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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.9.2025, assunto in decisione in data 13.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli avvocati Mayra Parte_1 C.F._1
GA ET, AC D'GE e IN ET ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Andrea Costa n. 8;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Sandra Parte_2 C.F._2
MI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Fonte D'Abisso n. 15;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
A. pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2 comma 1, cod. civ.;
B. ordinare al Comune di Vimercate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. dichiarare compensate le spese legali;
D. omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
Per
2. I figli (divenuto nel frattempo maggiorenne) e verranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Vimercate (MB), via Sandro Pertini n. 1, ove già risiedono;
3. La casa coniugale sita in Vimercate (MB), via Sandro Pertini n. 1 verrà assegnata alla signora Pt_2
con utilizzo del box di pertinenza alla casa familiare anche da parte del signor il
[...] Parte_1 quale continuerà a disporre delle chiavi;
4. Le spese relative alla rata del mutuo, comprensiva dell'assicurazione del mutuo saranno ripartite in egual misura (50% ciascuno), le eventuali opere di manutenzione straordinaria in base alle rispettive quote di proprietà tra le parti, come risulta dall'atto di compravendita;
5. Ulteriormente in caso di vendita della casa familiare le parti provvederanno all'estinzione per la quota del
50% del mutuo se ancora sussistente, mentre il ricavato dalla vendita sarà diviso in base alle rispettive quote di proprietà tra le parti, come risulta dall'atto di compravendita indicate al punto 4.
6. In merito al veicolo Dacia Sandero, tg. GN747TT, già in utilizzo esclusivo della signora quest'ultima si impegna non appena terminerà il finanziamento ad effettuare il Parte_2 passaggio di proprietà, risultando il signor tutt'oggi il proprietario;
Parte_1
7. I genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei ragazzi, tenuto conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
8. Il signor si obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i Parte_1 figli, la somma mensile di € 500,00= (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di
Monza, che si riporta di seguito. Il signor si obbliga a non richiedere alla signora Parte_1 Pt_2 ogni spesa irrisoria, al di sotto di euro 20,00=, che verrà corrisposta dal padre nei periodi di
[...] permanenza dei ragazzi presso di sé.
9. In particolare:
“A. SPESE ORDINARIE:
pagina 2 di 6 Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
(a) Vitto e mensa scolastica;
(b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
(c) Farmaci da banco;
(d) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
(e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
(f) Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
(g) Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. Doposcuola”
10. Il signor si obbliga, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1 quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Monza, che si riporta di seguito, sempre previa corretta e puntale esibizione di idonea documentazione (scontrini fiscali e ricevute). In particolare:
“B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche
h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: pagina 3 di 6 Spese mediche
r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)”.
11. Il signor si obbliga a corrispondere il 50% dell'importo della ricarica del cellulare dei figli Parte_1
Per e . Per_1
12. Le parti si impegnano a ricaricare la carta prepagata in uso ai figli con somme a discrezione di ciascun genitore;
13. Il signor rinuncia al 50% della propria quota dell'Assegno Unico, con la conseguenza che Parte_1 lo stesso verrà corrisposto al 100% in favore della signora;
Parte_2
14. In merito al diritto di visita del padre, resta ferma la più ampia flessibilità del padre ad esercitare il diritto di visita, nel rispetto della vita privata e della privacy della signora e degli impegni scolastici Parte_2
e della volontà dei figli.
15. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio documenti personali validi per l'espatrio.
16. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
17. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni questione di divisione dei loro beni e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 7.9.2006 a ME;
Parte_1 Parte_2
Per
- Dall'unione sono nati in data 14.6.2007 e in data 30.4.2009. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 13.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per materiali dei figli ( 14.6.2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e in data Per_1
30.4.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si precisa che essendo divenuto maggiorenne, non vi è luogo a provvedere in ordine ad affido, Per_1 collocamento e regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9.9.2025 da Pt_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 7.9.2006 in ME, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte, ad eccezione delle disposizioni in ordine ad affido, collocamento e tempi di permanenza di presso ciascun Per_1 genitore;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ME, per le annotazioni di legge (atto n. 17 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente est.
CL ON
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.9.2025, assunto in decisione in data 13.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli avvocati Mayra Parte_1 C.F._1
GA ET, AC D'GE e IN ET ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Andrea Costa n. 8;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Sandra Parte_2 C.F._2
MI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Fonte D'Abisso n. 15;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
A. pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2 comma 1, cod. civ.;
B. ordinare al Comune di Vimercate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. dichiarare compensate le spese legali;
D. omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto;
Per
2. I figli (divenuto nel frattempo maggiorenne) e verranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Vimercate (MB), via Sandro Pertini n. 1, ove già risiedono;
3. La casa coniugale sita in Vimercate (MB), via Sandro Pertini n. 1 verrà assegnata alla signora Pt_2
con utilizzo del box di pertinenza alla casa familiare anche da parte del signor il
[...] Parte_1 quale continuerà a disporre delle chiavi;
4. Le spese relative alla rata del mutuo, comprensiva dell'assicurazione del mutuo saranno ripartite in egual misura (50% ciascuno), le eventuali opere di manutenzione straordinaria in base alle rispettive quote di proprietà tra le parti, come risulta dall'atto di compravendita;
5. Ulteriormente in caso di vendita della casa familiare le parti provvederanno all'estinzione per la quota del
50% del mutuo se ancora sussistente, mentre il ricavato dalla vendita sarà diviso in base alle rispettive quote di proprietà tra le parti, come risulta dall'atto di compravendita indicate al punto 4.
6. In merito al veicolo Dacia Sandero, tg. GN747TT, già in utilizzo esclusivo della signora quest'ultima si impegna non appena terminerà il finanziamento ad effettuare il Parte_2 passaggio di proprietà, risultando il signor tutt'oggi il proprietario;
Parte_1
7. I genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei ragazzi, tenuto conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
8. Il signor si obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i Parte_1 figli, la somma mensile di € 500,00= (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di
Monza, che si riporta di seguito. Il signor si obbliga a non richiedere alla signora Parte_1 Pt_2 ogni spesa irrisoria, al di sotto di euro 20,00=, che verrà corrisposta dal padre nei periodi di
[...] permanenza dei ragazzi presso di sé.
9. In particolare:
“A. SPESE ORDINARIE:
pagina 2 di 6 Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
(a) Vitto e mensa scolastica;
(b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
(c) Farmaci da banco;
(d) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
(e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
(f) Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
(g) Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. Doposcuola”
10. Il signor si obbliga, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1 quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Monza, che si riporta di seguito, sempre previa corretta e puntale esibizione di idonea documentazione (scontrini fiscali e ricevute). In particolare:
“B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche
h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: pagina 3 di 6 Spese mediche
r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)”.
11. Il signor si obbliga a corrispondere il 50% dell'importo della ricarica del cellulare dei figli Parte_1
Per e . Per_1
12. Le parti si impegnano a ricaricare la carta prepagata in uso ai figli con somme a discrezione di ciascun genitore;
13. Il signor rinuncia al 50% della propria quota dell'Assegno Unico, con la conseguenza che Parte_1 lo stesso verrà corrisposto al 100% in favore della signora;
Parte_2
14. In merito al diritto di visita del padre, resta ferma la più ampia flessibilità del padre ad esercitare il diritto di visita, nel rispetto della vita privata e della privacy della signora e degli impegni scolastici Parte_2
e della volontà dei figli.
15. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio documenti personali validi per l'espatrio.
16. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
17. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni questione di divisione dei loro beni e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 7.9.2006 a ME;
Parte_1 Parte_2
Per
- Dall'unione sono nati in data 14.6.2007 e in data 30.4.2009. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 13.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per materiali dei figli ( 14.6.2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e in data Per_1
30.4.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si precisa che essendo divenuto maggiorenne, non vi è luogo a provvedere in ordine ad affido, Per_1 collocamento e regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9.9.2025 da Pt_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 7.9.2006 in ME, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte, ad eccezione delle disposizioni in ordine ad affido, collocamento e tempi di permanenza di presso ciascun Per_1 genitore;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ME, per le annotazioni di legge (atto n. 17 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente est.
CL ON
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