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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
990 dell'anno 2023, avverso la sentenza a verbale n. 1688/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 19 giugno
2023
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Fiume, 1 Foggia Parte_1 C.F._1
(FG), presso lo studio dell'AVV. MASIELLO DONATO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, elettivamente domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 alla Via Gramsci, 17 Foggia (FG), presso lo studio degli AVV.TI CARLOMAGNO ANTONELLA e FIORE
RENATA, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.11.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di appello del 18 luglio 2023, ritualmente notificato al in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, attore-appellante, ha interposto gravame avverso la sentenza n. 1688/2023 resa a Parte_1 verbale il 19 giugno 2023 dal Tribunale di Foggia - con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da insidia stradale ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'evento dannoso si fosse verificato esclusivamente a causa della condotta incauta dell'attore, che “ha integrato perfettamente la fattispecie del caso CP_ fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico dell convenuto”.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore-appellante ha dedotto che il giorno 15.07.2020, alle ore 13:00 circa, percorreva a piedi sul marciapiede posto a destra la Via Meridiana in Foggia, allorquando, “al fine di
pagina 1 di 5 attraversare la strada, nel discendere s'immetteva nell'unico varco presente fra due auto parcheggiate laddove proprio a ridosso del marciapiede era presente una grande buca che causava una rovinosa caduta dello stesso con la conseguenza di riportare lesioni personali di natura traumatica precisabili con la dizione nosologica di
'trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra con frattura del malleolo peroneale' che ha comportato la necessità di un ricovero ospedaliero per il trattamento chirurgico della frattura, seguito da un prolungato periodo di riposo, cure mediche e cure FKT riabilitative”.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto: 1) previo Parte_1 accertamento della responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso, il risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti nella misura € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
2) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per illogicità manifesta “avendo il giudice di primo grado, in mancanza di altre prove, dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti e poi ritenuto la domanda non provata”, nonché per devianza da una regola processuale “avendo il giudice omesso di ammettere la prova testimoniale laddove la stessa era diretta a dimostrare punti decisivi della controversia e cioè fatti e situazioni che se accertati avrebbero avuto l'effetto ex se di determinare una statuizione diversa da quella impugnata”; 3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185 bis c.p.c. in quanto il Giudicante, con la proposta conciliativa si sarebbe limitato a preannunciare implicitamente l'esito sfavorevole del contenzioso in caso di disaccordo, peraltro non valutando quanto da egli chiesto in sede di conclusioni circa la richiesta di una nuovo proposta conciliativa avente il carattere della reciprocità delle concessioni.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 del codice civile, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'ente comunale, attribuendo il sinistro di cui è causa alla condotta incauta di esso appellante in quanto: non ha scelto un percorso alternativo nonostante la strada già dissestata, non ha evitato la buca benché visibile e presumibilmente conoscesse i luoghi abitando nelle vicinanze. Sul punto, Parte_1 ha contestato di aver provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso lamentato e che,
[...] contrariamente, il non ha assolto all'onere probatorio del caso fortuito. Controparte_1
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 244 c.p.c. nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto ammissibili le prove testimoniali ritenendole generiche e valutative nonché superflue, lamentando di non aver potuto provare il nesso causale tra le condizioni della strada e il danno.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame ha impugnato la sentenza eccependo il vizio di Parte_1 motivazione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di ammissione della CTU.
Si è costituito il in persona del pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, la conferma della sentenza gravata con condanna di “parte appellante alla refusione delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario e agli onere riflessi, nell'ammontare del 23,80% da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia”. All'udienza del 27.11.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c...
2. L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.
Il primo motivo è inammissibile in quanto censura un'argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, pertanto la stessa, non cogliendo la “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di pagina 2 di 5 interesse. Infatti, alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non è conseguito alcun pregiudizio per l'attore, né alcuna statuizione del Tribunale, neppure in materie di spese del giudizio.
Peraltro, non si ravvisa alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185 bis c.p.c., non cogliendo nel segno la contestazione dell'appellante circa la mancanza del requisito della reciprocità delle rinunce delle parti sotteso all'utilizzo di tale strumento deflattivo del contenzioso. Premesso che l'istituto della conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice, ad avviso della Corte, il Giudice di prime cure ne ha fatto buon governo, in quanto lo stesso ha proposto “la conciliazione della causa mediante abbandono delle reciproche pretese e compensazione delle spese di giudizio”, intendendosi dalla stessa dizione degli atti di causa che parte attrice avrebbe dovuto rinunciare alle pretese risarcitorie formulate e parte convenuta alla liquidazione delle spese di lite in suo favore.
La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 del codice civile dedotta con il secondo motivo di appello è infondata.
Il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale seguito dal Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di quale esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c.. Parte_1
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato. La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode. La
Cassazione Civile, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III, 28/06/2016, n. 13260). Orbene, la Corte osserva, in punto di fatto, che l'appellante, non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Infatti, negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, la l'attrice si è limitata a dedurre che, mentre percorreva a piedi sul marciapiede posto a destra la Via Meridiana in Foggia, “al fine di attraversare la strada, nel discendere s'immetteva nell'unico varco presente fra due auto parcheggiate laddove proprio a ridosso del marciapiede era presente una grande buca” non chiarendo la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adito di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento; né ha precisato le caratteristiche dell'insidia e l'attitudine della stessa ad assurgere a pericolo occulto, ovvero non ha fornito alcuna descrizione della buca, né ha spiegato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta.
Aggiuntasi che nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta dall'utente della strada che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res. In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Sul punto la Cassazione Civile ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a pagina 3 di 5 sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013). Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016).
Ebbene, come osservato anche dal Tribunale, proprio le condizioni spazio-temporali in cui il sinistro è avvenuto comprovano la visibilità e la prevedibilità dell'anomalia stradale dedotta e, dunque, l'evitabilità della stessa che non può evidentemente assurgere a “insidia” o “trabocchetto” o “pericolo occulto”. In primo luogo, si osserva che il sinistro accadeva alle ore 13:30 di una giornata estiva e, dunque, in condizioni di buona visibilità. Sul punto, la Corte condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dette condizioni idonee a
“garantire un'ottima visibilità ed a consentire di individuare eventuali pericoli ed adeguare la propria condotta agli stessi”. In secondo luogo, lo stesso appellante riferisce che la buca era “grande”, dunque visibile e percepibile all'occhio umano, nonché – secondo quanto emerso dalla relazione tecnica esplicativa allegata all'atto introduttivo di primo grado - prevedibile alla luce dei dissesti diffusamente presenti nel tratto stradale percorso, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto allertare il pedone dotato di media – diligenza a prestare maggiore attenzione.
Né coglie nel segno la contestazione dell'appellante mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha avvalorato la circostanza della conoscenza dei luoghi da parte dell'attore. Infatti, fermo restando il potere discrezionale del giudice di far ricorso alle presunzioni (artt. 2727-2729 c.c.), le critiche dell'appellante che si infrangono sul ragionamento logico deduttivo del Tribunale non colgono nel segno, essendosi limitato a dedurre che non era tenuto a conoscere la via percorsa, non fornendo alcuna risposta ragionevole e valida sul perché quella strada, benché vicina all'abitazione, non fosse dal medesimo abitualmente frequentata e conosciuta.
Altresì l'appellante non ha dato alcun fondamento probatorio alla rappresentazione che l'unico varco utile per attraversare la strada fosse proprio quello percorso tra le due auto parcheggiate;
sul punto condivisibile è motivazione del giudice di prime cure in cui ritiene tale circostanza addotta “non provata” e “quanto mai inverosimile atteso che, è dato certo che siano presenti nella zona diversi percorsi alternativi, tra i quali almeno un percorso perdonale, che, verosimilmente, se fossero stati scelti dal , avrebbero evitato Parte_1
l'infortunio per cui è causa”.
Ebbene, nel caso de quo, a seguito dell'indagine svolta dal Collegio deve concludersi che il sinistro è accaduto a causa della condotta incauta di trovando applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c.. La Parte_1 Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n.1585). Conseguentemente, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta del pedone, che in base al “principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e “caso fortuito”. Inoltre, l'assenza di tali carenze argomentative e probatorie non è ascrivibile, come censurato dall'appellante con il terzo e quarto motivo di appello, al diniego dei mezzi istruttori da parte del Tribunale o all'erronea istruzione della causa.
A tal proposito, occorre premettere che per dedurre la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il medesimo non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato contraddizione con la prescrizione delle norme in pagina 4 di 5 materia. Ciò significa che per realizzare in detta violazione di cui all'art. 115 c.p.c., il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare,
o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ). Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove.
Tra l'altro, i capitoli di prova così come formulati dall'attore in primo grado nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c., sono generici, non specifici e implicanti valutazioni precluse ai testi, oltre a non aggiungere alcun elemento utile ai fini del convincimento del giudice circa la dinamica del sinistro;
pertanto, il Tribunale ha motivatamente non ammesso le prove testimoniali “per genericità e natura valutativa” ritenendo le stesse “non rispondenti ai dettami di cui all'art. 244 c.p.c.”;
Parimenti, neanche la disposizione di CTU medico-legale avrebbe potuto colmare le suddette carenze probatorie in quanto tale strumento di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o in offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ord. Cass. Civ. 07/06/2019 n. 15521; Cass. Civ. sez.VI, 15/12/2017, n. 30218).
Peraltro, tale contestazione è priva di pregio giacché è evidente che costituisca un prius logico accertare l'an prima ancora del quatum debeatur.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori medi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, considerata la semplicità delle questioni.
4. L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione del 18 luglio 2023, ritualmente notificato al in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1688/2023 del 19 giugno 2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del come rappresentato, delle spese di Controparte_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4350,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 7 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
990 dell'anno 2023, avverso la sentenza a verbale n. 1688/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 19 giugno
2023
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Fiume, 1 Foggia Parte_1 C.F._1
(FG), presso lo studio dell'AVV. MASIELLO DONATO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, elettivamente domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 alla Via Gramsci, 17 Foggia (FG), presso lo studio degli AVV.TI CARLOMAGNO ANTONELLA e FIORE
RENATA, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.11.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di appello del 18 luglio 2023, ritualmente notificato al in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, attore-appellante, ha interposto gravame avverso la sentenza n. 1688/2023 resa a Parte_1 verbale il 19 giugno 2023 dal Tribunale di Foggia - con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da insidia stradale ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'evento dannoso si fosse verificato esclusivamente a causa della condotta incauta dell'attore, che “ha integrato perfettamente la fattispecie del caso CP_ fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico dell convenuto”.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore-appellante ha dedotto che il giorno 15.07.2020, alle ore 13:00 circa, percorreva a piedi sul marciapiede posto a destra la Via Meridiana in Foggia, allorquando, “al fine di
pagina 1 di 5 attraversare la strada, nel discendere s'immetteva nell'unico varco presente fra due auto parcheggiate laddove proprio a ridosso del marciapiede era presente una grande buca che causava una rovinosa caduta dello stesso con la conseguenza di riportare lesioni personali di natura traumatica precisabili con la dizione nosologica di
'trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra con frattura del malleolo peroneale' che ha comportato la necessità di un ricovero ospedaliero per il trattamento chirurgico della frattura, seguito da un prolungato periodo di riposo, cure mediche e cure FKT riabilitative”.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto: 1) previo Parte_1 accertamento della responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso, il risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti nella misura € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
2) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per illogicità manifesta “avendo il giudice di primo grado, in mancanza di altre prove, dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti e poi ritenuto la domanda non provata”, nonché per devianza da una regola processuale “avendo il giudice omesso di ammettere la prova testimoniale laddove la stessa era diretta a dimostrare punti decisivi della controversia e cioè fatti e situazioni che se accertati avrebbero avuto l'effetto ex se di determinare una statuizione diversa da quella impugnata”; 3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185 bis c.p.c. in quanto il Giudicante, con la proposta conciliativa si sarebbe limitato a preannunciare implicitamente l'esito sfavorevole del contenzioso in caso di disaccordo, peraltro non valutando quanto da egli chiesto in sede di conclusioni circa la richiesta di una nuovo proposta conciliativa avente il carattere della reciprocità delle concessioni.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 del codice civile, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'ente comunale, attribuendo il sinistro di cui è causa alla condotta incauta di esso appellante in quanto: non ha scelto un percorso alternativo nonostante la strada già dissestata, non ha evitato la buca benché visibile e presumibilmente conoscesse i luoghi abitando nelle vicinanze. Sul punto, Parte_1 ha contestato di aver provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso lamentato e che,
[...] contrariamente, il non ha assolto all'onere probatorio del caso fortuito. Controparte_1
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 244 c.p.c. nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto ammissibili le prove testimoniali ritenendole generiche e valutative nonché superflue, lamentando di non aver potuto provare il nesso causale tra le condizioni della strada e il danno.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame ha impugnato la sentenza eccependo il vizio di Parte_1 motivazione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di ammissione della CTU.
Si è costituito il in persona del pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, la conferma della sentenza gravata con condanna di “parte appellante alla refusione delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario e agli onere riflessi, nell'ammontare del 23,80% da corrispondersi in luogo di iva e cpa, essendo stata assunta la difesa dell'ente da Avvocati dipendenti, iscritti nell'elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia”. All'udienza del 27.11.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c...
2. L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.
Il primo motivo è inammissibile in quanto censura un'argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, pertanto la stessa, non cogliendo la “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di pagina 2 di 5 interesse. Infatti, alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non è conseguito alcun pregiudizio per l'attore, né alcuna statuizione del Tribunale, neppure in materie di spese del giudizio.
Peraltro, non si ravvisa alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185 bis c.p.c., non cogliendo nel segno la contestazione dell'appellante circa la mancanza del requisito della reciprocità delle rinunce delle parti sotteso all'utilizzo di tale strumento deflattivo del contenzioso. Premesso che l'istituto della conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice, ad avviso della Corte, il Giudice di prime cure ne ha fatto buon governo, in quanto lo stesso ha proposto “la conciliazione della causa mediante abbandono delle reciproche pretese e compensazione delle spese di giudizio”, intendendosi dalla stessa dizione degli atti di causa che parte attrice avrebbe dovuto rinunciare alle pretese risarcitorie formulate e parte convenuta alla liquidazione delle spese di lite in suo favore.
La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 del codice civile dedotta con il secondo motivo di appello è infondata.
Il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale seguito dal Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di quale esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c.. Parte_1
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato. La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode. La
Cassazione Civile, ha affermato che “in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III, 28/06/2016, n. 13260). Orbene, la Corte osserva, in punto di fatto, che l'appellante, non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Infatti, negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, la l'attrice si è limitata a dedurre che, mentre percorreva a piedi sul marciapiede posto a destra la Via Meridiana in Foggia, “al fine di attraversare la strada, nel discendere s'immetteva nell'unico varco presente fra due auto parcheggiate laddove proprio a ridosso del marciapiede era presente una grande buca” non chiarendo la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adito di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento; né ha precisato le caratteristiche dell'insidia e l'attitudine della stessa ad assurgere a pericolo occulto, ovvero non ha fornito alcuna descrizione della buca, né ha spiegato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta.
Aggiuntasi che nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta dall'utente della strada che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res. In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Sul punto la Cassazione Civile ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a pagina 3 di 5 sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013). Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016).
Ebbene, come osservato anche dal Tribunale, proprio le condizioni spazio-temporali in cui il sinistro è avvenuto comprovano la visibilità e la prevedibilità dell'anomalia stradale dedotta e, dunque, l'evitabilità della stessa che non può evidentemente assurgere a “insidia” o “trabocchetto” o “pericolo occulto”. In primo luogo, si osserva che il sinistro accadeva alle ore 13:30 di una giornata estiva e, dunque, in condizioni di buona visibilità. Sul punto, la Corte condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dette condizioni idonee a
“garantire un'ottima visibilità ed a consentire di individuare eventuali pericoli ed adeguare la propria condotta agli stessi”. In secondo luogo, lo stesso appellante riferisce che la buca era “grande”, dunque visibile e percepibile all'occhio umano, nonché – secondo quanto emerso dalla relazione tecnica esplicativa allegata all'atto introduttivo di primo grado - prevedibile alla luce dei dissesti diffusamente presenti nel tratto stradale percorso, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto allertare il pedone dotato di media – diligenza a prestare maggiore attenzione.
Né coglie nel segno la contestazione dell'appellante mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha avvalorato la circostanza della conoscenza dei luoghi da parte dell'attore. Infatti, fermo restando il potere discrezionale del giudice di far ricorso alle presunzioni (artt. 2727-2729 c.c.), le critiche dell'appellante che si infrangono sul ragionamento logico deduttivo del Tribunale non colgono nel segno, essendosi limitato a dedurre che non era tenuto a conoscere la via percorsa, non fornendo alcuna risposta ragionevole e valida sul perché quella strada, benché vicina all'abitazione, non fosse dal medesimo abitualmente frequentata e conosciuta.
Altresì l'appellante non ha dato alcun fondamento probatorio alla rappresentazione che l'unico varco utile per attraversare la strada fosse proprio quello percorso tra le due auto parcheggiate;
sul punto condivisibile è motivazione del giudice di prime cure in cui ritiene tale circostanza addotta “non provata” e “quanto mai inverosimile atteso che, è dato certo che siano presenti nella zona diversi percorsi alternativi, tra i quali almeno un percorso perdonale, che, verosimilmente, se fossero stati scelti dal , avrebbero evitato Parte_1
l'infortunio per cui è causa”.
Ebbene, nel caso de quo, a seguito dell'indagine svolta dal Collegio deve concludersi che il sinistro è accaduto a causa della condotta incauta di trovando applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c.. La Parte_1 Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n.1585). Conseguentemente, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta del pedone, che in base al “principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e “caso fortuito”. Inoltre, l'assenza di tali carenze argomentative e probatorie non è ascrivibile, come censurato dall'appellante con il terzo e quarto motivo di appello, al diniego dei mezzi istruttori da parte del Tribunale o all'erronea istruzione della causa.
A tal proposito, occorre premettere che per dedurre la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il medesimo non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato contraddizione con la prescrizione delle norme in pagina 4 di 5 materia. Ciò significa che per realizzare in detta violazione di cui all'art. 115 c.p.c., il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare,
o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ). Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove.
Tra l'altro, i capitoli di prova così come formulati dall'attore in primo grado nella memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c., sono generici, non specifici e implicanti valutazioni precluse ai testi, oltre a non aggiungere alcun elemento utile ai fini del convincimento del giudice circa la dinamica del sinistro;
pertanto, il Tribunale ha motivatamente non ammesso le prove testimoniali “per genericità e natura valutativa” ritenendo le stesse “non rispondenti ai dettami di cui all'art. 244 c.p.c.”;
Parimenti, neanche la disposizione di CTU medico-legale avrebbe potuto colmare le suddette carenze probatorie in quanto tale strumento di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o in offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ord. Cass. Civ. 07/06/2019 n. 15521; Cass. Civ. sez.VI, 15/12/2017, n. 30218).
Peraltro, tale contestazione è priva di pregio giacché è evidente che costituisca un prius logico accertare l'an prima ancora del quatum debeatur.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori medi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, considerata la semplicità delle questioni.
4. L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione del 18 luglio 2023, ritualmente notificato al in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1688/2023 del 19 giugno 2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del come rappresentato, delle spese di Controparte_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4350,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 7 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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