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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/04/2024, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1344/2018 avente ad oggetto
“azione di regresso ” e riservata per la decisione Organizzazione_1 all'udienza del 16/10/2023
TRA
(C.F. ) con l'Avv. ROVINI KATY (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. SGARRINO CP_1 C.F._2
FABIO MASSIMO (C.F. C.F._3
(C.F. - contumace Controparte_2 C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note depositate che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
1.
Parte attrice ha citato in giudizio i convenuti, in epigrafe individuati, al fine di vedere accolta la propria domanda di regresso ed essere, di conseguenza, rimborsata di quanto dalla stessa liquidato in favore dei danneggiati nel sinistro avvenuto il
1 4.5.2024 in agro Palo del Colle (BA), lungo la s.s. 96 all'altezza del km 108+500 che ha coinvolto i seguenti veicoli:
a) Renault Megane tg. CM615BC, di proprietà di e da questi Controparte_3 condotta;
b) Renault Clio tg. MI356030, di proprietà di e condotta CP_4 Parte_2 da;
Persona_1
c) furgone Fiat Ducato tg. BA416VY (privo di copertura assicurativa), di proprietà di e condotto da CP_1 Controparte_2
Parte attrice ha dedotto che, attesi i danni subiti, i sig.ri , Controparte_3 [...]
e quest'ultima in qualità di terza trasportata sulla Pt_2 Controparte_5
hanno inoltrato, a mezzo dei propri procuratori, richiesta di risarcimento Org_2 danni all' la quale, istruita la pratica e ritenuta l'esclusiva responsabilità Parte_1 del veicolo Fiat Ducato tg. BA416VY, ha liquidato la complessiva somma di €.
58.200.00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.10.2018, si è costituito il quale, deducendo di non esser mai stato proprietario del veicolo, CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'art. 292, d. lgs n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) prevede, al comma 1, che l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a) b), d), d-bis) e d-ter)”, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. Al comma 2 dispone che "nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c)”, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Si tratta di due azioni differenti: quella di regresso, costituisce un diritto autonomo mentre, nell'ipotesi di surroga, la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. In particolare, l'art. 292, comma 1, Cod. ass. prevede che il recupero possa avvenire mediante un'azione di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati, privi di assicurazione o
2 circolanti prohibente domino. Il comma secondo disciplina, invece, il diverso caso della surroga dell'impresa designata nei diritti del danneggiato, per l'ipotesi di pagamento effettuato anche in via transattiva.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. 21514/2022), ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto:
a) in caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal può Organizzazione_3 agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione
l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente;
b) l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal , che agisce per il recupero Organizzazione_3 dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile;
c) l'azione dell'impresa designata dal ai sensi Organizzazione_3 dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege";
d) l'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma
1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal , ha natura autonoma e Organizzazione_3 speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a
3 quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile
Presupposti per l'esercizio della citata azione risultano essere:
a) la scopertura assicurativa;
b) la responsabilità dell'evento dannoso;
c) il pagamento di quanto si richiede in rivalsa.
Quanto al fatto che il veicolo tg. Fiat Ducato tg. BA416VY fosse privo di copertura assicurativa è circostanza facilmente desumibile dal rapporto dei Carabinieri di Palo del Colle laddove, a differenza degli altri veicoli, nulla è indicato nel riquadro relativo all'individuazione della compagnia di assicurazione. Gli accertatori, poi, nell'occasione hanno sanzionato i convenuti ex articolo 193 CdS.
Con riferimento alla mancanza di copertura assicurativa, nulla è stato specificatamente contestato dalla difesa convenuta.
Da tale rapporto si evince, inoltre, con efficacia di piena prova (cfr. art. 2700 c.c.), che conducente del veicolo fosse e ciò in quanto tale asserzione è il Persona_2 risultato del riscontro eseguito in loco dal pubblico ufficiale che ha formato l'atto.
Quanto alla responsabilità del sinistro, che come sopra detto non costituisce oggetto del giudizio promosso ex articolo 292 d.lgs. 209/2005, si osserva che la stessa, con riferimento a e, dunque, anche al proprietario del veicolo da questi Persona_2 condotto, è desumibile in ragione di quanto accertato dai Carabinieri i quali hanno anche sanzionato il contumace ai sensi e per gli effetti degli articoli 146 e 148 CdS.
Nella specie, poi, è mancata del tutto una contestazione ex adverso da parte del convenuto costituito.
Quanto all'avvenuta corresponsione delle somme, si osserva che vi è prova documentale rinvenibile nelle copie delle quietanze di pagamento e degli assegni
(cfr. docc. 7, 8 e 9 parte attrice). Peraltro, con riferimento alla posizione di si osserva che la sottoscrizione dell'atto di quietanza fa sorgere Controparte_3 in capo all'attrice il diritto di credito nei confronti dei convenuti.
Vero punctum dolens della presente vicenda processuale è la prova circa la titolarità del diritto dominicale del veicolo Fiat Ducato, atteso che sostiene di CP_1 non esserne mai stato proprietario.
4 Depongono, innanzi tutto, in senso contrario alla tesi della difesa convenuta le risultanze degli accertamenti esperiti tramite le banche dati consultabili dalle Forze di
Polizia. Nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro redatto dai
Carabinieri in forza alla Stazione di Palo del Colle, si legge che la titolarità del veicolo B (ovvero del furgone Fiat Ducato) è stata accertata in capo ad CP_1
in forza di un controllo eseguito dagli stessi operatori mediante la
[...] consultazione delle banche dati a loro disposizione. Che gli accertatori abbiano consultato le banche dati è un dato coperto dalla fidefacienza dell'atto pubblico. Ciò che non è propriamente coperto dalla piena prova è la correttezza dell'operato degli agenti. Pur tuttavia, quanto affermato dai Carabinieri circa la titolarità della proprietà, è un indizio che può essere letto sistematicamente con le altre risultanze processuali.
Innanzi tutto, vi è la comunicazione del 30.6.2007 effettuata dal procuratore del convenuto , ricevuta il 5.7.2007, nella quale, con riferimento al CP_1 veicolo per cui è causa, si legge: “vero è che alcuni mesi prima dell'incidente, il sig.
lo aveva riconsegnato alla rivendita di auto che glielo aveva venduto, poiché CP_1 sullo stesso risultata iscritto un fermo amministrativo da parte della che lo Controparte_6 rendeva inidoneo all'uso” (cfr. doc. 11 parte attrice).
Da tale asserzione non solo si deduce che abbia acquistato il veicolo CP_1 ma anche che ne abbia conseguito il possesso atteso che lo ha, poi, riconsegnato per la rivendita.
Se è pur vero che le dichiarazioni contra se rilasciate dal procuratore - e non dalla parte - negli scritti difensivi e negli atti stragiudiziali non equivalgono sic et simpliciter ad una confessione ex articolo 229 c.p.c., è altrettanto vero che, in merito al valore probatorio da assegnarsi a tali ammissioni, si registra un orientamento secondo il quale dette dichiarazioni sono ritenute idonee a suffragare anche da sole la ricostruzione dei fatti (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15062; Cass. 13.4.1987, n. 3686;
Cons. Stato 10.7.1999, n. 1217) e quello diverso secondo cui tali affermazioni possono contribuire alla formazione del convincimento del giudice solamente in via integrativa rispetto agli altri elementi acquisiti al giudizio (cfr. Cass. 17.5.1995, n,
5412).
5 Orbene, aderendo al secondo orientamento, si osserva che in questo giudizio sono stati assunti altri elementi che, letti sinergicamente con la dichiarazione del difensore, corroborano la tesi che con contratto orale di compravendita intercorso tra ed quest'ultimo abbia acquistato dal primo il Controparte_7 CP_1 veicolo per cui è causa e che ne abbia, comunque, avuto il possesso (altro elemento da cui desumere l'intervenuto passaggio di proprietà) atteso che, come indicato dal suo difensore, lo ha successivamente riportato alla concessionaria per rivenderlo.
Elemento indiziario assai importante ai fini del decidere è il documento 11 (cfr. produzione attorea): ovvero la richiesta di trascrizione della compravendita che il venditore ( ) ha sottoscritto dinanzi ad un notaio - prima del sinistro Controparte_7
- e in cui si legge che tra le parti era stato oralmente stipulato un contratto di compravendita.
Deve sin d'ora evidenziarsi come non si riscontri alcun valido motivo per ritenere che , al momento della sottoscrizione della richiesta di trascrizione Controparte_7 dinanzi al notaio, abbia attestato falsamente di aver venduto il veicolo, specie se si considera che all'epoca non si era ancora verificato il sinistro.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Orbene, nella specie, chi scrive reputa che sussistano presunzioni semplici in ragione delle quali ritenere infondata la teorica della difesa convenuta. Infatti, l'accertamento compiuto dai Carabinieri, l'asserzione del venditore - il quale al Controparte_7 momento della sottoscrizione dinanzi al notaio non aveva alcun motivo per attestare il falso - circa l'intervenuta compravendita orale, la dichiarazione contra se del difensore del convenuto da cui si desume che lo stesso avesse acquistato e conseguito il possesso del veicolo, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno propendere circa il fatto che fosse, al momento del sinistro, il CP_1 proprietario del veicolo in ragione di una compravendita orale, benché la stessa non sia stata trascritta. Quanto al fatto che nel doc. 11 manchi la firma dell'acquirente, si evidenzia come la questione non assume importanza dirimente atteso che il documento non è una dichiarazione di vendita ma la richiesta di trascrizione di un
6 contratto conclusosi verbalmente e per cui non è prevista la forma scritta ad substantiam.
Quanto alle risultanze del PRA, si osserva quanto segue.
I beni mobili registrati, come navi, aeromobili o veicoli, sono soggetti a trascrizione
(cfr. art. 2683 c.c.). In particolare, sono contenute nel Pubblico Registro
Automobilistico, le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi (art. 2683 n. 3 c.c.). In buona sostanza, si tratta di un archivio contenente i dati tecnici del veicolo (marca, numero di telaio, cilindrata, cavalli, uso et cetera) e i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data, luogo di nascita, indirizzo di residenza); inoltre, sono indicati tutti i “passaggi di proprietà” del mezzo, dalla prima immatricolazione, alle compravendite, al leasing, sino alle ipoteche, ai sequestri, ai fermi amministrativi, ai pignoramenti, alla demolizione.
La trascrizione al PRA rappresenta un mezzo di pubblicità dichiarativa (cfr. art. 2684
c.c.) rivolto:
a) a dirimere conflitti tra più aventi causa dello stesso dante causa;
b) ad individuare il soggetto a cui imputare il pagamento del bollo di circolazione;
c) ad individuare il soggetto a cui ascrivere le sanzioni amministrative ex art. 196
Codice della Strada;
d) ad altri adempimenti, come la revisione dei veicoli.
Nell'ordinanza del 6 marzo 2020 n. 6385 pronunciata dalla Suprema Corte di legge che il contratto di compravendita di un'automobile si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato, tra venditore e acquirente (cfr. articolo 1376
c.c.). Il negozio può essere concluso anche oralmente e l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA che costituisce un mezzo di pubblicità il quale non incide affatto sulla validità ed efficacia del trasferimento. I dati del PRA forniscono, infatti, elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo e, quindi, possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale.
Nella specie, i gravi indizi, precisi e concordanti (cfr. art. 2729 c.c.) sopra enucleati depongono nel senso di ritenere che il convenuto costituito fosse il proprietario del veicolo, al tempo del sinistro, attesa la sussistenza di un contratto orale di compravendita.
7 Alla luce di quanto detto, non potrà che essere accolta la domanda attorea.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (maggiore di euro 52.001). La fase istruttoria e di trattazione sarà liquidata con una decurtazione della metà non essendo stata svolta attività probatoria costituenda.
Non si riscontrano stringenti motivi per condannare, come richiesto da parte attrice, la controparte ex articolo 96 c.p.c. atteso che la sussistenza della fondatezza della domanda è stata desunta sulla scorta di elementi indiziari;
né è possibile ritenere sussistere colpa grave allorquando il rigetto o l'accoglimento della domanda siano dipesi esclusivamente da questioni relative alla valutazione del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di e ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna e CP_1 Controparte_2
(benché contumace), in solido fra loro, al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 58.200,00 oltre interessi come da domanda;
condanna i convenuti, e in solido fra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attrice che liquida in € 786 per esborsi e in € 5.634,50 (1.276 + 814 + 1.417,50 + 2.127) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 3 aprile 2024.
Il Giudice
Angelo Franco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1344/2018 avente ad oggetto
“azione di regresso ” e riservata per la decisione Organizzazione_1 all'udienza del 16/10/2023
TRA
(C.F. ) con l'Avv. ROVINI KATY (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. SGARRINO CP_1 C.F._2
FABIO MASSIMO (C.F. C.F._3
(C.F. - contumace Controparte_2 C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note depositate che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
1.
Parte attrice ha citato in giudizio i convenuti, in epigrafe individuati, al fine di vedere accolta la propria domanda di regresso ed essere, di conseguenza, rimborsata di quanto dalla stessa liquidato in favore dei danneggiati nel sinistro avvenuto il
1 4.5.2024 in agro Palo del Colle (BA), lungo la s.s. 96 all'altezza del km 108+500 che ha coinvolto i seguenti veicoli:
a) Renault Megane tg. CM615BC, di proprietà di e da questi Controparte_3 condotta;
b) Renault Clio tg. MI356030, di proprietà di e condotta CP_4 Parte_2 da;
Persona_1
c) furgone Fiat Ducato tg. BA416VY (privo di copertura assicurativa), di proprietà di e condotto da CP_1 Controparte_2
Parte attrice ha dedotto che, attesi i danni subiti, i sig.ri , Controparte_3 [...]
e quest'ultima in qualità di terza trasportata sulla Pt_2 Controparte_5
hanno inoltrato, a mezzo dei propri procuratori, richiesta di risarcimento Org_2 danni all' la quale, istruita la pratica e ritenuta l'esclusiva responsabilità Parte_1 del veicolo Fiat Ducato tg. BA416VY, ha liquidato la complessiva somma di €.
58.200.00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.10.2018, si è costituito il quale, deducendo di non esser mai stato proprietario del veicolo, CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'art. 292, d. lgs n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) prevede, al comma 1, che l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a) b), d), d-bis) e d-ter)”, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. Al comma 2 dispone che "nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c)”, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Si tratta di due azioni differenti: quella di regresso, costituisce un diritto autonomo mentre, nell'ipotesi di surroga, la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. In particolare, l'art. 292, comma 1, Cod. ass. prevede che il recupero possa avvenire mediante un'azione di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati, privi di assicurazione o
2 circolanti prohibente domino. Il comma secondo disciplina, invece, il diverso caso della surroga dell'impresa designata nei diritti del danneggiato, per l'ipotesi di pagamento effettuato anche in via transattiva.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. 21514/2022), ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto:
a) in caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal può Organizzazione_3 agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione
l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente;
b) l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal , che agisce per il recupero Organizzazione_3 dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile;
c) l'azione dell'impresa designata dal ai sensi Organizzazione_3 dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege";
d) l'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma
1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal , ha natura autonoma e Organizzazione_3 speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a
3 quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile
Presupposti per l'esercizio della citata azione risultano essere:
a) la scopertura assicurativa;
b) la responsabilità dell'evento dannoso;
c) il pagamento di quanto si richiede in rivalsa.
Quanto al fatto che il veicolo tg. Fiat Ducato tg. BA416VY fosse privo di copertura assicurativa è circostanza facilmente desumibile dal rapporto dei Carabinieri di Palo del Colle laddove, a differenza degli altri veicoli, nulla è indicato nel riquadro relativo all'individuazione della compagnia di assicurazione. Gli accertatori, poi, nell'occasione hanno sanzionato i convenuti ex articolo 193 CdS.
Con riferimento alla mancanza di copertura assicurativa, nulla è stato specificatamente contestato dalla difesa convenuta.
Da tale rapporto si evince, inoltre, con efficacia di piena prova (cfr. art. 2700 c.c.), che conducente del veicolo fosse e ciò in quanto tale asserzione è il Persona_2 risultato del riscontro eseguito in loco dal pubblico ufficiale che ha formato l'atto.
Quanto alla responsabilità del sinistro, che come sopra detto non costituisce oggetto del giudizio promosso ex articolo 292 d.lgs. 209/2005, si osserva che la stessa, con riferimento a e, dunque, anche al proprietario del veicolo da questi Persona_2 condotto, è desumibile in ragione di quanto accertato dai Carabinieri i quali hanno anche sanzionato il contumace ai sensi e per gli effetti degli articoli 146 e 148 CdS.
Nella specie, poi, è mancata del tutto una contestazione ex adverso da parte del convenuto costituito.
Quanto all'avvenuta corresponsione delle somme, si osserva che vi è prova documentale rinvenibile nelle copie delle quietanze di pagamento e degli assegni
(cfr. docc. 7, 8 e 9 parte attrice). Peraltro, con riferimento alla posizione di si osserva che la sottoscrizione dell'atto di quietanza fa sorgere Controparte_3 in capo all'attrice il diritto di credito nei confronti dei convenuti.
Vero punctum dolens della presente vicenda processuale è la prova circa la titolarità del diritto dominicale del veicolo Fiat Ducato, atteso che sostiene di CP_1 non esserne mai stato proprietario.
4 Depongono, innanzi tutto, in senso contrario alla tesi della difesa convenuta le risultanze degli accertamenti esperiti tramite le banche dati consultabili dalle Forze di
Polizia. Nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro redatto dai
Carabinieri in forza alla Stazione di Palo del Colle, si legge che la titolarità del veicolo B (ovvero del furgone Fiat Ducato) è stata accertata in capo ad CP_1
in forza di un controllo eseguito dagli stessi operatori mediante la
[...] consultazione delle banche dati a loro disposizione. Che gli accertatori abbiano consultato le banche dati è un dato coperto dalla fidefacienza dell'atto pubblico. Ciò che non è propriamente coperto dalla piena prova è la correttezza dell'operato degli agenti. Pur tuttavia, quanto affermato dai Carabinieri circa la titolarità della proprietà, è un indizio che può essere letto sistematicamente con le altre risultanze processuali.
Innanzi tutto, vi è la comunicazione del 30.6.2007 effettuata dal procuratore del convenuto , ricevuta il 5.7.2007, nella quale, con riferimento al CP_1 veicolo per cui è causa, si legge: “vero è che alcuni mesi prima dell'incidente, il sig.
lo aveva riconsegnato alla rivendita di auto che glielo aveva venduto, poiché CP_1 sullo stesso risultata iscritto un fermo amministrativo da parte della che lo Controparte_6 rendeva inidoneo all'uso” (cfr. doc. 11 parte attrice).
Da tale asserzione non solo si deduce che abbia acquistato il veicolo CP_1 ma anche che ne abbia conseguito il possesso atteso che lo ha, poi, riconsegnato per la rivendita.
Se è pur vero che le dichiarazioni contra se rilasciate dal procuratore - e non dalla parte - negli scritti difensivi e negli atti stragiudiziali non equivalgono sic et simpliciter ad una confessione ex articolo 229 c.p.c., è altrettanto vero che, in merito al valore probatorio da assegnarsi a tali ammissioni, si registra un orientamento secondo il quale dette dichiarazioni sono ritenute idonee a suffragare anche da sole la ricostruzione dei fatti (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15062; Cass. 13.4.1987, n. 3686;
Cons. Stato 10.7.1999, n. 1217) e quello diverso secondo cui tali affermazioni possono contribuire alla formazione del convincimento del giudice solamente in via integrativa rispetto agli altri elementi acquisiti al giudizio (cfr. Cass. 17.5.1995, n,
5412).
5 Orbene, aderendo al secondo orientamento, si osserva che in questo giudizio sono stati assunti altri elementi che, letti sinergicamente con la dichiarazione del difensore, corroborano la tesi che con contratto orale di compravendita intercorso tra ed quest'ultimo abbia acquistato dal primo il Controparte_7 CP_1 veicolo per cui è causa e che ne abbia, comunque, avuto il possesso (altro elemento da cui desumere l'intervenuto passaggio di proprietà) atteso che, come indicato dal suo difensore, lo ha successivamente riportato alla concessionaria per rivenderlo.
Elemento indiziario assai importante ai fini del decidere è il documento 11 (cfr. produzione attorea): ovvero la richiesta di trascrizione della compravendita che il venditore ( ) ha sottoscritto dinanzi ad un notaio - prima del sinistro Controparte_7
- e in cui si legge che tra le parti era stato oralmente stipulato un contratto di compravendita.
Deve sin d'ora evidenziarsi come non si riscontri alcun valido motivo per ritenere che , al momento della sottoscrizione della richiesta di trascrizione Controparte_7 dinanzi al notaio, abbia attestato falsamente di aver venduto il veicolo, specie se si considera che all'epoca non si era ancora verificato il sinistro.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Orbene, nella specie, chi scrive reputa che sussistano presunzioni semplici in ragione delle quali ritenere infondata la teorica della difesa convenuta. Infatti, l'accertamento compiuto dai Carabinieri, l'asserzione del venditore - il quale al Controparte_7 momento della sottoscrizione dinanzi al notaio non aveva alcun motivo per attestare il falso - circa l'intervenuta compravendita orale, la dichiarazione contra se del difensore del convenuto da cui si desume che lo stesso avesse acquistato e conseguito il possesso del veicolo, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno propendere circa il fatto che fosse, al momento del sinistro, il CP_1 proprietario del veicolo in ragione di una compravendita orale, benché la stessa non sia stata trascritta. Quanto al fatto che nel doc. 11 manchi la firma dell'acquirente, si evidenzia come la questione non assume importanza dirimente atteso che il documento non è una dichiarazione di vendita ma la richiesta di trascrizione di un
6 contratto conclusosi verbalmente e per cui non è prevista la forma scritta ad substantiam.
Quanto alle risultanze del PRA, si osserva quanto segue.
I beni mobili registrati, come navi, aeromobili o veicoli, sono soggetti a trascrizione
(cfr. art. 2683 c.c.). In particolare, sono contenute nel Pubblico Registro
Automobilistico, le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi (art. 2683 n. 3 c.c.). In buona sostanza, si tratta di un archivio contenente i dati tecnici del veicolo (marca, numero di telaio, cilindrata, cavalli, uso et cetera) e i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data, luogo di nascita, indirizzo di residenza); inoltre, sono indicati tutti i “passaggi di proprietà” del mezzo, dalla prima immatricolazione, alle compravendite, al leasing, sino alle ipoteche, ai sequestri, ai fermi amministrativi, ai pignoramenti, alla demolizione.
La trascrizione al PRA rappresenta un mezzo di pubblicità dichiarativa (cfr. art. 2684
c.c.) rivolto:
a) a dirimere conflitti tra più aventi causa dello stesso dante causa;
b) ad individuare il soggetto a cui imputare il pagamento del bollo di circolazione;
c) ad individuare il soggetto a cui ascrivere le sanzioni amministrative ex art. 196
Codice della Strada;
d) ad altri adempimenti, come la revisione dei veicoli.
Nell'ordinanza del 6 marzo 2020 n. 6385 pronunciata dalla Suprema Corte di legge che il contratto di compravendita di un'automobile si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato, tra venditore e acquirente (cfr. articolo 1376
c.c.). Il negozio può essere concluso anche oralmente e l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA che costituisce un mezzo di pubblicità il quale non incide affatto sulla validità ed efficacia del trasferimento. I dati del PRA forniscono, infatti, elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo e, quindi, possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale.
Nella specie, i gravi indizi, precisi e concordanti (cfr. art. 2729 c.c.) sopra enucleati depongono nel senso di ritenere che il convenuto costituito fosse il proprietario del veicolo, al tempo del sinistro, attesa la sussistenza di un contratto orale di compravendita.
7 Alla luce di quanto detto, non potrà che essere accolta la domanda attorea.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (maggiore di euro 52.001). La fase istruttoria e di trattazione sarà liquidata con una decurtazione della metà non essendo stata svolta attività probatoria costituenda.
Non si riscontrano stringenti motivi per condannare, come richiesto da parte attrice, la controparte ex articolo 96 c.p.c. atteso che la sussistenza della fondatezza della domanda è stata desunta sulla scorta di elementi indiziari;
né è possibile ritenere sussistere colpa grave allorquando il rigetto o l'accoglimento della domanda siano dipesi esclusivamente da questioni relative alla valutazione del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di e ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna e CP_1 Controparte_2
(benché contumace), in solido fra loro, al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 58.200,00 oltre interessi come da domanda;
condanna i convenuti, e in solido fra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attrice che liquida in € 786 per esborsi e in € 5.634,50 (1.276 + 814 + 1.417,50 + 2.127) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 3 aprile 2024.
Il Giudice
Angelo Franco
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