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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5047/2022 promossa da:
IN C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COZZI GIANDOMENICO ATTRICE contro
(C.F. CP_1 Controparte_2
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. D'ARRIGO DANIELE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice, come da atto di citazione e I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande tutte proposte da nel presente giudizio, accertata la Parte_2
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 l. fall., revocare e/o dichiarare inefficaci per l'effetto rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in favore della convenuta di Parte_2 cui ai titoli ed alle causali indicate al paragrafo “4.” delle premesse del presente atto, per l'importo complessivo pari ad € 344.014,45, con condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di ogni singolo pagamento
e fino all'effettiva restituzione.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA e rimborso contributo unificato”.
Per parte convenuta: il rigetto della domanda attorea, come da comparsa di risposta, con condanna dell'attrice alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Parte_3
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso. Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale. In pari data, l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di
Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs. 270/1999. Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza della e, con successivo decreto motivato, Parte_1
emesso in data 12 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
Nel periodo sospetto antecedente la data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo
Cont (14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di dei Pt_2 Parte_4 pagamenti, per un importo di €. 344.014,45, in forza del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 1.9.2017.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che a partire dal 30 giugno
2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad Pt_2
pagina 2 di 5 Euro/Mil. 1,1 (Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del
13 luglio 2018, dunque, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD Controparte_3
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di ristrutturazione iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_3
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta contestava l'avvenuto pagamento delle somme di cui l'attrice chiedeva la revoca e deduceva che, in virtù delle reciproche ragioni di dare ed avere, maturate in forza dei suddetti rapporti, fosse intervenuto un accordo tra le parti, con il quale esse avrebbero dichiarato di compensare i loro rispettivi crediti e debiti.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc, e trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 17.05.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, nel merito, preliminarmente alle altre questioni sollevate dalle parti, che dai documenti prodotti dalle parti (docc. 6 attoreo 1, 3-6 della convenuta) è emerso che sono Contr intercorsi diversi rapporti contrattuali, tra e . : un contratto di agenzia, Parte_1 Pt_4
stipulato in data 1.9.2017, con il quale la convenuta si era impegnata a promuovere il marchio Pt_2
nella regione Sicilia;
due contratti di affiliazione del 16.2.2017 e del 6.3.2017 con i quali la Parte_1
aveva concesso alla convenuta la gestione dei negozi per la vendita al dettaglio ubicati in Catania e
[...]
Siracusa. Già in data 3.5.2018 le parti, come si evince dal doc. n. 6 prodotto dall'attore, avevano concordato un piano di rientro della , in relazione al debito da questa maturato, con riguardo ai Pt_5
contratti di affiliazione;
in seguito al mancato rispetto del menzionato piano di rientro, le parti hanno posto fine ai loro rapporti in essere, come si evince dalla scrittura privata del 21.11.2018.
Contestualmente, le parti hanno risolto ogni pendenza relativa ai reciproci rapporti di debito–credito, mediante un accordo di compensazione volontaria, in virtù del quale si sono reciprocamente riconosciute debitrici di € 373.253,46, a favore di a e di € 363.560,00, a favore di Parte_1
Contr
. dichiarando estinti per compensazione detti debiti, sino a concorrenza dell'importo CP_4 di € 363.560,00: di ciò si rilasciavano espressamente reciproca quietanza a saldo (cfr. doc. 4 della convenuta).
Il pagamento della minor somma oggetto di domanda revocatoria (euro 344.014,45), dunque, risulta pacificamente avvenuto e, addirittura, eseguito non tramite un mezzo normale di pagamento, bensì per pagina 3 di 5 mezzo di compensazione volontaria, nell'ambito di un accordo transattivo, ex art. 67, co. 1, n. 2), L.
Fall..
D'altro canto, l'identificazione del semestre sospetto, in questo caso, in realtà, dell'anno sospetto, non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta che, dunque, risulta aver riconosciuto l'evidente sussistenza di consecuzione tra il primo tentativo di ottenere, dal
Tribunale di Treviso, l'ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6,
l.fall., con domanda pubblicata nel R.I. il 14.12.2018, e la conseguente domanda di dichiarazione di insolvenza, presentata innanzi a questo Tribunale lo stesso giorno in cui la prima istanza è stata rinunciata (e, di seguito, dichiarata inammissibile), in ragione dell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta, finalizzata alla risoluzione della medesima situazione di crisi (cfr. in ogni caso Cass. 24056/2021).
Circa l'elemento soggettivo, inoltre, si osserva come la convenuta sia una società commerciale, che dovrebbe essere dotata, dunque, della diligenza professionale media di un pari operatore del mercato, anche a livello informativo, circa le qualità delle controparti negoziali con cui si trova a concludere affari. La convenuta, dunque, secondo i suoi obblighi di buona fede, correttezza e diligenza, quale operatore professionale, non poteva essere ignara dello stato di insolvenza dell'attrice, alla luce della sussistenza, pacifica, dei seguenti indizi, plurimi e concordanti:
- della sussistenza, al 30 aprile 2018, di passività tributarie non regolate, a scadenza, per 0,3 milioni di euro, relative a ritenute IRPEF dei mesi di settembre e ottobre 2016, che venivano regolate solamente nel giugno 2018, mediante compensazione con il credito Iva (cfr. Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 maggio 2018, all. 8 di parte attrice);
- della pubblicazione, in data 31.05.2018 e 31.07.2018 (all. 8 e 12 dell'atto di citazione), da parte dell'attrice, delle informative mensili, ex art. 114 TUF, contenenti l'indicazione del suo indebitamento finanziario netto, in seguito all'esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione, da cui risultava un peggioramento di detto indice, per ben 3,5 milioni di euro, in soli due mesi (dal 30.04.2018 al
30.06.2018).
Infine, la fattispecie in esame non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, lettera f), non trattandosi di pagamento di corrispettivi per prestazioni di lavoro, svolte da dipendenti o da collaboratori, anche autonomi, della fallita, bensì di crediti per attività di agenzia svolta da parte di una società commerciale.
La domanda attorea, pertanto, risulta fondata.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 520.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, in ragione del suo tenore puramente documentale e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore questione,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca, ai sensi degli artt. 49, D.Lgs. 270/99, 67, comma 2, L. Fall., il pagamento effettuato
Cont Pa dall'attrice in favore di EO. per euro 344.014,45, e per l'effetto lo dichiara inefficace, Pa condannando la convenuta EO. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 344.014,45, oltre interessi legali dal
21.11.2018 al saldo;
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi, oltre c.u., 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5047/2022 promossa da:
IN C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COZZI GIANDOMENICO ATTRICE contro
(C.F. CP_1 Controparte_2
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. D'ARRIGO DANIELE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice, come da atto di citazione e I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande tutte proposte da nel presente giudizio, accertata la Parte_2
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 l. fall., revocare e/o dichiarare inefficaci per l'effetto rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in favore della convenuta di Parte_2 cui ai titoli ed alle causali indicate al paragrafo “4.” delle premesse del presente atto, per l'importo complessivo pari ad € 344.014,45, con condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di ogni singolo pagamento
e fino all'effettiva restituzione.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA e rimborso contributo unificato”.
Per parte convenuta: il rigetto della domanda attorea, come da comparsa di risposta, con condanna dell'attrice alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Parte_3
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso. Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale. In pari data, l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di
Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs. 270/1999. Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza della e, con successivo decreto motivato, Parte_1
emesso in data 12 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
Nel periodo sospetto antecedente la data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo
Cont (14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di dei Pt_2 Parte_4 pagamenti, per un importo di €. 344.014,45, in forza del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 1.9.2017.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che a partire dal 30 giugno
2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad Pt_2
pagina 2 di 5 Euro/Mil. 1,1 (Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del
13 luglio 2018, dunque, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD Controparte_3
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di ristrutturazione iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_3
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta contestava l'avvenuto pagamento delle somme di cui l'attrice chiedeva la revoca e deduceva che, in virtù delle reciproche ragioni di dare ed avere, maturate in forza dei suddetti rapporti, fosse intervenuto un accordo tra le parti, con il quale esse avrebbero dichiarato di compensare i loro rispettivi crediti e debiti.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc, e trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 17.05.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, nel merito, preliminarmente alle altre questioni sollevate dalle parti, che dai documenti prodotti dalle parti (docc. 6 attoreo 1, 3-6 della convenuta) è emerso che sono Contr intercorsi diversi rapporti contrattuali, tra e . : un contratto di agenzia, Parte_1 Pt_4
stipulato in data 1.9.2017, con il quale la convenuta si era impegnata a promuovere il marchio Pt_2
nella regione Sicilia;
due contratti di affiliazione del 16.2.2017 e del 6.3.2017 con i quali la Parte_1
aveva concesso alla convenuta la gestione dei negozi per la vendita al dettaglio ubicati in Catania e
[...]
Siracusa. Già in data 3.5.2018 le parti, come si evince dal doc. n. 6 prodotto dall'attore, avevano concordato un piano di rientro della , in relazione al debito da questa maturato, con riguardo ai Pt_5
contratti di affiliazione;
in seguito al mancato rispetto del menzionato piano di rientro, le parti hanno posto fine ai loro rapporti in essere, come si evince dalla scrittura privata del 21.11.2018.
Contestualmente, le parti hanno risolto ogni pendenza relativa ai reciproci rapporti di debito–credito, mediante un accordo di compensazione volontaria, in virtù del quale si sono reciprocamente riconosciute debitrici di € 373.253,46, a favore di a e di € 363.560,00, a favore di Parte_1
Contr
. dichiarando estinti per compensazione detti debiti, sino a concorrenza dell'importo CP_4 di € 363.560,00: di ciò si rilasciavano espressamente reciproca quietanza a saldo (cfr. doc. 4 della convenuta).
Il pagamento della minor somma oggetto di domanda revocatoria (euro 344.014,45), dunque, risulta pacificamente avvenuto e, addirittura, eseguito non tramite un mezzo normale di pagamento, bensì per pagina 3 di 5 mezzo di compensazione volontaria, nell'ambito di un accordo transattivo, ex art. 67, co. 1, n. 2), L.
Fall..
D'altro canto, l'identificazione del semestre sospetto, in questo caso, in realtà, dell'anno sospetto, non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta che, dunque, risulta aver riconosciuto l'evidente sussistenza di consecuzione tra il primo tentativo di ottenere, dal
Tribunale di Treviso, l'ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6,
l.fall., con domanda pubblicata nel R.I. il 14.12.2018, e la conseguente domanda di dichiarazione di insolvenza, presentata innanzi a questo Tribunale lo stesso giorno in cui la prima istanza è stata rinunciata (e, di seguito, dichiarata inammissibile), in ragione dell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta, finalizzata alla risoluzione della medesima situazione di crisi (cfr. in ogni caso Cass. 24056/2021).
Circa l'elemento soggettivo, inoltre, si osserva come la convenuta sia una società commerciale, che dovrebbe essere dotata, dunque, della diligenza professionale media di un pari operatore del mercato, anche a livello informativo, circa le qualità delle controparti negoziali con cui si trova a concludere affari. La convenuta, dunque, secondo i suoi obblighi di buona fede, correttezza e diligenza, quale operatore professionale, non poteva essere ignara dello stato di insolvenza dell'attrice, alla luce della sussistenza, pacifica, dei seguenti indizi, plurimi e concordanti:
- della sussistenza, al 30 aprile 2018, di passività tributarie non regolate, a scadenza, per 0,3 milioni di euro, relative a ritenute IRPEF dei mesi di settembre e ottobre 2016, che venivano regolate solamente nel giugno 2018, mediante compensazione con il credito Iva (cfr. Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 maggio 2018, all. 8 di parte attrice);
- della pubblicazione, in data 31.05.2018 e 31.07.2018 (all. 8 e 12 dell'atto di citazione), da parte dell'attrice, delle informative mensili, ex art. 114 TUF, contenenti l'indicazione del suo indebitamento finanziario netto, in seguito all'esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione, da cui risultava un peggioramento di detto indice, per ben 3,5 milioni di euro, in soli due mesi (dal 30.04.2018 al
30.06.2018).
Infine, la fattispecie in esame non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, lettera f), non trattandosi di pagamento di corrispettivi per prestazioni di lavoro, svolte da dipendenti o da collaboratori, anche autonomi, della fallita, bensì di crediti per attività di agenzia svolta da parte di una società commerciale.
La domanda attorea, pertanto, risulta fondata.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 520.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, in ragione del suo tenore puramente documentale e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore questione,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca, ai sensi degli artt. 49, D.Lgs. 270/99, 67, comma 2, L. Fall., il pagamento effettuato
Cont Pa dall'attrice in favore di EO. per euro 344.014,45, e per l'effetto lo dichiara inefficace, Pa condannando la convenuta EO. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 344.014,45, oltre interessi legali dal
21.11.2018 al saldo;
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi, oltre c.u., 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 5 di 5