Art. 6.
Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:
a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;
b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.
Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:
a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;
b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.