Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01050/2025REG.PROV.COLL.
N. 00104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2025, proposto dal Comune Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Calabretta e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.S.R.M. Autofficina S.n.c. di AC MA e C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Stefano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza n. 3562/2024, resa dal T.a.r. Sicilia, sezione distaccata di Catania sez. II, nell’ambito del giudizio n. 1295/2024 RG di ottemperanza della sentenza dello stesso Tar Catania n. 297/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.S.R.M. Autofficina S.n.c. di AC MA e C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera OL La GA e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante con giudizio di ottemperanza proposto avanti al Tar ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede distaccata di Catania, Sezione II, n. 297/2024 pubblicata il 22 gennaio 2024.
Il Comune di Acireale, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché l’Ente aveva provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza da ottemperare giustificando il mancato pagamento della somma per fatto della ricorrente che non aveva ancora trasmesso al Comune i documenti necessari per effettuare il pagamento.
La ricorrente osservava che, anche se il Comune di Acireale avesse versato la somma di €. 65.480,38 (pari al debito fuori bilancio approvato con delibera n. 78 del 2 settembre 2024), vi sarebbe, comunque, l’interesse all’esecuzione della sentenza n. 297/2024 per ottenere gli interessi calcolati ex art. 1284, quarto comma, e non primo comma, c.c., come li ha quantificati il Comune con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio.
2. Il T.a.r con la sentenza appellata, preso atto che nella motivazione della sentenza ottemperanda si fa espresso riferimento agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. « trattandosi di debito di valuta, sulla somma… spettano alla ricorrente gli interessi, al tasso legale di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., da calcolare dalla data della domanda sino al soddisfo » e che nel dispositivo della decisione si fa riferimento soltanto agli “interessi al saggio legale”, ha ritenuto – in applicazione del principio secondo il quale l'interpretazione della portata del giudicato va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza inteso alla luce della motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice – che il tenore della parte motiva di detta sentenza del Tribunale appaia inequivocabile e ha ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere gli interessi calcolati ai sensi del quarto comma del citato art. 1284 c.c..
Il T.a.r. ha ritenuto altresì che non ci fosse la necessità di disporre la correzione del dispositivo della decisione portata in ottemperanza, il cui esatto contenuto si desume dalla motivazione della decisione e dalla circostanza che anche il saggio di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. sia un saggio “legale”.
Per l’effetto, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento all’importo di € 65.480,33 e, per il resto, ha accolto il ricorso riconoscendo alla società ricorrente gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
3. Il Comune ha appellato la sentenza per i seguenti motivi:
I) « Erroneità della sentenza n. 3562/2024 per violazione dell’articolo 1284 del codice civile e per errores in judicando »;
II) « in subordine - Erroneità della sentenza n. 3562/2024 del TAR Catania, per violazione dell’articolo 1284 del codice civile, dell’articolo 288 del codice di procedura civile e dell’articolo 86 del decreto legislativo n.104/2010 ».
4. Si è costituita la C.S.R.M. chiedendo il rigetto dell’appello essendo la sentenza gravata immune dai vizi e perfettamente in linea con la ratio del disposto del quarto comma dell’art. 1284 c.c. e con le effettive intenzioni del T.a.r.
5. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e il Comune anche di replica.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il Comune appellante col primo motivo eccepisce l’erroneità della sentenza n. 3562/2024 per aver ritenuto dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., sostenendo che la generica dicitura “ interessi al saggio legale ” contenuta nel dispositivo della sentenza n. 297/2024 debba necessariamente intendersi come un riferimento al saggio di cui al primo comma della medesima norma.
Il Collegio, viceversa, reputa corretta la sentenza del T.a.r., avendo il giudice, in presenza di una possibile divergenza tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza, richiamato i principi generali in tema di interpretazione del giudicato e, più in particolare, le regole di coordinamento tra motivazione e dispositivo.
Il dispositivo rappresenta la parte della sentenza che contiene la decisione vera e propria, ossia la statuizione suscettibile di passare in giudicato; tuttavia, l’interpretazione del dispositivo non può prescindere dal contenuto della motivazione, che ne costituisce il necessario supporto logico-giuridico.
In particolare, quando nel dispositivo sussistano espressioni suscettibili di più interpretazioni è legittimo e doveroso ricorrere alla motivazione per chiarirne il senso e la portata effettiva.
Ancor più in dettaglio, quando – come in questo caso – la motivazione è pubblicata contestualmente al dispositivo (e non successivamente a esso, che in tale ultimo caso è immodificabile e la sua eventuale nullità può solo convertirsi in motivo di gravame) essa prevale su quest’ultimo anche in caso di insanabile contrasto non risolubile in sede di contemperamento esegetico.
Nel caso di specie, la sentenza n. 297/2024 ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti facendone conseguire l’effetto restitutorio per le prestazioni già eseguite limitatamente al pagamento della somma di euro 57.291,70, somma che era stata versata dalla ricorrente per l’acquisto del lotto aggiudicato e indebitamente trattenuta dal Comune di Acireale, condannando l’Ente alla restituzione dell’importo e, trattandosi di debito di valuta, anche agli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da calcolare dalla data della domanda fino al soddisfo.
Nel dispositivo il T.a.r. si è limitato soltanto a onerare il Comune di Acireale di provvedere alla restituzione alla ricorrente della somma di euro 57.291,70, versata per l’acquisto del lotto aggiudicato, oltre interessi al saggio legale, da calcolare dalla data della domanda e fino al soddisfo.
Orbene, nella vicenda in esame non si riscontra alcuna contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo.
Il riferimento agli “interessi legali”, contenuto nel dispositivo, richiama, inequivocabilmente, la disciplina di cui all’art. 1284 c.c., che nel suo complesso regola la materia degli interessi legali, sia nel primo che nel quarto comma.
Poiché la motivazione ha già precisato che gli interessi da riconoscersi sono quelli « ai sensi del comma 4 », ossia quelli dovuti dal momento della domanda giudiziale nelle obbligazioni pecuniarie di valore, il giudice non era tenuto a ripetere tale specificazione nel dispositivo, essendo sufficiente il generico richiamo operato agli “ interessi legali ”.
Pertanto, l’unica interpretazione coerente e conforme ai principi di diritto è quella secondo cui il dispositivo deve essere letto alla luce della motivazione, nel senso che gli “interessi legali” ivi menzionati sono quelli determinati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., così come già chiarito e disposto nella parte motivazionale della sentenza.
Non sussiste, pertanto, alcuna divergenza sostanziale tra motivazione e dispositivo, ma solo una differenza di formulazione lessicale, che non incide sulla volontà decisoria del giudice, chiaramente espressa nei sensi predetti nella parte motiva della sentenza.
6.2. Il Comune, col secondo motivo di appello, in via subordinata lamenta che il TAR avrebbe errato a non disporre la correzione per errore materiale della sentenza n. 297/2024, richiamando l’ordinanza n. 3914/2024 emessa dal TAR Catania in un altro giudizio di analogo contenuto.
Come detto, ad avviso del Collegio il giudice di primo grado ha correttamente interpretato la sentenza oggetto di esecuzione, coordinando la parte motivazionale con il dispositivo e ritenendo che gli “interessi legali” ivi menzionati dovessero essere computati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., come già chiaramente disposto nella motivazione.
Tale operazione interpretativa è perfettamente conforme ai principi consolidati in materia, secondo cui, in presenza di eventuali apparenti difformità tra motivazione e dispositivo, è consentito e doveroso ricorrere alla motivazione per chiarire il contenuto effettivo e la portata della decisione, non potendosi attribuire al dispositivo un significato avulso dal contesto logico-giuridico che lo sorregge.
Ne consegue che, una volta accertata l’assenza di una reale discrasia tra le due parti della sentenza, sia del tutto superflua e inammissibile la proposizione di un’istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. e dell’art. 86 c.p.a..
Tale rimedio, infatti, è esperibile solo per emendare errori puramente materiali, ossia meri lapsus calami , errori di trascrizione, di calcolo o di formale espressione, che non incidono sul contenuto concettuale della decisione, ma si limitano a rappresentare una divergenza tra il pensiero del giudice e la sua esternazione grafica; mai la correzione può essere strumentalizzata alla (pretesa) riconduzione a diritto della sentenza corrigenda, appunto perché in tal caso l’errore non sarebbe materiale e, perciò, nemmeno passibile di correzione con il prefato procedimento.
Inutile, infine, il richiamo di atti giudiziali afferenti ad altri procedimenti estranei al presente giudizio (peraltro potenzialmente erronei).
7. L’appello va dunque respinto e le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN de AN, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
OL La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La GA | NN de AN |
IL SEGRETARIO