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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15231/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 15231/2019 promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Troni, David Marchetti
e IA LU IN
-PARTE APPELLANTE- contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IAni Molinari
-PARTE APPELLATA- nonché contro
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
-PARTE APPELLATA- nonché contro
(C.F. ) CP_3 C.F._1
-PARTE APPELLATA-
*** ** *** CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno
12.5.2025)
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado ed in particolare delle parti indicate nell'Atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione dell'interpello richiesto in via istruttoria nella Memoria ex art. 320
c.p.c. di parte appellante depositata nel corso del procedimento di primo grado:
- accertato che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 05.06.2017 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura BMW targata DF858PE di proprietà di CP_3
e condotta da - accertato che a seguito del sinistro il sig.
[...] Persona_1 Parte_2 subiva danni per complessivi Euro 15.371,50 (importo comprensivo di danno materiale al veicolo, del fermo tecnico, della spesa per il servizio di soccorso stradale/traino e degli onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, già detratto l'acconto di Euro 9.374,00 già corrisposto all'appellante, condannare gli appellati, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal sig. , della residua Parte_2 somma pari ad Euro 5.997,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014
[...]
(oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge) E DA DISTRARSI IN Controparte_4
FAVORE DEI PROCURATORI ANTISTATARI;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del CTU Ing. e del C.T. di parte appellante P.A. . Persona_2 Parte_3
PER PARTE APPELLATA Controparte_5
“Contrariis reiectis.
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, previo accertamento della eventuale esistenza del contestato nesso di causalità fra l'evento dannoso per cui è causa ed i danni richiesti ed eventualmente dimostrati, e previo accertamento dell'eventuale esistenza e della reale entità dei danni tutti derivati all' appellante stesso, quale diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro per cui è causa, respingersi tutti i motivi di Appello e, per l' effetto, dichiararsi congruo ed esaustivo l'importo di
€ 9.347,00 + interessi già ricevuto dall'appellante medesimo, e, per l'effetto, respingersi tutti i motivi di
Appello avanzati da Controparte e pertanto assolversi la appellata da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa attorea/appellante, per le motivazioni tutte di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: si produce Atto di Citazione in Appello, Fascicolo di I°grado e ci si oppone a qualsiasi istanza istruttoria di controparte poiché tardiva ed inammissibile.
2 Salvis iuribus”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 520/2019 Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di Brescia aveva rigettato la sua domanda, avanzata in qualità di cessionaria del credito, di integrale risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Audi tg. EB039TV a seguito di un sinistro stradale occorso il 5.6.2017 nel Comune di Nuvolera.
1.1 In quella sede, l'allora attrice, odierna appellante, aveva convenuto in giudizio CP_6
e , allegando quanto segue: che – nelle circostanze di tempo e di luogo
[...] CP_3 indicate – il predetto mezzo, di proprietà di e assicurato per la r.c. con Parte_2 CP_7
era stato urtato dall'autovettura BMW tg. DF858PE, di proprietà della convenuta
[...] CP_3
e assicurata per la r.c. con a causa della perdita di controllo da parte
[...] Controparte_8 del conducente di quest'ultima; che aveva ceduto il credito a Parte_2 Parte_1
che, successivamente alla prima udienza, la sua compagnia assicuratrice aveva
[...]
3 corrisposto l'importo di € 9.374,00, trattenuto a titolo di acconto in quanto inferiore al totale dei danni patiti (spese di riparazione, spese per soccorso stradale e traino, fermo tecnico, spese legali per la fase stragiudiziale).
Con comparsa di intervento volontario e di costituzione e risposta si era costituita in giudizio in proprio e quale mandataria di (in forza della 'Convenzione CP_7 Controparte_6
Card'), chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto l'importo già corrisposto doveva ritenersi integralmente satisfattivo.
Nessuno si era costituito per . CP_3
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, aveva ritenuto: astrattamente ammissibile la costituzione della mandataria in nome e per conto della mandante ex art. 77 c.p.c.; in concreto inammissibile sia la costituzione di quale mandataria di non essendo stato CP_7 CP_6 prodotto in giudizio il relativo titolo, sia il suo intervento in proprio, dal momento che la società attrice non aveva fatto ricorso allo strumento dell'indennizzo diretto;
provato l'an debeatur; ritenuta congrua la somma già ricevuta dall'attrice, stante l'antieconomicità della riparazione del mezzo, e tenuto conto del suo valore ante sinistro;
di compensare integralmente le spese di lite.
1.2 L'atto di appello proposto da consta di tre motivi: Parte_1
1) l'appellante ha contestato l'errata determinazione del valore ante sinistro del veicolo danneggiato, dal momento che il Giudice di Pace, in modo del tutto apodittico e soggettivo, utilizzando la sola documentazione prodotta da e senza avvalersi di CP_7 un C.T.U., aveva ritenuto antieconomica la riparazione del mezzo;
2) l'appellante ha contestato l'errato giudizio sulla non economicità della riparazione, dal momento che il Giudice di Pace, valutando in maniera errata il valore ante sinistro del mezzo, aveva di conseguenza ritenuto antieconomica la sua riparazione;
3) infine, l'appellante ha lamentato la compensazione delle spese legali del giudizio, alla luce della reciproca soccombenza, sia confidando nell'accoglimento dei motivi di appello, sia in quanto, a prescindere da ciò, nessun importo le era stato offerto in sede stragiudiziale (dal momento che la somma di € 9.374,00 era stata corrisposta dopo la prima udienza), così costringendola ad agire in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni.
In conclusione, l'appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa ammissione di C.T.U. volta all'accertamento del costo delle riparazioni e del valore ante sinistro del mezzo, di condannare e al pagamento della somma di € 5.997,50 (tenuto conto Controparte_6 CP_3 dell'importo già ricevuto di € 9.374,00), oltre interessi e spese.
4 1.3 Anche in questo grado si è costituita in giudizio la sola la quale ha chiesto il CP_7 rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
1.4 La causa, dopo una serie di rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica all'appellata , e una volta acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, era stata CP_3 ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 1°.
3.2024 il fascicolo è stato assegnato allo scrivente Giudice, il quale, ritenuto indispensabile disporre C.T.U. tecnica, ha nominato quale Consulente l'ing. , con Per_2 successiva richiesta di chiarimenti/integrazione.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta nuovamente matura per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, occorre delineare il perimetro del presente giudizio di appello.
A tal fine, occorre innanzitutto precisare che con la comparsa di costituzione, non ha CP_7 proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la sua costituzione, sia in proprio che quale mandataria di (cfr. pagg. 2, 3 sent. G.d.P.). Pertanto, tale statuizione, a prescindere CP_6 dalla sua fondatezza, deve ritenersi passata in giudicato.
Altrettanto intangibile è la statuizione del Giudice di Pace avente a oggetto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del proprietario dell'autovettura BMW nella causazione del sinistro oggetto del giudizio (cfr. pag. 3 sent. G.d.P.), dal momento che anche in parte qua la sentenza di primo grado non è stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Infine, quanto all'atto di appello di si osserva che esso ha ad oggetto Parte_1 esclusivamente la determinazione del valore del mezzo ante sinistro e l'economicità della sua riparazione, oltre alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado.
Mentre ogni altra questione deve ritenersi non ritualmente proposta e, pertanto, non suscettibile di vaglio in questa sede. Infatti, è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
5 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, essendo comunque onere dell'appellante individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. civ., Sez. L,
Ordinanza n. 27782 del 2025).
2.2 Cosi delimitato l'oggetto del presente giudizio, ritiene il Tribunale che i primi due motivi di appello proposti da letti congiuntamente, siano suscettibili di Parte_1 parziale accoglimento.
A tal fine, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio, da valutare alla luce della giurisprudenza che si è pronunciata in casi analoghi.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing.
[...]
nella relazione finale e nella successiva integrazione e le conclusioni a cui è giunto Per_2
l'esperto sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ.,
Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, il C.T.U. ha risposto ai quesiti a lui sottoposti come segue:
- “i danni riportati dalla vettura sono illustrati coerentemente tra di esse, nelle fotografie disponibili in atti (doc. doc. 8 citaz. I° gr.) e quelle allegate alla perizia di stima del costo di riparazione (doc. 2 costituz.)”;
6 - “valutato sulla base della entità e tipologia di danno come evincibili dalle fotografie disponibili, il costo di riparazione indicato nel preventivo edito da il 06/06/17 ( doc. 12 citaz. Pt_4 Parte_1
I° gr.) per € 13.298,00 compresa Iva (€ 10.900,00 imponibile), è da considerare congruo”;
- “il valore di mercato della vettura all'epoca del sinistro è stimabile in € 9.500.00”;
- “l'ammontare dei costi indotti dalla sostituzione del veicolo sinistrato poteva attestarsi (€ 250,00
+ € 742,48 + €100.00 + € 250÷500,00) tra un minimo di € 1.342,48 ed un massimo di €
1.592,48”.
A fronte di tali dati, l'ing. ha così concluso: “risulta che: - tenendo conto dell'Iva nel Per_2 costo di riparazione della vettura (€ 13.298,00 importo imponibile + Iva), la riparazione stessa non fosse economicamente conveniente poiché superiore alla somma del valore dell'usato e dei massimi costi indotti dalla sostituzione (€ 9.500,00 + € 1.592,48 = 11.092,48); - escludendo l'IVA dal costo di riparazione della vettura (€ 10.900,00 importo imponibile), la riparazione stessa fosse economicamente conveniente poiché inferiore alla somma del valore dell'usato e dei massimi costi indotti dalla sostituzione (€ 9.500,00 + € 1.592,48 = 11.092,48)” (pag. 5 integraz. C.T.U.).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il giudizio di antieconomicità della riparazione contenuto nella sentenza di primo grado debba essere confermato, seppur con diversa motivazione.
A tal fine, occorre premettere che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, anche di merito, nell'individuare la somma parametro per valutare l'economicità o meno delle riparazioni, non si deve far riferimento al mero valore commerciale del mezzo, ma considerare anche le eventuali somme che il danneggiato avrebbe percepito (dovendosi quindi detrarre il valore del relitto), ma anche che avrebbe sborsato (dovendosi dunque aggiungere le spese di demolizione, di passaggio di proprietà, ecc.), in caso di mancata riparazione del mezzo: non rileva infatti che tali spese (o la percezione di tali somme, quanto al valore del relitto) si siano o meno verificate, posto che le stesse vanno comunque valutate per vagliare l'economicità o meno delle spese di riparazione di cui si chiede il ristoro (cfr. Trib.
Vicenza, n. 1362/2023).
Inoltre, al fine di valutare l'economicità o meno della riparazione, occorre considerare anche l'IVA. Quest'ultima, infatti, costituisce un costo per il danneggiato ed è dunque ragionevole tenerne conto ai fini di una valutazione globale dei costi.
Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene di dover prendere in considerazione la prima delle due ipotesi formulata dal C.T.U. (“risulta che: - tenendo conto dell'Iva nel costo di riparazione della vettura (€ 13.298,00 importo imponibile + Iva), la riparazione stessa non fosse economicamente conveniente poiché superiore alla somma del valore dell'usato e dei massimi costi
7 indotti dalla sostituzione (€ 9.500,00 + € 1.592,48 = 11.092,48)”). Avendo cura di precisare che il divario tra le due ipotesi di risarcimento, in forma specifica e per equivalente, è ancora maggiore rispetto a quello indicato dall'ing. , dal momento che, come visto, al valore Per_2 commerciale del mezzo occorre aggiungere le somme che il danneggiato avrebbe dovuto sborsare, ma anche sottrarre quella che avrebbe percepito, vale a dire il valore del relitto.
Quest'ultimo era stato stimato in € 500,00 dal consulente di parte convenuta (cfr. pag. 5
C.T.U.), importo non oggetto di contestazione e che si ritiene congruo. Pertanto, i valori da raffrontare sono i seguenti: € 13.298,00 in caso di risarcimento in forma specifica, ed €
10.592,48 in caso di risarcimento per equivalente, con un divario tra le due ipotesi di oltre €
2.700,00.
Né può giovare il richiamo alla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 10686/2023, con la quale è stato statuito che ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida – com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo. Nelle motivazioni di tale pronuncia, infatti, è stato chiarito quanto segue: “va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato
o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”. Tali circostanze, tuttavia, non sono state in alcun modo allegate, né tantomeno dimostrate, dall'odierna appellante, motivo per il quale non possono ritenersi sussistenti quelle “serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato” che, quantomeno teoricamente, sono in grado giustificare costi di riparazione superiori al valore del mezzo ante sinistro.
In conclusione, deve essere confermato il giudizio di non economicità della riparazione di cui alla sentenza impugnata.
8 Ciò nonostante, l'appello proposto da deve essere parzialmente Parte_1 accolto.
Infatti, l'importo corrisposto a tale titolo da nel corso del giudizio di primo grado, come CP_7 visto pari a € 7.200,00, e ritenuto satisfattivo dal Giudice di Pace (cfr. pag. 4 sent.), è inferiore a quello stimato dal C.T.U.
È principio costante quello secondo cui l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica;
per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021, Rv. 661094 - 01).
In ordine all'esatta quantificazione del risarcimento per equivalente spettante all'appellante, in casi come quello in esame, la Corte Suprema di Cassazione ha di recente chiarito quanto segue: “laddove il danneggiato decida -com'è suo diritto- di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo;
invero, a fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza
“punire” quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto)” (Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023 cit.).
9 Alla luce di tale principio, l'importo spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno per equivalente per il valore ante sinistro del mezzo, maggiorato dei costi accessori (id est spese per demolizione veicolo sinistrato e immatricolazione del veicolo sostitutivo, mancato godimento del bollo - cfr. pagg. 3 e seguenti integrazione C.T.U.) è pari a € 10.592,48. Non può essere invece computato anche l'importo di € 250,00/500,00 stimato dall'ing. a titolo Per_2 di f.r.a.m. (fermo per reperimento analogo mezzo), in quanto è già stato riconosciuto dalla compagnia assicuratrice la somma di € 400,00 a titolo di fermo, importo ritenuto congruo dal
Giudice di primo grado (cfr. pag. 4 sent. G.d.P.), con statuizione non oggetto di specifico motivo di appello.
Dal danno così come calcolato deve essere sottratto l'importo di € 7.200,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice con assegno del 12.12.2017 (cfr. doc. 10 fasc. CP_7 Controparte_9
.
[...]
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Da ultimo, occorre precisare che la condanna risarcitoria deve essere pronunciata nei soli confronti di e . Infatti, la giurisprudenza, in fattispecie analoghe a Controparte_6 CP_3 quella in esame, ha chiarito che, anche in caso di costituzione della compagnia di assicurazione del danneggiante (e fermo restando quanto osservato in precedenza in merito alla statuizione di inammissibilità da parte del Giudice di Pace, non oggetto di appello incidentale), le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.8.2019, n. 21761; Cass. civ., Sez. III, 11.10.2016, n.
20408).
*** ** ***
10 § 3. Infine, occorre regolare le spese di lite (oggetto anche del terzo motivo d'appello).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI, 4.4.2018, ord. n. 8400).
Alla luce di tale principio, le spese di lite del primo grado di giudizio e del grado d'appello devono essere poste, in solido, a carico di e Controparte_8 CP_3 CP_5
Quest'ultima, infatti, pur non essendo destinataria della pronuncia di condanna (cfr. infra § 2), ha comunque partecipato a entrambi i giudizi, e pertanto deve farsi carico anche delle relative spese.
Tuttavia, si ritiene che sussistano profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità risarcitoria delle convenute (il che ha reso necessario l'instaurazione del giudizio di primo grado e la proposizione del successivo appello), allo stesso tempo è stata rigettata la domanda di avente a Parte_1 oggetto le spese di riparazione del veicolo (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n.
32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate per entrambi i gradi, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (cfr. Cass. civ., n. 27268/2025), tenuto conto del criterio del decisum (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
19014/2007).
L'appellante ha diritto al rimborso anche dei costi documentati del proprio c.t.p. (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 - 01: le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Infine, la stessa regolamentazione deve essere applicata, nei rapporti interni alle parti, per i
11 costi della C.T.U., tenuto conto dell'esito complessivo della lite, delle ragioni alla base della pronuncia e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
accerta che il danno per equivalente patito dall'appellante è pari a € 10.592,48 e, per l'effetto,
- dichiara tenute e condanna e , in solido tra Controparte_2 CP_3 loro, al pagamento in favore di del predetto importo, Parte_1 detratto quanto già percepito a tale titolo dall'appellante, pari a € 7.200,00, secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenute e condanna e Controparte_2 CP_3 [...]
in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio e del grado d'appello che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 2.544,66 per compensi, € 431,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
oltre € 406,66 per spese di c.t.p.;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, per 2/3 a carico di e in solido tra Controparte_2 CP_3 Controparte_1 loro, e per 1/3 a carico di Parte_1
Brescia, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 15231/2019 promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Troni, David Marchetti
e IA LU IN
-PARTE APPELLANTE- contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IAni Molinari
-PARTE APPELLATA- nonché contro
P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
-PARTE APPELLATA- nonché contro
(C.F. ) CP_3 C.F._1
-PARTE APPELLATA-
*** ** *** CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno
12.5.2025)
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado ed in particolare delle parti indicate nell'Atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione dell'interpello richiesto in via istruttoria nella Memoria ex art. 320
c.p.c. di parte appellante depositata nel corso del procedimento di primo grado:
- accertato che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 05.06.2017 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura BMW targata DF858PE di proprietà di CP_3
e condotta da - accertato che a seguito del sinistro il sig.
[...] Persona_1 Parte_2 subiva danni per complessivi Euro 15.371,50 (importo comprensivo di danno materiale al veicolo, del fermo tecnico, della spesa per il servizio di soccorso stradale/traino e degli onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, già detratto l'acconto di Euro 9.374,00 già corrisposto all'appellante, condannare gli appellati, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal sig. , della residua Parte_2 somma pari ad Euro 5.997,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014
[...]
(oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge) E DA DISTRARSI IN Controparte_4
FAVORE DEI PROCURATORI ANTISTATARI;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del CTU Ing. e del C.T. di parte appellante P.A. . Persona_2 Parte_3
PER PARTE APPELLATA Controparte_5
“Contrariis reiectis.
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, previo accertamento della eventuale esistenza del contestato nesso di causalità fra l'evento dannoso per cui è causa ed i danni richiesti ed eventualmente dimostrati, e previo accertamento dell'eventuale esistenza e della reale entità dei danni tutti derivati all' appellante stesso, quale diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro per cui è causa, respingersi tutti i motivi di Appello e, per l' effetto, dichiararsi congruo ed esaustivo l'importo di
€ 9.347,00 + interessi già ricevuto dall'appellante medesimo, e, per l'effetto, respingersi tutti i motivi di
Appello avanzati da Controparte e pertanto assolversi la appellata da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa attorea/appellante, per le motivazioni tutte di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: si produce Atto di Citazione in Appello, Fascicolo di I°grado e ci si oppone a qualsiasi istanza istruttoria di controparte poiché tardiva ed inammissibile.
2 Salvis iuribus”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 520/2019 Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di Brescia aveva rigettato la sua domanda, avanzata in qualità di cessionaria del credito, di integrale risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Audi tg. EB039TV a seguito di un sinistro stradale occorso il 5.6.2017 nel Comune di Nuvolera.
1.1 In quella sede, l'allora attrice, odierna appellante, aveva convenuto in giudizio CP_6
e , allegando quanto segue: che – nelle circostanze di tempo e di luogo
[...] CP_3 indicate – il predetto mezzo, di proprietà di e assicurato per la r.c. con Parte_2 CP_7
era stato urtato dall'autovettura BMW tg. DF858PE, di proprietà della convenuta
[...] CP_3
e assicurata per la r.c. con a causa della perdita di controllo da parte
[...] Controparte_8 del conducente di quest'ultima; che aveva ceduto il credito a Parte_2 Parte_1
che, successivamente alla prima udienza, la sua compagnia assicuratrice aveva
[...]
3 corrisposto l'importo di € 9.374,00, trattenuto a titolo di acconto in quanto inferiore al totale dei danni patiti (spese di riparazione, spese per soccorso stradale e traino, fermo tecnico, spese legali per la fase stragiudiziale).
Con comparsa di intervento volontario e di costituzione e risposta si era costituita in giudizio in proprio e quale mandataria di (in forza della 'Convenzione CP_7 Controparte_6
Card'), chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto l'importo già corrisposto doveva ritenersi integralmente satisfattivo.
Nessuno si era costituito per . CP_3
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, aveva ritenuto: astrattamente ammissibile la costituzione della mandataria in nome e per conto della mandante ex art. 77 c.p.c.; in concreto inammissibile sia la costituzione di quale mandataria di non essendo stato CP_7 CP_6 prodotto in giudizio il relativo titolo, sia il suo intervento in proprio, dal momento che la società attrice non aveva fatto ricorso allo strumento dell'indennizzo diretto;
provato l'an debeatur; ritenuta congrua la somma già ricevuta dall'attrice, stante l'antieconomicità della riparazione del mezzo, e tenuto conto del suo valore ante sinistro;
di compensare integralmente le spese di lite.
1.2 L'atto di appello proposto da consta di tre motivi: Parte_1
1) l'appellante ha contestato l'errata determinazione del valore ante sinistro del veicolo danneggiato, dal momento che il Giudice di Pace, in modo del tutto apodittico e soggettivo, utilizzando la sola documentazione prodotta da e senza avvalersi di CP_7 un C.T.U., aveva ritenuto antieconomica la riparazione del mezzo;
2) l'appellante ha contestato l'errato giudizio sulla non economicità della riparazione, dal momento che il Giudice di Pace, valutando in maniera errata il valore ante sinistro del mezzo, aveva di conseguenza ritenuto antieconomica la sua riparazione;
3) infine, l'appellante ha lamentato la compensazione delle spese legali del giudizio, alla luce della reciproca soccombenza, sia confidando nell'accoglimento dei motivi di appello, sia in quanto, a prescindere da ciò, nessun importo le era stato offerto in sede stragiudiziale (dal momento che la somma di € 9.374,00 era stata corrisposta dopo la prima udienza), così costringendola ad agire in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni.
In conclusione, l'appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa ammissione di C.T.U. volta all'accertamento del costo delle riparazioni e del valore ante sinistro del mezzo, di condannare e al pagamento della somma di € 5.997,50 (tenuto conto Controparte_6 CP_3 dell'importo già ricevuto di € 9.374,00), oltre interessi e spese.
4 1.3 Anche in questo grado si è costituita in giudizio la sola la quale ha chiesto il CP_7 rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
1.4 La causa, dopo una serie di rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica all'appellata , e una volta acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, era stata CP_3 ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 1°.
3.2024 il fascicolo è stato assegnato allo scrivente Giudice, il quale, ritenuto indispensabile disporre C.T.U. tecnica, ha nominato quale Consulente l'ing. , con Per_2 successiva richiesta di chiarimenti/integrazione.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta nuovamente matura per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, occorre delineare il perimetro del presente giudizio di appello.
A tal fine, occorre innanzitutto precisare che con la comparsa di costituzione, non ha CP_7 proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la sua costituzione, sia in proprio che quale mandataria di (cfr. pagg. 2, 3 sent. G.d.P.). Pertanto, tale statuizione, a prescindere CP_6 dalla sua fondatezza, deve ritenersi passata in giudicato.
Altrettanto intangibile è la statuizione del Giudice di Pace avente a oggetto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del proprietario dell'autovettura BMW nella causazione del sinistro oggetto del giudizio (cfr. pag. 3 sent. G.d.P.), dal momento che anche in parte qua la sentenza di primo grado non è stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Infine, quanto all'atto di appello di si osserva che esso ha ad oggetto Parte_1 esclusivamente la determinazione del valore del mezzo ante sinistro e l'economicità della sua riparazione, oltre alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado.
Mentre ogni altra questione deve ritenersi non ritualmente proposta e, pertanto, non suscettibile di vaglio in questa sede. Infatti, è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
5 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, essendo comunque onere dell'appellante individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. civ., Sez. L,
Ordinanza n. 27782 del 2025).
2.2 Cosi delimitato l'oggetto del presente giudizio, ritiene il Tribunale che i primi due motivi di appello proposti da letti congiuntamente, siano suscettibili di Parte_1 parziale accoglimento.
A tal fine, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio, da valutare alla luce della giurisprudenza che si è pronunciata in casi analoghi.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing.
[...]
nella relazione finale e nella successiva integrazione e le conclusioni a cui è giunto Per_2
l'esperto sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ.,
Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, il C.T.U. ha risposto ai quesiti a lui sottoposti come segue:
- “i danni riportati dalla vettura sono illustrati coerentemente tra di esse, nelle fotografie disponibili in atti (doc. doc. 8 citaz. I° gr.) e quelle allegate alla perizia di stima del costo di riparazione (doc. 2 costituz.)”;
6 - “valutato sulla base della entità e tipologia di danno come evincibili dalle fotografie disponibili, il costo di riparazione indicato nel preventivo edito da il 06/06/17 ( doc. 12 citaz. Pt_4 Parte_1
I° gr.) per € 13.298,00 compresa Iva (€ 10.900,00 imponibile), è da considerare congruo”;
- “il valore di mercato della vettura all'epoca del sinistro è stimabile in € 9.500.00”;
- “l'ammontare dei costi indotti dalla sostituzione del veicolo sinistrato poteva attestarsi (€ 250,00
+ € 742,48 + €100.00 + € 250÷500,00) tra un minimo di € 1.342,48 ed un massimo di €
1.592,48”.
A fronte di tali dati, l'ing. ha così concluso: “risulta che: - tenendo conto dell'Iva nel Per_2 costo di riparazione della vettura (€ 13.298,00 importo imponibile + Iva), la riparazione stessa non fosse economicamente conveniente poiché superiore alla somma del valore dell'usato e dei massimi costi indotti dalla sostituzione (€ 9.500,00 + € 1.592,48 = 11.092,48); - escludendo l'IVA dal costo di riparazione della vettura (€ 10.900,00 importo imponibile), la riparazione stessa fosse economicamente conveniente poiché inferiore alla somma del valore dell'usato e dei massimi costi indotti dalla sostituzione (€ 9.500,00 + € 1.592,48 = 11.092,48)” (pag. 5 integraz. C.T.U.).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il giudizio di antieconomicità della riparazione contenuto nella sentenza di primo grado debba essere confermato, seppur con diversa motivazione.
A tal fine, occorre premettere che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, anche di merito, nell'individuare la somma parametro per valutare l'economicità o meno delle riparazioni, non si deve far riferimento al mero valore commerciale del mezzo, ma considerare anche le eventuali somme che il danneggiato avrebbe percepito (dovendosi quindi detrarre il valore del relitto), ma anche che avrebbe sborsato (dovendosi dunque aggiungere le spese di demolizione, di passaggio di proprietà, ecc.), in caso di mancata riparazione del mezzo: non rileva infatti che tali spese (o la percezione di tali somme, quanto al valore del relitto) si siano o meno verificate, posto che le stesse vanno comunque valutate per vagliare l'economicità o meno delle spese di riparazione di cui si chiede il ristoro (cfr. Trib.
Vicenza, n. 1362/2023).
Inoltre, al fine di valutare l'economicità o meno della riparazione, occorre considerare anche l'IVA. Quest'ultima, infatti, costituisce un costo per il danneggiato ed è dunque ragionevole tenerne conto ai fini di una valutazione globale dei costi.
Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene di dover prendere in considerazione la prima delle due ipotesi formulata dal C.T.U. (“risulta che: - tenendo conto dell'Iva nel costo di riparazione della vettura (€ 13.298,00 importo imponibile + Iva), la riparazione stessa non fosse economicamente conveniente poiché superiore alla somma del valore dell'usato e dei massimi costi
7 indotti dalla sostituzione (€ 9.500,00 + € 1.592,48 = 11.092,48)”). Avendo cura di precisare che il divario tra le due ipotesi di risarcimento, in forma specifica e per equivalente, è ancora maggiore rispetto a quello indicato dall'ing. , dal momento che, come visto, al valore Per_2 commerciale del mezzo occorre aggiungere le somme che il danneggiato avrebbe dovuto sborsare, ma anche sottrarre quella che avrebbe percepito, vale a dire il valore del relitto.
Quest'ultimo era stato stimato in € 500,00 dal consulente di parte convenuta (cfr. pag. 5
C.T.U.), importo non oggetto di contestazione e che si ritiene congruo. Pertanto, i valori da raffrontare sono i seguenti: € 13.298,00 in caso di risarcimento in forma specifica, ed €
10.592,48 in caso di risarcimento per equivalente, con un divario tra le due ipotesi di oltre €
2.700,00.
Né può giovare il richiamo alla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 10686/2023, con la quale è stato statuito che ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida – com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo. Nelle motivazioni di tale pronuncia, infatti, è stato chiarito quanto segue: “va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato
o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”. Tali circostanze, tuttavia, non sono state in alcun modo allegate, né tantomeno dimostrate, dall'odierna appellante, motivo per il quale non possono ritenersi sussistenti quelle “serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato” che, quantomeno teoricamente, sono in grado giustificare costi di riparazione superiori al valore del mezzo ante sinistro.
In conclusione, deve essere confermato il giudizio di non economicità della riparazione di cui alla sentenza impugnata.
8 Ciò nonostante, l'appello proposto da deve essere parzialmente Parte_1 accolto.
Infatti, l'importo corrisposto a tale titolo da nel corso del giudizio di primo grado, come CP_7 visto pari a € 7.200,00, e ritenuto satisfattivo dal Giudice di Pace (cfr. pag. 4 sent.), è inferiore a quello stimato dal C.T.U.
È principio costante quello secondo cui l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica;
per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021, Rv. 661094 - 01).
In ordine all'esatta quantificazione del risarcimento per equivalente spettante all'appellante, in casi come quello in esame, la Corte Suprema di Cassazione ha di recente chiarito quanto segue: “laddove il danneggiato decida -com'è suo diritto- di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo;
invero, a fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza
“punire” quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto)” (Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023 cit.).
9 Alla luce di tale principio, l'importo spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno per equivalente per il valore ante sinistro del mezzo, maggiorato dei costi accessori (id est spese per demolizione veicolo sinistrato e immatricolazione del veicolo sostitutivo, mancato godimento del bollo - cfr. pagg. 3 e seguenti integrazione C.T.U.) è pari a € 10.592,48. Non può essere invece computato anche l'importo di € 250,00/500,00 stimato dall'ing. a titolo Per_2 di f.r.a.m. (fermo per reperimento analogo mezzo), in quanto è già stato riconosciuto dalla compagnia assicuratrice la somma di € 400,00 a titolo di fermo, importo ritenuto congruo dal
Giudice di primo grado (cfr. pag. 4 sent. G.d.P.), con statuizione non oggetto di specifico motivo di appello.
Dal danno così come calcolato deve essere sottratto l'importo di € 7.200,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice con assegno del 12.12.2017 (cfr. doc. 10 fasc. CP_7 Controparte_9
.
[...]
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Da ultimo, occorre precisare che la condanna risarcitoria deve essere pronunciata nei soli confronti di e . Infatti, la giurisprudenza, in fattispecie analoghe a Controparte_6 CP_3 quella in esame, ha chiarito che, anche in caso di costituzione della compagnia di assicurazione del danneggiante (e fermo restando quanto osservato in precedenza in merito alla statuizione di inammissibilità da parte del Giudice di Pace, non oggetto di appello incidentale), le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.8.2019, n. 21761; Cass. civ., Sez. III, 11.10.2016, n.
20408).
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10 § 3. Infine, occorre regolare le spese di lite (oggetto anche del terzo motivo d'appello).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI, 4.4.2018, ord. n. 8400).
Alla luce di tale principio, le spese di lite del primo grado di giudizio e del grado d'appello devono essere poste, in solido, a carico di e Controparte_8 CP_3 CP_5
Quest'ultima, infatti, pur non essendo destinataria della pronuncia di condanna (cfr. infra § 2), ha comunque partecipato a entrambi i giudizi, e pertanto deve farsi carico anche delle relative spese.
Tuttavia, si ritiene che sussistano profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità risarcitoria delle convenute (il che ha reso necessario l'instaurazione del giudizio di primo grado e la proposizione del successivo appello), allo stesso tempo è stata rigettata la domanda di avente a Parte_1 oggetto le spese di riparazione del veicolo (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n.
32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate per entrambi i gradi, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (cfr. Cass. civ., n. 27268/2025), tenuto conto del criterio del decisum (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
19014/2007).
L'appellante ha diritto al rimborso anche dei costi documentati del proprio c.t.p. (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 - 01: le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Infine, la stessa regolamentazione deve essere applicata, nei rapporti interni alle parti, per i
11 costi della C.T.U., tenuto conto dell'esito complessivo della lite, delle ragioni alla base della pronuncia e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
accerta che il danno per equivalente patito dall'appellante è pari a € 10.592,48 e, per l'effetto,
- dichiara tenute e condanna e , in solido tra Controparte_2 CP_3 loro, al pagamento in favore di del predetto importo, Parte_1 detratto quanto già percepito a tale titolo dall'appellante, pari a € 7.200,00, secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenute e condanna e Controparte_2 CP_3 [...]
in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio e del grado d'appello che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 2.544,66 per compensi, € 431,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
oltre € 406,66 per spese di c.t.p.;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, per 2/3 a carico di e in solido tra Controparte_2 CP_3 Controparte_1 loro, e per 1/3 a carico di Parte_1
Brescia, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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