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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2022
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud. del 18.12.2025 celebrata con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice dr. Gustavo Danise
Lette le note scritte e la memoria conclusionale
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 1493 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
22 gennaio 1973, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cesarano (C.F.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via C.F._2
Matteo Ripa n. 10, giusta procura in atti;
PEC: Email_1
- ricorrente -
e
Controparte_1
di Salerno, (C.F. e P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., con sede in via S. Leonardo, Salerno, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dall'Avv. Eva Anzalone (C.F.
) e dall'Avv. Annarita Colantuono (C.F. C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Avvocatura - Funzione Affari Legali -dell'
[...] sita in Salerno, Controparte_2 Controparte_3 alla via S. Leonardo, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale;
PEC:
Email_2 Email_3
- resistente -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, l'azienda Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento EI danni subiti.
[...]
Il ricorrente aveva precedentemente adito l'intestato Tribunale, ex art. 696-bis c.p.c.
(proc. R.G. n. 5399/2021) per l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite, nonché del nesso di causa tra l'evento e la condotta medica imprudente ed imperita della struttura sanitaria.
In particolare, il sig. deduceva che in data 01.06.2015 rimaneva Parte_1 vittima di un incidente domestico, riportando frattura biossea dell'avambraccio sinistro con interessamento di radio ed ulna, a seguito del quale veniva ricoverato sino alla data del
06.06.2015 presso l' Controparte_1
nella specie, unità operativa di CA de' RE, ove veniva sottoposto in data
[...]
04.06.2015 ad un primo intervento chirurgico con applicazione al suo avambraccio sinistro di due placche in titanio per ricomporre la frattura (all.1 cartella clinica relativa al primo intervento).
Successivamente, in data 21.08.2015 il veniva nuovamente ricoverato Pt_1 presso la medesima struttura ospedaliera per rottura della placca precedentemente applicata all'ulna ed in data 24.08.2015 veniva realizzato un secondo intervento chirurgico, presso il medesimo presidio, con applicazione di chiodo di AN e doccia gessata;
in data
26.08.2015 veniva dimesso dalla struttura ospedaliera (all.2 cartella clinica relativa al secondo intervento).
A seguito di ciò, il sig. si sottoponeva ad un ciclo di terapie Pt_1
(magnetoterapie), ma, persistendo dolori e mancata guarigione, decideva di sottoporsi ad pag. 2/16 ulteriori accertamenti presso una diversa struttura ospedaliera (GO LI di Roma,
Columbus), all'esito EI quali risultava una pseudoartrosi dell'ulna sinistra ed in data
04.02.2016 il ricorrente veniva sottoposto ad un terzo intervento, presso la struttura ospedaliera GO LI di Roma, durante il quale veniva eseguito all'avambraccio sinistro un innesto osseo e sintesi con cd. chiodo di Rush (all.3 cartella clinica relativa al terzo intervento).
Il quindi, si sottoponeva ad ulteriori cicli terapici ed a consulenza medico Pt_1 legale predisposta dal medico di parte, che ha accertato l'inadeguatezza dell'approccio chirurgico adoperato presso l' . Controparte_4
Secondo la relazione medico-legale di parte, al residuerebbero postumi Pt_1 invalidanti a carattere permanente quali esiti di pseudoartrosi dell'ulna e severo vizio di consolidazione con consuntivo medico-legale di inabilità temporanea di 360 giorni suddivisi in: Inabilità temporanea totale di giorni 90; Inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 90; temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 90; Inabilità temporanea parziale
(ITP) al 25% di giorni 90 e postumi permanenti valutabili, quale danno biologico nella misura del 15%.
Il ricorrente, inoltre, dichiarava di aver sostenuto spese mediche (all. 5 e 6) non inferiori all'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Il adduceva di aver subito un danno morale, derivante dal dolore patito a Pt_1 seguito dell'evento lesivo (oltre che in conseguenza EI plurimi ed inutili interventi eseguiti), da determinarsi in via equitativa, anche in rapporto all'attività lavorativa, rivestendo lo stesso la qualifica di direttore amministrativo presso l'associazione La Nostra Famiglia di
CA de' RE, nonché dell'impossibilità di praticare il suo hobby principale, la coltivazione della terra.
Dopo aver tentato invano di comporre la lite con l'Azienda ospedaliera, la conveniva in questo giudizio formulando le seguenti conclusioni: “previo completamento dell'a.t.p. nell'ambito del procedimento in epigrafe (per il quale è formulata specifica istanza), accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della
[...]
, con sede in Largo Città di Ippocrate – Salerno, la Controparte_1 cui condotta è stata senz'altro caratterizzata da negligenza, imprudenza ed imperizia;
- per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento EI danni patrimoniali e non, per un totale danno risarcibile
pag. 3/16 quantificabile in misura non inferiore ad euro 80.000,00 (ottantamila/00), oltre spese successive, interessi
e rivalutazione monetaria;
salvo diverso importo che verrà riconosciuto in corso di causa;
- con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giustizia del presente procedimento, nonché di tutte le spese e competenze di lite relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo, incluse le spese anticipate di contributo unificato ed onorario in favore EI designati CCTTUU.”.
Si costituiva in giudizio l di Salerno, eccependo l'infondatezza della pretesa CP_5 ex adverso avanzata in quanto alcuna responsabilità le poteva essere attribuita ed impugnando estensivamente le deduzioni e produzioni avversarie, essendo atti di parte e redatti in assenza di contraddittorio, la quale concludeva chiedendo: “in via preliminare - dichiarare la sospensione del procedimento ex art 295 cpc per i motivi di cui in narrativa. nel merito: rigettare la domanda come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato EI sanitari della
[...]
, non sussistendone i presupposti;
rigettare la Controparte_1 domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Instauratosi il contraddittorio, lo scrivente, considerato che la pendenza del procedimento di A.T.P. non costituiva ipotesi di sospensione del presente processo per carenza EI presupposti ex art. 295 c.p.c., poiché la decisione nel merito non dipendeva dall'esito del procedimento sommario ex art. 696-bis c.p.c., sia perché questo era finalizzato a favorire la conciliazione delle parti sia perché l'accertamento ivi svolto poteva non essere esaustivo ai fini della decisione, disponeva di attendere la definizione dell'iter processuale dell' e il deposito della relativa consulenza tecnica, rinviando la causa all'udienza del CP_6
20.09.2023.
Con istanza di ricusazione del 31.03.2022, proposta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., incardinato innanzi a codesto Tribunale, l'avv. Cesarano segnalava che il dott. , quale consulente medico d'ufficio designato, era stato alle Persona_1 dipendenze dell' resistente sino al 2018 ed i fatti di cui al lamentato Controparte_1 sinistro si riferivano al 2015, periodo storico in cui il consulente era alle dipendenze dell'odierna parte resistente, nonché il dott. aveva ricoperto il ruolo di Consulente Per_1
Tecnico di Parte dell in altri procedimenti. Controparte_1
pag. 4/16 Pertanto, lo scrivente, dato conto dell'istanza di ricusazione del CTU nominato nel procedimento di A.T.P. presentata da parte ricorrente, ma rimasta in tale sede disattesa, ritenuto opportuno disporre un supplemento dell'istruttoria, accoglieva l'istanza di mutamento del rito da sommario in ordinario, con concessione EI termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e rinviando per ammissione EI mezzi istruttori all'udienza del 18.01.2024. Con ordinanza del 22.01.2024, il Giudice, ritenuto necessario l'espletamento di una nuova CMU, nominava il dr. a cui conferiva l'incarico di rispondere ai medesimi quesiti Persona_2 conferiti nel procedimento sommario allegato in atti.
Espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente, fissava l'udienza del 18.12.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. ed autorizzava le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima, disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza.
Preliminarmente, occorre osservare in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017) che la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, è di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria.
Dunque, il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218
c.c. relative alla responsabilità contrattuale. L'imputazione della responsabilità dell'ente trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, cuius commoda eius et incommoda.
Sul punto, si evidenzia la Sentenza della Cassazione n. 29001 del 20/10/2021: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”.
pag. 5/16 L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla resistente con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica EI propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria. A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e EI macchinari, alla vigilanza ed alla custodia EI pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto EI propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche EI fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica dato che le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria nonché l'incidenza che può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (cd. legge LI-
Bianco), entrata in vigore il 01.04.2017, la quale a breve distanza dalla cd. legge BA
(Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria si richiama il relativo regime affermato sin dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 577/2008, secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
pag. 6/16 astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Inoltre, è stato chiarito dalla giurisprudenza che: “Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso;
la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.”
(Cass., 3 luglio 2013, n. 16620).
Ebbene, nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dalla legge BA,
l'applicazione della legge LI a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul legittimo affidamento EI consociati in ordine al regime contrattuale. Da ciò deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale.
Dunque, individuate le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione EI principi affermati dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dell'avvenuto adempimento;
la Suprema Corte a Sezioni Unite ha confermato, con la Sentenza n. 577 dell'11/01/2008, l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto pag. 7/16 dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
restando a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Pertanto, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria deve dimostrare che la prestazione era eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi erano determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Invero, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno, altresì, affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, affermando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni “di comportamento” non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Tutto quanto detto, comporta che l'allegazione del creditore deve attenere ad un inadempimento qualificato e astrattamente efficiente alla produzione del danno;
poi, il debitore deve dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Nella presente decisione lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Alla vicenda in esame, occorsa prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017, alla responsabilità sanitaria va applicato il paradigma della responsabilità contrattuale.
Invero, nel caso di specie l'evento dannoso è anteriore all'entrata in vigore della l. n.
24/2017 e per il principio di irretroattività della legge sostanziale, si applica il regime previgente. Le norme processuali eventualmente introdotte dalla l. n. 24/2017 hanno efficacia immediata, ma non retroagiscono sui fatti costitutivi della responsabilità. I fatti costitutivi (interventi del 04.06.2015 e 24.08.2015, esiti e pseudoartrosi con terzo intervento
04.02.2016) sono tutti anteriori al 01.04.2017.
pag. 8/16 Circa l'eccezione sollevata da parte resistente sull'improcedibilità ed inammissibilità della domanda proposta ex art. 702-bis c.p.c., per asserito mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 8 co. 3, della L. n. 24/2017, si ritiene che tale eccezione non possa essere accolta. Come detto, la disciplina applicabile in materia di responsabilità sanitaria dipende dal momento cui si è verificato l'evento dannoso. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il momento in cui la lesione si è consolidata ricade in un periodo precedente rispetto all'entrata in vigore della Legge LI-Bianco ed essendo che le norme sostanziali della stessa legge non sono retroattive e l'evento dannoso si è consolidato in periodo antecedente la sua entrata in vigore, la normativa invocata da parte resistente non è applicabile al caso in esame e l'eccezione di va respinta.
Come sovente avviene in questa tipologia di controversie, si rendeva necessario l'espletamento di una CMU;
infatti, in caso di accertamento della responsabilità sanitaria:
“attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione EI fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente” sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova”
(Cass. sez. III, Sent. n. 4792 del 26/02/2013).
Il CMU ha accertato che: “ […] a distanza di oltre nove anni dall'incidente, il mi Pt_1 riferisce la persistenza di dolore all'avambraccio sinistra e sulla sede del polso sinistro in qualsiasi movimento della vita quotidiana ed intima avendo perso in parte il tono muscolare complessivo alla mano e polso sinistro. […] devo in primis affermare che c'è stato un nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente subito il 1/6/2015 e la delicata doppia frattura di radio e ulna dell'avambraccio sinistro e a causa di una caduta dell'attore da un albero di ciliegio […] la scelta degli ortopedici dell'ospedale di CA EI RE nell'apporre, a scopo di sintesi ossea, una doppia placca sui focolai di frattura del radio e dell'ulna sinistra. Verosimilmente l'iter clinico si sarebbe dovuto fermare in questa fase ma nei due mesi successivi alle dimissioni dall'ospedale di CA EI RE dopo il primo intervento, si ebbe una ripresa dolorosa sull'avambraccio con difficoltà ad articolare il polso, cosicché ad un controllo radiografico emerse la rottura della placca di sintesi sul radio con ripresa della linea di frattura. A questo punto si decise […] di rimuovere con un secondo intervento questa placca rotta inserendo un chiodo di AN. Fu quindi dimesso con una doccia gessata. Nonostante anche questo secondo intervento all'ospedale di CA EI RE per il persistere di dolore e difficoltà ad articolare la radio carpica sinistra,
pag. 9/16 a causa di una diagnosi ormai consolidata dopo sei mesi di pseudo-artrosi di ulna sinistra, si sottopose ad un terzo intervento al policlinico LI di Roma ove fu sottoposto ad un intervento di innesto osseo e sintesi con chiodo di Rush. Sul piano medico-legale occorre, in primis, distinguere la prima patologia fratturativa accidentale all'avambraccio sinistro dai ben tre interventi successivi per una non corretta sintesi ossea avvenuta e dove appunto si profilano delle colpe professionali […] ormai si è formato a carico dell'ulna sinistra una pseudoartrosi che è quel processo di guarigione con tessuto fibroso cicatriziale al posto di una connessione calcifica ossea. Ciò determina una falsa articolazione, una sintomatologia dolorosa e naturalmente qualche deficit articolare della vicina radio carpica sinistra, appunto vicina ai focolai di frattura e proprio all'elemento pseudo-artrosico creatosi sull'ulna sinistra. Pertanto, il CTU […] non può che considerare proprio delle chiare colpe professionali ripetutesi in due diversi ospedali nel tentativo di sintetizzare al meglio un osso fratturato e sul quale vi fu anche una rottura della placca di osteo-sintesi ed anche un intervento di recupero sulla parte pseudoartrosica dell'ulna con innesto di segmento osseo e applicazione di un nuovo chiodo di Rush. […] si rilevano delle chiare colpe professionali per una modesta imperizia. S ricorda che a causa della prima grave doppia frattura dell'avambraccio sinistro, i sanitari giustamente cercarono una stabilizzazione delle due ossa fratturate e apparve corretta l'applicazione di due placche (intervento questo di facile esecuzione). Risultò, il primo intervento del 4/6/2016 non appropriato
e non secondo le linee guida dell'epoca in quanto l'allineamento inter-frammentario della frattura ulnare non
è stato corretto bene (confermato anche dalla radiografa di controllo post-operatorio). Non meraviglia, quindi, che ci fu nelle settimane successive la rottura della placca ulnare e il ritardo di consolidazione della frattura, per cui questi due eventi sono correlabili alla tecnica chirurgica eseguita e pertanto ad una chiara colpa professionale. Anche il secondo intervento del 24/08/2015 in cui fu rimossa la placca rotta e immesso un chiodo di AN sulla frattura ulnare documenta una modesta imperizia per un inchiodamento effettuato in senso disto-prossimale e non prossimo-distale; in ogni caso questo secondo intervento non fu risolutivo rendendo necessario un terzo intervento ed a causa dell'instaurarsi di una chiara pseudo-artrosi (tessuto fibroso cicatriziale al posto di tessuto osseo) rendendo obbligatorio l'intervento al
. Anche questo intervento al LI, obiettivamente molto difficile e complesso Controparte_7 se non altro per una pseudo-artrosi in atto e laddove vi erano stati già due interventi […] appare scontato distinguere l'iniziale grave delicata frattura biossea dell'avambraccio sinistro con certe sequele e danni biologici, comunque verosimili nel futuro, dai tre interventi chirurgici e con qualche colpa professionale plurima di lieve o modesta imperizia degli operatori e che hanno determinato una pseudo artrosi irreversibile, stabilizzata e che provoca dolori all'avambraccio sinistro e un chiaro deficit nell'articolabilità in
pag. 10/16 toto del polso sinistro. Pertanto come da note tabelle valutative e ministeriali del danno biologico, considerando sia il danno estetico di modesta entità e sia un deficit doloroso articolare del polso sinistro in un destrimano, si valuta […] la percentuale di danno biologico attuale collegata certamente ai profili di responsabilità professionali su spiegati e dettagliati a carico degli operatori sanitari del plesso di CA EI
RE e in minima parte di quelli del di Roma, è valutabile un 9% e la si collega ad Controparte_7 una doppia colpa professionale suddividendola nel modo seguente: - un 6% per l'iniziale errore evidente sia nel primo che secondo intervento chirurgico dell'ospedale di CA EI RE e che hanno determinato comunque l'instaurarsi di una grave pseudo-artrosi dell'ulna sinistra - un altro 3% per qualche colpa professionale degli operatori del , pur considerando la maggiore difficoltà e complessità di Controparte_7 riparare una pseudoartrosi dopo un doppio pregresso intervento su una delicata frattura dell'ulna sinistra”.
Indi il perito ha redatto le seguenti conclusioni medico-legali: “[…] nel caso in oggetto ci fu un chiaro nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente subito dall'attore il 1/6/2015 e la doppia grave frattura biossea di radio e ulna dell'avambraccio sinistro ed anche con il necessario e giusto intervento scelto degli ortopedici dell'Ospedale di CA EI RE nel primo intervento ove furono applicate due placche di osteo-sintesi. Dopo questo primo step, apparve evidente una colpa professionale di modesta entità ed imperizia se non altro perché dopo il primo intervento si ebbe la rottura della placca a causa di un disallineamento interframmentario della frattura ulnare non ben considerato. Le colpe professionali sono apparse evidenti anche nel secondo intervento riparatore di due mesi dopo sempre all'ospedale di CA EI RE ove non fu assolutamente risolutivo l'applicazione di un chiodo si AN cosicché non si ebbe (come documentato da più radiogrammi) alcuna corretta sintesi ossea ed anzi fu sempre più evidente l'instaurarsi di una pseudo-artrosi sul segmento fratturativo ulnare […] In conclusione si valuta il danno attuale considerando il danno estetico , la sintomatologia dolorosa, la ormai stabilizzata e irreversibile pseudo-artrosi post-fratturativa all'ulna sinistra, come da note tabelle intorno al
12%. Da questa percentuale si sottrae un 3% di un danno che comunque ci sarebbe stato come esito di una delicatissima frattura doppia dell'avambraccio sinistro. Pertanto, il rimanente 9% dell'attuale danno biologico viene posto dal CTU in connessione causale con una colpa professionale da modesta imperizia chirurgica sia sugli operatori dell'ospedale di CA EI RE (primo e secondo intervento) per un 6% e sia in parte agli operatori del LI di Roma per un 3%, pur considerando la difficoltà di questo ultimo intervento riparatore. Pertanto, si conclude la presente perizia assegnando, come da note tabelle medico-legali
e ministeriali, il seguente giudizio: I.A. di giorni 120 I.T. (50%) di giorni 60 I.T. (25%) di giorni 60 Il danno biologico è valutato il 9% collegandolo esclusivamente alle colpe professionali per modesta imperizia
pag. 11/16 EI sanitari dell'ospedale di CA EI RE (6%) e del Policiclico LI di Roma (3%). Nessun danno specifico lavorativo mentre sono risarcibili le spese minime sostenute durante l'iter medico dopo il trauma e nel periodo della invalidità su indicata.”.
Concluse le operazioni peritali il CTU inviava la bozza alle parti;
ricevute controdeduzioni dal Ctp di parte attrice, dott. P. , il consulente tecnico d'ufficio Per_3 prospettava quanto segue: “Confermo pertanto integralmente la mia perizia […] Non indicata nelle controdeduzioni del Ctp ma inserita nella mail di accompagnamento dell'avv Cesarano, in relazione alla quantificazione del “danno personalizzato” da me non considerato, si rimanda al giudizio del Magistrato, non prevedendo, per lo scrivente, oltre il danno biologico emerso, un'ulteriore precisazione e quantificazione di “tipo personalizzato” ed escludendo comunque anche un danno specifico lavorativo.”.
Alla luce della CTU disposta e richiamata, il Tribunale ritiene provata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la responsabilità sanitaria dell
[...]
. Il CTU accertava che il primo intervento eseguito in data Controparte_4
04.06.2015, pur astrattamente corretto nella scelta di sintesi con doppia placca, risultava affetto da errori tecnici nell'allineamento inter-frammentario della frattura ulnare, con conseguente rottura della placca e mancata consolidazione. Il successivo intervento del
24.08.2015, con inserimento del chiodo di AN, era parimenti ritenuto inadeguato e non risolutivo riscontrandosi, altresì, una pseudoartrosi ulnare con dolore e decifit funzionale del polso. Tale operato si riteneva connotato EI caratteri dell'imperizia, negligenza ed imprudenza nell'approccio diagnostico-terapeutico del nosocomio cavese, come dimostrato dall'evoluzione sfavorevole del decorso post-operatorio con rottura della placca e necessità di nuovi interventi.
Le conclusioni cui perveniva il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. Sent. n. 7341/2004).
La domanda attorea è pertanto fondata;
parte attrice ha provato l'inadempimento, il danno ed il nesso di causalità con la documentazione allegata e con la predetta CMU, mentre controparte non ha fornito la prova di una causa imprevedibile ed inevitabile che rendeva impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. A suffragio di tale ricostruzione,
pag. 12/16 la Cassazione afferma sul punto che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. civ. Sent. n. 10050 del 29/03/2022).
Il nesso causale tra condotta sanitaria e danno è stato congruamente motivato dal
CTU con argomentazioni conformi ai principi di regolarità causale scientifica, anche in riferimento alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Più in dettaglio, la prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la responsabilità dell
[...]
è emersa con certezza dall'accertamento peritale, che ha accertato la Controparte_4 sussistenza della responsabilità sanitaria per imperizia chirurgica, con conseguente insorgenza di pseudoartrosi e limitazione funzionale dell'arto interessato.
Passando alla liquidazione del danno, deve trovare applicazione l'art 3 co 3 della
Legge BA (n158/2012), in vigore all'epoca EI fatti secondo cui “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base EI criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
In considerazione del riconoscimento di un danno biologico pari al 6% trovano applicazione le tabelle per le lesioni c.d. micropermanenti ed il danno va liquidato come da seguente prospetto:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 120
pag. 13/16 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 8.254,41
Invalidità temporanea totale € 6.741,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 9.269,70
Danno morale (20%) € 3.504,82
Spese mediche € 1.475,57
TOTALE GENERALE: € 22.504,50
Si precisa che il CTU ha stimato il danno biologico in misura del 9% collegandolo esclusivamente alle colpe professionali per modesta imperizia EI sanitari dell'ospedale di
CA EI RE ( 6%) e del Policiclico LI di Roma (3%). Poiché la domanda è stata proposta solo nei confronti dell' Controparte_8
, di cui fa parte anche l' ai fini
[...] Controparte_9 della liquidazione del danno biologico si è considerato solo il 6% ascrivibile ad imperizia EI sanitari del predetto plesso ospedaliero.
Mentre si è riconosciuto il danno morale, ossia il pretium doloris patito dalla vittima,
d'altra parte, si esclude la personalizzazione del danno, per difetto di specifica prova sulle peculiarità del pregiudizio dinamico–relazionale ulteriore rispetto a quello già assorbito nel punto tabellare ed accertato che la lesione causata non inficiava sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato. Dunque, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di
Cassazione: “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in pag. 14/16 mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui parte ricorrente non ha puntualmente provato l'esistenza (in tal senso, Cass.
Sent. n. 11278 del 16/05/2007, secondo cui: “Il danno esistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in seno all'art. 2059 cod. civ., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni”).
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (individuabile con il primo errore tecnico/sanitario nel 04.06.2015) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese vive, trattandosi di debito di valuta, producono interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto EI parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1 così definitivamente pronuncia:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità dell' per i danni subiti dal sig. Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la medesima al pagamento in favore di Parte_1
pag. 15/16 parte attrice della somma complessiva di € 22.504,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in parte motiva;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore di parte attrice che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre spese vive,
IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. Condanna l convenuta al rimborso a parte attrice delle spese Controparte_1 sostenute e documentate nel procedimento di ATP iscritto al R.G. n. 5399/2021 del
Trib Salerno;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' resistente Controparte_1 con rimborso a parte attrice di quanto eventualmente anticipato.
Così deciso in Salerno, lì 18.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 16/16
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud. del 18.12.2025 celebrata con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice dr. Gustavo Danise
Lette le note scritte e la memoria conclusionale
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 1493 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
22 gennaio 1973, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cesarano (C.F.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via C.F._2
Matteo Ripa n. 10, giusta procura in atti;
PEC: Email_1
- ricorrente -
e
Controparte_1
di Salerno, (C.F. e P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., con sede in via S. Leonardo, Salerno, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dall'Avv. Eva Anzalone (C.F.
) e dall'Avv. Annarita Colantuono (C.F. C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Avvocatura - Funzione Affari Legali -dell'
[...] sita in Salerno, Controparte_2 Controparte_3 alla via S. Leonardo, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale;
PEC:
Email_2 Email_3
- resistente -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, l'azienda Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento EI danni subiti.
[...]
Il ricorrente aveva precedentemente adito l'intestato Tribunale, ex art. 696-bis c.p.c.
(proc. R.G. n. 5399/2021) per l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite, nonché del nesso di causa tra l'evento e la condotta medica imprudente ed imperita della struttura sanitaria.
In particolare, il sig. deduceva che in data 01.06.2015 rimaneva Parte_1 vittima di un incidente domestico, riportando frattura biossea dell'avambraccio sinistro con interessamento di radio ed ulna, a seguito del quale veniva ricoverato sino alla data del
06.06.2015 presso l' Controparte_1
nella specie, unità operativa di CA de' RE, ove veniva sottoposto in data
[...]
04.06.2015 ad un primo intervento chirurgico con applicazione al suo avambraccio sinistro di due placche in titanio per ricomporre la frattura (all.1 cartella clinica relativa al primo intervento).
Successivamente, in data 21.08.2015 il veniva nuovamente ricoverato Pt_1 presso la medesima struttura ospedaliera per rottura della placca precedentemente applicata all'ulna ed in data 24.08.2015 veniva realizzato un secondo intervento chirurgico, presso il medesimo presidio, con applicazione di chiodo di AN e doccia gessata;
in data
26.08.2015 veniva dimesso dalla struttura ospedaliera (all.2 cartella clinica relativa al secondo intervento).
A seguito di ciò, il sig. si sottoponeva ad un ciclo di terapie Pt_1
(magnetoterapie), ma, persistendo dolori e mancata guarigione, decideva di sottoporsi ad pag. 2/16 ulteriori accertamenti presso una diversa struttura ospedaliera (GO LI di Roma,
Columbus), all'esito EI quali risultava una pseudoartrosi dell'ulna sinistra ed in data
04.02.2016 il ricorrente veniva sottoposto ad un terzo intervento, presso la struttura ospedaliera GO LI di Roma, durante il quale veniva eseguito all'avambraccio sinistro un innesto osseo e sintesi con cd. chiodo di Rush (all.3 cartella clinica relativa al terzo intervento).
Il quindi, si sottoponeva ad ulteriori cicli terapici ed a consulenza medico Pt_1 legale predisposta dal medico di parte, che ha accertato l'inadeguatezza dell'approccio chirurgico adoperato presso l' . Controparte_4
Secondo la relazione medico-legale di parte, al residuerebbero postumi Pt_1 invalidanti a carattere permanente quali esiti di pseudoartrosi dell'ulna e severo vizio di consolidazione con consuntivo medico-legale di inabilità temporanea di 360 giorni suddivisi in: Inabilità temporanea totale di giorni 90; Inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 90; temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 90; Inabilità temporanea parziale
(ITP) al 25% di giorni 90 e postumi permanenti valutabili, quale danno biologico nella misura del 15%.
Il ricorrente, inoltre, dichiarava di aver sostenuto spese mediche (all. 5 e 6) non inferiori all'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Il adduceva di aver subito un danno morale, derivante dal dolore patito a Pt_1 seguito dell'evento lesivo (oltre che in conseguenza EI plurimi ed inutili interventi eseguiti), da determinarsi in via equitativa, anche in rapporto all'attività lavorativa, rivestendo lo stesso la qualifica di direttore amministrativo presso l'associazione La Nostra Famiglia di
CA de' RE, nonché dell'impossibilità di praticare il suo hobby principale, la coltivazione della terra.
Dopo aver tentato invano di comporre la lite con l'Azienda ospedaliera, la conveniva in questo giudizio formulando le seguenti conclusioni: “previo completamento dell'a.t.p. nell'ambito del procedimento in epigrafe (per il quale è formulata specifica istanza), accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della
[...]
, con sede in Largo Città di Ippocrate – Salerno, la Controparte_1 cui condotta è stata senz'altro caratterizzata da negligenza, imprudenza ed imperizia;
- per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento EI danni patrimoniali e non, per un totale danno risarcibile
pag. 3/16 quantificabile in misura non inferiore ad euro 80.000,00 (ottantamila/00), oltre spese successive, interessi
e rivalutazione monetaria;
salvo diverso importo che verrà riconosciuto in corso di causa;
- con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giustizia del presente procedimento, nonché di tutte le spese e competenze di lite relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo, incluse le spese anticipate di contributo unificato ed onorario in favore EI designati CCTTUU.”.
Si costituiva in giudizio l di Salerno, eccependo l'infondatezza della pretesa CP_5 ex adverso avanzata in quanto alcuna responsabilità le poteva essere attribuita ed impugnando estensivamente le deduzioni e produzioni avversarie, essendo atti di parte e redatti in assenza di contraddittorio, la quale concludeva chiedendo: “in via preliminare - dichiarare la sospensione del procedimento ex art 295 cpc per i motivi di cui in narrativa. nel merito: rigettare la domanda come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato EI sanitari della
[...]
, non sussistendone i presupposti;
rigettare la Controparte_1 domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Instauratosi il contraddittorio, lo scrivente, considerato che la pendenza del procedimento di A.T.P. non costituiva ipotesi di sospensione del presente processo per carenza EI presupposti ex art. 295 c.p.c., poiché la decisione nel merito non dipendeva dall'esito del procedimento sommario ex art. 696-bis c.p.c., sia perché questo era finalizzato a favorire la conciliazione delle parti sia perché l'accertamento ivi svolto poteva non essere esaustivo ai fini della decisione, disponeva di attendere la definizione dell'iter processuale dell' e il deposito della relativa consulenza tecnica, rinviando la causa all'udienza del CP_6
20.09.2023.
Con istanza di ricusazione del 31.03.2022, proposta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., incardinato innanzi a codesto Tribunale, l'avv. Cesarano segnalava che il dott. , quale consulente medico d'ufficio designato, era stato alle Persona_1 dipendenze dell' resistente sino al 2018 ed i fatti di cui al lamentato Controparte_1 sinistro si riferivano al 2015, periodo storico in cui il consulente era alle dipendenze dell'odierna parte resistente, nonché il dott. aveva ricoperto il ruolo di Consulente Per_1
Tecnico di Parte dell in altri procedimenti. Controparte_1
pag. 4/16 Pertanto, lo scrivente, dato conto dell'istanza di ricusazione del CTU nominato nel procedimento di A.T.P. presentata da parte ricorrente, ma rimasta in tale sede disattesa, ritenuto opportuno disporre un supplemento dell'istruttoria, accoglieva l'istanza di mutamento del rito da sommario in ordinario, con concessione EI termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e rinviando per ammissione EI mezzi istruttori all'udienza del 18.01.2024. Con ordinanza del 22.01.2024, il Giudice, ritenuto necessario l'espletamento di una nuova CMU, nominava il dr. a cui conferiva l'incarico di rispondere ai medesimi quesiti Persona_2 conferiti nel procedimento sommario allegato in atti.
Espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente, fissava l'udienza del 18.12.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. ed autorizzava le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima, disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza.
Preliminarmente, occorre osservare in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017) che la responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, è di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria.
Dunque, il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218
c.c. relative alla responsabilità contrattuale. L'imputazione della responsabilità dell'ente trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, cuius commoda eius et incommoda.
Sul punto, si evidenzia la Sentenza della Cassazione n. 29001 del 20/10/2021: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”.
pag. 5/16 L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla resistente con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica EI propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria. A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e EI macchinari, alla vigilanza ed alla custodia EI pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto EI propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche EI fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica dato che le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria nonché l'incidenza che può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (cd. legge LI-
Bianco), entrata in vigore il 01.04.2017, la quale a breve distanza dalla cd. legge BA
(Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria si richiama il relativo regime affermato sin dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 577/2008, secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
pag. 6/16 astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Inoltre, è stato chiarito dalla giurisprudenza che: “Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso;
la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.”
(Cass., 3 luglio 2013, n. 16620).
Ebbene, nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dalla legge BA,
l'applicazione della legge LI a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul legittimo affidamento EI consociati in ordine al regime contrattuale. Da ciò deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale.
Dunque, individuate le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione EI principi affermati dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dell'avvenuto adempimento;
la Suprema Corte a Sezioni Unite ha confermato, con la Sentenza n. 577 dell'11/01/2008, l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto pag. 7/16 dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
restando a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Pertanto, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria deve dimostrare che la prestazione era eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi erano determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Invero, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno, altresì, affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, affermando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni “di comportamento” non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Tutto quanto detto, comporta che l'allegazione del creditore deve attenere ad un inadempimento qualificato e astrattamente efficiente alla produzione del danno;
poi, il debitore deve dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Nella presente decisione lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Alla vicenda in esame, occorsa prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017, alla responsabilità sanitaria va applicato il paradigma della responsabilità contrattuale.
Invero, nel caso di specie l'evento dannoso è anteriore all'entrata in vigore della l. n.
24/2017 e per il principio di irretroattività della legge sostanziale, si applica il regime previgente. Le norme processuali eventualmente introdotte dalla l. n. 24/2017 hanno efficacia immediata, ma non retroagiscono sui fatti costitutivi della responsabilità. I fatti costitutivi (interventi del 04.06.2015 e 24.08.2015, esiti e pseudoartrosi con terzo intervento
04.02.2016) sono tutti anteriori al 01.04.2017.
pag. 8/16 Circa l'eccezione sollevata da parte resistente sull'improcedibilità ed inammissibilità della domanda proposta ex art. 702-bis c.p.c., per asserito mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 8 co. 3, della L. n. 24/2017, si ritiene che tale eccezione non possa essere accolta. Come detto, la disciplina applicabile in materia di responsabilità sanitaria dipende dal momento cui si è verificato l'evento dannoso. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il momento in cui la lesione si è consolidata ricade in un periodo precedente rispetto all'entrata in vigore della Legge LI-Bianco ed essendo che le norme sostanziali della stessa legge non sono retroattive e l'evento dannoso si è consolidato in periodo antecedente la sua entrata in vigore, la normativa invocata da parte resistente non è applicabile al caso in esame e l'eccezione di va respinta.
Come sovente avviene in questa tipologia di controversie, si rendeva necessario l'espletamento di una CMU;
infatti, in caso di accertamento della responsabilità sanitaria:
“attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione EI fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente” sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova”
(Cass. sez. III, Sent. n. 4792 del 26/02/2013).
Il CMU ha accertato che: “ […] a distanza di oltre nove anni dall'incidente, il mi Pt_1 riferisce la persistenza di dolore all'avambraccio sinistra e sulla sede del polso sinistro in qualsiasi movimento della vita quotidiana ed intima avendo perso in parte il tono muscolare complessivo alla mano e polso sinistro. […] devo in primis affermare che c'è stato un nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente subito il 1/6/2015 e la delicata doppia frattura di radio e ulna dell'avambraccio sinistro e a causa di una caduta dell'attore da un albero di ciliegio […] la scelta degli ortopedici dell'ospedale di CA EI RE nell'apporre, a scopo di sintesi ossea, una doppia placca sui focolai di frattura del radio e dell'ulna sinistra. Verosimilmente l'iter clinico si sarebbe dovuto fermare in questa fase ma nei due mesi successivi alle dimissioni dall'ospedale di CA EI RE dopo il primo intervento, si ebbe una ripresa dolorosa sull'avambraccio con difficoltà ad articolare il polso, cosicché ad un controllo radiografico emerse la rottura della placca di sintesi sul radio con ripresa della linea di frattura. A questo punto si decise […] di rimuovere con un secondo intervento questa placca rotta inserendo un chiodo di AN. Fu quindi dimesso con una doccia gessata. Nonostante anche questo secondo intervento all'ospedale di CA EI RE per il persistere di dolore e difficoltà ad articolare la radio carpica sinistra,
pag. 9/16 a causa di una diagnosi ormai consolidata dopo sei mesi di pseudo-artrosi di ulna sinistra, si sottopose ad un terzo intervento al policlinico LI di Roma ove fu sottoposto ad un intervento di innesto osseo e sintesi con chiodo di Rush. Sul piano medico-legale occorre, in primis, distinguere la prima patologia fratturativa accidentale all'avambraccio sinistro dai ben tre interventi successivi per una non corretta sintesi ossea avvenuta e dove appunto si profilano delle colpe professionali […] ormai si è formato a carico dell'ulna sinistra una pseudoartrosi che è quel processo di guarigione con tessuto fibroso cicatriziale al posto di una connessione calcifica ossea. Ciò determina una falsa articolazione, una sintomatologia dolorosa e naturalmente qualche deficit articolare della vicina radio carpica sinistra, appunto vicina ai focolai di frattura e proprio all'elemento pseudo-artrosico creatosi sull'ulna sinistra. Pertanto, il CTU […] non può che considerare proprio delle chiare colpe professionali ripetutesi in due diversi ospedali nel tentativo di sintetizzare al meglio un osso fratturato e sul quale vi fu anche una rottura della placca di osteo-sintesi ed anche un intervento di recupero sulla parte pseudoartrosica dell'ulna con innesto di segmento osseo e applicazione di un nuovo chiodo di Rush. […] si rilevano delle chiare colpe professionali per una modesta imperizia. S ricorda che a causa della prima grave doppia frattura dell'avambraccio sinistro, i sanitari giustamente cercarono una stabilizzazione delle due ossa fratturate e apparve corretta l'applicazione di due placche (intervento questo di facile esecuzione). Risultò, il primo intervento del 4/6/2016 non appropriato
e non secondo le linee guida dell'epoca in quanto l'allineamento inter-frammentario della frattura ulnare non
è stato corretto bene (confermato anche dalla radiografa di controllo post-operatorio). Non meraviglia, quindi, che ci fu nelle settimane successive la rottura della placca ulnare e il ritardo di consolidazione della frattura, per cui questi due eventi sono correlabili alla tecnica chirurgica eseguita e pertanto ad una chiara colpa professionale. Anche il secondo intervento del 24/08/2015 in cui fu rimossa la placca rotta e immesso un chiodo di AN sulla frattura ulnare documenta una modesta imperizia per un inchiodamento effettuato in senso disto-prossimale e non prossimo-distale; in ogni caso questo secondo intervento non fu risolutivo rendendo necessario un terzo intervento ed a causa dell'instaurarsi di una chiara pseudo-artrosi (tessuto fibroso cicatriziale al posto di tessuto osseo) rendendo obbligatorio l'intervento al
. Anche questo intervento al LI, obiettivamente molto difficile e complesso Controparte_7 se non altro per una pseudo-artrosi in atto e laddove vi erano stati già due interventi […] appare scontato distinguere l'iniziale grave delicata frattura biossea dell'avambraccio sinistro con certe sequele e danni biologici, comunque verosimili nel futuro, dai tre interventi chirurgici e con qualche colpa professionale plurima di lieve o modesta imperizia degli operatori e che hanno determinato una pseudo artrosi irreversibile, stabilizzata e che provoca dolori all'avambraccio sinistro e un chiaro deficit nell'articolabilità in
pag. 10/16 toto del polso sinistro. Pertanto come da note tabelle valutative e ministeriali del danno biologico, considerando sia il danno estetico di modesta entità e sia un deficit doloroso articolare del polso sinistro in un destrimano, si valuta […] la percentuale di danno biologico attuale collegata certamente ai profili di responsabilità professionali su spiegati e dettagliati a carico degli operatori sanitari del plesso di CA EI
RE e in minima parte di quelli del di Roma, è valutabile un 9% e la si collega ad Controparte_7 una doppia colpa professionale suddividendola nel modo seguente: - un 6% per l'iniziale errore evidente sia nel primo che secondo intervento chirurgico dell'ospedale di CA EI RE e che hanno determinato comunque l'instaurarsi di una grave pseudo-artrosi dell'ulna sinistra - un altro 3% per qualche colpa professionale degli operatori del , pur considerando la maggiore difficoltà e complessità di Controparte_7 riparare una pseudoartrosi dopo un doppio pregresso intervento su una delicata frattura dell'ulna sinistra”.
Indi il perito ha redatto le seguenti conclusioni medico-legali: “[…] nel caso in oggetto ci fu un chiaro nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente subito dall'attore il 1/6/2015 e la doppia grave frattura biossea di radio e ulna dell'avambraccio sinistro ed anche con il necessario e giusto intervento scelto degli ortopedici dell'Ospedale di CA EI RE nel primo intervento ove furono applicate due placche di osteo-sintesi. Dopo questo primo step, apparve evidente una colpa professionale di modesta entità ed imperizia se non altro perché dopo il primo intervento si ebbe la rottura della placca a causa di un disallineamento interframmentario della frattura ulnare non ben considerato. Le colpe professionali sono apparse evidenti anche nel secondo intervento riparatore di due mesi dopo sempre all'ospedale di CA EI RE ove non fu assolutamente risolutivo l'applicazione di un chiodo si AN cosicché non si ebbe (come documentato da più radiogrammi) alcuna corretta sintesi ossea ed anzi fu sempre più evidente l'instaurarsi di una pseudo-artrosi sul segmento fratturativo ulnare […] In conclusione si valuta il danno attuale considerando il danno estetico , la sintomatologia dolorosa, la ormai stabilizzata e irreversibile pseudo-artrosi post-fratturativa all'ulna sinistra, come da note tabelle intorno al
12%. Da questa percentuale si sottrae un 3% di un danno che comunque ci sarebbe stato come esito di una delicatissima frattura doppia dell'avambraccio sinistro. Pertanto, il rimanente 9% dell'attuale danno biologico viene posto dal CTU in connessione causale con una colpa professionale da modesta imperizia chirurgica sia sugli operatori dell'ospedale di CA EI RE (primo e secondo intervento) per un 6% e sia in parte agli operatori del LI di Roma per un 3%, pur considerando la difficoltà di questo ultimo intervento riparatore. Pertanto, si conclude la presente perizia assegnando, come da note tabelle medico-legali
e ministeriali, il seguente giudizio: I.A. di giorni 120 I.T. (50%) di giorni 60 I.T. (25%) di giorni 60 Il danno biologico è valutato il 9% collegandolo esclusivamente alle colpe professionali per modesta imperizia
pag. 11/16 EI sanitari dell'ospedale di CA EI RE (6%) e del Policiclico LI di Roma (3%). Nessun danno specifico lavorativo mentre sono risarcibili le spese minime sostenute durante l'iter medico dopo il trauma e nel periodo della invalidità su indicata.”.
Concluse le operazioni peritali il CTU inviava la bozza alle parti;
ricevute controdeduzioni dal Ctp di parte attrice, dott. P. , il consulente tecnico d'ufficio Per_3 prospettava quanto segue: “Confermo pertanto integralmente la mia perizia […] Non indicata nelle controdeduzioni del Ctp ma inserita nella mail di accompagnamento dell'avv Cesarano, in relazione alla quantificazione del “danno personalizzato” da me non considerato, si rimanda al giudizio del Magistrato, non prevedendo, per lo scrivente, oltre il danno biologico emerso, un'ulteriore precisazione e quantificazione di “tipo personalizzato” ed escludendo comunque anche un danno specifico lavorativo.”.
Alla luce della CTU disposta e richiamata, il Tribunale ritiene provata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la responsabilità sanitaria dell
[...]
. Il CTU accertava che il primo intervento eseguito in data Controparte_4
04.06.2015, pur astrattamente corretto nella scelta di sintesi con doppia placca, risultava affetto da errori tecnici nell'allineamento inter-frammentario della frattura ulnare, con conseguente rottura della placca e mancata consolidazione. Il successivo intervento del
24.08.2015, con inserimento del chiodo di AN, era parimenti ritenuto inadeguato e non risolutivo riscontrandosi, altresì, una pseudoartrosi ulnare con dolore e decifit funzionale del polso. Tale operato si riteneva connotato EI caratteri dell'imperizia, negligenza ed imprudenza nell'approccio diagnostico-terapeutico del nosocomio cavese, come dimostrato dall'evoluzione sfavorevole del decorso post-operatorio con rottura della placca e necessità di nuovi interventi.
Le conclusioni cui perveniva il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. Sent. n. 7341/2004).
La domanda attorea è pertanto fondata;
parte attrice ha provato l'inadempimento, il danno ed il nesso di causalità con la documentazione allegata e con la predetta CMU, mentre controparte non ha fornito la prova di una causa imprevedibile ed inevitabile che rendeva impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. A suffragio di tale ricostruzione,
pag. 12/16 la Cassazione afferma sul punto che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. civ. Sent. n. 10050 del 29/03/2022).
Il nesso causale tra condotta sanitaria e danno è stato congruamente motivato dal
CTU con argomentazioni conformi ai principi di regolarità causale scientifica, anche in riferimento alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Più in dettaglio, la prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la responsabilità dell
[...]
è emersa con certezza dall'accertamento peritale, che ha accertato la Controparte_4 sussistenza della responsabilità sanitaria per imperizia chirurgica, con conseguente insorgenza di pseudoartrosi e limitazione funzionale dell'arto interessato.
Passando alla liquidazione del danno, deve trovare applicazione l'art 3 co 3 della
Legge BA (n158/2012), in vigore all'epoca EI fatti secondo cui “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base EI criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
In considerazione del riconoscimento di un danno biologico pari al 6% trovano applicazione le tabelle per le lesioni c.d. micropermanenti ed il danno va liquidato come da seguente prospetto:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 120
pag. 13/16 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 8.254,41
Invalidità temporanea totale € 6.741,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 9.269,70
Danno morale (20%) € 3.504,82
Spese mediche € 1.475,57
TOTALE GENERALE: € 22.504,50
Si precisa che il CTU ha stimato il danno biologico in misura del 9% collegandolo esclusivamente alle colpe professionali per modesta imperizia EI sanitari dell'ospedale di
CA EI RE ( 6%) e del Policiclico LI di Roma (3%). Poiché la domanda è stata proposta solo nei confronti dell' Controparte_8
, di cui fa parte anche l' ai fini
[...] Controparte_9 della liquidazione del danno biologico si è considerato solo il 6% ascrivibile ad imperizia EI sanitari del predetto plesso ospedaliero.
Mentre si è riconosciuto il danno morale, ossia il pretium doloris patito dalla vittima,
d'altra parte, si esclude la personalizzazione del danno, per difetto di specifica prova sulle peculiarità del pregiudizio dinamico–relazionale ulteriore rispetto a quello già assorbito nel punto tabellare ed accertato che la lesione causata non inficiava sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato. Dunque, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di
Cassazione: “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in pag. 14/16 mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui parte ricorrente non ha puntualmente provato l'esistenza (in tal senso, Cass.
Sent. n. 11278 del 16/05/2007, secondo cui: “Il danno esistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in seno all'art. 2059 cod. civ., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni”).
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (individuabile con il primo errore tecnico/sanitario nel 04.06.2015) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese vive, trattandosi di debito di valuta, producono interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto EI parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1 così definitivamente pronuncia:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità dell' per i danni subiti dal sig. Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la medesima al pagamento in favore di Parte_1
pag. 15/16 parte attrice della somma complessiva di € 22.504,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in parte motiva;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore di parte attrice che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre spese vive,
IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. Condanna l convenuta al rimborso a parte attrice delle spese Controparte_1 sostenute e documentate nel procedimento di ATP iscritto al R.G. n. 5399/2021 del
Trib Salerno;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' resistente Controparte_1 con rimborso a parte attrice di quanto eventualmente anticipato.
Così deciso in Salerno, lì 18.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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