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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 887 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a CATANIA (CT) il 04/07/1976 e residente in [...], Parte_1
51 20128 MILANO ITALIA , CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'avv. LO GIUDICE ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata in [...] [...] residente in [...], 4 95042 CP_1
GRAMMICHELE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv. LO GIUDICE ORAZIO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/09/2025 e adivano Parte_1 CP_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 03/10/2015 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di LICODIA EUBEA al n. 3 di Lanno 2015 parte I
l ricorrenti esponevano di essersi separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grammichele, in data 28-09-2021, con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 61, parte II serie C, anno 2021, ufficio 1, e confermato in data 04.11.2021 come da allegato provvedimento del Comune di Grammichele – Ufficio stato Civile (atto n. 72 parte
II serie C Anno 2021) 3) e di non essersi più riconciliati .
All'udienza presidenziale del 23.10.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi è intervenuta con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grammichele, in data 28-09-2021
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 03/10/2015 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Licodia
[...]
EA al n. 3 anno 2015 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Licodia
EA e per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 887 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a CATANIA (CT) il 04/07/1976 e residente in [...], Parte_1
51 20128 MILANO ITALIA , CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'avv. LO GIUDICE ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata in [...] [...] residente in [...], 4 95042 CP_1
GRAMMICHELE ITALIA CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv. LO GIUDICE ORAZIO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/09/2025 e adivano Parte_1 CP_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 03/10/2015 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di LICODIA EUBEA al n. 3 di Lanno 2015 parte I
l ricorrenti esponevano di essersi separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grammichele, in data 28-09-2021, con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 61, parte II serie C, anno 2021, ufficio 1, e confermato in data 04.11.2021 come da allegato provvedimento del Comune di Grammichele – Ufficio stato Civile (atto n. 72 parte
II serie C Anno 2021) 3) e di non essersi più riconciliati .
All'udienza presidenziale del 23.10.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi è intervenuta con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grammichele, in data 28-09-2021
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 03/10/2015 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Licodia
[...]
EA al n. 3 anno 2015 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Licodia
EA e per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo