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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11679 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice AN CI, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 23685 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Oberdan Capponi, ricorrente Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo di “dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità ex art. 12 della CP_1 legge 118/1971 e alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a far data dalla domanda amministrativa del 19 febbraio 2024 oppure dalla data di giustizia e di conseguenza condannare
l' a pagare al ricorrente le suddette prestazioni oltre agli interessi legali a decorrere dalle CP_1 singole scadenze”.
Deduceva che con verbale di visita medica del 9 gennaio 2025, era stata accertata dall la CP_1 sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che, nonostante il riconoscimento sanitario e l'invio della documentazione per la fase concessoria, l aveva respinto la domanda per asserita CP_1 irreperibilità del ricorrente;
che l'irreperibilità anagrafica risultata nel periodo dal 13 giugno 2024 al 16 aprile 2025 non corrispondeva al requisito sostanziale della residenza effettiva in Italia;
che, a prova della dimora effettiva, stabile e abituale sul territorio italiano, aveva prodotto una dichiarazione pagina 1 di 4 dell'Organizzazione di Volontariato "I Poveri al Centro" che attestava la sua presenza a Roma presso una casa mobile dal 6 febbraio 2024 al 3 marzo 2025; che, in ogni caso, risultava nuovamente iscritto all'anagrafe e residente a [...]dal 17 aprile 2025.
Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Eccepiva la correttezza del proprio operato, rilevando che le prestazioni richieste erano state in realtà riconosciute e liquidate con decorrenza da marzo 2024; che l'erogazione era stata tuttavia sospesa a causa dell'irreperibilità anagrafica del ricorrente nel periodo compreso dal 13 giugno 2024 al 16 aprile
2025; che, infatti, la normativa vigente determinava la revoca dei benefici economici per l'assenza del requisito della residenza stabile sul territorio nazionale;
che, inoltre, la sospensione era stata determinata dal fatto che il ricorrente risultava essere stato ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica per un periodo superiore a trenta giorni;
che la pensione di invalidità era stata rimessa in pagamento a far data dal 17 aprile 2025, a seguito della nuova iscrizione anagrafica del ricorrente;
che l'indennità di accompagnamento risultava invece attualmente sospesa sia per l'irreperibilità che per il successivo ricovero gratuito.
Successivamente, in vista dell'udienza del 12 novembre 2025 (convertita in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), l depositava note scritte con le quali si riportava a quanto eccepito e dedotto CP_1 nella propria memoria di costituzione e insisteva per il rigetto della domanda in via principale, o in subordine, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
A sua volta, parte ricorrente depositava note scritte, con le quali, pur in presenza della riattivazione parziale delle prestazioni, contestava le deduzioni di parte resistente relative all'irreperibilità e alla prova del ricovero gratuito e insisteva espressamente per la condanna dell' al pagamento delle CP_1 prestazioni a decorrere dal 19 febbraio 2024 e delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si osserva che non è in discussione il requisito sanitario per la corresponsione delle prestazioni richieste (pensione di invalidità civile totale ex art. 12 L. 118/1971 e indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980), la cui sussistenza in capo al ricorrente è stata accertata dall con verbale del 9 gennaio 2025, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del CP_1
19 febbraio 2024. Il thema decidendum si circoscrive pertanto alla legittimità del diniego o della sospensione per i requisiti amministrativi eccepiti dal resistente. pagina 2 di 4 L ha motivato la sospensione delle prestazioni (per la pensione di invalidità) e la persistente CP_1 sospensione (per l'indennità di accompagnamento) principalmente in ragione dell'irreperibilità anagrafica del ricorrente, per il periodo compreso tra il 13 giugno 2024 e il 16 aprile 2025.
Tale eccezione non può tuttavia trovare accoglimento. In materia di prestazioni assistenziali, la giurisprudenza di merito e la normativa di riferimento hanno da tempo chiarito che il requisito della residenza non è meramente formale, bensì sostanziale, identificandosi ai sensi dell'art. 43 c.c. con la dimora effettiva, stabile ed abituale del soggetto sul territorio nazionale. Il dato anagrafico della cancellazione per irreperibilità non è, di per sé, sufficiente a negare il beneficio qualora sia fornita prova alternativa della permanenza effettiva in Italia.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la Dichiarazione dell'Organizzazione di Volontariato "I
Poveri al Centro" (cfr. all. 8 al ricorso), datata 23 giugno 2025, la quale attesta la sua presenza stabile a
Roma, presso il "Villaggio Camping Seven Hills" in una casa mobile, per il periodo dal 6 febbraio 2024 al 3 marzo 2025. Tale prova documentale, la cui attendibilità non è stata specificamente contestata da parte resistente, dimostra la residenza effettiva e continuativa in Italia del Sig. per l'intero Pt_1 periodo cui risale la decorrenza del diritto (marzo 2024) e copre il periodo in cui è risultato irreperibile all'anagrafe, cui risulta nuovamente iscritto a decorrere dal 17 aprile 2025 (cfr. all. 6 e all.7 al ricorso).
Pertanto, l'eccezione di irreperibilità è infondata.
Riguardo alla sospensione dell'indennità di accompagnamento per il successivo ricovero gratuito presso una struttura sanitaria pubblica, si rileva che l'eccezione sollevata dall deve essere disattesa per CP_1 mancanza di prova. L'onere di dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo del diritto, quale il ricovero a lunga degenza e a titolo gratuito, grava in capo all resistente ex art. 2697 c.c. CP_1
Tuttavia, parte ricorrente ha espressamente contestato la veridicità di detta circostanza e la documentazione prodotta dall in memoria di costituzione non contiene alcun atto o certificato CP_1 comprovante la data, la natura gratuita e la durata del presunto ricovero. Dunque, non avendo l CP_1 assolto al proprio onere probatorio, l'eccezione deve essere respinta.
Per le ragioni esposte, si deve dichiarare il pieno diritto del ricorrente alle prestazioni richieste a decorrere dalla domanda amministrativa del 19 febbraio 2024. L deve essere conseguentemente CP_1 condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di invalidità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.
18/1980, con decorrenza dal 1° marzo 2024;
- condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e non prescritti, oltre agli interessi legali CP_1 dalla maturazione al saldo;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
AN CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice AN CI, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 23685 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Oberdan Capponi, ricorrente Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo di “dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità ex art. 12 della CP_1 legge 118/1971 e alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a far data dalla domanda amministrativa del 19 febbraio 2024 oppure dalla data di giustizia e di conseguenza condannare
l' a pagare al ricorrente le suddette prestazioni oltre agli interessi legali a decorrere dalle CP_1 singole scadenze”.
Deduceva che con verbale di visita medica del 9 gennaio 2025, era stata accertata dall la CP_1 sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che, nonostante il riconoscimento sanitario e l'invio della documentazione per la fase concessoria, l aveva respinto la domanda per asserita CP_1 irreperibilità del ricorrente;
che l'irreperibilità anagrafica risultata nel periodo dal 13 giugno 2024 al 16 aprile 2025 non corrispondeva al requisito sostanziale della residenza effettiva in Italia;
che, a prova della dimora effettiva, stabile e abituale sul territorio italiano, aveva prodotto una dichiarazione pagina 1 di 4 dell'Organizzazione di Volontariato "I Poveri al Centro" che attestava la sua presenza a Roma presso una casa mobile dal 6 febbraio 2024 al 3 marzo 2025; che, in ogni caso, risultava nuovamente iscritto all'anagrafe e residente a [...]dal 17 aprile 2025.
Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Eccepiva la correttezza del proprio operato, rilevando che le prestazioni richieste erano state in realtà riconosciute e liquidate con decorrenza da marzo 2024; che l'erogazione era stata tuttavia sospesa a causa dell'irreperibilità anagrafica del ricorrente nel periodo compreso dal 13 giugno 2024 al 16 aprile
2025; che, infatti, la normativa vigente determinava la revoca dei benefici economici per l'assenza del requisito della residenza stabile sul territorio nazionale;
che, inoltre, la sospensione era stata determinata dal fatto che il ricorrente risultava essere stato ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica per un periodo superiore a trenta giorni;
che la pensione di invalidità era stata rimessa in pagamento a far data dal 17 aprile 2025, a seguito della nuova iscrizione anagrafica del ricorrente;
che l'indennità di accompagnamento risultava invece attualmente sospesa sia per l'irreperibilità che per il successivo ricovero gratuito.
Successivamente, in vista dell'udienza del 12 novembre 2025 (convertita in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), l depositava note scritte con le quali si riportava a quanto eccepito e dedotto CP_1 nella propria memoria di costituzione e insisteva per il rigetto della domanda in via principale, o in subordine, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
A sua volta, parte ricorrente depositava note scritte, con le quali, pur in presenza della riattivazione parziale delle prestazioni, contestava le deduzioni di parte resistente relative all'irreperibilità e alla prova del ricovero gratuito e insisteva espressamente per la condanna dell' al pagamento delle CP_1 prestazioni a decorrere dal 19 febbraio 2024 e delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si osserva che non è in discussione il requisito sanitario per la corresponsione delle prestazioni richieste (pensione di invalidità civile totale ex art. 12 L. 118/1971 e indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980), la cui sussistenza in capo al ricorrente è stata accertata dall con verbale del 9 gennaio 2025, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del CP_1
19 febbraio 2024. Il thema decidendum si circoscrive pertanto alla legittimità del diniego o della sospensione per i requisiti amministrativi eccepiti dal resistente. pagina 2 di 4 L ha motivato la sospensione delle prestazioni (per la pensione di invalidità) e la persistente CP_1 sospensione (per l'indennità di accompagnamento) principalmente in ragione dell'irreperibilità anagrafica del ricorrente, per il periodo compreso tra il 13 giugno 2024 e il 16 aprile 2025.
Tale eccezione non può tuttavia trovare accoglimento. In materia di prestazioni assistenziali, la giurisprudenza di merito e la normativa di riferimento hanno da tempo chiarito che il requisito della residenza non è meramente formale, bensì sostanziale, identificandosi ai sensi dell'art. 43 c.c. con la dimora effettiva, stabile ed abituale del soggetto sul territorio nazionale. Il dato anagrafico della cancellazione per irreperibilità non è, di per sé, sufficiente a negare il beneficio qualora sia fornita prova alternativa della permanenza effettiva in Italia.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la Dichiarazione dell'Organizzazione di Volontariato "I
Poveri al Centro" (cfr. all. 8 al ricorso), datata 23 giugno 2025, la quale attesta la sua presenza stabile a
Roma, presso il "Villaggio Camping Seven Hills" in una casa mobile, per il periodo dal 6 febbraio 2024 al 3 marzo 2025. Tale prova documentale, la cui attendibilità non è stata specificamente contestata da parte resistente, dimostra la residenza effettiva e continuativa in Italia del Sig. per l'intero Pt_1 periodo cui risale la decorrenza del diritto (marzo 2024) e copre il periodo in cui è risultato irreperibile all'anagrafe, cui risulta nuovamente iscritto a decorrere dal 17 aprile 2025 (cfr. all. 6 e all.7 al ricorso).
Pertanto, l'eccezione di irreperibilità è infondata.
Riguardo alla sospensione dell'indennità di accompagnamento per il successivo ricovero gratuito presso una struttura sanitaria pubblica, si rileva che l'eccezione sollevata dall deve essere disattesa per CP_1 mancanza di prova. L'onere di dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo del diritto, quale il ricovero a lunga degenza e a titolo gratuito, grava in capo all resistente ex art. 2697 c.c. CP_1
Tuttavia, parte ricorrente ha espressamente contestato la veridicità di detta circostanza e la documentazione prodotta dall in memoria di costituzione non contiene alcun atto o certificato CP_1 comprovante la data, la natura gratuita e la durata del presunto ricovero. Dunque, non avendo l CP_1 assolto al proprio onere probatorio, l'eccezione deve essere respinta.
Per le ragioni esposte, si deve dichiarare il pieno diritto del ricorrente alle prestazioni richieste a decorrere dalla domanda amministrativa del 19 febbraio 2024. L deve essere conseguentemente CP_1 condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di invalidità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.
18/1980, con decorrenza dal 1° marzo 2024;
- condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e non prescritti, oltre agli interessi legali CP_1 dalla maturazione al saldo;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
AN CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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