TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23846
TAR
Decreto cautelare 15 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il bilanciamento tra interessi individuali e collettivi operato dal legislatore, giustificando l'obbligo vaccinale come misura di solidarietà e tutela della salute pubblica. La mancata prova da parte del ricorrente riguardo alle sue mansioni non esclude il rischio di contagio.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale, anziché il tampone, non sia una soluzione irragionevole o sproporzionata, poiché mira a una maggiore tutela della collettività e a ridurre la circolazione del virus in modo più efficace.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata erogazione dell'assegno alimentare è giustificata poiché la sospensione è conseguenza di una libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi. A differenza di casi come procedimenti penali, dove la sospensione è cautelare e non sanzionatoria, qui il lavoratore si sottrae unilateralmente alle condizioni di sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 ss.mm. II; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento dei propri bisogni

    La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancato adempimento all'obbligo vaccinale, considerandola un adempimento dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro e coerente con gli obblighi di cura e sicurezza del lavoratore. La mancata retribuzione è una conseguenza della temporanea impossibilità di svolgere le mansioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23846
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23846
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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