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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: dott.
Alessandro Cocchiara Presidente
dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avverso la sentenza n. 4187/2023, resa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ronconi – R.G.29344/2018 – pubblicata il
24.04.2023
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via Kerbaker n. 101, elettivamente domiciliato in Ischia (NA) alla Via Delle Terme 3 presso lo studio dell'Avv. Carmine Bernardo (c.f. che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura conferita su atto separato e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni previste dalla legge al n. di fax 081984521 e all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Casoria (Na) alla Via Pio XII nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mattiucci (C.F. ) pec: C.F._3
– presso il quale è elettivamente Email_2
domiciliata in Napoli alla Piazza Carlo III nr. 53.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: contratto di mediazione immobiliare – pagamento della provvigione.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante, l'Avv. Carmine Bernardo così insiste: “- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. - In via meramente subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ridurre l'importo delle provvigioni tenendo conto della transazione intercorsa con la sig.ra
e del prezzo di vendita ricavato. In ogni caso condannare parte appellata al CP_2 pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Per parte appellata, l'Avv. Giuseppe Mattiucci così insiste: “1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva per mancanza di fumus e periculum;
2) nel merito, rigettare l'appello poiché inammissibile, improcedibile e infondato;
3) nell'ipotesi di accoglimento delle censure formulate alla sentenza appellata, accertare e dichiarare comunque che il sig. è debitore nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. SI. Controparte_1 Parte_2 dell'importo complessivo di € 24.400,00, pari ad € 20.000,00, oltre IVA, ovvero € 10.000,00, oltre IVA, per ciascuno dei due immobili venduti, e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere a detta società la somma di € 24.400,00, Pt_1 ovvero la maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dal rogito, a titolo di provvigione e, in subordine, a titolo di compenso e/o risarcimento;
4) condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi di Pt_1 procedura, oltre spese generali, iva e cpa.”.
Svolgimento del processo
2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 20.000,00 e Iva, Parte_1
o nella diversa misura ritenuta equa, a titolo di provvigione – o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno – in conseguenza della vendita degli immobili di sua proprietà, siti in Napoli al Vico Latilla, n. 18.
A sostegno della propria pretesa l'attore deduceva che: a) in data 06.04.2017 il SI.
conferiva all' l'incarico di promuovere la vendita Pt_1 Controparte_1
in esclusiva dal 06.04.2017 al 30.06.2017 degli immobili di sua proprietà, identificati catastalmente in atti e siti in Napoli al Vico Latilla n. 18, impegnandosi a corrispondere la provvigione di € 10.000,00 oltre Iva per ciascun immobile;
b) in virtù di tale incarico la società attrice poneva in essere una copiosa attività di promozione e pubblicità, a seguito della quale la SI.ra è venuta a conoscenza dell'affare e ha Parte_3
visionato l'immobile; c) in data 16.11.2017, dopo pochi mesi dalla scadenza dell'incarico, la SI.ra e suo marito stipulavano, all'insaputa Parte_3 Pt_4
della , il rogito con cui acquistavano dal SI. gli immobili oggetto di CP_1 Pt_1
causa al fine di destinarli all'uso da parte del figlio;
c) i SI.ri e Parte_5 CP_2
, a seguito della richiesta del pagamento delle provvigioni maturate avanzata Pt_4
da Immobiliare dopo essere venuta a conoscenza della vendita, versavano alla società la somma di €5.000,00 come da assegno versato in atti.
Per il rigetto della domanda si costituiva in giudizio prospettando Parte_1
l'assenza di nesso di causalità tra l'attività di mediazione svolta e la successiva conclusione dell'affare, in considerazione del fatto che, da un lato, egli non aveva avuto conoscenza della visita agli immobili effettuata dalla SI.ra (non avendo CP_2
mai ricevuto l'elenco delle visite dall'Evoluzione, come prevedeva l'art. 8 di entrambi i contratti sottoscritti) e che, dall'altro, aveva concluso l'affare, cui l'agenzia era estranea, a fronte di un'iniziativa nuova del SI. . Pt_4
Il Tribunale di Napoli, preso atto delle dichiarazioni rese dai testi ( , Testimone_1
, e ), in accoglimento della domanda Testimone_2 Tes_3 Parte_3
3 attorea, riteneva il SI. “tenuto al pagamento della provvigione ex art. 1755 cc, Pt_1
nella misura pattuita nell'incarico, non agganciata al prezzo di vendita, ma fissata in €
10.000,00 oltre Iva per ciascun immobile. Gli interessi vanno corrisposti, la domanda di rivalutazione legale non è accoglibile, in quanto il debito è di valuta.” (pag. 5 sentenza di primo grado). Per l'effetto condannava il SI. “al pagamento in Pt_1
favore dell'attrice in plrpt della provvigione di € 20.000,00 oltre iva ed interessi;
8 - condanna il SI. al pagamento in favore della controparte in plrpt delle Parte_1
spese di lite del procedimento che liquida in €221,00 per la fase di negoziazione assistita attivata, €145,50 per esborsi già documentati, e l'integrazione del c.u. che dovrà essere corrisposta dall'istante e €4835,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, se dovuti.”.
Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 4187 del 2023 propone in questa sede appello Parte_1
affidando il gravame a tre motivi di impugnazione.
In via preliminare, l'appellante chiede che questa Corte non tenga conto della deposizione testimoniale della , sussistendo un'ipotesi di incapacità a CP_2
testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per avere la stessa un interesse concreto ed attuale che avrebbe legittimato la sua partecipazione in giudizio, quale soggetto tenuto anch'esso al pagamento della mediazione;
eccezione dall'appellante sollevata in primo grado con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., e su cui il
Tribunale non si sarebbe pronunciato.
Con il primo motivo di appello è censurata la violazione dell'art. 8 del contratto di incarico di mediazione per avere il Tribunale omesso di considerare l'inadempimento contrattuale in cui sarebbe incorso il mediatore e concernente la mancata comunicazione in forma scritta delle persone che avevano visitato l'immobile (come previsto dall'incarico di vendita immobiliare conferito alla ). Controparte_1
4 Se avesse valorizzato tale circostanza, precisa l'appellante, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione della sussistenza, in capo allo del diritto a non eseguire la Pt_1
prestazione relativa al pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Con il secondo motivo d'appello è prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione nonostante l'acquisto dell'immobile fosse il risultato di una nuova iniziativa di acquisto del SI. – avendo, a conferma di ciò, ad oggetto una Pt_4
somma diversa da quella pattuita in sede di conferimento dell'incarico –, sulla base della sola circostanza che la SI.ra ebbe a visitare ex ante l'immobile. Pt_4
Con il terzo motivo d'appello, infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente determinato in € 20.000,00 l'ammontare della provvigione non tenendo in considerazione, da un lato, che la vendita è stata conclusa ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito all'interno del contratto di conferimento dell'incarico (€ 500.000,00 e non € 600.000,00) e, dall'altro, che lo stesso mediatore aveva transatto con la SI.ra il compenso della mediazione per una somma pari CP_2
ad € 5.000,00 si costituisce in giudizio depositando Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 13.10.2023 il Collegio, rigettata l'istanza di sospensiva di parte appellante, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno
24.10.2025 – svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c. – a ridosso della quale le parti depositavano memorie ex art. 352, c.p.c., riportandosi sostanzialmente alle conclusioni sin a quel momento rassegnate.
In data 24.01.2025 questo Collegio rinviava in prosieguo la decisione all'udienza del
07.11.2025, rilevato il numero di cause già riservate in decisione;
le parti depositavano note a trattazione scritta insistendo sulle conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
5 Sull'eccezione di incapacità a testimoniare
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di incapacità a testimoniare riproposta in questa sede da parte appellante in relazione alla posizione spesa dalla SI.ra
[...]
: nessun “interesse che potrebbe legittimare la [sua] partecipazione al Pt_3
giudizio”, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è ravvisabile nel caso di specie.
L'interesse cui fa riferimento la disposizione citata – che potrebbe pregiudicare la genuinità e la veridicità della deposizione testimoniale, questa la ratio del divieto –, infatti, è immediatamente riconducibile all'interesse che potrebbe giustificare l'intervento volontario di un soggetto in giudizio;
e ciò, o perché quest'ultima intende far valere nei confronti di tutte o di alcuna delle parti del giudizio un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo (come avviene, rispettivamente, nell'intervento principale e in quello adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.p.c.), ovvero perché è titolare di un interesse cd. secondario a sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio in quanto, dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata, potrebbe ambire ad un personale vantaggio (come avviene per l'intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c.).
Ebbene, tali posizioni non ricorrono nel caso di specie: la SI.ra non Parte_3
avrebbe avuto interesse ad intervenire, nei termini sopra precisati, nel giudizio instaurato tra ed in ragione del fatto che è titolare Parte_1 Controparte_1
di una posizione autonoma e distinta rispetto a quella fatta valere in questo processo.
Come opportunamente precisato da parte appellata, infatti, dall'incarico (avente ad oggetto due distinti immobili) di mediazione per vendita immobiliare all'
[...]
sottoscritto da va distinto l'incarico di mediazione Controparte_1 Parte_1
per acquisto immobiliare, in favore della medesima società; due rapporti contrattuali cui, di conseguenza, fanno da contraltare due distinti diritti di provvigione in capo alla
, dovuti a titolo di corrispettivo per l'opera prestata. Controparte_1
6 Pertanto, la – tenuta all'esecuzione della provvigione relativa al proprio rapporto CP_2
contrattuale – non avrebbe avuto alcun interesse ad intervenire nel presente giudizio sia perché non sarebbe titolare di alcun diritto (essendo, piuttosto, gravata dall'esecuzione di una differente prestazione oggetto di una distinta obbligazione) in esso spendibile, ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.p.c., né tantomeno sarebbe titolare di un interesse secondario nel sostenere una delle posizioni del giudizio, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c., non potendo trarre alcun beneficio (né svantaggio) dall'accoglimento (o meno) della domanda di alcuna delle due parti.
Nel merito
L'appello va rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
1.Il primo motivo d'appello è infondato in quanto ha maturato Controparte_1
il diritto alla provvigione nei confronti di nel momento in cui la vendita dei Parte_1
due immobili (perfezionata con il rogito notarile) si è conclusa per effetto della intermediazione della società immobiliare, la quale ha consentito agli acquirenti di venire a conoscenza dell'affare sul relativo mercato.
E tale diritto non è scalfito dalle argomentazioni di parte appellante concernenti, in particolare, il mancato adempimento da parte della società dell'obbligazione
(nascente dall'atto di conferimento dell'incarico immobiliare) avente ad oggetto il rilascio della 'comunicazione scritta' concernente l'elenco visite ai due immobili di proprietà di Pt_1
In particolare, anche laddove la comunicazione scritta di cui all'art. 8, cit., non fosse stata consegnata dopo la venuta a scadenza del contratto di vendita – come sostenuto dall'appellante –, rifiutare l'adempimento dell'obbligazione concernente il pagamento della provvigione a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il rilascio della comunicazione scritta si rivela, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, contrario a buona fede ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, c.p.c.
7 Infatti, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro.
Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass. n.
19056 del 2021).
Dunque, si rivela contrario a buona fede il comportamento di che si è CP_3
rifiutato di corrispondere ad la somma dovuta a titolo di Controparte_1
provvigione nonostante risulti pacificamente dagli atti che la SI.ra – titolare del CP_2
medesimo interesse all'acquisto degli immobili del SI. , stante l'identità Pt_4
dell'affare – fosse venuta a conoscenza della collocazione dell'immobile sul mercato grazie alla intermediazione della società immobiliare (come dalla stessa SI.ra dichiarato in sede di deposizione testimoniale nell'udienza del 13.12.2021). Pt_4
Inoltre, anche a voler considerare come vera l'affermazione di parte appellante secondo cui al momento dello svolgimento delle trattative, prima, e al momento del rogito notarile, poi, egli non fosse a conoscenza né del fatto che la SI.ra avesse CP_2
visionato ex ante l'immobile né che quest'ultima fosse moglie del SI. , tali Pt_4
circostanze risultavano essere inequivocabilmente disvelate nel momento in cui la difesa di inoltrava allo in data 16 gennaio 2018, atto di Controparte_1 Pt_1
messa in mora intimando il pagamento della provvigione in ragione delle “attività svolte nel suo interesse dalla mia assistita, in relazione all'incarico di vendita conferito
8 in esclusiva per gli immobili siti in Napoli al Vico Latilla 18, identificati con dati catastali: 1) sez. Mon. – fg.
2- p.lla 143 – sub 343 – piano 2 int. 13°; 2) sez. Mon. – fg. 2-
p.lla 143 – sub 344; compravendita avvenuta per atto del Notaio del Per_1
16.11.2017, a soggetti nel cui interesse, come bena sapeva, la mia assistita aveva effettuato attività di reperimento di immobili ed avendo gli stessi visionato più volte il compendio immobiliare, in data 20 e 23 giugno 2017.”.
Pertanto, ad avviso di questa Corte, non sussisterebbe un rapporto di proporzionalità
(in termini di gravità dell'inadempimento) tra il (potenziale) inadempimento avente ad oggetto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, cit., e l'inadempimento avente ad oggetto il diritto al pagamento della provvigione, sostanziandosi quest'ultima nel quid consistam del contratto di mediazione.
Vertendo tale fattispecie nel paradigma del contratto di mediazione atipica cd. unilaterale – [..] non si ignora che si configura, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta "atipica", fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cosiddetta mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (cfr. Cass. sez. un. 2.8.2017, n.
19161)”, (Cass. Sez. 2, Sent. 482 del 2019) – infatti, trova applicazione l'art. 1755 c.c. che riconduce il maturare del diritto alla provvigione alla conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del mediatore.
Per tutte queste ragioni, a fronte della corretta esecuzione dell'attività di intermediazione offerta da , un eventuale mancato Controparte_1
adempimento dell'obbligazione discendente dall'art. 8, cit., non potrebbe configurarsi in termini di un inadempimento di gravità tale da giustificare l'omessa corresponsione della provvigione, corrispettivo dovuto per l'attività di mediazione effettivamente svolta.
9 1.1.In ogni caso, in disparte le predette argomentazioni già di per sé sufficienti a sostenere il rigetto del primo motivo di gravame, questa Corte non può non prendere atto del fatto che, ex actis, risulterebbe che avesse conoscenza del fatto Parte_1
che i coniugi e – con cui, poi, ebbe a stipulare il Parte_3 Controparte_4
rogito notarile del contratto di vendita – visionarono l'l'immobile per mezzo dell'intermediazione della società immobiliare.
Tale circostanza emerge, in particolare, dalle deposizioni testimoniali (già apprezzate anche dal giudice di primo grado) di e . Testimone_1 Testimone_2
La prima, agente immobiliare e collaboratrice per la società Controparte_1
fino al 2017 – le cui dichiarazioni, per altro, si rivelano oggettivamente attendibili alla luce della interruzione del rapporto di lavoro con la predetta società al momento dell'acquisizione della testimonianza (17 giugno 2021) –, in risposta al quesito (capo 8) formulato da parte attrice in primo grado “è vero che il SI. è stato informato Pt_1
che i SIg. , e avevano già Parte_3 Controparte_4 Parte_5
visionato l'immobile tramite la ” affermava “confermo Controparte_1
il capo 8), tanto so perché ero presente anche io;
preciso che comunque andavano periodicamente presso il suo studio per informarlo”; e, ancora, in risposta ai quesiti articolati nei capi 1) e 3) di parte convenuta in primo grado “1) È vero che nel mese di
Luglio 2017 dipendenti della soc. si recavano presso lo Controparte_1
sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia 62; 3) È vero che il dott. Parte_6
richiese espressamente una relazione e/o altra documentazione inerente Pt_1
all'attività svolta”, così rispondeva: “confermo il capo 1) e 3), preciso che era prassi dell'agenzia effettuare un report di tutte le visite effettuate”.
Inoltre, dalle dichiarazioni della teste emergerebbe la circostanza, confermata anche da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, della consegna pro manibus della comunicazione scritta oggetto di contestazione. Infatti, ella affermava quanto segue: “Non ricordo se quando consegnammo il report al convenuto sia stata rilasciata una ricevuta ma credo di no”. 10 D'altro lato, , collega di studio di – posizione, anche in tal Testimone_2 Parte_1
caso, compatibile con la neutralità delle dichiarazioni rese – dopo aver anch'ella confermato i capi 1) e 3) di parte convenuta, in risposta al capo 2) “È vero che in tale occasione [nel mese di Luglio 2017] i suddetti dipendenti provvedevano alla restituzione solo delle chiavi degli immobili oggetto dell'incarico di vendita?”, affermava di ricordare che ne luglio del 2017 furono riconsegnate dall'agenzia al dott.
le chiavi degli immobili ma che, in disparte quel momento, “ricordo che i Pt_1
dipendenti dell'attrice sono venuti altre volte ma non so precisare il numero, ricordo che venivano 1 o 2 persone giovani donne”.
Alla luce di tali deposizioni testimoniali, dunque, dagli atti emergerebbe la circostanza per cui tra il SI. e i dipendenti di parte appellata vi siano stati diversi contatti Pt_1
finalizzati a rendicontare al primo l'esito dell'attività di collocamento degli immobili sul mercato dai quali non potrebbe non essere emerso che, tra i potenziali acquirenti delle unità immobiliari oggetto del presente giudizio, vi fosse anche la SI.ra . E ciò, a CP_2
maggior ragione, che – a far data l'ultimo incontro tra le parti nel luglio 2017 – i dipendenti della società immobiliare informavano lo del fatto che vi fu un'unica Pt_1
offerta, ad un prezzo esiguo;
offerta collegata alla persona della SI.ra . CP_2
Inoltre, anche tenendo conto dell'articolazione dei quesiti formulati da in Parte_1
primo grado, con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., “1) È vero che nel mese di luglio 2017 dipendenti della soc. si recavano Controparte_1
presso lo sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia 62; 2) È vero Parte_6
che in tale occasione i suddetti dipendenti provvedevano alla restituzione solo delle chiavi degli immobili oggetto dell'incarico di vendita 3) È vero che il dott. Pt_1
richiese espressamente una relazione e/o altra documentazione inerente all'attività svolta” è ragionevole ritenere come vera anche l'affermazione di parte appellata secondo cui, venuto a scadenza l'incarico, in occasione dell'ultimo incontro il SI.
richiese la documentazione relativa all'attività svolta;
e che la stessa sia stata a Pt_1
quest'ultimo consegnata successivamente pro manibus dai dipendenti della società.
11 Agli atti risulta, infatti, prodotta la comunicazione – datata 4 settembre 2017 – avente ad oggetto l'elenco delle persone contattate dalla società immobiliare, da cui risulta inequivocabilmente il nome di uno dei due acquirenti, la quale, per sua Parte_3
stessa ammissione, ebbe conoscenza della collocazione sul mercato degli immobili in questione per mezzo dell'attività pubblicitaria della . Controparte_1
Pertanto, anche in assenza di una formale comunicazione inoltrata dall' CP_1
al SI. la consegna pro manibus del predetto report ovvero la mera
[...] Pt_1
conoscenza da parte dello dell'interesse della in qualità di potenziale Pt_1 CP_2
acquirente – come, si ribadisce, risultante dal contenuto delle deposizioni testimoniali
– si rivela sufficiente affinché sia rispettata la previsione contrattuale di cui all'art. 8 del contratto di conferimento dell'incarico; e ciò stante la ratio sottesa allo stesso art. 8, cit., così come confermata dallo stesso : “In effetti, la previsione di cui Pt_1
all'articolo 8 era proprio finalizzata ad evitare casi, come quello oggetto del presente giudizio, e cioè che una persona che avesse visitato l'immobile grazie all'attività dell'agenzia, potesse successivamente concludere l'affare direttamente con il proprietario che ignorava l'attività promozionale dell'agente immobiliare” (pag. 9 atto d'appello).
2. Anche il secondo motivo d'appello è infondato, in quanto questa Corte ravvisa nel caso di specie la sussistenza dell'identità dell'affare – da intendersi come risultato economico dell'opera di intermediazione – tra l'attività di intermediazione immobiliare intercorsa tra la e la SI.ra , le trattative Controparte_1 CP_2
successivamente riprese in autonomia dal SI. con il SI. e il contratto Pt_4 Pt_1
di vendita delle due unità immobiliari concluso tra il SI. da un lato, e il SI. Pt_1
, e , dall'altro. Controparte_4 Parte_3 Parte_5
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è consolidata nel ritenere che “il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare 12 l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale.”. (Cass. Sez. II, n. 538 del 2024).
Nel caso di specie, dunque, a nulla rileva che il contratto di vendita sia stato concluso per effetto di una trattativa autonomamente avviata dal SI. con il SI. Pt_4 Pt_1
non potendo nella stessa essere ravvisata una 'iniziativa nuova' tale da recidere il rapporto di causalità tra l'attività di intermediazione immobiliare intercorsa tra l' e la SI.ra e la positiva conclusione dell'affare. Controparte_1 Pt_4
Guardando al fine economico del contratto, concernente l'acquisto delle due unità immobiliari per l'uso del figlio , infatti, non può non concludersi che Parte_5
l'iniziativa intrapresa dal SI. – che ha portato avanti le trattative sfociate nella Pt_4
conclusione del contratto – costituisca, secondo un criterio di regolarità causale, la normale e prevedibile conseguenza dell'attività di visita delle unità immobiliari di suo interesse portata avanti dalla moglie, dopo aver avuto conoscenza della loro collocazione sul mercato grazie alla campagna pubblicitaria posta in essere dalla società immobiliare.
Pertanto, la differenza soggettiva tra chi ha intrapreso i rapporti con la società di intermediazione (SI.ra ) e chi ha intrapreso, dopo la scadenza del Parte_3
contratto, un'autonoma trattativa con il proprietario degli immobili (SI. CP_4
, poi sfociata nell'acquisto degli stessi, non vale ad oscurare l'identità
[...]
dell'affare, da intendersi come risultato economico anelato dalle parti: cioè, la vendita 13 degli immobili ex latere e l'acquisto degli stessi, ex latere coniugi . In Pt_1 Pt_4
altri termini, un medesimo affare che, radicando interessi differenti basato su distinte posizioni contrattuali, consente il maturare in favore della società di intermediazione immobiliare due distinti diritti alla provvigione.
Ad ulteriore conferma della presente conclusione v'è anche l'elemento cronologico: il rogito notarile stipulato dai SI.ri e dal figlio , infatti, reca la data del Pt_4 Parte_5
16.11.2017. L'atto di compravendita, dunque, è stato concluso solo pochi mesi dopo rispetto all'ultimo contatto tra la SI.ra ed , datato CP_2 Controparte_1
28.06.2017, come risultante dalla “copia elenco visite” prodotto in appello dalla società appellata e recante nella sezione “attività”, quella del “sollecito proposta”.
Pertanto, il limitato lasso temporale tra questi due momenti non consente di ritenere
'nuova', nei termini sopra precisati, l'iniziativa di acquisto dell'immobile, essendo la stessa in ogni caso eziologicamente ricollegabile all'attività di intermediazione della società appellata.
Né, infine, tale conclusione può essere minata facendo riferimento – come sostiene l'appellante – alla differente determinazione del prezzo di vendita oggetto di contratto di acquisto, rispetto a quello pattuito in sede di conferimento dell'incarico: “ [..] la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti”. (Cass.
Sez. II, n. 538 del 2024; Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n.
27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
3. Anche l'ultimo motivo è infondato.
Come risulta chiaramente dall'art. 8 dell'atto di conferimento dell'incarico di vendita immobiliare, prodotto agli atti, le parti hanno inteso individuare in misura fissa
14 l'ammontare del diritto alla provvigione: testualmente, “La provvigione dovuta all'agente immobiliare nel caso di conclusione dell'affare è pari al ….% del prezzo di incarico, corrispondente ad euro 10.000,00 (diecimila euro) oltre IVA.”; e ciò, in relazione a ciascuno dei due immobili venduti per effetto della intermediazione della società.
Pertanto, in primo luogo non può trovare accoglimento la doglianza sollevata da parte appellante riguardante l'esigenza di parametrare il quantum del diritto alla provvigione al prezzo (inferiore) effettivamente pattuito in sede di vendita delle unità immobiliari, valutazione che sarebbe stata meritevole di condivisione se le parti avessero determinato il corrispettivo 'in misura variabile' individuando cioè una percentuale sul prezzo di vendita.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta formulata dall'appellante nelle conclusioni dell'atto d'appello circa l'esigenza di “ridurre
l'importo della provvigione tenendo conto della transazione intercorsa con la sig.ra
”: come già precisato, infatti, il pagamento della somma di euro 5.000 effettuato CP_2
dai coniugi , a titolo di provvigione, in favore di Pt_4 Controparte_1
rinviene il proprio fondamento in un diverso rapporto contrattuale intercorrente tra i primi e la seconda e fondato cioè su un incarico di intermediazione immobiliare ad acquistare. Di conseguenza, questa Corte non potrebbe scomputare i 5.000,00 pagati a titolo di provvigione dai SI.ri dai 20.000,00 dovuti a titolo di provvigione per Pt_4
un diverso rapporto contrattuale (incarico di intermediazione immobiliare a vendere) intercorrente tra il SI. ed . Pt_1 Controparte_1
Sulle spese di lite del presente grado
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 91, c.p.c., sono poste integralmente a carico del SI. che per il Pt_1
presente grado – applicando le tabelle del 2022 attualmente vigenti e individuando in
20.000,00 il valore della causa (come anche dichiarato dall'appellante nell'atto
15 introduttivo) – è tenuto a corrispondere, in favore di la Controparte_1
somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
4187/2023, resa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, R.G.29344/2018, pubblicata il 24.04.2023, così provvede:
• rigetta integralmente l'appello;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
• in conseguenza dell'integrale infondatezza dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002.
Così deciso, Napoli, 19 novembre 2025.
Consigliere Estensore Presidente Maria Rosaria Pupo Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT). 16 17