TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di Appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Egidio Felice Egidio (C.F. ) e C.F._2 dal p. avv. Giovanni Mautone, (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio, sito in Salerno (SA), alla Via Dei Mercanti, n. 46, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
NONCHÉ
(P. I.V.A.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Arturo Leone (C.F C.F. ) C.F._4
Alessandro Berti Arnoldi (C.F. ) e Marco D'Aragona (C.F. C.F._5
)) ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio C.F._6
Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania
(Sa), n. 606/2016, emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG.
807/2016. CONCLUSIONI
Solo per parte appellata, come da note scritte del Controparte_1
08.10.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: - confermare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione attiva del Sig. con conseguente inammissibilità Pt_1
e/o infondatezza delle sue domande;
- in ogni caso, disporre l'integrale rigetto di tutte le domande del Sig. in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle Pt_1 spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 08.06.2017, il sig. Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 606/2016 (Cron. 2327/2016-Rep.
290/16), resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa), in data 30.11.2016, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti della società Controparte_1
Il giudizio di prime cure, iscritto al n. di RG. 807/2016, aveva in particolare ad oggetto la domanda, avanzata dall'odierno appellante, volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd. “Nuovo Maxi Miliardario”, “Oro e Diamanti”, “Mega doppia sfida”, “Nuovo Miliardario”, “Assopigliatutto” , conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati in copia fotostatica, con contestuale richiesta, dunque, di condanna della convenuta alla Controparte_1 restituzione del prezzo di acquisto, pari ad € 3.607.00; in via subordinata, poi,
l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della convenuta, con conseguente richiesta di risarcimento quantificato nel prezzo pagato ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia. Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla dedotta violazione dell'art. 7 del cd. Decreto AL, che aveva introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione che gli stessi possono causare dipendenza patologica e l'informazione dettagliata sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, si costituiva le -che Controparte_1 eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del sig. , e Pt_1 contestavano, nel merito la prospettazione attorea e le eccezioni poste a fondamento della domanda.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda principale attorea, sul presupposto che l'attore non aveva adeguatamente provato di aver concluso i contratti di lotteria istantanea con la convenuta e sull'ulteriore rilievo che alcuna violazione di cui al citato art. 7, del Decreto AL si poteva ipotizzare, la validità dei contratti stipulati e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, il sig. Pt_1
, osservava che il Giudice di prime cure aveva inopinatamente respinto la
[...] domanda attorea sul rilievo che lo stesso non aveva offerto alcuna prova in relazione alla stipula dei contratti di scommessa istantanea e, non essendo sufficiente a tale scopo la mera detenzione dei tagliandi di gioco;
impugnava inoltre, la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto nulli, ex art. 1418 CC, i contratti di scommessa istantanea sulla considerazione della mancata attribuzione del carattere imperativo della norma di cui all'art. dell'art. 7, comma 5 del d.l. n.
158/2012. Deduceva, inoltre, che nel caso di specie poteva ritenersi integrata responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., con conseguente accoglimento, della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore in primo grado.
Con comparsa di costituzione e riposta in appello depositata il 11.10.2017 si costituivano ritualmente in giudizio le che contestando le Controparte_1 deduzioni in fatto ed in diritto articolate dal sig. e, sul presupposto Parte_1 della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedevano la conferma integrale, con conseguente rigetto del proposto appello. In particolare, insistevano, preliminarmente, per la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 389 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del Sig. Pt_1
, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure;
deducevano,
[...] inoltre, che il Decreto AL non risultava applicabile – ratione temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Oro e Diamanti” ed
“Assopigliatutto”” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012; che il Giudice di Pace adito aveva fornito una corretta interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n.
158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note, non solo con il rinvio ai
Decreti Direttoriali a mezzo dei quali erano state indette la lotteria de quo vertitur, debitamente esposto nelle sale di vendita e costituendone, per l'effetto, una presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, ma soprattutto dalla formula apposta a tergo dei tagliandi la quale rinviava – ai fini di essere informati sulle percentuali di vincita e sulla patologia del gioco- ai siti web dell'Amministrazione.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2024.
I motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati e vanno rigettati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta ed integrata come di seguito indicato.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014).
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
Passando al merito della controversia, giova rappresentare che il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del Codice civile, rubricato “lotterie autorizzate” e rientra nell'alveo dei contratti aleatori per i quali la vincita costituisce un evento incerto e consente una vincita istantanea.
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi e che, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell' Controparte_2
e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
[...] [...]
e, ancora, che le note informative devono essere Controparte_3 esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco.
Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il Giudice di prime cure respingeva la domanda proposta in primo grado dal sig.
, sul corretto rilievo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2012, Parte_1 convertito dalla legge n. 189/2012, cd. Decreto AL, non fosse norma imperativa e che, in ogni caso alcuna violazione poteva ipotizzarsi considerato che i tagliandi prodotti nel giudizio contenevano l' avvertimento sulle possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita tramite l'indicazione Contr dei siti di ed inoltre perché il Decreto risultava affisso nei luoghi di vendita dei biglietti stessi, così come disposto dall'art. 7 del D.M. 183/1991 ne faceva derivare la validità dei contratti di scommessa istantanei.
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede che permea i rapporti negoziali proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “…L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa…”
(Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento. Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”.
Per contro, la violazione di norme di comportamento determina solo ed esclusivamente la responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale della parte che quella violazione ha perpetrato.
Più di recente, la giurisprudenza ha precisato che “…In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità…” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario.
Deve, inoltre, soggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
” e che, dunque, il richiamo al sito internet Controparte_5 possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania ha correttamente, dunque, ritenuto che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 non potesse in alcun modo condurre alla nullità dei contratti stipulati, sul presupposto che tale norma manca del carattere imperativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni va esclusa anche l'invocata annullabilità dei contratti di lotteria istantanea per asserito vizio del consenso, pure avanzata in via subordinata dall'appellante, posto che, da un lato, la violazione dell'obbligo informativo, e dunque di una norma di comportamento, non determina un vizio genetico del negozio, e che, dall'altro, la mera omissione, sui tagliandi, delle informazioni sulle probabilità di vincita non integra gli estremi del dolo rilevante ex art. 1439 c.c.
Invero, la sola reticenza ed il silenzio (omissioni ingannevoli) non sono sufficienti ad invalidare il contratto, dovendosi questi comportamenti inserire in un contesto malizioso, fatto di artifici e raggiri, idoneo a realizzare il fine perseguito (Cass. n.
11009/18, n. 13231/10, n. 9253/06).
E gravava pur sempre su parte appellante (attrice in primo grado) l'onere di provare, con particolare rigore e precisione, il dolo della società appellata, che non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni o criteri di verosimiglianza (Cass. n.
1570/69).
Nel caso in esame, invece, l'appellante aveva, comunque, la possibilità, se fosse stato davvero interessato a tale profilo contrattuale, di conoscere ex ante la misura della sua alea, ossia le probabilità di vincita, tramite la consultazione dei siti istituzionali a ciò preposti.
Nè emergono profili di responsabilità.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onere probandi sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie, risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati. L'appello deve, dunque, essere rigettato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di prime cure, nella misura in cui ha respinto la domanda formulata dal sig. . Pt_1
Circa il regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellante, la parziale integrazione della motivazione in questa sede, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione del presente grado di giudizio.
Ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R.
n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 606/2016 pronunciata dal
Giudice di Pace di Vallo della Lucania, in data 30.11.2016;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater,
d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 7.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di Appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Egidio Felice Egidio (C.F. ) e C.F._2 dal p. avv. Giovanni Mautone, (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio, sito in Salerno (SA), alla Via Dei Mercanti, n. 46, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
NONCHÉ
(P. I.V.A.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Arturo Leone (C.F C.F. ) C.F._4
Alessandro Berti Arnoldi (C.F. ) e Marco D'Aragona (C.F. C.F._5
)) ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio C.F._6
Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania
(Sa), n. 606/2016, emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG.
807/2016. CONCLUSIONI
Solo per parte appellata, come da note scritte del Controparte_1
08.10.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: - confermare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione attiva del Sig. con conseguente inammissibilità Pt_1
e/o infondatezza delle sue domande;
- in ogni caso, disporre l'integrale rigetto di tutte le domande del Sig. in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle Pt_1 spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 08.06.2017, il sig. Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 606/2016 (Cron. 2327/2016-Rep.
290/16), resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa), in data 30.11.2016, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti della società Controparte_1
Il giudizio di prime cure, iscritto al n. di RG. 807/2016, aveva in particolare ad oggetto la domanda, avanzata dall'odierno appellante, volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd. “Nuovo Maxi Miliardario”, “Oro e Diamanti”, “Mega doppia sfida”, “Nuovo Miliardario”, “Assopigliatutto” , conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati in copia fotostatica, con contestuale richiesta, dunque, di condanna della convenuta alla Controparte_1 restituzione del prezzo di acquisto, pari ad € 3.607.00; in via subordinata, poi,
l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della convenuta, con conseguente richiesta di risarcimento quantificato nel prezzo pagato ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia. Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla dedotta violazione dell'art. 7 del cd. Decreto AL, che aveva introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione che gli stessi possono causare dipendenza patologica e l'informazione dettagliata sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, si costituiva le -che Controparte_1 eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del sig. , e Pt_1 contestavano, nel merito la prospettazione attorea e le eccezioni poste a fondamento della domanda.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda principale attorea, sul presupposto che l'attore non aveva adeguatamente provato di aver concluso i contratti di lotteria istantanea con la convenuta e sull'ulteriore rilievo che alcuna violazione di cui al citato art. 7, del Decreto AL si poteva ipotizzare, la validità dei contratti stipulati e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, il sig. Pt_1
, osservava che il Giudice di prime cure aveva inopinatamente respinto la
[...] domanda attorea sul rilievo che lo stesso non aveva offerto alcuna prova in relazione alla stipula dei contratti di scommessa istantanea e, non essendo sufficiente a tale scopo la mera detenzione dei tagliandi di gioco;
impugnava inoltre, la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto nulli, ex art. 1418 CC, i contratti di scommessa istantanea sulla considerazione della mancata attribuzione del carattere imperativo della norma di cui all'art. dell'art. 7, comma 5 del d.l. n.
158/2012. Deduceva, inoltre, che nel caso di specie poteva ritenersi integrata responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., con conseguente accoglimento, della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore in primo grado.
Con comparsa di costituzione e riposta in appello depositata il 11.10.2017 si costituivano ritualmente in giudizio le che contestando le Controparte_1 deduzioni in fatto ed in diritto articolate dal sig. e, sul presupposto Parte_1 della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedevano la conferma integrale, con conseguente rigetto del proposto appello. In particolare, insistevano, preliminarmente, per la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 389 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del Sig. Pt_1
, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure;
deducevano,
[...] inoltre, che il Decreto AL non risultava applicabile – ratione temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Oro e Diamanti” ed
“Assopigliatutto”” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012; che il Giudice di Pace adito aveva fornito una corretta interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n.
158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note, non solo con il rinvio ai
Decreti Direttoriali a mezzo dei quali erano state indette la lotteria de quo vertitur, debitamente esposto nelle sale di vendita e costituendone, per l'effetto, una presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, ma soprattutto dalla formula apposta a tergo dei tagliandi la quale rinviava – ai fini di essere informati sulle percentuali di vincita e sulla patologia del gioco- ai siti web dell'Amministrazione.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2024.
I motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati e vanno rigettati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta ed integrata come di seguito indicato.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014).
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
Passando al merito della controversia, giova rappresentare che il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del Codice civile, rubricato “lotterie autorizzate” e rientra nell'alveo dei contratti aleatori per i quali la vincita costituisce un evento incerto e consente una vincita istantanea.
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi e che, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell' Controparte_2
e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
[...] [...]
e, ancora, che le note informative devono essere Controparte_3 esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco.
Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il Giudice di prime cure respingeva la domanda proposta in primo grado dal sig.
, sul corretto rilievo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2012, Parte_1 convertito dalla legge n. 189/2012, cd. Decreto AL, non fosse norma imperativa e che, in ogni caso alcuna violazione poteva ipotizzarsi considerato che i tagliandi prodotti nel giudizio contenevano l' avvertimento sulle possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita tramite l'indicazione Contr dei siti di ed inoltre perché il Decreto risultava affisso nei luoghi di vendita dei biglietti stessi, così come disposto dall'art. 7 del D.M. 183/1991 ne faceva derivare la validità dei contratti di scommessa istantanei.
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede che permea i rapporti negoziali proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “…L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa…”
(Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento. Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”.
Per contro, la violazione di norme di comportamento determina solo ed esclusivamente la responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale della parte che quella violazione ha perpetrato.
Più di recente, la giurisprudenza ha precisato che “…In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità…” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario.
Deve, inoltre, soggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
” e che, dunque, il richiamo al sito internet Controparte_5 possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania ha correttamente, dunque, ritenuto che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 non potesse in alcun modo condurre alla nullità dei contratti stipulati, sul presupposto che tale norma manca del carattere imperativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni va esclusa anche l'invocata annullabilità dei contratti di lotteria istantanea per asserito vizio del consenso, pure avanzata in via subordinata dall'appellante, posto che, da un lato, la violazione dell'obbligo informativo, e dunque di una norma di comportamento, non determina un vizio genetico del negozio, e che, dall'altro, la mera omissione, sui tagliandi, delle informazioni sulle probabilità di vincita non integra gli estremi del dolo rilevante ex art. 1439 c.c.
Invero, la sola reticenza ed il silenzio (omissioni ingannevoli) non sono sufficienti ad invalidare il contratto, dovendosi questi comportamenti inserire in un contesto malizioso, fatto di artifici e raggiri, idoneo a realizzare il fine perseguito (Cass. n.
11009/18, n. 13231/10, n. 9253/06).
E gravava pur sempre su parte appellante (attrice in primo grado) l'onere di provare, con particolare rigore e precisione, il dolo della società appellata, che non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni o criteri di verosimiglianza (Cass. n.
1570/69).
Nel caso in esame, invece, l'appellante aveva, comunque, la possibilità, se fosse stato davvero interessato a tale profilo contrattuale, di conoscere ex ante la misura della sua alea, ossia le probabilità di vincita, tramite la consultazione dei siti istituzionali a ciò preposti.
Nè emergono profili di responsabilità.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onere probandi sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie, risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati. L'appello deve, dunque, essere rigettato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di prime cure, nella misura in cui ha respinto la domanda formulata dal sig. . Pt_1
Circa il regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellante, la parziale integrazione della motivazione in questa sede, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione del presente grado di giudizio.
Ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R.
n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 606/2016 pronunciata dal
Giudice di Pace di Vallo della Lucania, in data 30.11.2016;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater,
d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 7.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa