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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice
Dott. Luca Minniti nel procedimento iscritto al n. r.g. 325/2022 promosso da:
(CUI 039XBAP), rappresentato e difeso dall'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35- bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.; all'esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente
SENTENZA
1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 10/01/2022, , nato il [...] a [...], ha Parte_1
impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione avendo egli omesso di presentarsi per l'audizione davanti alla
Commissione territoriale dalla quale era stato convocato.
Il ricorrente ha, dapprima, chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, che gli sia riconosciuto il diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, o in subordine alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, D.lgs. 286/98.
Pagina 1 La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura della cancelleria né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008.
La Procura non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente ha dichiarato:
“ D. Conferma i suoi dati anagrafici come riportati nel ricorso?
R. Sì li confermo (nato a [...] il [...]).
D. Lei ha mai avuto documenti (carta d'identità, passaporto ecc…)?
R. No, non ho mai avuto nessun tipo di documento.
D. Ha il certificato di nascita?
R. Sì. Il ricorrente mostra un documento che attesta le sue generalità”.
Poiché la Giudice rilevava che il documento mostrato non fosse un certificato di nascita, l'Avv.
Cangemi si riservava di depositarlo nel fascicolo telematico.
Nel prosieguo il ricorrente dichiarava
“D. I suoi genitori dove sono nati?
R. In Bosnia.
D. Hanno il passaporto bosniaco?
R. Mio padre sì, mia madre no.
Successivamente il ricorrente precisava che il padre non aveva ancora il passaporto ma che sarebbe stato in procinto di chiederlo al consolato.
D. Lei ha mai ottenuto la cittadinanza bosniaca?
R. Non lo so. Comunque, non ho mai avuto il passaporto.
D. I suoi genitori quando sono venuti in Italia?
R. Dopo la guerra. Non so quando.
D: Suo fratello maggiore quando è nato?
R. Nel 1990 a Bologna.
D. I suoi genitori era quindi già in Italia?
R. Sì sono sempre vissuti in Italia, almeno da quando è nato mio fratello e non hanno fatto più rientro in Bosnia.
D. Ha altri familiari in Italia?
R. Sì, oltre mio padre e mia madre, ho due fratelli e una sorella, tutti più grandi di me.
D. I suoi genitori dove vivono?
R. A Bologna.
con loro? CP_2
Pagina 2 R. Sì. Vivo in un campo a Santa Viola. Preciso che lì adesso viviamo solo mia madre, io e mia sorella, mentre mio padre si trova ricoverato in Ospedale da tre anni.
D. è un ospedale?
R. è una casa di cura. Si trova ricoverato lì per un ictus. vivono i suoi due fratelli? CP_3
R. Uno vive a Roma e un altro vive a Bologna ed è sposato.
D. Uno dei suoi fratelli è in carcere?
R. Sì quello che sta a Bologna. È in carcere per reati tipo guida senza patente.
L'avvocato precisa che, a quanto consta, è detenuto per reati contro il patrimonio.
D. Da quanto tempo sta in carcere suo fratello?
R. Da un anno.
D. Era già stato in carcere suo fratello?
R. Sì.
D. Lei è mai stato in carcere?
R. No.
D. è mai andato a scuola?
R. No, mai.
D. A che età ha iniziato a lavorare?
R. Quando avevo 18 anni.
D. Ha mai avuto un medico?
R. No.
attualmente con un contratto di lavoro? Per_1
R. No, lavoro con mio cognato ma non ho il contratto perché non ho i documenti.
D. Ha mai avuto un contratto di lavoro?
R. No, perché non avevo i documenti.
D. Quanto guadagna?
R. Circa 800-900 euro al mese.
D. Perché ha fatto domanda di protezione internazionale?
R. Per ottenere i documenti.
D. Perché non si è presentato all'audizione in Commissione?
R. Perché ero agli arresti domiciliari.
D. Dunque ha dei precedenti penali?
R. Sì, per un furto di ottone. Ma non sono stato in carcere, solo agli arresti domiciliari in un camper…
Pagina 3 D. è stato poi condannato? Se sì a quanto?
R. Sì a un anno e otto mesi circa.
D. Ha mai fatto vaccini?
R. Sì ma non mi ricordo per cosa”.
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, la Giudice invitava il difensore di parte di ricorrente a dedurre in merito alla nazionalità della Bosnia-Erzegovina del padre del richiedente, al fine di poter dedurre con dovuta certezza che il ricorrente l'avesse quanto meno acquisita secondo la legge che regola la cittadinanza nel predetto Stato (di cui il ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di protezione internazionale di avere la nazionalità).
All'udienza del 4.6.24 il ricorrente riportandosi alle note scritte depositate faceva presente di non essere riuscita a produrre tutta la documentazione richiesta per le ragioni ivi indicate ed in merito alla nazionalità dichiarata dal richiedente asilo, rappresentava che allo stato effettivamente aveva informazioni precise sulla presunta nazionalità bosniaca del ricorrente, date anche le condizioni di ricovero del padre del ricorrente che rendevano difficile ricostruire la vicenda. Su richiesta del
Giudice, la difesa fa presente che le generalità dei genitori del ricorrente sono le seguenti: (padre) nato il [...] a [...]; (madre) Persona_2 Persona_3
nata il [...] a [...]
Ed alla luce di quanto emerso, chiedeva accertarsi in via principale lo status di apolidia del ricorrente, ferme restando, in via subordinata, la domanda di protezione internazionale e complementare.
Con successiva ordinanza la Giudice emetteva la seguente ordinanza
“RILEVATO, altresì, che:
- la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione dello status di apolidia, di cui all'art. 17 D.P.R. 572/1993 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 19-bis D.lgs. 150/2011;
- il procedimento di accertamento dello status di apolide conosce un “doppio binario”, amministrativo e giudiziale, indistintamente percorribile, come chiarito dalle Sezioni Unite, sentenza n. 28873/2008 [cfr. “Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441)”].
Pagina 4
RITENUTO che:
- la domanda proposta da parte ricorrente si palesi allo stato ammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.c. in quanto connessa alla domanda di protezione internazionale e proposta parimenti nei confronti del che è parte nel presente procedimento, pur se formalmente a mezzo della sola Controparte_4
Commissione territoriale che ha rigettato la domanda di protezione internazionale;
- risulta rispettata la competenza per territorio, posto che ai sensi dell'art. 19-bis D.lgs. n. 150/2011 di semplificazione dei procedimenti civili, secondo il quale per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana è competente “il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”;
RITENUTO, tuttavia, che nel caso di specie – non essendosi nemmeno costituita la parte resistente
– risulta opportuno, per la novità della domanda, dare comunicazione al della Controparte_4
domanda di apolidia proposta da parte ricorrente nel presente giudizio e concedere apposito termine a difesa per dedurre in merito alla nuova domanda;
CONSIDERATO che:
- ai fini del riconoscimento dello status di apolide, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente chiarito che il campo di indagine per verificare se una persona sia o meno apolide non va esteso a tutti i Paesi del mondo, ma soltanto agli Stati con cui il richiedente abbia dei legami pertinenti, come la nascita, la residenza o la discendenza da cittadini nati in un determinato Stato (cfr. ex multis: Tribunale di Roma, 1° giugno 2017, n. 11197);
- ai fini della predetta verifica risulta necessario, in mancanza di relativa documentazione prodotta dalla parte, ottenere informazioni presso le Ambasciate o i Consolati di detto Stato affinché rilascino apposita dichiarazione secondo cui la persona interessata non risulta iscritta come cittadino nella lista della popolazione;
- all'esito di detta verifica, sarà poi opportuno verificare in ogni caso che sulla base della legge che regola la cittadinanza dei vari Stati, con cui l'interessato intrattiene un rilevante collegamento, questi abbia comunque ottenuto o abbia diritto ad ottenere la cittadinanza di uno di detti Stati (cfr.
“Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2007, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto
l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante” Cass. Civ. n.
28153/2017);
Pagina 5 RILEVATO, altresì, che nel giudizio di accertamento dello status di apolidia sussiste un onere probatorio “attenuato”, nel senso che “eventuali lacune o necessità di integrazione istruttoria possono essere colmate con l'esercizio dei poteri/doveri istruttori ufficiosi da parte del giudice realizzabili mediante la richiesta di informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato Italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente la condizione di apolide” (Cfr. Cass. Civ. n.
4262/2015);
CONSIDERATO che, nel caso di specie il ricorrente risulta aver un legame giuridicamente rilevante esclusivamente con la Bosnia-Erzegovina, quale Paese di nascita dei genitori, trasferitisi in Italia (secondo quanto emerso in sede di audizione del ricorrente), prima della fondazione del predetto Stato avvenuta nel 1992, in seguito alla disgregazione dell'ex-Iugoslavia;
RITENUTO, dunque, in virtù del dovere di cooperazione del giudice che assiste la presente materia
– in mancanza di effettiva possibilità per il ricorrente di accertare presso le competenti sedi l'eventuale inserimento dello Stato nella popolazione residente di detto Stato – ottenere la relativa informazione per il tramite dell'Ambasciata e/o il Consolato;
P.Q.M.
1) INVITA il a depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione del Controparte_4
presente provvedimento, apposita memoria integrativa interloquendo in merito alla domanda di apolidia presentata dal ricorrente nel presente procedimento;
2) INVITA l'Ambasciata e/o il Consolato della Bosnia-Erzegovina a Roma a comunicare all'intestato Tribunale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (avendo cura di inviare esclusivamente documentazione debitamente tradotta), se nato Persona_2
il 6.6.1969 a NJ (padre) e nata il [...] a [...] (madre), Persona_3
sono cittadini della Bosnia-Erzegovina, nonché a precisare se nato a [...] il Parte_1
15/08/1995, sia mai stato iscritto nella lista della popolazione della Bosnia-Erzegovina e abbia dunque acquisito la relativa cittadinanza.
Senza che le richieste informazioni siano pervenute in atti, la causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione, stante l'anzianità del processo.
Il Collegio disponeva la separazione del giudizio ed il giudice istruttore del procedimento avente ad oggetto la domanda di apolidia ne disponeva la notifica all'Avvocatura dello Stato in quanto domanda che in modo esplicito era stata presentata per la prima volta nel corso del giudizio.
*
2. Gli elementi offerti dal ricorrente
Pagina 6 Parte ricorrente, sentita davanti alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nato in [...] figlio di persone nate in Bosnia prima della separazione della Jugoslavia.
Alle richieste volte ad accertare la nazionalità dei genitori e dello stesso ricorrente le autorità consolari Bosniache non hanno risposto.
Sulla ammissibilità della domanda di apolidia proposta in corso di causa
La domanda di accertamento dello status di apolide è stata proposta nel corso del giudizio, in via pregiudiziale rispetto alle domande di riconoscimento di protezione internazionale e speciale e ritualmente notificata.
In relazione al rito da seguire a seguito del cumulo credo che possa assumere rilievo la previsione di cui all'art. 40, 4 co, c.p.c. secondo la quale: “Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore” dato che le due cause connesse sono soggette a riti speciali diversi e potendosi quindi proseguire con il giudizio di protezione internazionale sulla base della quale si è determinata la competenza. Non osta alla trattazione congiunta la differente disciplina della impugnabilità delle decisioni sulle diverse domande, poiché la soluzione sarà quella della separazione dei giudizi con ricorribilità in cassazione della pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale e appellabilità della decisione sulla domanda di apolidia.
In tema di apolidia, le disposizioni legislative di riferimento sono l'art. 3, comma 2 D. L. 13/17 convertito in L. 46/2017, secondo il quale: “Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversia in materia dello stato di apolidia” ed anche il 19 bis del D. Lgs. n. 150/2011 secondo il quale: “1. “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.
E' competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”;
Avendo il ricorrente dichiarato di risiedere e dimorare a Bologna è quindi pacifico che il presente
Tribunale sia competente anche in relazione alla domanda di accertamento dello status di apolidia.
La previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione dello status si apolidia, di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93, non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011 ed occorre infatti sottolineare come il procedimento di accertamento dello status di apolide conosca un “doppio binario”, amministrativo e giudiziale, indistintamente percorribile, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
28873/2008 ove hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario sostenendo che:“3.2. È
Pagina 7 invece fondato il secondo motivo di ricorso attinente alla giurisdizione del giudice ordinario negata dal provvedimento impugnato. Erroneamente si è ritenuto insussistente il diritto di domandare al giudice ordinario l'accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base del D.P.R. n. 572 del 1993,art. 17. Tale preclusione, non prevista da alcuna norma né legislativa né regolamentare e solo desunta dalla Corte d'appello di
Bologna, in base a una lettura non condivisibile della citata norma del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, contrasta, oltre che con l'art. 10, commi 1 e 2, e art. 113 Cost., perché denega tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente anche se la stessa è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del
1954, e impedisce la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sancita invece dalla carta costituzionale. La preclusione è inoltre in contrasto con l'art. 9 c.p.c. , per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, che, allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.. Altrettanto è a dire in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che, ai sensi della L. n. 1034 del
1971, artt. 7 e 8, non può conoscere delle questioni pregiudiziali di stato, da risolvere in via incidentale, e ovviamente non può su di esse pronunciarsi in via principale, anche ai sensi del già richiamato art. 113 Cost.” (Cass. SS. UU. n. 28873/2008).
La stessa Cassazione ha anche precisato che la previsione regolamentare dell'art. 17 D.P.R. n.
572/93, e più in generale l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A., non può essere discrezionale al punto da provocare un affievolimento dei diritti soggettivi ed ha anche ribadito l'esistenza del “doppio binario” in sede di accertamento dell'apolidia sostenendo che: “Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n.
7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918)” ( Cfr. Cass. SS. UU. n. 28873/2008).
D'altra parte, anche dalla lettura del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 novembre 1994 e della circolare esplicativa K60 1 del 23 dicembre 1994 dello stesso Ministero, relativa alle modalità
Pagina 8 di acquisizione della cittadinanza per l'apolide, emerge l'indistinguibilità dei due percorsi in quanto si prevede che l'apolide possa presentare domanda di cittadinanza italiana producendo la documentazione idonea a provare la sussistenza del titolo alla eventuale concessione costituito dalla
“copia autentica del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall'autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell'apolidia”
(circolare esplicativa K60 1 del 23 dicembre 1994 ) in tal modo Controparte_4
“confermando la doppia strada che gli interessati possono seguire per l'accertamento dello stato di apolidi, cioè quella giurisdizionale senza limiti di prova o quella amministrativa, limitata alla prova documentale, che impone all'amministrazione di certificarla.” (Cass. SS. UU. n.
28873/2008).
Per quanto attiene inoltre al legittimato passivo occorre sottolineare come il ricorrente abbia correttamente evocato il , con distinta notifica della nuova domanda, avendo Controparte_4 questi, in forza dell'art. 17 D. P.R. n.572/93, il potere di certificare lo status di apolide (Cass. SS.
UU. n. 28873/2008; Cass. n. 7614/2011).
I presupposti per il riconoscimento dello status di apolide si rinvengono nella Convenzione di New
York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia con la legge n. 306 del 1962, la quale all'art. 1 (1) definisce l'apolide come “une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation".
L'interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in
Italia con L. n. 306 del 1962, espressa dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite già citata, e confermata in più pronunce successive (ex multis Cass. n. 28153/2017, Cass. n. 16114/2019), è quella secondo cui: “è apolide colui che si trova in un paese di cui non è cittadino, provenendo da altro paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in via definitiva.”. Con tale definizione la Cassazione ha voluto dare un più ampio respiro all'accertamento dell'apolidia, qualificando per l'accertamento del possesso o meno della cittadinanza non soltanto la mancanza delle condizioni formali per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, ma anche quelle sostanziali (cfr. Cass. n. 4262/2015) e valorizzando una valutazione sulla “complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti” (Cass. 28153/2017).
Per condurre correttamente l'esame della domanda di apolidia occorre quindi tenere in considerazione, alla luce della storia personale del ricorrente, la legislazione nazionale vigente dei
Paesi nei quali lo stesso ha avuto un legame giuridicamente rilevante e non per ogni paese del mondo, come riaffermato dalla Cassazione: “Merita innanzitutto di essere ribadito il principio,
Pagina 9 espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante.” (Cass. 28153/2017).
Pertanto, alla luce della possibilità di condurre indistintamente rispetto al procedimento amministrativo, l'accertamento dello stato di apolide anche in sede giurisdizionale occorre sottoporre ad esame la domanda del ricorrente proposta in via principale.
Ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata con L. 24 luglio
1954 n. 722 , ed ai sensi del D. Lgs. 251/07, art. 2 comma I, lett. e), è “«rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;”.
Analogamente anche in relazione alla protezione sussidiaria, sempre nel D. Lgs. 251/07 2 co lett. g), si legge che : "g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
”
Dalla lettura delle norme in esame, in relazione alla protezione internazionale, emerge come siano previste due ipotesi alternative di protezione internazionale, visto anche l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva oppure con riferimento agli apolidi con valutazione del rischio in relazione ai propri Stati di domicilio o dimora abituale.
Alla luce della lettera delle norme il possesso della cittadinanza di uno Stato o l'apolidia hanno rilievo di elementi costitutivi delle due fattispecie di protezione, visto il rilievo di tale circostanza ai fini di una corretta analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Sebbene da un punto di vista meramente logico l'apolidia costituisca l'inverso della cittadinanza e dunque denoti l'assenza del riconoscimento della qualità di cittadino di uno Stato, le due condizioni non sono eguali quanto a conseguenze giuridiche.
Pagina 10 Ed invero, mentre all'accertamento del possesso della cittadinanza di uno Stato non consegue alcuna conseguenza giuridica se non come conseguenza del riconoscimento di una protezione internazionale o nazionale, a seguito, invece, della valutazione dei presupposti integranti la condizione di apolidia consegue ex se, anche in assenza di una valutazione di ulteriori e diversi rischi ai sensi della normativa in tema di protezione, il riconoscimento di un titolo di soggiorno che vada incontro a tale condizione di vulnerabilità.
Pertanto, sebbene la cittadinanza e l'apolidia siano termini inversi in un rapporto meramente logico, lo stesso non si può dire sul piano fattuale e giuridico poiché a tutela degli apolidi ( per il solo fatto di esserlo ) vi sono una serie di norme internazionali (convenzione di New York nel 1954;
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia di New York nel 1961) che predispongono strumenti giuridici e diritti conseguenti a tale condizione.
L'apolidia non costituisce dunque una mera condizione di fatto bensì costituisce una condizione giuridica, da accertare anche giudizialmente e non solo in via amministrativa (Cass. civ. Sez. Unite,
09/12/2008, n. 28873 e “doppio binario”) e dalla quale discendono una serie di diritti e conseguenze giuridiche che non sono invece contemplate per il suo inverso logico.
Da tale considerazione, ossia dal riconoscimento di un autonomo rilievo dell'ipotesi di protezione internazionale dell'apolide oltre che dalla diversità giuridica e fattuale di tale condizione da quella del mero possesso di una cittadinanza, sorge, ad avviso del Collegio un'ipotesi di connessione per pregiudizialità-dipendenza, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., fra l'accertamento dello status di apolidia e l'accertamento della protezione internazionale qualora all'esame giudiziale della protezione internazionale giunga un richiedente potenzialmente apolide ed in presenza di una esplicita domanda di accertamento della parte.
Si ha connessione quando vi è un collegamento “tra rapporti sostanziali diversi, oggetto di diverse domande giudiziari e, in quanto tali, materia di diverse controversie”1. Fra le diverse ipotesi di connessione vi è quella per pregiudizialità dipendenza che si rileva quando“un diritto o un rapporto giuridico è elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo di una fattispecie da cui deriva un diverso diritto o rapporto giuridico. Dal punto di vista processuale, il nesso di pregiudizialità- dipendenza tra rapporti sostanziali instaura un collegamento tra domande giudiziali tale per cui il petitum di una domanda (e.d. pregiudiziale) assume rilevanza di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo con riferimento al diritto fatto valere con un'altra domanda (c.d. domanda dipendente o pregiudicata)”2. Nel caso di connessione per pregiudizialità dipendenza si parla di ipotesi di connessione oggettiva ovvero avente ad oggetto il collegamento fra elementi che attengono al rapporto giuridico dedotto in giudizio o ad elementi della sua fattispecie.
Nel caso in esame, si verte in una ipotesi di c.d. pregiudizialità “tecnica”3 ove la connessione ha ad oggetto rapporti giuridici autonomi e non anche un singolo rapporto giuridico una sua frazione interna (c.d. pregiudizialità “logica”) poiché l'apolidia ha una sua rilevanza giuridica indipendente rispetto alla protezione internazionale che a sua volta ha una sua dimensione giuridica autonoma e non necessariamente costitutiva dell'accertamento dello status di apolidia. Ne consegue che, in relazione all'ipotesi di protezione internazionale dell'apolide, l'accertamento della condizione di apolidia costituisca il rapporto pregiudiziale senza del quale non si può procedere all'esame dell'ulteriore diritto o rapporto giuridico relativo alla protezione internazionale che risulta quindi dipendente in questa relazione di modo che “il petitum della domanda pregiudiziale è parte della causa petendi o fatto impeditivo, modificativo, estintivo della domanda dipendente”4.
Se nel corso del procedimento di protezione internazionale non viene sollevata la questione dell'accertamento della condizione di apolidia con efficacia di cosa giudicata ex art. 34 c.p.c. dalle parti, si può procedere all'esame incidenter tantum della condizione di apolidia e conseguentemente all'analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non avendo rilievo il rischio di conflitto fra giudicati.
Diversamente invece, nel caso di esplicita domanda di parte nel corso del procedimento di protezione internazionale relativa all'accertamento della condizione di apolidia (come nel caso in esame) il giudice deve accertare la questione, in questo caso di apolidia, con efficacia di cosa giudicata, avendo in tal modo accertato uno degli elementi costitutivi della fattispecie, procedendo successivamente all'esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale se richiesta cumulativamente.
Ma in caso di proposizione di domanda di apolidia in via pregiudiziale e della domanda di protezione internazionale in via subordinata, come nel caso in esame, il giudizio dovrà arrestarsi all'accertamento della condizione di apolidia con rilascio del relativo permesso.
La domanda è anche ammissibile perché “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di
"petitum" mediato) ( Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv.
658999 - 01).
Resasi necessaria la separazione del processo per la diversità del rito cui è soggetto l'accertamento dello status di apolide e notificata la nuova domanda il processo è proseguito nella contumacia del
. CP_4
3. La valutazione degli elementi offerti
La domanda è fondata.
Va osservato che ai fini del riconoscimento dello status di apolide, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente chiarito che il campo di indagine per verificare se una persona sia o meno apolide non va esteso a tutti i Paesi del mondo, ma soltanto agli Stati con cui il richiedente abbia dei legami pertinenti, come la nascita, la residenza o la discendenza da cittadini nati in un determinato
Stato. Ai fini della predetta verifica può risultare necessario, in mancanza di relativa documentazione prodotta dalla parte, ottenere informazioni presso le Ambasciate o i Consolati di detto Stato affinché rilascino apposita dichiarazione secondo cui la persona interessata non risulta iscritta come cittadino nella lista della popolazione. All'esito di detta verifica, sarà poi opportuno verificare in ogni caso che sulla base della legge che regola la cittadinanza dei vari Stati, con cui
l'interessato intrattiene un rilevante collegamento, questi abbia comunque ottenuto o abbia diritto ad ottenere la cittadinanza di uno di detti Stati.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'istruttoria svolta, condotta mediante acquisizione documentale, audizione della ricorrente ed escussione testimoniale, ha consentito di accertare che il ricorrente è nato in Italia a [...] genitori nati nella ex Jugoslavia prima della nascita della
Bosnia.
Le informazioni richieste alle autorità bosniache non sono pervenute.
Il ricorrente, straniero, non risulta in possesso dei requisiti di legge per poter richiedere la cittadinanza bosniaca, dal momento che l'art. 6 relativo all'acquisto della cittadinanza "per origine" la riconosce soltanto a chi sia nato all'estero da almeno uno dei genitori bosniaci, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione (1995). Le altre ipotesi (per nascita, per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali) sono da escludere radicalmente, dal momento che la
Pagina 13 medesima non risulta essersi mai spostata dall'Italia. (Cfr un caso analogo in Cass n. 4262 del
03.03.2015)
A tal riguardo, la condizione di apolide di fatto deriva dalla vicenda estintiva della Repubblica
Federale Socialista di Jugoslavia avvenuta agli inizi degli anni 90; fino a quel momento la
Costituzione di quella repubblica prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle 6 Repubbliche da cui era composta la
Federazione; “l'estinzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della
Federazione, essendo peraltro la Bosnia in quel momento priva di una sovranità statale quanto di una legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.” [Cass. 16489/2019]
La prima legge sulla cittadinanza bosniaca è entrata in vigore nel 1998 e prevede l'acquisto della cittadinanza per origine, nascita, adozione, naturalizzazione e accordo internazionale: la
Cassazione, con sentenza n. 4262 del 3 marzo 2015 ha rilevato che la cittadinanza per origine
è ottenibile ex. art. 6 della legge bosniaca solo da chi sia nato all'estero da almeno uno dei genitori di nazionalità bosniaca, ma dopo l'entrata in vigore della costituzione del 1995 , promulgata il 14 dicembre 1995.
Mentre l'odierno ricorrente, , è nato il [...] a [...] e non è dato sapere Parte_1
se i genitori fossero cittadini bosniaci.
La nozione di apolide è contenuta nell'art.1 della Convenzione di New York in epigrafe e le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.28873 del 9 dicembre 2008 hanno affermato che “è apolide colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente e sostanzialmente la cittadinanza” e la Prima Sezione Civile della Cassazione con sentenza n.4823 del 04/05/2004 ha affermato la natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento giudiziale dell'apolidia. Posto che “l'onere della prova gravante sul richiedente lo
"status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità̀ dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale;
ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un
Pagina 14 collegamento significativo con il richiedente medesimo.” (ved. ex multis Cass. Civ. Sez. 6-1,
3/3/2015, n. 4262)
Infine, è anche decorso il termine di cui all'art. 4 della legge 91 del 1992 in forza del quale il ricorrente avrebbe potuto chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di apolide.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
1) dichiara lo status di apolide di nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Luca Minniti
Pagina 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lezioni di diritto processuale civile, A. Proto Jovene, 2014, p. 317. Tes_1 2 ibid.
Pagina 11 3 Secondo Proto “il concetto di pregiudizialità tecnica ricomprende tutte quelle ipotesi in cui Tes_1 un diritto o un rapporto giuridico entra come elemento costitutivo, modificativo, impedito o estintivo in una fattispecie da cui deriva, quale effetto giuridico un diverso diritto o rapporto” Ivi, p.327. 4 ivi, p. 328; fra gli esempi di connessione per pregiudizialità dipendenza tra rapporti di diritto sostanziale l'autore ricorda il caso della qualità di erede rispetto al diritto di credito ereditario, il diritto di proprietà ed il diritto al risarcimento della dei danni arrecati al bene.
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice
Dott. Luca Minniti nel procedimento iscritto al n. r.g. 325/2022 promosso da:
(CUI 039XBAP), rappresentato e difeso dall'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35- bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.; all'esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente
SENTENZA
1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 10/01/2022, , nato il [...] a [...], ha Parte_1
impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione avendo egli omesso di presentarsi per l'audizione davanti alla
Commissione territoriale dalla quale era stato convocato.
Il ricorrente ha, dapprima, chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, che gli sia riconosciuto il diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, o in subordine alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, D.lgs. 286/98.
Pagina 1 La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura della cancelleria né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008.
La Procura non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente ha dichiarato:
“ D. Conferma i suoi dati anagrafici come riportati nel ricorso?
R. Sì li confermo (nato a [...] il [...]).
D. Lei ha mai avuto documenti (carta d'identità, passaporto ecc…)?
R. No, non ho mai avuto nessun tipo di documento.
D. Ha il certificato di nascita?
R. Sì. Il ricorrente mostra un documento che attesta le sue generalità”.
Poiché la Giudice rilevava che il documento mostrato non fosse un certificato di nascita, l'Avv.
Cangemi si riservava di depositarlo nel fascicolo telematico.
Nel prosieguo il ricorrente dichiarava
“D. I suoi genitori dove sono nati?
R. In Bosnia.
D. Hanno il passaporto bosniaco?
R. Mio padre sì, mia madre no.
Successivamente il ricorrente precisava che il padre non aveva ancora il passaporto ma che sarebbe stato in procinto di chiederlo al consolato.
D. Lei ha mai ottenuto la cittadinanza bosniaca?
R. Non lo so. Comunque, non ho mai avuto il passaporto.
D. I suoi genitori quando sono venuti in Italia?
R. Dopo la guerra. Non so quando.
D: Suo fratello maggiore quando è nato?
R. Nel 1990 a Bologna.
D. I suoi genitori era quindi già in Italia?
R. Sì sono sempre vissuti in Italia, almeno da quando è nato mio fratello e non hanno fatto più rientro in Bosnia.
D. Ha altri familiari in Italia?
R. Sì, oltre mio padre e mia madre, ho due fratelli e una sorella, tutti più grandi di me.
D. I suoi genitori dove vivono?
R. A Bologna.
con loro? CP_2
Pagina 2 R. Sì. Vivo in un campo a Santa Viola. Preciso che lì adesso viviamo solo mia madre, io e mia sorella, mentre mio padre si trova ricoverato in Ospedale da tre anni.
D. è un ospedale?
R. è una casa di cura. Si trova ricoverato lì per un ictus. vivono i suoi due fratelli? CP_3
R. Uno vive a Roma e un altro vive a Bologna ed è sposato.
D. Uno dei suoi fratelli è in carcere?
R. Sì quello che sta a Bologna. È in carcere per reati tipo guida senza patente.
L'avvocato precisa che, a quanto consta, è detenuto per reati contro il patrimonio.
D. Da quanto tempo sta in carcere suo fratello?
R. Da un anno.
D. Era già stato in carcere suo fratello?
R. Sì.
D. Lei è mai stato in carcere?
R. No.
D. è mai andato a scuola?
R. No, mai.
D. A che età ha iniziato a lavorare?
R. Quando avevo 18 anni.
D. Ha mai avuto un medico?
R. No.
attualmente con un contratto di lavoro? Per_1
R. No, lavoro con mio cognato ma non ho il contratto perché non ho i documenti.
D. Ha mai avuto un contratto di lavoro?
R. No, perché non avevo i documenti.
D. Quanto guadagna?
R. Circa 800-900 euro al mese.
D. Perché ha fatto domanda di protezione internazionale?
R. Per ottenere i documenti.
D. Perché non si è presentato all'audizione in Commissione?
R. Perché ero agli arresti domiciliari.
D. Dunque ha dei precedenti penali?
R. Sì, per un furto di ottone. Ma non sono stato in carcere, solo agli arresti domiciliari in un camper…
Pagina 3 D. è stato poi condannato? Se sì a quanto?
R. Sì a un anno e otto mesi circa.
D. Ha mai fatto vaccini?
R. Sì ma non mi ricordo per cosa”.
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, la Giudice invitava il difensore di parte di ricorrente a dedurre in merito alla nazionalità della Bosnia-Erzegovina del padre del richiedente, al fine di poter dedurre con dovuta certezza che il ricorrente l'avesse quanto meno acquisita secondo la legge che regola la cittadinanza nel predetto Stato (di cui il ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di protezione internazionale di avere la nazionalità).
All'udienza del 4.6.24 il ricorrente riportandosi alle note scritte depositate faceva presente di non essere riuscita a produrre tutta la documentazione richiesta per le ragioni ivi indicate ed in merito alla nazionalità dichiarata dal richiedente asilo, rappresentava che allo stato effettivamente aveva informazioni precise sulla presunta nazionalità bosniaca del ricorrente, date anche le condizioni di ricovero del padre del ricorrente che rendevano difficile ricostruire la vicenda. Su richiesta del
Giudice, la difesa fa presente che le generalità dei genitori del ricorrente sono le seguenti: (padre) nato il [...] a [...]; (madre) Persona_2 Persona_3
nata il [...] a [...]
Ed alla luce di quanto emerso, chiedeva accertarsi in via principale lo status di apolidia del ricorrente, ferme restando, in via subordinata, la domanda di protezione internazionale e complementare.
Con successiva ordinanza la Giudice emetteva la seguente ordinanza
“RILEVATO, altresì, che:
- la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione dello status di apolidia, di cui all'art. 17 D.P.R. 572/1993 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 19-bis D.lgs. 150/2011;
- il procedimento di accertamento dello status di apolide conosce un “doppio binario”, amministrativo e giudiziale, indistintamente percorribile, come chiarito dalle Sezioni Unite, sentenza n. 28873/2008 [cfr. “Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441)”].
Pagina 4
RITENUTO che:
- la domanda proposta da parte ricorrente si palesi allo stato ammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.c. in quanto connessa alla domanda di protezione internazionale e proposta parimenti nei confronti del che è parte nel presente procedimento, pur se formalmente a mezzo della sola Controparte_4
Commissione territoriale che ha rigettato la domanda di protezione internazionale;
- risulta rispettata la competenza per territorio, posto che ai sensi dell'art. 19-bis D.lgs. n. 150/2011 di semplificazione dei procedimenti civili, secondo il quale per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana è competente “il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”;
RITENUTO, tuttavia, che nel caso di specie – non essendosi nemmeno costituita la parte resistente
– risulta opportuno, per la novità della domanda, dare comunicazione al della Controparte_4
domanda di apolidia proposta da parte ricorrente nel presente giudizio e concedere apposito termine a difesa per dedurre in merito alla nuova domanda;
CONSIDERATO che:
- ai fini del riconoscimento dello status di apolide, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente chiarito che il campo di indagine per verificare se una persona sia o meno apolide non va esteso a tutti i Paesi del mondo, ma soltanto agli Stati con cui il richiedente abbia dei legami pertinenti, come la nascita, la residenza o la discendenza da cittadini nati in un determinato Stato (cfr. ex multis: Tribunale di Roma, 1° giugno 2017, n. 11197);
- ai fini della predetta verifica risulta necessario, in mancanza di relativa documentazione prodotta dalla parte, ottenere informazioni presso le Ambasciate o i Consolati di detto Stato affinché rilascino apposita dichiarazione secondo cui la persona interessata non risulta iscritta come cittadino nella lista della popolazione;
- all'esito di detta verifica, sarà poi opportuno verificare in ogni caso che sulla base della legge che regola la cittadinanza dei vari Stati, con cui l'interessato intrattiene un rilevante collegamento, questi abbia comunque ottenuto o abbia diritto ad ottenere la cittadinanza di uno di detti Stati (cfr.
“Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2007, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto
l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante” Cass. Civ. n.
28153/2017);
Pagina 5 RILEVATO, altresì, che nel giudizio di accertamento dello status di apolidia sussiste un onere probatorio “attenuato”, nel senso che “eventuali lacune o necessità di integrazione istruttoria possono essere colmate con l'esercizio dei poteri/doveri istruttori ufficiosi da parte del giudice realizzabili mediante la richiesta di informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato Italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente la condizione di apolide” (Cfr. Cass. Civ. n.
4262/2015);
CONSIDERATO che, nel caso di specie il ricorrente risulta aver un legame giuridicamente rilevante esclusivamente con la Bosnia-Erzegovina, quale Paese di nascita dei genitori, trasferitisi in Italia (secondo quanto emerso in sede di audizione del ricorrente), prima della fondazione del predetto Stato avvenuta nel 1992, in seguito alla disgregazione dell'ex-Iugoslavia;
RITENUTO, dunque, in virtù del dovere di cooperazione del giudice che assiste la presente materia
– in mancanza di effettiva possibilità per il ricorrente di accertare presso le competenti sedi l'eventuale inserimento dello Stato nella popolazione residente di detto Stato – ottenere la relativa informazione per il tramite dell'Ambasciata e/o il Consolato;
P.Q.M.
1) INVITA il a depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione del Controparte_4
presente provvedimento, apposita memoria integrativa interloquendo in merito alla domanda di apolidia presentata dal ricorrente nel presente procedimento;
2) INVITA l'Ambasciata e/o il Consolato della Bosnia-Erzegovina a Roma a comunicare all'intestato Tribunale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (avendo cura di inviare esclusivamente documentazione debitamente tradotta), se nato Persona_2
il 6.6.1969 a NJ (padre) e nata il [...] a [...] (madre), Persona_3
sono cittadini della Bosnia-Erzegovina, nonché a precisare se nato a [...] il Parte_1
15/08/1995, sia mai stato iscritto nella lista della popolazione della Bosnia-Erzegovina e abbia dunque acquisito la relativa cittadinanza.
Senza che le richieste informazioni siano pervenute in atti, la causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione, stante l'anzianità del processo.
Il Collegio disponeva la separazione del giudizio ed il giudice istruttore del procedimento avente ad oggetto la domanda di apolidia ne disponeva la notifica all'Avvocatura dello Stato in quanto domanda che in modo esplicito era stata presentata per la prima volta nel corso del giudizio.
*
2. Gli elementi offerti dal ricorrente
Pagina 6 Parte ricorrente, sentita davanti alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nato in [...] figlio di persone nate in Bosnia prima della separazione della Jugoslavia.
Alle richieste volte ad accertare la nazionalità dei genitori e dello stesso ricorrente le autorità consolari Bosniache non hanno risposto.
Sulla ammissibilità della domanda di apolidia proposta in corso di causa
La domanda di accertamento dello status di apolide è stata proposta nel corso del giudizio, in via pregiudiziale rispetto alle domande di riconoscimento di protezione internazionale e speciale e ritualmente notificata.
In relazione al rito da seguire a seguito del cumulo credo che possa assumere rilievo la previsione di cui all'art. 40, 4 co, c.p.c. secondo la quale: “Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore” dato che le due cause connesse sono soggette a riti speciali diversi e potendosi quindi proseguire con il giudizio di protezione internazionale sulla base della quale si è determinata la competenza. Non osta alla trattazione congiunta la differente disciplina della impugnabilità delle decisioni sulle diverse domande, poiché la soluzione sarà quella della separazione dei giudizi con ricorribilità in cassazione della pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale e appellabilità della decisione sulla domanda di apolidia.
In tema di apolidia, le disposizioni legislative di riferimento sono l'art. 3, comma 2 D. L. 13/17 convertito in L. 46/2017, secondo il quale: “Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversia in materia dello stato di apolidia” ed anche il 19 bis del D. Lgs. n. 150/2011 secondo il quale: “1. “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.
E' competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”;
Avendo il ricorrente dichiarato di risiedere e dimorare a Bologna è quindi pacifico che il presente
Tribunale sia competente anche in relazione alla domanda di accertamento dello status di apolidia.
La previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione dello status si apolidia, di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93, non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011 ed occorre infatti sottolineare come il procedimento di accertamento dello status di apolide conosca un “doppio binario”, amministrativo e giudiziale, indistintamente percorribile, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
28873/2008 ove hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario sostenendo che:“3.2. È
Pagina 7 invece fondato il secondo motivo di ricorso attinente alla giurisdizione del giudice ordinario negata dal provvedimento impugnato. Erroneamente si è ritenuto insussistente il diritto di domandare al giudice ordinario l'accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base del D.P.R. n. 572 del 1993,art. 17. Tale preclusione, non prevista da alcuna norma né legislativa né regolamentare e solo desunta dalla Corte d'appello di
Bologna, in base a una lettura non condivisibile della citata norma del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, contrasta, oltre che con l'art. 10, commi 1 e 2, e art. 113 Cost., perché denega tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente anche se la stessa è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del
1954, e impedisce la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sancita invece dalla carta costituzionale. La preclusione è inoltre in contrasto con l'art. 9 c.p.c. , per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, che, allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.. Altrettanto è a dire in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che, ai sensi della L. n. 1034 del
1971, artt. 7 e 8, non può conoscere delle questioni pregiudiziali di stato, da risolvere in via incidentale, e ovviamente non può su di esse pronunciarsi in via principale, anche ai sensi del già richiamato art. 113 Cost.” (Cass. SS. UU. n. 28873/2008).
La stessa Cassazione ha anche precisato che la previsione regolamentare dell'art. 17 D.P.R. n.
572/93, e più in generale l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A., non può essere discrezionale al punto da provocare un affievolimento dei diritti soggettivi ed ha anche ribadito l'esistenza del “doppio binario” in sede di accertamento dell'apolidia sostenendo che: “Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n.
7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918)” ( Cfr. Cass. SS. UU. n. 28873/2008).
D'altra parte, anche dalla lettura del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 novembre 1994 e della circolare esplicativa K60 1 del 23 dicembre 1994 dello stesso Ministero, relativa alle modalità
Pagina 8 di acquisizione della cittadinanza per l'apolide, emerge l'indistinguibilità dei due percorsi in quanto si prevede che l'apolide possa presentare domanda di cittadinanza italiana producendo la documentazione idonea a provare la sussistenza del titolo alla eventuale concessione costituito dalla
“copia autentica del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall'autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell'apolidia”
(circolare esplicativa K60 1 del 23 dicembre 1994 ) in tal modo Controparte_4
“confermando la doppia strada che gli interessati possono seguire per l'accertamento dello stato di apolidi, cioè quella giurisdizionale senza limiti di prova o quella amministrativa, limitata alla prova documentale, che impone all'amministrazione di certificarla.” (Cass. SS. UU. n.
28873/2008).
Per quanto attiene inoltre al legittimato passivo occorre sottolineare come il ricorrente abbia correttamente evocato il , con distinta notifica della nuova domanda, avendo Controparte_4 questi, in forza dell'art. 17 D. P.R. n.572/93, il potere di certificare lo status di apolide (Cass. SS.
UU. n. 28873/2008; Cass. n. 7614/2011).
I presupposti per il riconoscimento dello status di apolide si rinvengono nella Convenzione di New
York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia con la legge n. 306 del 1962, la quale all'art. 1 (1) definisce l'apolide come “une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation".
L'interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in
Italia con L. n. 306 del 1962, espressa dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite già citata, e confermata in più pronunce successive (ex multis Cass. n. 28153/2017, Cass. n. 16114/2019), è quella secondo cui: “è apolide colui che si trova in un paese di cui non è cittadino, provenendo da altro paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in via definitiva.”. Con tale definizione la Cassazione ha voluto dare un più ampio respiro all'accertamento dell'apolidia, qualificando per l'accertamento del possesso o meno della cittadinanza non soltanto la mancanza delle condizioni formali per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, ma anche quelle sostanziali (cfr. Cass. n. 4262/2015) e valorizzando una valutazione sulla “complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti” (Cass. 28153/2017).
Per condurre correttamente l'esame della domanda di apolidia occorre quindi tenere in considerazione, alla luce della storia personale del ricorrente, la legislazione nazionale vigente dei
Paesi nei quali lo stesso ha avuto un legame giuridicamente rilevante e non per ogni paese del mondo, come riaffermato dalla Cassazione: “Merita innanzitutto di essere ribadito il principio,
Pagina 9 espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante.” (Cass. 28153/2017).
Pertanto, alla luce della possibilità di condurre indistintamente rispetto al procedimento amministrativo, l'accertamento dello stato di apolide anche in sede giurisdizionale occorre sottoporre ad esame la domanda del ricorrente proposta in via principale.
Ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata con L. 24 luglio
1954 n. 722 , ed ai sensi del D. Lgs. 251/07, art. 2 comma I, lett. e), è “«rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;”.
Analogamente anche in relazione alla protezione sussidiaria, sempre nel D. Lgs. 251/07 2 co lett. g), si legge che : "g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
”
Dalla lettura delle norme in esame, in relazione alla protezione internazionale, emerge come siano previste due ipotesi alternative di protezione internazionale, visto anche l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva oppure con riferimento agli apolidi con valutazione del rischio in relazione ai propri Stati di domicilio o dimora abituale.
Alla luce della lettera delle norme il possesso della cittadinanza di uno Stato o l'apolidia hanno rilievo di elementi costitutivi delle due fattispecie di protezione, visto il rilievo di tale circostanza ai fini di una corretta analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Sebbene da un punto di vista meramente logico l'apolidia costituisca l'inverso della cittadinanza e dunque denoti l'assenza del riconoscimento della qualità di cittadino di uno Stato, le due condizioni non sono eguali quanto a conseguenze giuridiche.
Pagina 10 Ed invero, mentre all'accertamento del possesso della cittadinanza di uno Stato non consegue alcuna conseguenza giuridica se non come conseguenza del riconoscimento di una protezione internazionale o nazionale, a seguito, invece, della valutazione dei presupposti integranti la condizione di apolidia consegue ex se, anche in assenza di una valutazione di ulteriori e diversi rischi ai sensi della normativa in tema di protezione, il riconoscimento di un titolo di soggiorno che vada incontro a tale condizione di vulnerabilità.
Pertanto, sebbene la cittadinanza e l'apolidia siano termini inversi in un rapporto meramente logico, lo stesso non si può dire sul piano fattuale e giuridico poiché a tutela degli apolidi ( per il solo fatto di esserlo ) vi sono una serie di norme internazionali (convenzione di New York nel 1954;
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia di New York nel 1961) che predispongono strumenti giuridici e diritti conseguenti a tale condizione.
L'apolidia non costituisce dunque una mera condizione di fatto bensì costituisce una condizione giuridica, da accertare anche giudizialmente e non solo in via amministrativa (Cass. civ. Sez. Unite,
09/12/2008, n. 28873 e “doppio binario”) e dalla quale discendono una serie di diritti e conseguenze giuridiche che non sono invece contemplate per il suo inverso logico.
Da tale considerazione, ossia dal riconoscimento di un autonomo rilievo dell'ipotesi di protezione internazionale dell'apolide oltre che dalla diversità giuridica e fattuale di tale condizione da quella del mero possesso di una cittadinanza, sorge, ad avviso del Collegio un'ipotesi di connessione per pregiudizialità-dipendenza, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., fra l'accertamento dello status di apolidia e l'accertamento della protezione internazionale qualora all'esame giudiziale della protezione internazionale giunga un richiedente potenzialmente apolide ed in presenza di una esplicita domanda di accertamento della parte.
Si ha connessione quando vi è un collegamento “tra rapporti sostanziali diversi, oggetto di diverse domande giudiziari e, in quanto tali, materia di diverse controversie”1. Fra le diverse ipotesi di connessione vi è quella per pregiudizialità dipendenza che si rileva quando“un diritto o un rapporto giuridico è elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo di una fattispecie da cui deriva un diverso diritto o rapporto giuridico. Dal punto di vista processuale, il nesso di pregiudizialità- dipendenza tra rapporti sostanziali instaura un collegamento tra domande giudiziali tale per cui il petitum di una domanda (e.d. pregiudiziale) assume rilevanza di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo con riferimento al diritto fatto valere con un'altra domanda (c.d. domanda dipendente o pregiudicata)”2. Nel caso di connessione per pregiudizialità dipendenza si parla di ipotesi di connessione oggettiva ovvero avente ad oggetto il collegamento fra elementi che attengono al rapporto giuridico dedotto in giudizio o ad elementi della sua fattispecie.
Nel caso in esame, si verte in una ipotesi di c.d. pregiudizialità “tecnica”3 ove la connessione ha ad oggetto rapporti giuridici autonomi e non anche un singolo rapporto giuridico una sua frazione interna (c.d. pregiudizialità “logica”) poiché l'apolidia ha una sua rilevanza giuridica indipendente rispetto alla protezione internazionale che a sua volta ha una sua dimensione giuridica autonoma e non necessariamente costitutiva dell'accertamento dello status di apolidia. Ne consegue che, in relazione all'ipotesi di protezione internazionale dell'apolide, l'accertamento della condizione di apolidia costituisca il rapporto pregiudiziale senza del quale non si può procedere all'esame dell'ulteriore diritto o rapporto giuridico relativo alla protezione internazionale che risulta quindi dipendente in questa relazione di modo che “il petitum della domanda pregiudiziale è parte della causa petendi o fatto impeditivo, modificativo, estintivo della domanda dipendente”4.
Se nel corso del procedimento di protezione internazionale non viene sollevata la questione dell'accertamento della condizione di apolidia con efficacia di cosa giudicata ex art. 34 c.p.c. dalle parti, si può procedere all'esame incidenter tantum della condizione di apolidia e conseguentemente all'analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non avendo rilievo il rischio di conflitto fra giudicati.
Diversamente invece, nel caso di esplicita domanda di parte nel corso del procedimento di protezione internazionale relativa all'accertamento della condizione di apolidia (come nel caso in esame) il giudice deve accertare la questione, in questo caso di apolidia, con efficacia di cosa giudicata, avendo in tal modo accertato uno degli elementi costitutivi della fattispecie, procedendo successivamente all'esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale se richiesta cumulativamente.
Ma in caso di proposizione di domanda di apolidia in via pregiudiziale e della domanda di protezione internazionale in via subordinata, come nel caso in esame, il giudizio dovrà arrestarsi all'accertamento della condizione di apolidia con rilascio del relativo permesso.
La domanda è anche ammissibile perché “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di
"petitum" mediato) ( Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv.
658999 - 01).
Resasi necessaria la separazione del processo per la diversità del rito cui è soggetto l'accertamento dello status di apolide e notificata la nuova domanda il processo è proseguito nella contumacia del
. CP_4
3. La valutazione degli elementi offerti
La domanda è fondata.
Va osservato che ai fini del riconoscimento dello status di apolide, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente chiarito che il campo di indagine per verificare se una persona sia o meno apolide non va esteso a tutti i Paesi del mondo, ma soltanto agli Stati con cui il richiedente abbia dei legami pertinenti, come la nascita, la residenza o la discendenza da cittadini nati in un determinato
Stato. Ai fini della predetta verifica può risultare necessario, in mancanza di relativa documentazione prodotta dalla parte, ottenere informazioni presso le Ambasciate o i Consolati di detto Stato affinché rilascino apposita dichiarazione secondo cui la persona interessata non risulta iscritta come cittadino nella lista della popolazione. All'esito di detta verifica, sarà poi opportuno verificare in ogni caso che sulla base della legge che regola la cittadinanza dei vari Stati, con cui
l'interessato intrattiene un rilevante collegamento, questi abbia comunque ottenuto o abbia diritto ad ottenere la cittadinanza di uno di detti Stati.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'istruttoria svolta, condotta mediante acquisizione documentale, audizione della ricorrente ed escussione testimoniale, ha consentito di accertare che il ricorrente è nato in Italia a [...] genitori nati nella ex Jugoslavia prima della nascita della
Bosnia.
Le informazioni richieste alle autorità bosniache non sono pervenute.
Il ricorrente, straniero, non risulta in possesso dei requisiti di legge per poter richiedere la cittadinanza bosniaca, dal momento che l'art. 6 relativo all'acquisto della cittadinanza "per origine" la riconosce soltanto a chi sia nato all'estero da almeno uno dei genitori bosniaci, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione (1995). Le altre ipotesi (per nascita, per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali) sono da escludere radicalmente, dal momento che la
Pagina 13 medesima non risulta essersi mai spostata dall'Italia. (Cfr un caso analogo in Cass n. 4262 del
03.03.2015)
A tal riguardo, la condizione di apolide di fatto deriva dalla vicenda estintiva della Repubblica
Federale Socialista di Jugoslavia avvenuta agli inizi degli anni 90; fino a quel momento la
Costituzione di quella repubblica prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle 6 Repubbliche da cui era composta la
Federazione; “l'estinzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della
Federazione, essendo peraltro la Bosnia in quel momento priva di una sovranità statale quanto di una legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.” [Cass. 16489/2019]
La prima legge sulla cittadinanza bosniaca è entrata in vigore nel 1998 e prevede l'acquisto della cittadinanza per origine, nascita, adozione, naturalizzazione e accordo internazionale: la
Cassazione, con sentenza n. 4262 del 3 marzo 2015 ha rilevato che la cittadinanza per origine
è ottenibile ex. art. 6 della legge bosniaca solo da chi sia nato all'estero da almeno uno dei genitori di nazionalità bosniaca, ma dopo l'entrata in vigore della costituzione del 1995 , promulgata il 14 dicembre 1995.
Mentre l'odierno ricorrente, , è nato il [...] a [...] e non è dato sapere Parte_1
se i genitori fossero cittadini bosniaci.
La nozione di apolide è contenuta nell'art.1 della Convenzione di New York in epigrafe e le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.28873 del 9 dicembre 2008 hanno affermato che “è apolide colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente e sostanzialmente la cittadinanza” e la Prima Sezione Civile della Cassazione con sentenza n.4823 del 04/05/2004 ha affermato la natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento giudiziale dell'apolidia. Posto che “l'onere della prova gravante sul richiedente lo
"status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità̀ dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale;
ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un
Pagina 14 collegamento significativo con il richiedente medesimo.” (ved. ex multis Cass. Civ. Sez. 6-1,
3/3/2015, n. 4262)
Infine, è anche decorso il termine di cui all'art. 4 della legge 91 del 1992 in forza del quale il ricorrente avrebbe potuto chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di apolide.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
1) dichiara lo status di apolide di nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Luca Minniti
Pagina 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lezioni di diritto processuale civile, A. Proto Jovene, 2014, p. 317. Tes_1 2 ibid.
Pagina 11 3 Secondo Proto “il concetto di pregiudizialità tecnica ricomprende tutte quelle ipotesi in cui Tes_1 un diritto o un rapporto giuridico entra come elemento costitutivo, modificativo, impedito o estintivo in una fattispecie da cui deriva, quale effetto giuridico un diverso diritto o rapporto” Ivi, p.327. 4 ivi, p. 328; fra gli esempi di connessione per pregiudizialità dipendenza tra rapporti di diritto sostanziale l'autore ricorda il caso della qualità di erede rispetto al diritto di credito ereditario, il diritto di proprietà ed il diritto al risarcimento della dei danni arrecati al bene.
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