Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 22/12/2025, n. 23455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23455 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2025, proposto da
- TO EL;
GA ET, AS DD, e AS RA, nella qualità di eredi legittime di AS NZ;
- ID LU, ID NZ, ID AN e ID NI, nella qualità di eredi legittime di ID CO;
- ZZ ANGELO;
- PO LO;
- CELIENTO DOMENICO;
- CAROZZA POMPEO;
- FA CO;
- EZ VA;
- FERRUCCIO LIBERATO;
- DI MO NT;
- AG CHIARA e DELLA VALLE DORA, nella qualità di eredi legittime di DELLA VALLE NT;
- RI NT;
- INSERO RAFFAELE;
- AL NN, nella qualità di erede legittima di AL CI;
- SIVO NUNZIO;
- LI NT;
- ROSSETTI PASQUALE;
- ROSSETTI TO;
- DEL BENE PAOLO;
- PA LUIGI;
- D’ADDIO GIOVANBATTISTA;
- AN IU;
- CA ORLANDO;
- DEL SESTO NZ;
- FALLEO SISTO;
- NE EV, PA AN, PA RL e PA DA, nella qualità di eredi legittimi di PA VA;
- MONTE LUIGI;
- MAIO MICHELE;
- CU IU;
- UL DR, UL EL, UL AN e UL RI, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di ST IA
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. - non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto n. cronol. 9760/2017 emesso in data 22/05/2017 e pubblicato in data 14/11/2017 dalla Corte di Appello di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. EL LL;
Considerato che con atto depositato il 01/12/25 parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta ottemperanza al decreto in epigrafe indicato, ma ha insistito per il pagamento delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, poi, di dovere dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalle parti ricorrenti in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dal momento che il gravame avrebbe, comunque, dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 5 sexies comma 12 bis l. n. 89/01.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL LL |
IL SEGRETARIO