periodo della gravidanza aveva assunto atteggiamenti di insofferenza nei confronti della vita familiare benchè la vita matrimoniale fosse appena iniziata e la coppia fosse insieme da otto anni;
che tale situazione si era acuita a causa della pandemia e della lontananza dei rispettivi genitori;
che nel corso dell'ultimo periodo estivo il resistente aveva manifestato la volontà di separarsi ed a seguito di discussioni nella casa familiare la gli aveva chiesto di Parte_1
allontanarsi, richiesta che tuttavia veniva respinta dal resistente;
che intervenivano divergenze anche sulla scuola per il minore il frequentava la scuola Marymount ed il resistente si era opposto a che il figlio continuasse a frequentare tale istituto, si era rivolto alla scuola pubblica Falcone
Borsellino ai fini dell'iscrizione e la ricorrente lo aveva invitato formalmente a non coltivare tale domanda;
che al fine di addivenire ad una soluzione della questione la ricorrente aderiva all'iscrizione del figlio alla scuola privata Santa Maria Ausiliatrice;
che inoltre il resistente decideva di licenziare la colf e così anche la baby sitter benchè la ricorrente svolgesse l'attività a tempo pieno e quindi necessitava di una tata dovendo altrimenti rimanere a casa con tutto ciò che ne comportava in quanto i rispettivi genitori dei coniugi abitavano in altre regioni;
che dal punto di vista economico le spese relative alle costose vacanze e quelle voluttuarie erano 4
state sostenute quasi in via esclusiva dal il quale, inoltre, CP_1
metteva a disposizione della ricorrente per le spese familiari un ammontare mensile di Euro 2.000 sul conto corrente cointestato;
che, infine, nell'ultimo periodo le liti si erano fatte più accese, tant'è che la ricorrente aveva addirittura pensato di richiedere l'attivazione del cosiddetto “Codice Rosso”
a tutela del figlio minore che aveva preso parte ai litigi come in occasione del licenziamento della colf.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione ma contestava le ulteriori avverse allegazioni e istanze, chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso il padre a cui assegnare la casa coniugale, disciplinare la frequentazione con obbligo a carico dei genitori di prevedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di spettanza ed al pagamento del
50% delle spese straordinarie ciascuno, porre a carico del resistente un contributo al canone locativo in favore della ricorrente nella misura massima di € 450,00 mensili;
in via subordinata, disporre il collocamento del minore nella casa familiare con frequentazione alternata dei genitori nella stessa, porre a carico del resistente un contributo al canone locativo in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili e ferme restando le altre domande.
Il deduceva che la moglie era “una persona priva di CP_1
autonomia”; che tale caratteristica si era acuita con la nascita del figlio tant'è che la medesima necessitava della costante presenza di una Per_1
persona di sostegno;
che non si era mai occupata del marito;
che nell'agosto del 2023 il resistente le proponeva di addivenire ad una separazione 5
consensuale prospettandole un accordo ma la ricorrente declinava invitando il resistente ad allontanarsi dalla casa familiare;
che la detta abitazione di via Catanzaro n.9 era di proprietà esclusiva del resistente e gravata da mutuo per Euro 1.372,65 mensili;
che da sei mesi la frequentazione del figlio avveniva, in accordo tra le parti, in modo paritetico;
che il resistente,
svolgendo la libera professione ed essendo titolare del proprio studio, poteva prendersi cura del figlio senza limiti di tempo mentre la moglie aveva dei limiti dovuti al suo rapporto di lavoro subordinato;
che il figlio frequentava attualmente la scuola dell'infanzia presso l'Istituto salesiano privato Maria
Ausiliatrice dalle ore 8:30 sino alle ore 16:15, scuola posta nelle vicinanze sia dell'abitazione familiare sia dello studio professionale del resistente;
che mentre quest'ultimo era in grado di accudire il figlio, senza ricorso a baby sitter o tate, la madre era ricorsa all'aiuto dei propri genitori si erano praticamente trasferiti a Roma nella casa familiare;
che il padre si era sempre occupato del figlio e tanto più negli ultimi 6 mesi di frequentazione oltre ad avere provveduto, in via pressocchè esclusiva, ad attività quali far riposare il bambino e preparargli i pasti anche anticipatamente durante il fine settimana, porzionandoli in vasetti da conservarsi in frigo o freezer per averne sempre ampia scorta;
che inoltre il medesimo si occupava della gestione familiare, della spesa e degli acquisti per il figlio, nel contempo svolgendo la propria attività professionale;
che infine andava precisato come la scelta della scuola Marymount non era stata concordata dalle parti ma era una proposta della moglie a cui il resistente aveva aderito sul presupposto che anche la predetta avrebbe contribuito al pagamento della retta mentre così non era avvenuto;
che la iscrizione alla scuola Santa Maria Ausiliatrice
era avvenuta con l'assenso del resistente e dietro proposta della ricorrente 6
ma anche in questa occasione era stato sempre il medesimo a provvedere al pagamento della retta fino a quando decideva di pagare solo il 50%; che il ricorso ad una colf per 13 ore settimanali e fino all'08/09/2023 non poteva essere interpretato come un lusso e comunque era venuto meno alla predetta data, a seguito dell'inserimento del figlio nella scuola di infanzia ed essendo pertanto diminuite le necessità; che infine il resistente contestava di aver alzato i toni in occasione del licenziamento della colf.
Alla prima udienza comparivano personalmente le parti e il Giudice,
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente: Il Tribunale, visto l'art.
473bis.22 c.p.c., così decide: autorizza i coniugi a vivere separati con
obbligo di reciproco rispetto e dispone che ciascuno provveda
autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore Per_1
(Roma, 30/07/2020) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con
residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior
importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà
con sé il figlio: a) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso
orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola
ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica); b) dalle ore 16.00
o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica)
nelle settimane in cui il minore trascorre il finesettimana con il padre e fino
al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di 7
chiusura scolastica) nelle settimane in cui il minore trascorre il
finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze
scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare le principali
festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche
pasquali e in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali;
e)
per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con
la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di
reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo il padre vedrà e terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio Per_1
e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni
dispari e la madre viceversa;
f) trascorrerà comunque con la Per_1
madre il giorno del di lei compleanno e della festa della mamma e con il
padre il giorno del di lui compleanno e della festa del papà, mentre
trascorrerà il giorno del proprio compleanno (30 luglio) ad anni alterni con
ciascun genitore come previsto dal punto e) che precede;
assegna la casa
familiare sita in Roma Via Catanzaro n. 9 alla ricorrente Parte_1
disponendo che il se ne allontani asportando i propri beni ed CP_1
effetti personali entro il 30/03/2024; dispone che a far data dal mese di
aprile 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il
mantenimento di , la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2024, e condanna il
al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento
delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1 8
Protocollo. Non ammette le prove orali articolate. Dispone procedersi ad
accertamenti di Polizia Tributaria, a mezzo della Guardia di Finanza
competente per territorio……... Fissa per la rimessione della causa in
decisione l'udienza del 25/03/2025……..”
Con sentenza non definitiva n. 4108/24 del 26 febbraio 2024 il
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti.
Disposte le indagini a mezzo della Polizia Tributaria, all'udienza del
25/03/25, svoltasi con modalità cartolari, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il Collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie ossia quella di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio, tenuto conto che in corso di causa la ricorrente ha rinunciato a quella per il suo mantenimento.
In ordine al regime di affidamento di , nulla osta Per_1
all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale deve, conseguentemente, essere assegnata la casa familiare di via Catanzaro n.9, e con conferma della disciplina dei tempi di permanenza presso il padre in conformità a quanto disposto con ordinanza del 28 febbraio 2024 che prevede una frequentazione già piuttosto ampia per il resistente.
Venendo alla questione del mantenimento di , dalla Per_1
documentazione in atti e da quella pervenuta dalla Guardia di Finanza
emerge che il , libero professionista: CP_1
ha dichiarato redditi lordi alla cassa Forense rispettivamente negli anni
2021, 2022, 2023 di Euro 135.527, 27.813, 125.018; 9
ha dichiarato redditi netti negli anni 2021 (Unico 2022) per Euro
99.799, 2022 Unico (2023) per Euro 28.637, 2023 Unico (2024) per Euro
78.614 con una media mensile nel triennio di Euro 5.750 circa;
è intestatario della ex casa familiare (via Catanzaro,9 Roma) di un immobile e due box in Pescocostanzo (dedotta dal resistente come casa di vacanze), di terreni in Caserta proquota;
ha redditi derivanti da “contratti di locazione non finanziaria di terreno agricolo” per gli anni 2022-2023 per Euro 35.000 annui complessivi,
ha quota societarie del 2% nella del Controparte_3
valore nominale di € 6.240,00, società che nell'anno 2022 ha dichiarato un utile di esercizio di Euro 659.125,00, quota del 16,67% della società
del valore nominale pari ad Euro 134.516, quota del 22,08% Controparte_4
della società (capitale sociale di Euro 190.000) con Controparte_5
valore nominale di Euro 41.960 e società che ha dichiarato nell'anno 2022
un utile di esercizio di Euro 472, quota del 33,33% nella CP_6
(capitale sociale di Euro 10.500,00) che ha dichiarato nell'anno 2022 un utile di esercizio di Euro 199.418; quota del 2% nella Ing.
[...]
(capitale sociale di Euro 100.000) del valore nominale di Controparte_7
Euro 2.000 che nell'anno 2022 ha esposto una perdita in bilancio di – Euro
5,00;
ha conto correnti presso banca Intesa San Paolo c/c 6507, c/c 6002,
c/c 9852 cointestato;
che tali conto correnti recano i seguenti saldi, c/c 6507: € 16.972,73
al 31/12/21 - € 9.820,17 al 31/12/22 - € 1.778 al 31/12/23 - € 6.283 al
28/02/24; c/c 6002: € 80.872,47 al 31/12/21 - € -15.008 al 31/12/22- €
2.362,31 al 31/12/23 - €38.683 al 28/02/24. 10
Quanto alla è impiegata presso il Parte_1 Controparte_8
stabilmente dall'anno 2019 con una retribuzione mensile di Euro
[...]
2.233,00;
ha dichiarato redditi netti negli anni 2021 (Unico 2022) di Euro
24.851, 2022 (Mod. 730/23) di € 27.736, 2023 (Mod. 730/24) di Euro
27.836 con un media mensile nel triennio di Euro 2.233 circa;
ha un conto corrente acceso presso la banca Intesa San Paolo 11085
con saldi di € 21.097 al 31/03/22, di € 33.141 al 31/12/2022, di € 37.454 al
31/12/2023 ed infine c/c 11085: € 37.277 al 28/02/24; CP_9
non è intestataria di beni immobili.
Tutto ciò premesso considerata la tenera età di (5 anni) e Per_1
valutato che il medesimo frequenta la scuola con orario lungo, fino alle ore
16,00 (circostanza non contestata) e dunque per buona parte della giornata,
meritano di essere confermati i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il è tenuto a corrispondere alla per il CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di euro 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con base febbraio 2024
come da provvedimenti provvisori.
Occorre infatti considerare il collocamento del figlio presso la madre alla quale è assegnata la ex casa familiare, un appartamento di proprietà
esclusiva del resistente per il quale il medesimo paga un mutuo con una rata mensile di Euro 1372 circa e pertanto ciò ha un valore economico e costituisce una forma integrativa di mantenimento, indiretto, - trattasi tra l'altro di un appartamento di ampia metratura, 200 mq., in zona piazza
Bologna - che si aggiunge all'assegno mensile.
A ciò aggiungasi che la madre guadagna Euro 2.233 mensili netti e 11
non ha, per effetto del collocamento presso di lei del figlio, oneri alloggiativi, per cui appare avere mezzi adeguati per contribuire al mantenimento del figlio.
Cionondimeno è di palmare evidenza anche alla luce delle indagini della Polizia tributaria che la situazione economica prospettata dal resistente sia sensibilmente sottodimensionata rispetto alla realtà e che sussista una divergenza economica tra le parti in quanto, limitatamente al solo reddito da lavoro la ricorrente guadagna Euro 2.300 mensili ed il resistente Euro
5.750 mensili, situazione che occorre valorizzare ai fini delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene pertanto equo porre le spese extra, per loro natura variabili e soggette al consenso della parti, a carico del resistente per la quota del 60% rimanendo il residuo 40% a carico della ricorrente, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46356/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- affida il figlio minore (Roma, 30 luglio 2020) ad Per_1
entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso la madre in 12
Roma, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza di presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni di Per_1
maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e, in caso di Per_1
disaccordo, dal giudice;
- conferma il vigente provvedimento in tema di frequentazione e pertanto salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé il figlio: a) a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica); b) dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui il minore trascorre il finesettimana con il padre e fino al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui il minore trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche e)
per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre vedrà e terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli Per_1
anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
f) trascorrerà comunque con la madre il giorno Per_1 13
del di lei compleanno e della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e della festa del papà, mentre trascorrerà il giorno del proprio compleanno (30 luglio) ad anni alterni con ciascun genitore come previsto dal punto e) che precede;
- dispone che corrisponda alla madre, a titolo Controparte_1
di contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di Per_1
euro 700,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024 e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- pone a carico delle parti rispettivamente in misura pari al 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suddetto Protocollo, a Per_1
far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori;
- assegna la casa familiare sita in Roma Via Catanzaro n. 9 alla ricorrente Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 14