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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/07/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3473/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giovanni Ledda, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. O1- 001745004, notificata il 22 ottobre 2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.486,81 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente alle annualità 2016/2017, di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre
1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
– che è stato individuato nell'ordinanza ingiunzione autore della Parte_1 violazione, quale legale rappresentante della società “Hai detto chupito s.r.l.” – ha negato di aver mai posseduto detta qualità, sia nel periodo oggetto di accertamento che successivamente, ed ha chiesto al Tribunale di annullare la sanzione, oltre che di apprezzare la condotta dell'Istituto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 2 CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto di aver ritenuto fondata la doglianza della controparte e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione, con conseguente sgravio della sanzione amministrativa.
2. Poiché la parte attrice ha già ottenuto quanto domandato con il ricorso, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Considerato che la rinuncia alla pretesa è stata manifestata solo in corso di causa, le CP_ spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa, compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Nessuna forma di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è invece predicabile in capo CP_ all' che ha dimostrato una pronta disponibilità a rivedere la propria posizione e ad annullare in autotutela il provvedimento sanzionatorio, senza alcuna forma di abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 21 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3473/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giovanni Ledda, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. O1- 001745004, notificata il 22 ottobre 2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.486,81 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente alle annualità 2016/2017, di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre
1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
– che è stato individuato nell'ordinanza ingiunzione autore della Parte_1 violazione, quale legale rappresentante della società “Hai detto chupito s.r.l.” – ha negato di aver mai posseduto detta qualità, sia nel periodo oggetto di accertamento che successivamente, ed ha chiesto al Tribunale di annullare la sanzione, oltre che di apprezzare la condotta dell'Istituto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 2 CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto di aver ritenuto fondata la doglianza della controparte e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione, con conseguente sgravio della sanzione amministrativa.
2. Poiché la parte attrice ha già ottenuto quanto domandato con il ricorso, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Considerato che la rinuncia alla pretesa è stata manifestata solo in corso di causa, le CP_ spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa, compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Nessuna forma di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è invece predicabile in capo CP_ all' che ha dimostrato una pronta disponibilità a rivedere la propria posizione e ad annullare in autotutela il provvedimento sanzionatorio, senza alcuna forma di abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 21 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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