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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2274/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2274/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
- Controparte_1 Controparte_2
- Controparte_1 Controparte_3 ROMA CP_4 Controparte_5 CP_2 RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. CALZOLARI NICOLO' Parte_1 Per - SEDE DI EMPOLI Per Controparte_1 CP_2 SEDE CENTRALE DI ROMA Controparte_6 Per l'avv. IMBRIACI CP_4 Controparte_7 AN
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2274/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 C.F._1 NICOLO', con elezione di domicilio in VIALE VOLTA N. 141 FIRENZE, presso il difensore avv. CALZOLARI NICOLO' PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_8
), P.IVA_1 [...]
Controparte_9 con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI AN e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO,
[...] elettivamente domiciliato in FIRENZE VIALE BELFIORE N. 28/A, presso il difensore avv. IMBRIACI AN PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.07.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
1) che la sede di gli notificava, in data 12.06.2019, la comunicazione di debito n. CP_2 CP_2
309014780582K4201905, per complessivi euro 11.915,20, richiesti a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla GE Artigiani/Commercianti , relativi CP_2 all'anno di imposta 2015, e di somme aggiuntive/sanzioni;
2) di avere proposto ricorso amministrativo avverso la predetta comunicazione di debito;
ricorso rigettato da con delibera n. 133 del 22.10.2019; CP_2
3) di avere ricevuto, in data 13.10.2022, da parte di , la notifica Controparte_10 dell'intimazione di pagamento n. 0412022907489841/00 del 2.09.2022 - nella quale si faceva menzione dell'avviso di addebito n. 3412019000770389000, asseritamente notificato il
13.02.2020 - con la quale gli veniva chiesto il pagamento di euro 13.285,40 a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla GE Artigiani/Commercianti , per CP_2
2 l'anno 2015, e di somme aggiuntive, ovvero i medesimi contributi oggetto della suindicata comunicazione di debito;
4) di non avere mai ricevuto la notifica del predetto avviso di addebito, che, a sua richiesta, gli veniva inviato da , unitamente alla copia della ricevuta di ritorno e della busta contenente CP_2
l'atto;
5) che, a seguito di ulteriori ricerche, emergeva la sussistenza di un ulteriore avviso di addebito, n.
34120220000515242000, per euro 7.499,54, relativo all'anno 2017, per contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla GE Artigiani/Commercianti e per somme CP_2 aggiuntive, rispetto al quale gli inviava copia della busta, nella quale era riportata la frase CP_2
“al mittente per compiuta giacenza 8/7/2022”;
6) di non avere mai ricevuto la notifica del predetto avviso di addebito, né alcuna richiesta da parte di di pagamento dei contributi relativi all'anno 2017. CP_2
Pertanto, il ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la irregolarità/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, da lui non ricevuti, non essendo stato informato della loro notifica e della loro giacenza presso l'ufficio postale, non avendo ricevuto le relative raccomandate che comunicavano l'avvenuto deposito degli atti notificati presso l'ufficio postale (CAD), con la conseguenza che non è decorso il termine perentorio di 40 giorni per la loro impugnazione, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 46/1999;
b) l'infondatezza, nel merito, delle pretese contributive di , non dovendo considerarsi, ai fini del CP_2 calcolo della base imponibile contributiva, il cumulo dei redditi derivanti da Centrosedia S.r.l., della quale il ricorrente è socio e legale rappresentante, e da IR Controparte_11
(società svolgente attività di locazione di beni immobili propri e di riscossione dei relativi canoni), della quale il ricorrente è socio accomandante;
c) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive di relative agli anni 2015 e 2017. CP_2
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “in tesi accerti e dichiari che la notifica dell'avviso di addebito n. 3412019000770389000 e dell'avviso di addebito n. 34120220000515242000 non si siano perfezionate per le ragioni di cui al ricorso, e per l'effetto dichiari la nullità di tali notifiche;
accerti e dichiari, per i motivi indicati nel presente atto, che i redditi derivanti da
Centrosedia Srl e percepiti dal ricorrente non sono Controparte_12 cumulabili quale base imponibile contributiva essendo il secondo di essi mero reddito di capitali, accerti e dichiari che i redditi derivanti da Centrosedia Srl e Controparte_12 percepiti dal ricorrente relativamente agli anni 2015 e 2017 non sono cumulabili quale base
[...] imponibile contributiva per le ragioni di cui al ricorso e per l'effetto dichiari che relativamente a tali anni non è stato superato il limite previsto dalla legge e che, in ogni caso, il ricorrente non è tenuto a
3 versare la somma complessiva di cui alla comunicazione di debito n. 309014780582K4201905 notificata il 12/9/2019 né quella indicata nel connesso avviso di addebito n. 3412019000770389000
(non notificato) né quella di cui all'intimazione di pagamento n. 0412022907489841/00 del 2/9/2022 a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, di somme aggiuntive o ad altro titolo;
accerti e dichiari che, per le stesse ragioni, anche per l'anno 2017, niente è dovuto da ad Parte_1
a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, di somme aggiuntive o ad altro titolo e
CP_2 tantomeno la somma indicata nell'avviso di addebito n. 34120220000515242000 (mai notificato), così come per gli altri anni, con vittoria di spese;
in denegata ipotesi, accerti e dichiari che il credito
CP_2 relativo agli anni 2015 e 2017 in parte o integralmente prescritto e per l'effetto rigetti e/o riduca le pretese dell' relativamente a tali anni contenute negli negli prodotti nel presente ricorso, con CP_1 vittoria di spese;
in ulteriore denegata ipotesi riduca le somme aggiuntive previste applicate da
CP_2 in quanto emesse in violazione dell'art. 116 L. 388/2000, con vittoria di spese. Il tutto con espressa riserva di sospensione degli atti impugnati qualora iniziasse la fase esecutiva di recupero
CP_2 coattivo”.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per difetto di CP_2 interesse ad agire del ricorrente per l'accertamento negativo delle pretese contributive di con CP_2 riferimento alla comunicazione di debito e alla intimazione di pagamento de quibus, e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone la reiezione, in quanto infondata, attese la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quibus, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010 e delle norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR 655/1982 e D.M. 1.10.2008), non trovando applicazione nella fattispecie la L. 890/1982 e, quindi, non essendo previsto l'invio della raccomandata informativa (CAD), con conseguente irretrattabilità dei crediti, per decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999, e l'infondatezza della svolta eccezione di prescrizione quinquennale, essendosi le notifiche degli avvisi di addebito de quibus perfezionate per compiuta giacenza rispettivamente in data 13.02.2020 e 8.07.2022 ed avendo il ricorrente ricevuto la comunicazione di debito de qua in data 12.06.2019 e l'intimazione di pagamento de qua il 2.09.2022, anche alla luce della sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, per complessivi 311 giorni, disposta dalla normativa emergenziale (art. 37 D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. 183/2020).
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 14.02.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
4 Preliminarmente si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_2 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010) CP_1
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01).
Ancora, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv.
667144 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto – essenzialmente - l'irregolarità/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, in difetto dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); v. punti n. 21 e 22 del ricorso, avendo la parte depositato, con le note del 17.04.2024, precedenti giurisprudenziali in tal senso.
Parte resistente - al fine di dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, da lei direttamente effettuate, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010, a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento, inviate presso l'indirizzo del ricorrente di ON NT (FI), via don Sturzo n. 34 - ha prodotto i doc. n. 4 e 6 del proprio fascicolo di parte, dai quali risulta che le relative notifiche si sono perfezionate per compiuta giacenza, rispettivamente in data 13.02.2020 e
8.07.2022.
A tal proposito, parte resistente ha negato che, ai fini del perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, in caso di temporanea assenza del destinatario, sia necessario l'invio delle CAD, essendo la notifica a mezzo posta dell'avviso di addebito, effettuata direttamente dall'ente impositore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010, disciplinata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR 655/1982, D.M. 1.10.2008) e non già dalla L. 890/1982, invocata dal ricorrente.
5 Ora, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (richiamato da parte resistente nelle note del 14.11.2025), in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell' , di lettera raccomandata con CP_2 avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del
1982 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21847 del 29/07/2025 (Rv. 676073 - 01); si vedano, in particolare, i punti n. 14 e 16.2 della relativa motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, è documentale che abbia provveduto all'invio diretto, senza CP_2 intermediazione dell'ufficiale giudiziario, presso l'indirizzo del contribuente, delle raccomandate con avviso di ricevimento contenenti gli avvisi di addebito de quibus, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; pertanto, nella fattispecie, si applica il regolamento sul servizio postale, che non prevede l'invio della CAD (essendo stato ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, DPR 602/1973), e non già la L. 890/1982 (art. 8).
Pertanto, nella fattispecie, le notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa si sono regolarmente perfezionate per compiuta giacenza rispettivamente in data 13.02.2020 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente, laddove, in particolare, si legge “avvisato 9.01.2020 ”) e 8.07.2022 (v. doc. n. Pt_2
6 del fascicolo di parte resistente).
Conseguentemente deve essere affermata l'irretrattabilità dei crediti contributivi oggetto di causa, per non avere il ricorrente proposto tempestiva opposizione averso i predetti avvisi di addebito, nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente può fare valere, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., soltanto eventuali fatti estintivi (con particolare riferimento all'eccepita prescrizione) verificatisi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito de quibus.
Sono, quindi, inammissibili le contestazioni relative al merito della pretesa contributiva di , CP_2 nonché alla quantificazione delle sanzioni (questa ultima contestazione, in ogni caso, genericamente formulata).
6 L'eccezione di prescrizione quinquennale è, invece, infondata, considerate le date di notifica degli avvisi di addebito de quibus (13.02.2020 e 8.07.2022), nonché, con riferimento ai contributi richiesti per l'anno 2015, la notifica, da parte di dell'intimazione di pagamento de qua, in data CP_13
13.10.2022. Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale, richiamata da , ovvero dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 CP_2
(dal 23.02.2020 al 30.06.2020, per n. 129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L.
21/2021 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per n. 182 giorni), per complessivi 311 giorni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
Considerata la particolare complessità della questione giuridica relativa al perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito in caso di temporanea assenza del destinatario (come evidenziato dalla stessa Cass. S.L. nella sentenza n. 21847/2025), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
7
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2274/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
- Controparte_1 Controparte_2
- Controparte_1 Controparte_3 ROMA CP_4 Controparte_5 CP_2 RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. CALZOLARI NICOLO' Parte_1 Per - SEDE DI EMPOLI Per Controparte_1 CP_2 SEDE CENTRALE DI ROMA Controparte_6 Per l'avv. IMBRIACI CP_4 Controparte_7 AN
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2274/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 C.F._1 NICOLO', con elezione di domicilio in VIALE VOLTA N. 141 FIRENZE, presso il difensore avv. CALZOLARI NICOLO' PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_8
), P.IVA_1 [...]
Controparte_9 con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI AN e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO,
[...] elettivamente domiciliato in FIRENZE VIALE BELFIORE N. 28/A, presso il difensore avv. IMBRIACI AN PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.07.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
1) che la sede di gli notificava, in data 12.06.2019, la comunicazione di debito n. CP_2 CP_2
309014780582K4201905, per complessivi euro 11.915,20, richiesti a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla GE Artigiani/Commercianti , relativi CP_2 all'anno di imposta 2015, e di somme aggiuntive/sanzioni;
2) di avere proposto ricorso amministrativo avverso la predetta comunicazione di debito;
ricorso rigettato da con delibera n. 133 del 22.10.2019; CP_2
3) di avere ricevuto, in data 13.10.2022, da parte di , la notifica Controparte_10 dell'intimazione di pagamento n. 0412022907489841/00 del 2.09.2022 - nella quale si faceva menzione dell'avviso di addebito n. 3412019000770389000, asseritamente notificato il
13.02.2020 - con la quale gli veniva chiesto il pagamento di euro 13.285,40 a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla GE Artigiani/Commercianti , per CP_2
2 l'anno 2015, e di somme aggiuntive, ovvero i medesimi contributi oggetto della suindicata comunicazione di debito;
4) di non avere mai ricevuto la notifica del predetto avviso di addebito, che, a sua richiesta, gli veniva inviato da , unitamente alla copia della ricevuta di ritorno e della busta contenente CP_2
l'atto;
5) che, a seguito di ulteriori ricerche, emergeva la sussistenza di un ulteriore avviso di addebito, n.
34120220000515242000, per euro 7.499,54, relativo all'anno 2017, per contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla GE Artigiani/Commercianti e per somme CP_2 aggiuntive, rispetto al quale gli inviava copia della busta, nella quale era riportata la frase CP_2
“al mittente per compiuta giacenza 8/7/2022”;
6) di non avere mai ricevuto la notifica del predetto avviso di addebito, né alcuna richiesta da parte di di pagamento dei contributi relativi all'anno 2017. CP_2
Pertanto, il ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la irregolarità/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, da lui non ricevuti, non essendo stato informato della loro notifica e della loro giacenza presso l'ufficio postale, non avendo ricevuto le relative raccomandate che comunicavano l'avvenuto deposito degli atti notificati presso l'ufficio postale (CAD), con la conseguenza che non è decorso il termine perentorio di 40 giorni per la loro impugnazione, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 46/1999;
b) l'infondatezza, nel merito, delle pretese contributive di , non dovendo considerarsi, ai fini del CP_2 calcolo della base imponibile contributiva, il cumulo dei redditi derivanti da Centrosedia S.r.l., della quale il ricorrente è socio e legale rappresentante, e da IR Controparte_11
(società svolgente attività di locazione di beni immobili propri e di riscossione dei relativi canoni), della quale il ricorrente è socio accomandante;
c) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive di relative agli anni 2015 e 2017. CP_2
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “in tesi accerti e dichiari che la notifica dell'avviso di addebito n. 3412019000770389000 e dell'avviso di addebito n. 34120220000515242000 non si siano perfezionate per le ragioni di cui al ricorso, e per l'effetto dichiari la nullità di tali notifiche;
accerti e dichiari, per i motivi indicati nel presente atto, che i redditi derivanti da
Centrosedia Srl e percepiti dal ricorrente non sono Controparte_12 cumulabili quale base imponibile contributiva essendo il secondo di essi mero reddito di capitali, accerti e dichiari che i redditi derivanti da Centrosedia Srl e Controparte_12 percepiti dal ricorrente relativamente agli anni 2015 e 2017 non sono cumulabili quale base
[...] imponibile contributiva per le ragioni di cui al ricorso e per l'effetto dichiari che relativamente a tali anni non è stato superato il limite previsto dalla legge e che, in ogni caso, il ricorrente non è tenuto a
3 versare la somma complessiva di cui alla comunicazione di debito n. 309014780582K4201905 notificata il 12/9/2019 né quella indicata nel connesso avviso di addebito n. 3412019000770389000
(non notificato) né quella di cui all'intimazione di pagamento n. 0412022907489841/00 del 2/9/2022 a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, di somme aggiuntive o ad altro titolo;
accerti e dichiari che, per le stesse ragioni, anche per l'anno 2017, niente è dovuto da ad Parte_1
a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, di somme aggiuntive o ad altro titolo e
CP_2 tantomeno la somma indicata nell'avviso di addebito n. 34120220000515242000 (mai notificato), così come per gli altri anni, con vittoria di spese;
in denegata ipotesi, accerti e dichiari che il credito
CP_2 relativo agli anni 2015 e 2017 in parte o integralmente prescritto e per l'effetto rigetti e/o riduca le pretese dell' relativamente a tali anni contenute negli negli prodotti nel presente ricorso, con CP_1 vittoria di spese;
in ulteriore denegata ipotesi riduca le somme aggiuntive previste applicate da
CP_2 in quanto emesse in violazione dell'art. 116 L. 388/2000, con vittoria di spese. Il tutto con espressa riserva di sospensione degli atti impugnati qualora iniziasse la fase esecutiva di recupero
CP_2 coattivo”.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per difetto di CP_2 interesse ad agire del ricorrente per l'accertamento negativo delle pretese contributive di con CP_2 riferimento alla comunicazione di debito e alla intimazione di pagamento de quibus, e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone la reiezione, in quanto infondata, attese la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quibus, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010 e delle norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR 655/1982 e D.M. 1.10.2008), non trovando applicazione nella fattispecie la L. 890/1982 e, quindi, non essendo previsto l'invio della raccomandata informativa (CAD), con conseguente irretrattabilità dei crediti, per decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999, e l'infondatezza della svolta eccezione di prescrizione quinquennale, essendosi le notifiche degli avvisi di addebito de quibus perfezionate per compiuta giacenza rispettivamente in data 13.02.2020 e 8.07.2022 ed avendo il ricorrente ricevuto la comunicazione di debito de qua in data 12.06.2019 e l'intimazione di pagamento de qua il 2.09.2022, anche alla luce della sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, per complessivi 311 giorni, disposta dalla normativa emergenziale (art. 37 D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. 183/2020).
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 14.02.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
4 Preliminarmente si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_2 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010) CP_1
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01).
Ancora, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv.
667144 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto – essenzialmente - l'irregolarità/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, in difetto dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); v. punti n. 21 e 22 del ricorso, avendo la parte depositato, con le note del 17.04.2024, precedenti giurisprudenziali in tal senso.
Parte resistente - al fine di dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, da lei direttamente effettuate, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010, a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento, inviate presso l'indirizzo del ricorrente di ON NT (FI), via don Sturzo n. 34 - ha prodotto i doc. n. 4 e 6 del proprio fascicolo di parte, dai quali risulta che le relative notifiche si sono perfezionate per compiuta giacenza, rispettivamente in data 13.02.2020 e
8.07.2022.
A tal proposito, parte resistente ha negato che, ai fini del perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito de quibus, in caso di temporanea assenza del destinatario, sia necessario l'invio delle CAD, essendo la notifica a mezzo posta dell'avviso di addebito, effettuata direttamente dall'ente impositore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010, disciplinata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR 655/1982, D.M. 1.10.2008) e non già dalla L. 890/1982, invocata dal ricorrente.
5 Ora, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (richiamato da parte resistente nelle note del 14.11.2025), in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell' , di lettera raccomandata con CP_2 avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del
1982 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21847 del 29/07/2025 (Rv. 676073 - 01); si vedano, in particolare, i punti n. 14 e 16.2 della relativa motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, è documentale che abbia provveduto all'invio diretto, senza CP_2 intermediazione dell'ufficiale giudiziario, presso l'indirizzo del contribuente, delle raccomandate con avviso di ricevimento contenenti gli avvisi di addebito de quibus, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; pertanto, nella fattispecie, si applica il regolamento sul servizio postale, che non prevede l'invio della CAD (essendo stato ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, DPR 602/1973), e non già la L. 890/1982 (art. 8).
Pertanto, nella fattispecie, le notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa si sono regolarmente perfezionate per compiuta giacenza rispettivamente in data 13.02.2020 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente, laddove, in particolare, si legge “avvisato 9.01.2020 ”) e 8.07.2022 (v. doc. n. Pt_2
6 del fascicolo di parte resistente).
Conseguentemente deve essere affermata l'irretrattabilità dei crediti contributivi oggetto di causa, per non avere il ricorrente proposto tempestiva opposizione averso i predetti avvisi di addebito, nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente può fare valere, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., soltanto eventuali fatti estintivi (con particolare riferimento all'eccepita prescrizione) verificatisi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito de quibus.
Sono, quindi, inammissibili le contestazioni relative al merito della pretesa contributiva di , CP_2 nonché alla quantificazione delle sanzioni (questa ultima contestazione, in ogni caso, genericamente formulata).
6 L'eccezione di prescrizione quinquennale è, invece, infondata, considerate le date di notifica degli avvisi di addebito de quibus (13.02.2020 e 8.07.2022), nonché, con riferimento ai contributi richiesti per l'anno 2015, la notifica, da parte di dell'intimazione di pagamento de qua, in data CP_13
13.10.2022. Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale, richiamata da , ovvero dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 CP_2
(dal 23.02.2020 al 30.06.2020, per n. 129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L.
21/2021 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per n. 182 giorni), per complessivi 311 giorni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
Considerata la particolare complessità della questione giuridica relativa al perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito in caso di temporanea assenza del destinatario (come evidenziato dalla stessa Cass. S.L. nella sentenza n. 21847/2025), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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