Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 1034/2020 promossa da:
( , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Gran Canaria Las Palmas, rappresentata e difesa dell'Avv. Laura Speronello - attore contro
P. IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Morciano di Romagna (RN), Via Due Ponti n. 10, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Marcolini Franco - convenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 luglio 2024 le parti si sono riportate ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, depositati entrambi telematicamente in data 2 luglio 2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte l'attore ha Parte_1
esercitato un'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la ha dedotto che Controparte_1
nell'anno 2015 aveva consentito la costituzione di un pegno su una polizza vita stipulata a suo nome ed avente come beneficiario il proprio fratello in favore della Controparte_2
alla deduceva che si sarebbe risolta a costituire il pegno perché Controparte_1
persuasa dal proprio fratello, che amministrava la Progetto e necessitava di garanzie per far acquistare alla società delle quote della società che, rimasta inadempiente la CP_5
Progetto, la BA aveva disposto il riscatto della polizza in data 24/8/2016; che inoltre il
24/11/2016 ed il 2/12/2016 la aveva posto in vendita alcuni titoli azionari in proprietà dell'attore ed incamerato la somma di euro 370.023,14; che di tale ultima somma, con pec del 18/9/2019, aveva chiesto a il rimborso ai sensi dell'art. 1950 Controparte_1
c.c., senza esito. Concludeva chiedendo la condanna della Progetto al pagamento in suo favore della somma di euro 370.023,14, oltre, a titolo di danno, ai dividendi non percepiti, pari ad euro 64.585,35 per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Si costituiva la fornendo una diversa ricostruzione dei fatti: la Controparte_1 CP_1
sarebbe stata in realtà lo schermo per un'operazione di acquisizione di quote della
[...]
dall'attore con il fratello amministratore della;
Controparte_6 Controparte_2 CP_1
inoltre, con scrittura in data 22/11/2016, i due fratelli si erano dati reciprocamente atto che la percentuale del debito di Progetto garantita da ciascuno era rispettivamente del 70% da parte di e del restante 30% da parte del fratello di detta Controparte_2 Parte_1
scrittura parte convenuta forniva inoltre una ricostruzione in termini di rimessione del debito o di pactum de non petendo.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Si impongono alcuni rilievi preliminari sulla narrazione attorea e sulla correlativa produzione documentale. Innanzitutto, non è documentato il riscatto della polizza data in pegno da – che è la n. 7501316 e non la n. 7500728; è documentato Parte_1
(attraverso il doc. 11) soltanto il riscatto di quest'ultima polizza, che era quella fatta oggetto di pegno da parte del suo titolare;
in ogni caso, la questione pare irrilevante, Controparte_2
giacché parte attrice non chiede il rimborso del valore della polizza, ma bensì il rimborso del valore dei titoli azionari di cui era titolare e che sono stati venduti da oltre al risarcimento del danno. Non è chiaro però sulla base di quale accordo la abbia venduto titoli dell'attore, dal momento che a sostegno di questa richiesta vi è soltanto un estratto conto da cui risultano due movimenti in entrata con causale “vend. titoli a Pronti
Sisal Group”, ciascuno immediatamente seguito da un movimenti in uscita con causale
“Bonifico interno BA AG”, di importo non corrispondente al movimento in entrata (in un caso il bonifico interno è di importo superiore, nell'altro caso è di importo inferiore). L'attore si qualifica fideiussore ma non risultano fideiussioni rilasciate da parte sua (risulta soltanto una fideiussione omnibus rilasciata dal fratello – cfr. doc. 7).
Ora, la è regolarmente costituita e nulla rileva sulla documentazione Controparte_1
mancante, ma la non contestazione va valutata alla luce dei principi generali. Innanzitutto
l''onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Cass. Ordinanza n. 87/2019); nel caso di specie si deducono da parte dell'attore due fatti che non necessariamente sono noti alla Progetto: la fideiussione prestata in suo favore da parte di e la realizzazione della garanzia da parte Parte_2
della BA mediante la vendita dei titoli. E' vero infatti che ai sensi dell'art. 1936 c.c., come ricorda lo stesso attore, l'obbligo fideiussorio è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza, ma ciò sta appunto a significare che il debitore può non essere coinvolto nell'accordo con il creditore, dunque la fideiussione va senz'altro provata nel giudizio instaurato per il regresso, trattandosi del titolo della pretesa, di cui il convenuto può non avere avuto notizia alcuna. Quanto poi al fatto che l'asserita garanzia fideiussoria sia stata effettivamente escussa, mediante vendita di titoli dell'attore da parte della BA presso la quale erano depositati, trattasi di ulteriore fatto che non necessariamente rientra nella sfera di conoscibilità della Progetto e che non emerge dal documento prodotto;
peraltro l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso (cfr. Cass. Ordinanza n. 3022/2018) – il che comporta che non era onere della convenuta di rilevare che la produzione attorea non era idonea a provare l'avvenuta escussione di una garanzia fideiussoria. Quanto alla scrittura del 22/11/2016, prodotta dalla convenuta, essa non supplisce al difetto di prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Certamente non si vede come possa attribuirsi alla stessa attribuirsi il valore di una remissione di debito o di un pactum de non petendo, limitandosi con essa i dichiaranti a prevedere che non avrebbe Parte_1
dovuto anticipare alcunché nell'ambito della procedura esecutiva pendente contro
[...]
ed a precisare che “la percentuale garantita era rispettivamente del 70% da parte di CP_5 [...]
e del restante 30% da parte del fratello ; al contempo, però, la scrittura CP_2 Parte_1
non contiene alcun riferimento ad una fideiussione prestata dall'attore né alla sua escussione e può agevolmente riferirsi al pegno della polizza concesso dall'attore ed alle diverse garanzie concesse da . Controparte_2
La domanda attorea, in conclusione, deve essere rigettata perché manifestamente sfornita di prova.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono stare a carico della soccombente ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attore al beneficio del Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato, senza applicazione in questa sede della dimidiazione prevista dall'art. 130 t.u.s.g., in aderenza al principio espresso in Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta le domande dell'attore;
- Pone le spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in euro 11.229,00 oltre accessori di legge, a carico della convenuta ed in favore dell'Erario. Controparte_1
Così deciso in Rimini, il 27 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva