Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 210/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Sandra GIARDINA;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice Controparte_1
fiscale e partita IVA n. e per essa, quale mandataria, on sede legale P.IVA_1 CP_2 in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, P. IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo P.IVA_2
Carpinteri;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter del 21 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_2
precetto notificatole dalla in forza del decreto ingiuntivo n. 396/1992, e Controparte_1 all'opponente notificato in data 19.05.1992.
Eccepiva in via preliminare l'opponente, in primo luogo, l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e, la conseguente inefficacia del titolo esecutivo, in quanto sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto.
Lamentava poi il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 della fideiussione nonché l'intervenuta prescrizione del presunto credito.
Rilevava la nullità e la inesistenza dell'atto di precetto per difetto di valida procura alle liti e il difetto di rappresentanza del difensore costituito.
Nel merito, eccepiva la nullità della fideiussione, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, l'usurarietà degli interessi applicati, lamentando la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'anatocismo nel contratto di conto corrente.
Chiedeva la sospensione dell'atto di precetto e l'annullamento dello stesso stante la mancanza di valido titolo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.05.2023 si costituiva si costituiva in giudizio la
[...]
, e per essa, quale mandataria, la eccependo in primo luogo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione, per genericità e comunque in quanto fondata su vizi rilevabili solo in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e comunque ne contestava la fondatezza
Il G.I., con ordinanza del 21.07.2023, rigettava la richiesta di sospensione e concedeva i termini ex art. 183, comma 6 cpc. nonché la istanza di riunione del presente giudizio con altro avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi ad altro giudice istruttore.
Con successivo decreto ai sensi dell'art. 127 ter del 21 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
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Con il primo motivo lamenta l'opponente la inefficacia del titolo esecutivo, per mancata notifica del decreto ingiuntivo azionato con il precetto, .
Il motivo va rigettato.
Invero, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, la riferibilità dell'avviso di ricevimento prodotto alla relata di notifica del decreto si desume dal numero di cronologico presente nella stessa, ovvero n. 5543 del 1992, e riportato, in uno ai riferimenti della destinataria, anche nel relativo avviso
( versato in atti sub all. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di ciò vi sono elementi per affermare che il decreto ingiuntivo opposto sia stato ritualmente notificato anche alla entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e, precisamente, in data 19.5.2022, Pt_2
come risulta dal richiamato allegato e che quindi il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Anche quanto al difetto di legittimazione passiva, tale censura deve ritenersi infondata.
Secondo un orientamento del Supremo Collegio, condiviso dai giudici di questo tribunale e dal quale non vi è ragione per discostarsi , la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in 3
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
In conformità a tale principio giurisprudenziale va rilevato che l'opposto ha pienamente assolto a tale onere di produzione, in quanto dalla documentazione prodotta emerge, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, come le vicende relative alla circolazione del credito de quo siano state ampiamente documentate nella comparsa di costituzione ( vedi in particolare allegati da n. 5 a n. 8; nonché sub par. II ai numeri da 1 a 5) , dove si legge: “..in un primo momento, infatti, la
[...]
già , è stata incorporata nel con atto del notaio CP_3 CP_4 Controparte_5
dott. di Palermo del 6 ottobre 1997, repertorio 49.219. In seguito, e, precisamente, in data Per_1
27.10.2008, il ha ceduto il credito in questione giusto Controparte_5 Parte_3 avviso di cessione pubblicato sulla GURI n. 135 del 15.11.2008…. Successivamente, con atto di fusione rogato dal Notaio il 14.12.2010, rep. n. 68029, racc. n. 18919, la società Persona_2
è stata incorporata da che, con Parte_3 Controparte_6
contratto di cessione del 20.11.2014, stipulato ex art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 e Legge n. 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 139 del 25.11.2014, ha ceduto pro soluto ad
[...]
un compendio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, tra cui la posizione CP_7
creditoria in questione, come risulta dal relativo avviso di cessione, in cui sono state indicate in maniera specifica le categorie di crediti oggetto di cessione, tra cui rientra quello in questione….
Infine, con contratto di cessione del 14.07.2017, stipulato ex art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 e Legge
n. 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 8.08.2017, la Controparte_1
odierna convenuta, ha acquistato pro soluto dalla società un compendio
[...] CP_7 CP_7
di crediti pecuniari classificati a sofferenza, tra cui la predetta posizione creditoria, come risulta dal relativo avviso di cessione, in cui sono state indicate in maniera specifica le categorie di crediti oggetto di cessione, tra cui rientra quello in questione.
Va poi rilevato che in ogni caso , secondo un principio di diritto del Supremo Collegio ( così Cass.
17110/2019) condiviso d questo giudice, non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio in quanto “…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del 4
singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).
Quanto alle altre eccezioni sollevate, inerenti alla fondatezza della pretesa azionata mediante il decreto ingiuntivo azionato mediante l'opposto precetto, non è inutile rilevare che essendo l'opposizione all'esecuzione tipicamente volta a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso e che nel caso , quale quello di specie, di titolo esecutivo di formazione giudiziale, la natura del provvedimento implica che le contestazioni di merito o processuali incontrano il limite del giudicato.
Va tuttavia rilevato che il principio generale della intangibilità del giudicato è stato scalfito dalla elaborazione giurisprudenziale eurounitaria in materia di tutela del consumatore, a fronte delle clausole abusive apposte nei contratti bancari, espressa dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023.
Nella richiamata decisione si enuncia una sorta di statuto a cui si deve uniformare il giudice del merito al fine di rilevare l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto con decreto non opposto prevedendo che “ il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre
l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), 5
senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo oggetto dell'atto di precetto in questa sede opposto è stato fatto oggetto di altro autonomo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 605/2023
r.g. che pende dinanzi ad altro istruttore ( Dott. Domenico Stilo) che costituisce la sede naturale per le verifiche richieste ai fini della tutela consumeristica .
Il giudice adito in quella sede potrà operare le sollecitate verifiche volte a riscontrare eventuali clausole abusive , essendo coerente con la fase istruttoria tipica del giudizio di cognizione, che non possono essere svolte in questa sede, in cui sarebbe svolta sommariamente, con il rischio evidente di confliggenti accertamenti
Ne consegue che tutti i motivi di opposizione afferenti ai contratti bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto in questa sede non possono essere vagliati nel presente giudizio e vanno dichiarati inammissibili.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza della opponente, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 210/2023, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da quanto ai primi due motivi e la dichiara Parte_2
inammissibile per gli altri;
- dichiara compensate le spese processuali
Siracusa 24 maggio 2025 Il Giudice
C. Maiore