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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
1875 /2024
Il Tribunale in persona del Giudice Valeria Perini ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/ 2024 promossa da:
Parte_1
CON AVVOCATI AN OB E TI EF
CONTRO
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER L'ATTORE INTIMANTE Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 01.02.2022 e registrato il 18.02.2022; per l'effetto, condannare il resistente intimato all'immediato rilascio dell'immobile situato in Via Emilia n.
26 a Sordio LO;
fissare a breve la data dell'esecuzione; condannare il sig. al pagamento dei canoni di locazione ad oggi rimasti insoluti per euro CP_1
2.000,00 ed eventualmente da scadere fino al rilascio, e relativi interessi, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c.; condannare il sig. al pagamento della somma di euro 100,65 s titolo di quota fornitura acqua;
CP_1
condannare il sig. al pagamento delle spese di lite, oltre oneri accessori iva e cpa. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
intimava sfratto per morosità a;
esponeva che tra le parti era in corso un Parte_1 CP_1 contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo sito in Sordio e che il conduttore non aveva provveduto al pagamento delle mensilità relative ai mesi di aprile maggio e giugno 2024 per un totale di Euro 1.200,00 oltre al rimborso della spesa per la fornitura di acqua. Chiedeva pertanto convalidarsi sfratto per morosità e ingiungersi al convenuto il pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
All'udienza fissata per la convalida il Giudice, rilevato che l'intimante aveva dichiarato che la morosità di cui all'intimazione era stata sanata ma permaneva per i canoni successivi, disponeva la conversione del rito con assegnazione di termini per il deposito della domanda di mediazione e l'integrazione delle difese.
Il giudizio proseguiva a cognizione piena, l'attore depositava memoria integrativa mentre il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 4/4/2025 il Giudice pronunciava sentenza.
MOTIVI
L'attore ha documentato il contratto di locazione che le parti hanno stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 1 legge 431/98, regolarmente registrato, avente ad oggetto il godimento ad uso abitativo di un immobile sito in Sordio via Emilia 26, per il periodo 1/2/2022-31/1/2026 e per il canone annuo di Euro 4.800,00 da corrispondersi in uguali rate mensili, oltre al rimborso degli oneri relativi ai servizi comuni e alle utenze di luce e acqua.
L'attore lamenta la persistente morosità del conduttore il quale, pur avendo provveduto nelle more del giudizio a corrispondere alcuni canoni, risulta comunque in arretrato di cinque mensilità.
Insiste per la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento dei canoni insoluti e di quelli successivi sino al rilascio.
La domanda deve essere accolta. In tema di contratti a prestazioni corrispettive la Suprema Corte, con sentenza 13533 del 30/10/2001 pronunciata a Sezioni Unite, ha precisato che il creditore che agisce per la risoluzione o l'adempimento deve solo provare la fonte dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa grava sul debitore.
Mentre l'attore ha documentato il titolo della propria pretesa, costituito dal contratto prodotto in atti, difetta la prova del pagamento dell'estinzione dell'obbligazione posta a carico del convenuto rimasto contumace.
Affinché possa pronunciarsi la risoluzione del contratto tra le parti è necessario che l'inadempimento contestato sia di non scarsa importanza. Trattandosi di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5
Legge 392/78 che introduce un criterio legale che sottrae al Giudice la valutazione della gravità, stabilendo che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La persistente morosità del conduttore che ha omesso di corrispondere diverse mensilità comporta quindi la dichiarazione di risoluzione con condanna al rilascio e al pagamento degli insoluti (che l'attore quantifica in sede di precisazione delle conclusioni in Euro 2.000,00 al mese di marzo 2025), nonché dei canoni a scadere sino al rilascio. Si respinge la domanda di condanna al pagamento delle utenze relative ai consumi di acqua, non documentate, avendo l'attore prodotto unicamente lo screenshot di una conversazione whatsapp intercorsa tra le parti riportante un prospetto di riparto spese peraltro illeggibile.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto ad uso abitativo per cui CP_1
è causa;
CONDANNA il convenuto al rilascio a favore dell'attore dell'immobile sito in Sordio via Emilia n. 26;
VISTO l'art. 56 L. 392/78 fissa per l'esecuzione la data del 5/5/2025;
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore dell'attore di Euro 2.000,00 per canoni Parte_1
scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni che verranno a scadere fino alla data del rilascio;
CONDANNA infine il convenuto alla rifusione delle spese legali a favore dell'attore che liquida in Euro
1.600,00 per compenso, Euro 224,00 per anticipazioni oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 04/04/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Valeria Perini