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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, Dott. Adele Ferraro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1170 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 posta in deliberazione all'udienza del 24.11.2025, sostituita da note di “trattazione scritta”, e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, con l'avv. Ventrice Enrico Francesco, procuratore domiciliatario, P.IVA_1
- attore –
e
, , con l'avv. Spadafora Giuseppe, Controparte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- convenuto –
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro n. 72/2025 dell'1.2.2025 su ricorso del Dott. che, consulente tecnico nominato in due procedimenti iscritti innanzi al Persona_1
Tribunale di Catanzaro vertenti tra la e, rispettivamente, il Parte_1 Controparte_2
ed il , in
[...] Controparte_3 relazione ai quali con distinti provvedimenti erano stati liquidati i relativi compensi, posti, tuttavia,
a carico dei consorzi del procedimento per ATP, richiedeva monitoriamente il pagamento delle prestazioni maturate alla;
Parte_1
1 deduceva la che la liquidazione era stata effettuata al termine dell'espletamento Pt_1 dell'incarico conferitogli nel procedimento per ATP dal Giudice e posto a carico della parte ricorrente;
tanto non solo rendeva la domanda monitoria inammissibile, per essere i compensi già stati liquidati con altro provvedimento, titolo per richiedere le competenze maturate, ma anche infondata per essere i compensi posti a carico della parte ricorrente, non essendo nel procedimento per ATP le spese sottoposte al governo del giudice;
inoltre, nessuna responsabilità solidale poteva ritenersi sussistente nel caso di specie, di tal che la domanda proposta doveva essere rigettata, con l'accoglimento dell'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta il Dott. evidenziava, a sua volta che: - i decreti di CP_1 liquidazione resi avevano posto a carico dei consorzi il pagamento delle competenze determinate dal Giudice, di tal che alcun titolo era nella disponibilità del professionista per richiedere le competenze alla Regione, così da supportare l'esistenza dell'interesse ad agire nel presente giudizio in ragione del mancato pagamento della parte a carico della quale il pagamento era stato posto;
- sussisteva comunque la solidarietà tra le parti del procedimento per ATP atteso che, diversamente opinandom si concretizzerebbe una disparità rispetto al procedimento di cognizione ordinario;
-
l'ATP ha una utilità tanto per il soggetto richiedente quanto per il resistente, che con la relazione peritale preventiva potrebbe vedere accertata e cristallizzata la infondatezza della pretesam di tal che le competenze della CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 16.10.2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
- definizione della causa rinunciando all'azione proposta da , con Controparte_1 conseguente revoca del d.i. opposto;
- spese compensate tra le parti,
rinviando all'udienza del 24.11.2025 per verificare l'accettazione della proposta ovvero la mancata accettazione.
Alla fissata udienza -sostituita da note di trattazione scritta- le parti dichiaravano di accettare la proposta, la parte opposta dichiarava di rinunciare all'azione e la parte opposta insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensate le spese.
Deve, pertanto, darsi atto della rinuncia all'azione dell'opposto e della relativa accettazione di parte opponente, così dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, con estinzione del presente giudizio.
2 Le spese, sulle concordi conclusioni delle parti, devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro n. 72/2025 dell'1.2.2025, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa,
dato atto della rinuncia all'azione formulata da parte opposta Dott. e Controparte_4 dell'accettazione di parte opposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Spese compensate.
Catanzaro, 30/11/2025
Il Giudice dott.ssa Adele Ferraro
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