Articolo 6 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 gennaio 1957
Art. 6.
Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:
a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;
b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957