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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3945/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028870445000 CARTELLA DI PAG
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6238/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 09/07/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno ed
Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 27/07/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00288704 45 000, notificata in data 16/05/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, del complessivo importo di € 1.310,36, a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, del Modello REDDITI/2022 relativo all'anno d'imposta 2021, in riferimento alle sanzioni irrogate ed agli interessi maturati a seguito del tardivo versamento dell'Ires di € 4.195,00, eseguito il 30/11/2022 in luogo del 22/08/2022.
Per quanto si legge nell'atto impugnato, l'iscrizione a ruolo aveva fatto seguito alla Comunicazione di
Irregolarità n. 04705722223 consegnata in data 31/10/2024.
Precisando che la predetta Comunicazione di Irregolarità non era mai stata notificata, la società ricorrente ha impugnato l'atto esattivo per l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, avendo la ricorrente ritardato il pagamento delle imposte ma avendo aderito all'Istituto del Ravvedimento Operoso, versando le imposte con un modello F24 a saldo zero con compensazione integrale e contestuale pagamento della relativa sanzione, così come si evince dal mod. F24 allegato al ricorso, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate – D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 08/10/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato, anche considerato che, al momento della trasmissione del modello F24 con saldo a zero, la società non possedeva alcun credito, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi integrativa trasmessa in riferimento all'anno d'imposta 2020.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva questo Giudice che, il modello F24 prodotto dalla ricorrente, presenta l'utilizzo in compensazione di un credito di € 13.198,50 (codice 6915) riferito all'anno 2020.
Dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2020, prodotta dall'Ufficio, è invece emersa l'insussistenza di quel credito, essendo stato riportato nel quadro “RU”, solo un credito (codice H8) di
€ 3.600,00.
E' evidente, pertanto, che il versamento tardivo delle imposte, eseguito utilizzando in compensazione un credito inesistente, o comunque non documentato come nella specie, non può consentire la regolarizzazione della violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l'ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta.
Ne consegue la correttezza dell'iscrizione a ruolo ed il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3945/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028870445000 CARTELLA DI PAG
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6238/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 09/07/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno ed
Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 27/07/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00288704 45 000, notificata in data 16/05/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, del complessivo importo di € 1.310,36, a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, del Modello REDDITI/2022 relativo all'anno d'imposta 2021, in riferimento alle sanzioni irrogate ed agli interessi maturati a seguito del tardivo versamento dell'Ires di € 4.195,00, eseguito il 30/11/2022 in luogo del 22/08/2022.
Per quanto si legge nell'atto impugnato, l'iscrizione a ruolo aveva fatto seguito alla Comunicazione di
Irregolarità n. 04705722223 consegnata in data 31/10/2024.
Precisando che la predetta Comunicazione di Irregolarità non era mai stata notificata, la società ricorrente ha impugnato l'atto esattivo per l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, avendo la ricorrente ritardato il pagamento delle imposte ma avendo aderito all'Istituto del Ravvedimento Operoso, versando le imposte con un modello F24 a saldo zero con compensazione integrale e contestuale pagamento della relativa sanzione, così come si evince dal mod. F24 allegato al ricorso, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate – D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 08/10/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato, anche considerato che, al momento della trasmissione del modello F24 con saldo a zero, la società non possedeva alcun credito, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi integrativa trasmessa in riferimento all'anno d'imposta 2020.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva questo Giudice che, il modello F24 prodotto dalla ricorrente, presenta l'utilizzo in compensazione di un credito di € 13.198,50 (codice 6915) riferito all'anno 2020.
Dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2020, prodotta dall'Ufficio, è invece emersa l'insussistenza di quel credito, essendo stato riportato nel quadro “RU”, solo un credito (codice H8) di
€ 3.600,00.
E' evidente, pertanto, che il versamento tardivo delle imposte, eseguito utilizzando in compensazione un credito inesistente, o comunque non documentato come nella specie, non può consentire la regolarizzazione della violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l'ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta.
Ne consegue la correttezza dell'iscrizione a ruolo ed il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)