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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 604/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2.4.2025, promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da
(c.f. ), quale titolare di omonima impresa individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Vanzo, reclamante contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante , con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona, 15, c.f. , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Galtarossa e Alessio Bedin;
Liquidazione giudiziale di (c.f. ), in persona del Parte_1 C.F._1
Curatore dott. contumace;
Controparte_3 reclamati
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 37/2025, pubblicata il 6.3.2025, con la quale il Tribunale di Treviso, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
CONCLUSIONI per parte reclamante:
“In via preliminare - Disporsi la sospensione dell'efficacia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione dell'attivo del Sig. Parte_1
( ) con ogni conseguente statuizione di legge, per i motivi di cui in CodiceFiscale_2
narrativa;
Nel merito in via principale
- Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa l'insussistenza dei presupposti di fallibilità elencati all'art. 2 CCII Codice della Crisi, revocarsi la sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Treviso e per l'effetto dichiararsi la
TA LE RC TI ( ) soggetto non fallibile, con ogni CodiceFiscale_2
conseguente statuizione di legge;
- Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa l'insussistenza dei presupposti di fallibilità elencati all'art. 2 CCII Codice della Crisi, e revocata la sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Treviso nei confronti della TA
LE RC TI ( ) in quanto soggetto non fallibile, CodiceFiscale_2 assegnare al Sig. un termine per l'instaurazione di una procedura di Parte_1
sovraindebitamento volta a regolare la crisi dell'imprenditore sotto soglia.
In via istruttoria
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la documentazione contabile prodotta non venga ritenuta sufficiente, ad un mero esame documentale, a dare prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità della TA LE ( ) si chiede che Parte_1 CodiceFiscale_2
l'adita Corte d'Appello voglia disporre CTU tecnico contabile volta all'accertamento della
2 sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 2 CCII sulla scorta della documentazione tutta versata in atti dalla reclamante”;
- per parte reclamata costituita:
“in via istruttoria: acquisirsi al procedimento lo stato passivo e la relazione ex art. 130 CCII del Curatore della
Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale , nonchè l'informativa aggiornata Parte_1
dell'INAIL e degli altri Enti (Agenzia delle Entrate – INPS) in merito all'ammontare dei debiti tributari, previdenziali e assicurativi della reclamante;
nel merito: rigettarsi il reclamo ex art. 51 CCII proposto da quale titolare della Parte_1 omonima impresa individuale, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 37/2025 del Tribunale di Treviso;
spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza n. 37/2025 con la quale il Parte_1
Tribunale di Treviso ha aperto nei suoi confronti la procedura di liquidazione giudiziale su ricorso di , che vantava nei confronti del predetto un Controparte_1
credito recato dal decreto ingiuntivo n. 548/2023 Ing. del 7.3.2023 del Tribunale di Venezia, per la somma di € 7.140,88, oltre interessi e spese d'ingiunzione.
Il reclamante, non costituitosi e non comparso nel giudizio avanti al Tribunale di Treviso, ha dedotto nella presente sede di non poter essere assoggettato a liquidazione giudiziale, rivestendo la qualità di impresa minore, ai sensi del combinato disposto degli artt.121 e 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e ciò in quanto l'impresa è sempre stata, nel triennio che assume rilievo, in possesso dei requisiti dimensionali sopra indicati. Egli ha peraltro rappresentato che l'impresa, dedita ad attività di commercio al dettaglio di accessori d'abbigliamento in due punti vendita - a Trebaseleghe (PD) e a Silea (TV)
3 in entrambi i casi in affitto d'azienda - è inattiva dal marzo 2022.
Si è costituita la società creditrice istante-reclamata, concludendo per il rigetto del reclamo.
Sebbene regolarmente convenuto il curatore non si è costituito nel giudizio di reclamo;
su invito della Corte, ha comunque fatto pervenire lo stato passivo frattanto formato.
Sulla base dei documenti prodotti da parte reclamante, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione dell'impresa condotta dal reclamante quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art.2, C.C.I.I. (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila).
Risulta documentato che abbia di fatto cessato l'esercizio dell'impresa individuale Parte_1 nel 2022, anno nel quale ha prodotto redditi da lavoro subordinato (doc. 1 reclamo).
In ogni caso, sia nel 2022-23 sia negli anni 2020 e 2021 (allorché l'impresa era attiva) risultano dalle dichiarazioni dei redditi in atti ricavi inferiori alla soglia di legge (circa € 151.000,00 nel
2020 e circa € 88.000,00 nel 2021).
Risultano poi fino al 2021 beni strumentali di valore assolutamente esiguo, essendo peraltro l'impresa commerciale condotta in affitto d'azienda.
Lo stato passivo delle domande tempestive reca l'accertamento di crediti per meno di €
280.000,00; anche aggiungendo a tale importi il credito dell'INPS (€ 102.000,00 come da comunicazione acquisita in primo grado) e di un ulteriore creditore per circa € 58.000,00 risultante dagli atti del procedimento di esecuzione forzata presso terzi instaurato dal
[...]
l'esposizione debitoria risulta ampiamente inferiore alla soglia di legge;
si Controparte_1 ritiene superfluo chiedere, come invece chiesto dalla reclamata, informazioni anche all'INAIL in quanto nessun elemento in atti suggerisce che vi sia un debito verso tale istituto, tantomeno di
4 dimensione tale da determinare il superamento della soglia di legge.
La presenza congiunta di tutti i tre requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 del C.C.I.I. conduce al riconoscimento in favore del reclamante della sussistenza dei presupposti per la qualificazione come “impresa minore”, con esenzione dalla liquidazione giudiziale, secondo il disposto di cui al citato art. 121.
In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 C.C.I.I., con i compiti previsti da tale articolo.
L'evidenza di fondatezza del reclamo rende altresì opportuno sospendere la liquidazione dell'attivo, come consentito dal comma 6 dell'art. 53 richiamato e come richiesto dal reclamante, al fine di evitare alla procedura inutili spese.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate: nel procedimento instaurato dalla creditrice con domanda ex art. 40 C.C.I.I. il debitore ha omesso di costituirsi e dunque non ha in quella sede né eccepito né provato il mancato superamento dei limiti dimensionali, che ha invocato solo in fase di reclamo;
per di più, trattandosi di impresa individuale, non risultava agevole per i terzi verificare le dimensioni dell'impresa, né può dirsi che la consistenza dell'impresa fosse talmente esigua da recare di per sé l'evidenza del mancato superamento delle soglie previste ai fini dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Per tutti i motivi dianzi esposti, deve altresì dichiararsi, ai sensi dell'art. a norma dell'art. 147
D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, che l'apertura della procedura è imputabile al debitore reclamato, nessuna responsabilità potendosi ravvisare nella condotta della creditrice. Come si è osservato, grava infatti sul debitore - che invece nella specie neppure si è costituito nel procedimento per l'apertura della liquidazione
5 giudiziale - l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali previsti per l'assoggettabilità alla predetta procedura concorsuale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 37/25 del
Tribunale di Treviso, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di quale titolare dell'omonima impresa individuale;
Parte_1
2. accerta che l'apertura della procedura è imputabile al resistente-reclamante e, per Parte_1
l'effetto, pone a suo carico le spese di procedura e il compenso del curatore;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
6
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 604/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2.4.2025, promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da
(c.f. ), quale titolare di omonima impresa individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Vanzo, reclamante contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante , con sede in Venezia-Mestre, viale Ancona, 15, c.f. , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Galtarossa e Alessio Bedin;
Liquidazione giudiziale di (c.f. ), in persona del Parte_1 C.F._1
Curatore dott. contumace;
Controparte_3 reclamati
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 37/2025, pubblicata il 6.3.2025, con la quale il Tribunale di Treviso, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
CONCLUSIONI per parte reclamante:
“In via preliminare - Disporsi la sospensione dell'efficacia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione dell'attivo del Sig. Parte_1
( ) con ogni conseguente statuizione di legge, per i motivi di cui in CodiceFiscale_2
narrativa;
Nel merito in via principale
- Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa l'insussistenza dei presupposti di fallibilità elencati all'art. 2 CCII Codice della Crisi, revocarsi la sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Treviso e per l'effetto dichiararsi la
TA LE RC TI ( ) soggetto non fallibile, con ogni CodiceFiscale_2
conseguente statuizione di legge;
- Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa l'insussistenza dei presupposti di fallibilità elencati all'art. 2 CCII Codice della Crisi, e revocata la sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Treviso nei confronti della TA
LE RC TI ( ) in quanto soggetto non fallibile, CodiceFiscale_2 assegnare al Sig. un termine per l'instaurazione di una procedura di Parte_1
sovraindebitamento volta a regolare la crisi dell'imprenditore sotto soglia.
In via istruttoria
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la documentazione contabile prodotta non venga ritenuta sufficiente, ad un mero esame documentale, a dare prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità della TA LE ( ) si chiede che Parte_1 CodiceFiscale_2
l'adita Corte d'Appello voglia disporre CTU tecnico contabile volta all'accertamento della
2 sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 2 CCII sulla scorta della documentazione tutta versata in atti dalla reclamante”;
- per parte reclamata costituita:
“in via istruttoria: acquisirsi al procedimento lo stato passivo e la relazione ex art. 130 CCII del Curatore della
Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale , nonchè l'informativa aggiornata Parte_1
dell'INAIL e degli altri Enti (Agenzia delle Entrate – INPS) in merito all'ammontare dei debiti tributari, previdenziali e assicurativi della reclamante;
nel merito: rigettarsi il reclamo ex art. 51 CCII proposto da quale titolare della Parte_1 omonima impresa individuale, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 37/2025 del Tribunale di Treviso;
spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza n. 37/2025 con la quale il Parte_1
Tribunale di Treviso ha aperto nei suoi confronti la procedura di liquidazione giudiziale su ricorso di , che vantava nei confronti del predetto un Controparte_1
credito recato dal decreto ingiuntivo n. 548/2023 Ing. del 7.3.2023 del Tribunale di Venezia, per la somma di € 7.140,88, oltre interessi e spese d'ingiunzione.
Il reclamante, non costituitosi e non comparso nel giudizio avanti al Tribunale di Treviso, ha dedotto nella presente sede di non poter essere assoggettato a liquidazione giudiziale, rivestendo la qualità di impresa minore, ai sensi del combinato disposto degli artt.121 e 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e ciò in quanto l'impresa è sempre stata, nel triennio che assume rilievo, in possesso dei requisiti dimensionali sopra indicati. Egli ha peraltro rappresentato che l'impresa, dedita ad attività di commercio al dettaglio di accessori d'abbigliamento in due punti vendita - a Trebaseleghe (PD) e a Silea (TV)
3 in entrambi i casi in affitto d'azienda - è inattiva dal marzo 2022.
Si è costituita la società creditrice istante-reclamata, concludendo per il rigetto del reclamo.
Sebbene regolarmente convenuto il curatore non si è costituito nel giudizio di reclamo;
su invito della Corte, ha comunque fatto pervenire lo stato passivo frattanto formato.
Sulla base dei documenti prodotti da parte reclamante, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione dell'impresa condotta dal reclamante quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art.2, C.C.I.I. (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila).
Risulta documentato che abbia di fatto cessato l'esercizio dell'impresa individuale Parte_1 nel 2022, anno nel quale ha prodotto redditi da lavoro subordinato (doc. 1 reclamo).
In ogni caso, sia nel 2022-23 sia negli anni 2020 e 2021 (allorché l'impresa era attiva) risultano dalle dichiarazioni dei redditi in atti ricavi inferiori alla soglia di legge (circa € 151.000,00 nel
2020 e circa € 88.000,00 nel 2021).
Risultano poi fino al 2021 beni strumentali di valore assolutamente esiguo, essendo peraltro l'impresa commerciale condotta in affitto d'azienda.
Lo stato passivo delle domande tempestive reca l'accertamento di crediti per meno di €
280.000,00; anche aggiungendo a tale importi il credito dell'INPS (€ 102.000,00 come da comunicazione acquisita in primo grado) e di un ulteriore creditore per circa € 58.000,00 risultante dagli atti del procedimento di esecuzione forzata presso terzi instaurato dal
[...]
l'esposizione debitoria risulta ampiamente inferiore alla soglia di legge;
si Controparte_1 ritiene superfluo chiedere, come invece chiesto dalla reclamata, informazioni anche all'INAIL in quanto nessun elemento in atti suggerisce che vi sia un debito verso tale istituto, tantomeno di
4 dimensione tale da determinare il superamento della soglia di legge.
La presenza congiunta di tutti i tre requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 del C.C.I.I. conduce al riconoscimento in favore del reclamante della sussistenza dei presupposti per la qualificazione come “impresa minore”, con esenzione dalla liquidazione giudiziale, secondo il disposto di cui al citato art. 121.
In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 C.C.I.I., con i compiti previsti da tale articolo.
L'evidenza di fondatezza del reclamo rende altresì opportuno sospendere la liquidazione dell'attivo, come consentito dal comma 6 dell'art. 53 richiamato e come richiesto dal reclamante, al fine di evitare alla procedura inutili spese.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate: nel procedimento instaurato dalla creditrice con domanda ex art. 40 C.C.I.I. il debitore ha omesso di costituirsi e dunque non ha in quella sede né eccepito né provato il mancato superamento dei limiti dimensionali, che ha invocato solo in fase di reclamo;
per di più, trattandosi di impresa individuale, non risultava agevole per i terzi verificare le dimensioni dell'impresa, né può dirsi che la consistenza dell'impresa fosse talmente esigua da recare di per sé l'evidenza del mancato superamento delle soglie previste ai fini dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Per tutti i motivi dianzi esposti, deve altresì dichiararsi, ai sensi dell'art. a norma dell'art. 147
D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, che l'apertura della procedura è imputabile al debitore reclamato, nessuna responsabilità potendosi ravvisare nella condotta della creditrice. Come si è osservato, grava infatti sul debitore - che invece nella specie neppure si è costituito nel procedimento per l'apertura della liquidazione
5 giudiziale - l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali previsti per l'assoggettabilità alla predetta procedura concorsuale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 37/25 del
Tribunale di Treviso, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di quale titolare dell'omonima impresa individuale;
Parte_1
2. accerta che l'apertura della procedura è imputabile al resistente-reclamante e, per Parte_1
l'effetto, pone a suo carico le spese di procedura e il compenso del curatore;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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