Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BALDASCINO Parte_1
MIRELLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSI MARIA Controparte_1
MADDALENA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 12/08/1994 in Caserta, dal quale sono due figlie: (17.09.1996) ed (11.08.2001). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 03.12.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 26.05.2009, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Le figlie ed continueranno a vivere presso l'abitazione della madre sita Per_1 Per_2
in Caserta alla via Bari n. 1;
- Il Sig. corrisponderà alle figlie ancora non economicamente indipendenti seppur Pt_1 maggiorenni, la somma mensile di € 250,00 (€ 125,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Per quel che concerne le somme non corrisposte nel corso degli anni dal Sig. in Pt_1
favore delle figlie, le parti sono addivenute ad un accordo ed il Sig. verserà a saldo e Pt_1 stralcio ed a tacitazione di ogni pregressa richiesta la somma di € 7.500,00. Si precisa che la somma così quantificata è relativa al mantenimento in arretrato fini alla mensilità di settembre
2024.
- In virtù del raggiunto accordo e sempre relativamente agli arretrati, il marito verserà €
500,00 nel mese di ottobre, € 500,00 nel mese di novembre ed i restanti € 7.000,00 mediante il pagamento di € 100,00 al mese;
il tutto al netto del mantenimento ordinario.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASERTA il 12.08.1994 da nato l'[...] in Parte_1
CASERTA (CE) e nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33, parte I, serie , anno 1994);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese