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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8593/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8593/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA ( VIALE ITALIA 136 C.F._1
19121 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 136 LA SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
COMUNE DI VALSAMOGGIA (C.F. ), contumace P.IVA_3
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art.342 c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 18.5.2023,
[...] Part (d'ora in poi solo ) interponeva appello contro la sentenza n. Parte_1
1003/2023, pronunciata in data 16.03.2023 dal Giudice di Pace di Bologna.
L'attrice, premesso di svolgere, quale concessionaria, il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto del Comune di GG, deduceva in fatto:
- di aver notificato, in tale veste, in data 03.12.2021, all'odierna appellata, l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo n. 24 ID Pratica 12956225, relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale;
- con ricorso depositato in data 01.02.2022, impugnava l'avviso di accertamento per: 1) CP_1 nullità per difetto di motivazione;
2) nullità per carenza del presupposto impositivo relativamente agli pagina 1 di 5 “striscioni-figurativo prodotti venduti”; 3) nullità dell'atto, poiché i suddetti mezzi erano ubicati su strada privata e non comunale.
Il Giudice di Pace con la citata decisione, pur respingendo l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto, rilevava che nelle immagini realizzate da mancava il messaggio CP_1 promozionale, dirimente ai fini dell'applicazione del canone;
quest'ultime, infatti, “erano finalizzate a migliorare lo stato dell'edificio e non alla comunicazione con un numero indeterminato di acquirenti e utenti”. presentava l'attuale impugnazione per i seguenti motivi: Pt_1
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett.b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
GG. In particolare, evidenziava che, mentre in prime cure era stata accolta la tesi circa l'assenza, nelle immagini esposte da su fabbricati/capannoni, del presupposto del CP_1 messaggio promozionale ai fini dell'applicazione del canone, secondo l'appellante le immagini in questione erano da considerarsi mezzi pubblicitari, in quanto rappresentanti l'utilizzo di prodotti commercializzati da controparte, la quale si occupava della produzione e del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di attrezzature per l'irrigazione, idraulica, articoli per il giardinaggio, prodotti per la sicurezza personale e ambientale.
L'appellante richiamava, a tal proposito, l'ordinanza della Cassazione n. 1359 del 18.01.2019, nella quale la Suprema Corte aveva riconosciuto la natura pubblicitaria delle fotografie che coprivano l'intera superficie delle vetrine di un supermercato, in quanto raffiguranti prodotti venduti all'interno e quindi attinenti all'attività commerciale svolta.
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
GG, per quanto atteneva all'ubicazione dei mezzi pubblicitari;
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, secondo cui i mezzi pubblicitari in questione erano esposti su strada privata e, quindi, esenti da tassazione, l'appellante precisava che Via Del Lavoro, nonostante fosse stata definita strada privata, era liberamente accessibile da Via Emilia fino ad arrivare all'ingresso dell'attività di (strada privata ad uso pubblico). CP_1
Part
chiedeva, quindi, previa acquisizione del fascicolo di I grado, di riformare la sentenza impugnata, nella sola parte in cui si riteneva insussistente il presupposto per l'applicazione del canone, e, per l'effetto, di dichiarare infondate l'opposizione dell'appellata.
in fatto, ribadiva che il capannone posseduto si trovava in un'area industriale e CP_1 all'interno dello stesso veniva svolta l'attività di produzione di attrezzatura per irrigazione, per cui non vi erano accessi per la vendita al pubblico, ma soltanto agli addetti ai lavori, tanto che non erano presenti né insegne né parcheggi. I cartelloni apposti alle saracinesche erano stati collocati soltanto per nascondere la vetustà del capannone e, quindi, avevano natura meramente decorativa, non veicolando messaggi pubblicitari destinati ad un numero indeterminato di persone.
Evidenziava che, tra le parti, era già stata pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di
Bologna la sentenza n. 331/2022, che annullava l'avviso di accertamento per asserita omessa denuncia in materia di imposta sulla pubblicità in relazione agli stessi cartelloni, con riferimento all'anno 2020, Part mentre la causa odierna riguardava l'anno 2021; che pendeva appello, promosso da , non ancora definito.
Concludeva per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese in entrambi i gradi. pagina 2 di 5 Rimaneva contumace il Comune di GG.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento per entrambi i motivi proposti.
Quanto al primo motivo, erra il Giudice di prime cure (forse condizionato dalla decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in data 5.5.2022 n.331, che ha accolto l'impugnazione promossa tra le medesime parti per il medesimo fatto) nel ritenere che gli striscioni collocati sulle molteplici pareti esterne o facciate del capannone, ove esercita la sua attività produttiva e CP_1 commerciale, abbiano funzione meramente decorativa e non pubblicitaria.
La finalità sottesa al canone pubblicitario, ossia la finalità di comunicare un messaggio commerciale- promozionale con un numero indeterminato di acquirenti, può essere ravvisata anche nell'ipotesi de quo, in cui se è vero che non vengono utilizzate parole o simboli identificativi dell'attività di produzione (marchi, segni distintivi, etc.), è altrettanto vero che tutti i cartelloni apposti alle pareti esterne, oltre ad avere una funzione di abbellimento dell'edificio (quindi quella decorativa), indicano vari articoli che vengono prodotti nello stabilimento.
Risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che abbia quale oggetto sociale la CP_1 produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di attrezzature per l'irrigazione, l'idraulica, articoli per il giardinaggio, prodotti per la sicurezza personale ed ambientale, oltre che la realizzazione di impianti di irrigazione, di illuminazione, idraulici, per la sicurezza ed automazione per esterni, come da visura camerale in atti (doc. 3 primo grado e secondo grado di parte appellante). Part In ciascuna delle immagini riprodotte da nell'atto di gravame è rappresentato un prodotto rientrante nell'elenco testé menzionato, per lo più modalità e strumenti per l'irrigazione: in alcune immagini si vede una donna che tende un tubo di gomma da giardino e in altra immagine lo usa per annaffiare, oppure gioca con arrotolatore-tubo da giardino, oppure fontane e attrezzature varie per l'irrigazione, apparecchi illuminanti per esterni, etc.
E' da ritenersi inequivocabilmente configurato il requisito principale posto a fondamento del canone, ossia il messaggio pubblicitario, che nella fattispecie esaminata è rappresentato solo figurativamente e, pertanto, in maniera più indiretta, ma proprio perché privo di parole è ancora più efficace ed immediato della modalità scritta, in quanto comprensibile anche a chi non conosca la lingua italiana. Del resto, basti pensare alla cartellonistica stradale, che è per lo più fondata sulle immagini, in quanto la comunicazione visiva è più immediata, oltre che facilmente intellegibile anche a chi non sa leggere o non conosce la lingua.
La scrivente ritiene quindi sussistente il presupposto impositivo del canone, come disciplinato dall'art.3 comma 1 lett b) del regolamento del Comune di GG (emanato in attuazione della L.160/2019 art.1 commi 816-847), laddove esso è previsto “per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva,”… “mediante impianti installati”… “su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico
o aperto al pubblico del territorio comunale, … “messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni
o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata." pagina 3 di 5 Le facciate sono pertanto assimilabili a vetrine e vanno considerare ad ogni effetto come forma pubblicitaria finalizzata a promuovere la domanda di beni o servizi e, come tali, sono soggette al canone unico patrimoniale.
La sottoposizione al canone delle immagini esposte nel capannone utilizzato da è CP_1 confortata dalle decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce, oltre che rientrare nella definizione di impianto pubblicitario, di cui all'art.2 lettera f): “ogni mezzo, così definito dal Codice della Strada, installato o presente sulle vie o le piazze o da queste visibili, ed altresì ogni mezzo comunque utilizzato per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, compresi i mezzi installati sulle facciate o i tetti dei fabbricati”.
Da tempo si afferma che “…: è soggetto al canone unico patrimoniale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda” (a partire da Cass.
n.8220/1993, n. 15654/2004, n. 17852/2004, n. 4095/2014, n. 23383/2009 e n.8616/2014)
Segnatamente utile ai fini della decisione del presente giudizio è la fattispecie esaminata dall'Ordinanza
n. 1359 del 18.01.2019, in cui la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulle vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite. Riportandosi a decisioni precedenti (n. 17852 del 2004, 15449 del 2010), la Corte scrive che "costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". Non è dunque indispensabile la sussistenza di un vero e proprio fine reclamistico o propagandistico, cioè di diffusione del prodotto, essendo sufficiente l'obbiettiva idoneità dello strumento utilizzato per far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti ed utenti l'attività ed il prodotto dell'azienda, anche se non ne viene specificato il nome, sotto forma di insegna o marchio.
Precisa ulteriormente la Corte che “occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari
(latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita.
Risulta, inoltre, accertato che tali vetrofanie occupino un'ampia metratura (pari a circa complessivi mq. 62). Esse, pertanto, non possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 507 del 1993”.
Nello stesso senso Cass. n.21043/2020, che ha cassato la decisione della CTR Lombardia che aveva applicato le ragioni del Giudice di Pace e sua volta influenzato dalla locale giustizia tributaria.
Anche nel caso in esame gli striscioni figurativi di prodotti venduti coprono ben 90 mq., quasi tutte le pagina 4 di 5 pareti a piano terra del capannone, escluse le porzioni apribili, e riproducono prodotti e/o servizi offerti all'interno del capannone, al quale ha accesso la clientela all'ingrosso e al dettaglio, quindi un vero e proprio esercizio aperto al pubblico, anche solo per indirizzarlo nell'opera di individuazione, indicando il luogo nel quale si svolge l'attività in questione, in quanto sono ritratti specificamente i prodotti presenti all'interno del capannone, con ciò superando l'eventuale funzione decorativa, cioè di migliorare lo stato dell'edificio, su chi è fondata la decisione in prime cure.
E' fondato anche il secondo motivo di gravame.
E' incontestato dalle parti che la Via del Lavoro, sita nel Comune di Crespellano, ove è situato il capannone di si trovi su strada privata ad uso pubblico;
dalle fotografie trasposte nell'atto CP_1 di appello, si può dedurre che ad essa si acceda dalla Via Emilia senza alcuna limitazione e che il primo capannone che si incontra sulla sinistra sia proprio quello della società appellata, perfettamente visibile dalla citata strada statale.
Da ciò consegue che è riscontrabile quanto stabilito dal citato art. 3 del regolamento a proposito dei beni privati su cui sono collocate le immagini, che sono assoggettate al canone, laddove “siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”, in quanto la strada privata soggetta ad uso pubblico è accessibile da un numero indeterminato di persone o mezzi, pur se a vocazione urbanistica di tipo industriale.
A sua volta, viene definito luogo aperto al pubblico quello accessibile da un numero indeterminato di persone, sia pur limitato o individuato in ragione dell'appartenenza a determinate categorie di soggetti che per qualsiasi motivo hanno la possibilità di accedervi;
a nulla rileva la clientela all'ingrosso o al dettaglio cui è deputata l'attività sociale, evidenziandosi che dalla visura sociale di sono CP_1 indicate entrambe le modalità di vendita, quindi anche quella al dettaglio, con conseguente carattere indiscriminato della clientela.
La sentenza impugnata va pertanto riformata, dovendosi respingere il ricorso promosso dall'appellata Part nei confronti dell'atto di accertamento esecutivo n.12956225, notificatole da in data 3.12.2021.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza di confermate quelle liquidate CP_1 dal Giudice di Pace, nel presente grado esse si liquidano, quanto ai compensi, sulla scorta dei valori medi del secondo scaglione di cui al D.M. 147/2022 per la fase di studio e trattazione (€ 425+425) e nei valori minimi per le restanti fasi di trattazione e decisionale (426+426) per complessivi € 1702,00; Part spetta altresì a il rimborso delle anticipazioni sostenute per € 274 (147+27).
Nulla per le spese del Comune di GG in quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta la domanda di annullamento Part dell'accertamento esecutivo n.12956225, notificato da in data 3.12.2021. Part Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 274,00 per Controparte_1 anticipazioni ed € 1702,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8593/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA ( VIALE ITALIA 136 C.F._1
19121 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 136 LA SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
COMUNE DI VALSAMOGGIA (C.F. ), contumace P.IVA_3
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art.342 c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 18.5.2023,
[...] Part (d'ora in poi solo ) interponeva appello contro la sentenza n. Parte_1
1003/2023, pronunciata in data 16.03.2023 dal Giudice di Pace di Bologna.
L'attrice, premesso di svolgere, quale concessionaria, il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto del Comune di GG, deduceva in fatto:
- di aver notificato, in tale veste, in data 03.12.2021, all'odierna appellata, l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo n. 24 ID Pratica 12956225, relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale;
- con ricorso depositato in data 01.02.2022, impugnava l'avviso di accertamento per: 1) CP_1 nullità per difetto di motivazione;
2) nullità per carenza del presupposto impositivo relativamente agli pagina 1 di 5 “striscioni-figurativo prodotti venduti”; 3) nullità dell'atto, poiché i suddetti mezzi erano ubicati su strada privata e non comunale.
Il Giudice di Pace con la citata decisione, pur respingendo l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto, rilevava che nelle immagini realizzate da mancava il messaggio CP_1 promozionale, dirimente ai fini dell'applicazione del canone;
quest'ultime, infatti, “erano finalizzate a migliorare lo stato dell'edificio e non alla comunicazione con un numero indeterminato di acquirenti e utenti”. presentava l'attuale impugnazione per i seguenti motivi: Pt_1
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett.b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
GG. In particolare, evidenziava che, mentre in prime cure era stata accolta la tesi circa l'assenza, nelle immagini esposte da su fabbricati/capannoni, del presupposto del CP_1 messaggio promozionale ai fini dell'applicazione del canone, secondo l'appellante le immagini in questione erano da considerarsi mezzi pubblicitari, in quanto rappresentanti l'utilizzo di prodotti commercializzati da controparte, la quale si occupava della produzione e del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di attrezzature per l'irrigazione, idraulica, articoli per il giardinaggio, prodotti per la sicurezza personale e ambientale.
L'appellante richiamava, a tal proposito, l'ordinanza della Cassazione n. 1359 del 18.01.2019, nella quale la Suprema Corte aveva riconosciuto la natura pubblicitaria delle fotografie che coprivano l'intera superficie delle vetrine di un supermercato, in quanto raffiguranti prodotti venduti all'interno e quindi attinenti all'attività commerciale svolta.
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
GG, per quanto atteneva all'ubicazione dei mezzi pubblicitari;
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, secondo cui i mezzi pubblicitari in questione erano esposti su strada privata e, quindi, esenti da tassazione, l'appellante precisava che Via Del Lavoro, nonostante fosse stata definita strada privata, era liberamente accessibile da Via Emilia fino ad arrivare all'ingresso dell'attività di (strada privata ad uso pubblico). CP_1
Part
chiedeva, quindi, previa acquisizione del fascicolo di I grado, di riformare la sentenza impugnata, nella sola parte in cui si riteneva insussistente il presupposto per l'applicazione del canone, e, per l'effetto, di dichiarare infondate l'opposizione dell'appellata.
in fatto, ribadiva che il capannone posseduto si trovava in un'area industriale e CP_1 all'interno dello stesso veniva svolta l'attività di produzione di attrezzatura per irrigazione, per cui non vi erano accessi per la vendita al pubblico, ma soltanto agli addetti ai lavori, tanto che non erano presenti né insegne né parcheggi. I cartelloni apposti alle saracinesche erano stati collocati soltanto per nascondere la vetustà del capannone e, quindi, avevano natura meramente decorativa, non veicolando messaggi pubblicitari destinati ad un numero indeterminato di persone.
Evidenziava che, tra le parti, era già stata pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di
Bologna la sentenza n. 331/2022, che annullava l'avviso di accertamento per asserita omessa denuncia in materia di imposta sulla pubblicità in relazione agli stessi cartelloni, con riferimento all'anno 2020, Part mentre la causa odierna riguardava l'anno 2021; che pendeva appello, promosso da , non ancora definito.
Concludeva per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese in entrambi i gradi. pagina 2 di 5 Rimaneva contumace il Comune di GG.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento per entrambi i motivi proposti.
Quanto al primo motivo, erra il Giudice di prime cure (forse condizionato dalla decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in data 5.5.2022 n.331, che ha accolto l'impugnazione promossa tra le medesime parti per il medesimo fatto) nel ritenere che gli striscioni collocati sulle molteplici pareti esterne o facciate del capannone, ove esercita la sua attività produttiva e CP_1 commerciale, abbiano funzione meramente decorativa e non pubblicitaria.
La finalità sottesa al canone pubblicitario, ossia la finalità di comunicare un messaggio commerciale- promozionale con un numero indeterminato di acquirenti, può essere ravvisata anche nell'ipotesi de quo, in cui se è vero che non vengono utilizzate parole o simboli identificativi dell'attività di produzione (marchi, segni distintivi, etc.), è altrettanto vero che tutti i cartelloni apposti alle pareti esterne, oltre ad avere una funzione di abbellimento dell'edificio (quindi quella decorativa), indicano vari articoli che vengono prodotti nello stabilimento.
Risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che abbia quale oggetto sociale la CP_1 produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di attrezzature per l'irrigazione, l'idraulica, articoli per il giardinaggio, prodotti per la sicurezza personale ed ambientale, oltre che la realizzazione di impianti di irrigazione, di illuminazione, idraulici, per la sicurezza ed automazione per esterni, come da visura camerale in atti (doc. 3 primo grado e secondo grado di parte appellante). Part In ciascuna delle immagini riprodotte da nell'atto di gravame è rappresentato un prodotto rientrante nell'elenco testé menzionato, per lo più modalità e strumenti per l'irrigazione: in alcune immagini si vede una donna che tende un tubo di gomma da giardino e in altra immagine lo usa per annaffiare, oppure gioca con arrotolatore-tubo da giardino, oppure fontane e attrezzature varie per l'irrigazione, apparecchi illuminanti per esterni, etc.
E' da ritenersi inequivocabilmente configurato il requisito principale posto a fondamento del canone, ossia il messaggio pubblicitario, che nella fattispecie esaminata è rappresentato solo figurativamente e, pertanto, in maniera più indiretta, ma proprio perché privo di parole è ancora più efficace ed immediato della modalità scritta, in quanto comprensibile anche a chi non conosca la lingua italiana. Del resto, basti pensare alla cartellonistica stradale, che è per lo più fondata sulle immagini, in quanto la comunicazione visiva è più immediata, oltre che facilmente intellegibile anche a chi non sa leggere o non conosce la lingua.
La scrivente ritiene quindi sussistente il presupposto impositivo del canone, come disciplinato dall'art.3 comma 1 lett b) del regolamento del Comune di GG (emanato in attuazione della L.160/2019 art.1 commi 816-847), laddove esso è previsto “per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva,”… “mediante impianti installati”… “su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico
o aperto al pubblico del territorio comunale, … “messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni
o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata." pagina 3 di 5 Le facciate sono pertanto assimilabili a vetrine e vanno considerare ad ogni effetto come forma pubblicitaria finalizzata a promuovere la domanda di beni o servizi e, come tali, sono soggette al canone unico patrimoniale.
La sottoposizione al canone delle immagini esposte nel capannone utilizzato da è CP_1 confortata dalle decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce, oltre che rientrare nella definizione di impianto pubblicitario, di cui all'art.2 lettera f): “ogni mezzo, così definito dal Codice della Strada, installato o presente sulle vie o le piazze o da queste visibili, ed altresì ogni mezzo comunque utilizzato per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, compresi i mezzi installati sulle facciate o i tetti dei fabbricati”.
Da tempo si afferma che “…: è soggetto al canone unico patrimoniale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda” (a partire da Cass.
n.8220/1993, n. 15654/2004, n. 17852/2004, n. 4095/2014, n. 23383/2009 e n.8616/2014)
Segnatamente utile ai fini della decisione del presente giudizio è la fattispecie esaminata dall'Ordinanza
n. 1359 del 18.01.2019, in cui la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulle vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite. Riportandosi a decisioni precedenti (n. 17852 del 2004, 15449 del 2010), la Corte scrive che "costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". Non è dunque indispensabile la sussistenza di un vero e proprio fine reclamistico o propagandistico, cioè di diffusione del prodotto, essendo sufficiente l'obbiettiva idoneità dello strumento utilizzato per far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti ed utenti l'attività ed il prodotto dell'azienda, anche se non ne viene specificato il nome, sotto forma di insegna o marchio.
Precisa ulteriormente la Corte che “occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari
(latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita.
Risulta, inoltre, accertato che tali vetrofanie occupino un'ampia metratura (pari a circa complessivi mq. 62). Esse, pertanto, non possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 507 del 1993”.
Nello stesso senso Cass. n.21043/2020, che ha cassato la decisione della CTR Lombardia che aveva applicato le ragioni del Giudice di Pace e sua volta influenzato dalla locale giustizia tributaria.
Anche nel caso in esame gli striscioni figurativi di prodotti venduti coprono ben 90 mq., quasi tutte le pagina 4 di 5 pareti a piano terra del capannone, escluse le porzioni apribili, e riproducono prodotti e/o servizi offerti all'interno del capannone, al quale ha accesso la clientela all'ingrosso e al dettaglio, quindi un vero e proprio esercizio aperto al pubblico, anche solo per indirizzarlo nell'opera di individuazione, indicando il luogo nel quale si svolge l'attività in questione, in quanto sono ritratti specificamente i prodotti presenti all'interno del capannone, con ciò superando l'eventuale funzione decorativa, cioè di migliorare lo stato dell'edificio, su chi è fondata la decisione in prime cure.
E' fondato anche il secondo motivo di gravame.
E' incontestato dalle parti che la Via del Lavoro, sita nel Comune di Crespellano, ove è situato il capannone di si trovi su strada privata ad uso pubblico;
dalle fotografie trasposte nell'atto CP_1 di appello, si può dedurre che ad essa si acceda dalla Via Emilia senza alcuna limitazione e che il primo capannone che si incontra sulla sinistra sia proprio quello della società appellata, perfettamente visibile dalla citata strada statale.
Da ciò consegue che è riscontrabile quanto stabilito dal citato art. 3 del regolamento a proposito dei beni privati su cui sono collocate le immagini, che sono assoggettate al canone, laddove “siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”, in quanto la strada privata soggetta ad uso pubblico è accessibile da un numero indeterminato di persone o mezzi, pur se a vocazione urbanistica di tipo industriale.
A sua volta, viene definito luogo aperto al pubblico quello accessibile da un numero indeterminato di persone, sia pur limitato o individuato in ragione dell'appartenenza a determinate categorie di soggetti che per qualsiasi motivo hanno la possibilità di accedervi;
a nulla rileva la clientela all'ingrosso o al dettaglio cui è deputata l'attività sociale, evidenziandosi che dalla visura sociale di sono CP_1 indicate entrambe le modalità di vendita, quindi anche quella al dettaglio, con conseguente carattere indiscriminato della clientela.
La sentenza impugnata va pertanto riformata, dovendosi respingere il ricorso promosso dall'appellata Part nei confronti dell'atto di accertamento esecutivo n.12956225, notificatole da in data 3.12.2021.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza di confermate quelle liquidate CP_1 dal Giudice di Pace, nel presente grado esse si liquidano, quanto ai compensi, sulla scorta dei valori medi del secondo scaglione di cui al D.M. 147/2022 per la fase di studio e trattazione (€ 425+425) e nei valori minimi per le restanti fasi di trattazione e decisionale (426+426) per complessivi € 1702,00; Part spetta altresì a il rimborso delle anticipazioni sostenute per € 274 (147+27).
Nulla per le spese del Comune di GG in quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta la domanda di annullamento Part dell'accertamento esecutivo n.12956225, notificato da in data 3.12.2021. Part Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 274,00 per Controparte_1 anticipazioni ed € 1702,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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