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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Livio Parte_1 C.F._1
PESENTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il 15 febbraio Controparte_1 C.F._2
1984;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Yaoundé Parte_1 Controparte_1
(Camerun) il 25 gennaio 2017, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Valbondione (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Parte_1 moglie, senza null'altro proporre. All'udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice relatore, rilevata la mancata comparizione della resistente, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e con ordinanza riservata ha dichiarato la contumacia della coniuge non comparsa e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, essendo stata richiesta la mera pronuncia sullo stato.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente e il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Il Tribunale nulla statuisce in merito all'indipendenza economica della resistente, la quale, rimasta contumace, non ha avanzato alcuna domanda di mantenimento, rendendo superfluo ogni accertamento sul punto.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Yaoundé (Camerun) il 25 gennaio 2017, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valbondione (BG);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Valbondione (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2017);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Livio Parte_1 C.F._1
PESENTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il 15 febbraio Controparte_1 C.F._2
1984;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Yaoundé Parte_1 Controparte_1
(Camerun) il 25 gennaio 2017, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Valbondione (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Parte_1 moglie, senza null'altro proporre. All'udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice relatore, rilevata la mancata comparizione della resistente, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e con ordinanza riservata ha dichiarato la contumacia della coniuge non comparsa e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, essendo stata richiesta la mera pronuncia sullo stato.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente e il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Il Tribunale nulla statuisce in merito all'indipendenza economica della resistente, la quale, rimasta contumace, non ha avanzato alcuna domanda di mantenimento, rendendo superfluo ogni accertamento sul punto.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Yaoundé (Camerun) il 25 gennaio 2017, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valbondione (BG);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Valbondione (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2017);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo