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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1059/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSO DA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv. Giovanni Burrafato e Davide Guastella come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Sidoti come Controparte_1 P.IVA_2 da procura in atti;
APPELLATO
All'udienza del 21.2.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.176/2023, pubblicata il 30.1.2023, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione avanzata dal avverso il decreto ingiuntivo n.265/2019 emesso dal Controparte_1
1 medesimo Tribunale il 6.2.2019 con cui era stato ingiunto al predetto ente il pagamento della somma di €.81.521,00 - IVA inclusa - oltre interessi e spese, in favore della Parte_1
quale corrispettivo per il servizio di pressatura e spacchettamento di rifiuti di
[...]
carta, cartone e plastica, come da allegate fatture, che revocava per nullità del rapporto obbligatorio in mancanza di documento contrattuale sottoscritto dalle parti non essendo sufficienti le determine a contrarre adottate dal ai sensi dell'art.3, comma 2°, lett. a) del d.lgs. n.50 del 2016 e prive CP_1
di impegno di spesa, con la condanna dell'opponente a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 27.7.2023 al , CP_1 CP_1 [...]
proponeva appello avverso la suddetta decisione che censurava con Parte_1
i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale riforma con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, con la condanna a pagare un indennizzo di euro 81.521,00 oltre interessi e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva il contestando la fondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, con conseguente statuizione sulle spese.
1) Con il proposto gravame la società appellante impugna la decisione di prime cure per avere ritenuto la nullità del contratto di affidamento dei servizi di spacchettamento e pressatura di carta e cartone, nonché la pressatura e riduzione di plastica, oggetto di raccolta differenziata, per carenza di forma scritta.
In particolare censura la decisione per avere erratamente ritenuto che:
- l'unico contratto sottoscritto tra le parti sarebbe la convenzione allegata alla D.D. n. 2325 del 13.10.17, integrata con D.D. n.2706 del 4.12.17;
- tale convenzione farebbe “implicito” riferimento, relativamente alla durata dell'incarico, a quanto stabilito dalla citata D.D. 2325 (dal 19 settembre fino al mese di dicembre) e, per tale ragione, non riguarderebbe i servizi resi dall'opposta nel corso dell'anno 2018, oggetto delle fatture azionate in sede monitoria;
- sarebbe carente la documentazione contrattuale sottoscritta da ambo le parti per le prestazioni erogate nel 2018, non essendo sufficienti le determinazioni a contrarre adottate dal , anche se “non sprovviste” a corredo dell'impegno di spesa, di tutti Controparte_1
gli elementi essenziali del contratto.
2) Venendo all'esame della prima questione, assume la società appellante che la convenzione allegata alla D.D. n. 2325 del 13.10.17 non è l'unico contratto sottoscritto dalle parti in quanto la
D.D. n.2124 del 26.9.2018 ha valore negoziale come emerge dalla clausola n.5 che testualmente recita: ”Dare atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale
2 mediante sottoscrizione dello stesso, da parte del privato contraente ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento Comunale, giusta Delibera di C.C. n. 71/2018 e dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.”.
Assume che il comma 14 del citato art. 32 così dispone: ”Il contratto è stipulato, a pena di nullità', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Nello stesso senso è anche l'art. 12, comma 1, del Regolamento Comunale, giusta delibera del C.C.
n. 71/2018 che prevede: “Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire sottoscrivendo con firma digitale la determina di affidamento avente valore negoziale, oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere inviate mediante posta elettronica certificata e/o con firma digitale, o con scrittura elettronica sottoscritta con firma digitale..”.
Lamenta come il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della citata normativa e quindi della valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società appellante della deliberazione n.2124 trasmessa dal con p.e.c. del 28.9.2018, sottoscritta e restituita al il CP_1 CP_1
23.10.2028.
2.1) Il motivo non è fondato.
Se è vero che il codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente (d.lgs. n. 50 del 2016), all'art. 36 comma 1 prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,….” e che ai sensi del comma 2 lett.a) si può ricorrere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” ed inoltre l'art. 32, comma
2, del codice dei contratti pubblici prevede come eventuale e facoltativa la possibilità per la stazione appaltante di procedere, nei singoli casi, ad affidamento diretto nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), (ovvero per i contratti sotto soglia, di valore inferiore ad Euro 40.000,00) tramite determina a contrarre, o atto equivalente, sicchè anche a voler ritenere legittima la natura negoziale della determina a contrarre, sottoscritta dalla società appellante, tale difesa non giova alla predetta per diversi ordini di ragioni.
3 In primo luogo la delibera dirigenziale contenente la proposta è datata 28.9.2018 e trasmessa con l'accettazione al Comune con p.e.c. del 23.10.2018, pertanto è a tale data che si è perfezionato l'accordo.
Le fatture chieste in pagamento, come dalle stesse risulta, riguardano prestazioni eseguite in periodi antecedenti alla formazione dell'accordo ovvero prestazioni rese tra gennaio ed agosto 2018, quindi non supportate da accordo scritto visto che quello stipulato a decorrere dal mese di ottobre 2018 non può avere efficacia retroattiva.
In secondo luogo appare dirimente come la procedura semplificata cui le parti avrebbero fatto ricorso per stessa ammissione dell'appellante non può che avere ad oggetto prestazioni di importo non superiore a 40.000,00 euro mentre nella specie l'ammontare delle fatture chieste in pagamento sulla base della medesima delibera dirigenziale ammonta ad euro 81.521,00 sicchè supera la soglia prevista dalla invocata disciplina che consente il ricorso a tale procedura semplificata.
3) Avuto riguardo alla censura della statuizione di prime cure secondo cui la convenzione farebbe
“implicito” riferimento, relativamente alla durata dell'incarico, a quanto stabilito dalla citata determina dirigenziale n. 2325 (dal 19 settembre fino al mese di dicembre 2017) e, per tale ragione, non riguarderebbe i servizi resi dall'opposta nel corso dell'anno 2018, oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, giusta integrazione disposta con d.d. n. 2706 del 4.12.17, assume l'appellante che il rapporto contrattuale tra le parti è sorto nel settembre 2017 ed è proseguito nel 2018, trattandosi di rapporto unico e continuativo, come si evince dalle determine dirigenziali n. 2706 del 4.12.17 e n.
2124 del 26.9.18.
Rileva come la determina n.2325/17 e l'allegata convenzione del 4 dicembre 2017 costituiscono il contratto originario dell'intero rapporto, che iniziato nel 2017 è continuato nell'anno 2018, mentre errata sarebbe la statuizione di prime cure secondo la quale la durata dell'incarico sarebbe stata pattuita sino al dicembre 2017 non avendo il decidente considerato che l'art. 9 della convenzione, intitolato “Durata” così recita: “Il presente contratto ha validità a decorrere dal . . . e fino al . . . .
L'affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambe le parti, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.”
Di conseguenza nessuna durata veniva indicata dalle parti, che non poteva ridursi al breve periodo
19 settembre – dicembre 2017, come implicitamente desunto dal primo giudice solo perché la d.d.
n. 323 del 13.10.17, indica il periodo 19 settembre – dicembre senza alcun anno di riferimento e posto che la convenzione veniva sottoscritta nel dicembre 2017 e quindi in vista del nuovo anno con rinnovo dell'affidamento per un ulteriore anno.
4 3.1) Il motivo non merita di essere accolto.
La determina del dirigente della direzione ecologica e tutela ambientale n.2325 del 19.10.2017 prevede che il servizio di spacchettamento del rifiuto di carta e cartone con copertura di spesa di euro 11.000,00 venga espletato nel periodo dal 19 settembre al mese di dicembre.
La determina del medesimo dirigente n.2706 del 4.12.2017, non solo dà atto che tale delibera ai fini finanziari non comporta un aumento di spesa, ma dà anche atto che il servizio di spacchettamento di carta e cartone è stato affidato con la delibera n. n.2325 del 19.10.2017 alla ditta appellante per l'importo di spesa di euro 11.000,00 e dispone integrarsi la predetta determina con una schema di convenzione che è indicato come All..A ma avendo cura di precisare che resta fermo quanto previsto nella precedente delibera n.2325 del 19.10.2017
Poiché la convenzione alla voce durata nulla indica, non può che ritenersi che il termine di durata sia rimasto quello indicato nella predetta determina, ovvero fino al mese di dicembre 2017 anche considerato che l'impegno di spesa con la predetta convenzione è rimasto invariato, segno che non poteva coprire un periodo più ampio.
Ne consegue che correttamente il tribunale ragusano ha escluso che tale convenzione possa valere quale accordo scritto relativamente al servizio espletato nel 2018.
4) Infine in ordine all'ultimo punto con cui si contesta che sarebbe carente la documentazione contrattuale sottoscritta da ambo le parti, per le ragioni già esposte il motivo è infondato non essendovi un accordo scritto che riguardi la prestazione del servizio nel periodo corrispondente alle fatture emesse e richieste in pagamento e senza considerare che il costo del servizio ben superiore a euro 40.000,00 avrebbe impedito il ricorso alla procedura semplificata dell'affidamento diretto senza la previa consultazione di due o più operatori economici.
5) Con un ultimo motivo l'appellante propone in via subordinata per la prima volta in appello azione di arricchimento senza causa chiedendo che la somma richiesta venga erogata ai sensi dell'art.2041 c.c. in considerazione del depauperamento subito.
Assume che tale azione trovando fondamento nelle medesime circostanze di fatto e nelle prove emerse nel giudizio di primo grado sia ammissibile citando a conforto due arresti della Corte di
Cassazione (n.26694/2020 e n.9042/2010) che hanno ritenuto ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della domanda di arricchimento senza causa prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado.
5.1) Ritiene il collegio di non condividere quanto affermato dall'appellante anche in considerazione di statuizioni più recenti sempre dei giudici di legittimità che hanno affermato che “la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi
5 dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita” (Cassazione civile sez. I, 06/06/2022, n.18145 e nello stesso senso altri arresti richiamati in motivazione).
Nella motivazione, condivisa pienamente dal collegio, la Suprema Corte – dopo aver richiamato la giurisprudenza “consolidatasi a seguito dell'avviso espresso da SS.UU. 4712/1996 secondo cui "la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova - come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c. in difetto di accettazione del contraddittorio - in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica... che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale" – si è concluso “che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. (Cass., Sez. VI-I, 9/02/2021, n. 3058; Cass., Sez,. I,
19/10/2016, n. 21190; Cass., Sez. III, 2/12/2004, n. 22667).
La decisione poi affronta gli arresti apparentemente di segno contrario, alcuni richiamati dallo stesso appellante, ovvero le “pronunce di questa Corte seguite a Cass., Sez. I, 14/06/2000, n. 8110 - ed ora ripreso da Cass., Sez. II, 24/11/2020, n. 26694; Cass., Sez, III, 15/04/2010 n. 9042; Cass.,
Sez. II, 5/04/2005, n. 7033” dalle quali sembrerebbe in apparenza volersi affermare il principio di contrario avviso a quello sopra espresso, ovvero “che sia consentito proporre anche in appello per la prima volta la domanda di arricchimento senza causa, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. Al di là della sua tralatizia reiterazione, infatti, il detto principio va inteso alla luce dell'avvertenza declinata con la prima decisione che ebbe ad affermarlo (Cass., Sez. III, 30/06/1998, n. 6409), ove si è fatto rilevare che, "tuttavia, la proposizione per la prima volta in appello di detta azione è inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono
6 diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi)
l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto".
Conclude la Corte: “Va perciò riaffermato il concetto che l'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, sicché, dovendo escludersi che essa possa ritenersi implicitamente proposta per mezzo di una domanda fondata su altro titolo (Cass., Sez. I, 11/10/2012, n. 17317), è dunque manifestamente errato il diverso convincimento affermato dal giudice d'appello, che, qualunque orientamento si intenda seguire, si rende in ogni caso censurabile per aver dato ingresso ad una domanda nuova - la domanda di arricchimento essendo domanda diversa dalla domanda contrattuale inizialmente proposta - e, dunque, violando il divieto dei nova in appello, e per aver statuito su una domanda in precedenza mai proposta, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Avendo in primo grado l'appellante agito sulla base del titolo contrattuale a parere di questi costituito dalle sottoscritte determine dirigenziali e dalla convenzione, prodotte in atti, la domanda di arricchimento senza causa proposta per la prima volta in appello essendo domanda diversa dalla domanda contrattuale inizialmente proposta, costituisce domanda nuova e quindi inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in appello non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1059/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
7 notificato il 27.7.2023 al avverso la sentenza n.176/2023 del Tribunale di Controparte_1
Ragusa, pubblicata il 30.1.2023, che conferma;
condanna la società appellante al pagamento in favore del appellato delle spese del CP_1
giudizio che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre spese generali nonché IVA e Cassa se dovuti;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1059/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSO DA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv. Giovanni Burrafato e Davide Guastella come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Sidoti come Controparte_1 P.IVA_2 da procura in atti;
APPELLATO
All'udienza del 21.2.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.176/2023, pubblicata il 30.1.2023, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione avanzata dal avverso il decreto ingiuntivo n.265/2019 emesso dal Controparte_1
1 medesimo Tribunale il 6.2.2019 con cui era stato ingiunto al predetto ente il pagamento della somma di €.81.521,00 - IVA inclusa - oltre interessi e spese, in favore della Parte_1
quale corrispettivo per il servizio di pressatura e spacchettamento di rifiuti di
[...]
carta, cartone e plastica, come da allegate fatture, che revocava per nullità del rapporto obbligatorio in mancanza di documento contrattuale sottoscritto dalle parti non essendo sufficienti le determine a contrarre adottate dal ai sensi dell'art.3, comma 2°, lett. a) del d.lgs. n.50 del 2016 e prive CP_1
di impegno di spesa, con la condanna dell'opponente a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 27.7.2023 al , CP_1 CP_1 [...]
proponeva appello avverso la suddetta decisione che censurava con Parte_1
i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale riforma con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, con la condanna a pagare un indennizzo di euro 81.521,00 oltre interessi e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva il contestando la fondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, con conseguente statuizione sulle spese.
1) Con il proposto gravame la società appellante impugna la decisione di prime cure per avere ritenuto la nullità del contratto di affidamento dei servizi di spacchettamento e pressatura di carta e cartone, nonché la pressatura e riduzione di plastica, oggetto di raccolta differenziata, per carenza di forma scritta.
In particolare censura la decisione per avere erratamente ritenuto che:
- l'unico contratto sottoscritto tra le parti sarebbe la convenzione allegata alla D.D. n. 2325 del 13.10.17, integrata con D.D. n.2706 del 4.12.17;
- tale convenzione farebbe “implicito” riferimento, relativamente alla durata dell'incarico, a quanto stabilito dalla citata D.D. 2325 (dal 19 settembre fino al mese di dicembre) e, per tale ragione, non riguarderebbe i servizi resi dall'opposta nel corso dell'anno 2018, oggetto delle fatture azionate in sede monitoria;
- sarebbe carente la documentazione contrattuale sottoscritta da ambo le parti per le prestazioni erogate nel 2018, non essendo sufficienti le determinazioni a contrarre adottate dal , anche se “non sprovviste” a corredo dell'impegno di spesa, di tutti Controparte_1
gli elementi essenziali del contratto.
2) Venendo all'esame della prima questione, assume la società appellante che la convenzione allegata alla D.D. n. 2325 del 13.10.17 non è l'unico contratto sottoscritto dalle parti in quanto la
D.D. n.2124 del 26.9.2018 ha valore negoziale come emerge dalla clausola n.5 che testualmente recita: ”Dare atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale
2 mediante sottoscrizione dello stesso, da parte del privato contraente ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento Comunale, giusta Delibera di C.C. n. 71/2018 e dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.”.
Assume che il comma 14 del citato art. 32 così dispone: ”Il contratto è stipulato, a pena di nullità', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Nello stesso senso è anche l'art. 12, comma 1, del Regolamento Comunale, giusta delibera del C.C.
n. 71/2018 che prevede: “Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire sottoscrivendo con firma digitale la determina di affidamento avente valore negoziale, oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere inviate mediante posta elettronica certificata e/o con firma digitale, o con scrittura elettronica sottoscritta con firma digitale..”.
Lamenta come il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della citata normativa e quindi della valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società appellante della deliberazione n.2124 trasmessa dal con p.e.c. del 28.9.2018, sottoscritta e restituita al il CP_1 CP_1
23.10.2028.
2.1) Il motivo non è fondato.
Se è vero che il codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente (d.lgs. n. 50 del 2016), all'art. 36 comma 1 prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,….” e che ai sensi del comma 2 lett.a) si può ricorrere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” ed inoltre l'art. 32, comma
2, del codice dei contratti pubblici prevede come eventuale e facoltativa la possibilità per la stazione appaltante di procedere, nei singoli casi, ad affidamento diretto nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), (ovvero per i contratti sotto soglia, di valore inferiore ad Euro 40.000,00) tramite determina a contrarre, o atto equivalente, sicchè anche a voler ritenere legittima la natura negoziale della determina a contrarre, sottoscritta dalla società appellante, tale difesa non giova alla predetta per diversi ordini di ragioni.
3 In primo luogo la delibera dirigenziale contenente la proposta è datata 28.9.2018 e trasmessa con l'accettazione al Comune con p.e.c. del 23.10.2018, pertanto è a tale data che si è perfezionato l'accordo.
Le fatture chieste in pagamento, come dalle stesse risulta, riguardano prestazioni eseguite in periodi antecedenti alla formazione dell'accordo ovvero prestazioni rese tra gennaio ed agosto 2018, quindi non supportate da accordo scritto visto che quello stipulato a decorrere dal mese di ottobre 2018 non può avere efficacia retroattiva.
In secondo luogo appare dirimente come la procedura semplificata cui le parti avrebbero fatto ricorso per stessa ammissione dell'appellante non può che avere ad oggetto prestazioni di importo non superiore a 40.000,00 euro mentre nella specie l'ammontare delle fatture chieste in pagamento sulla base della medesima delibera dirigenziale ammonta ad euro 81.521,00 sicchè supera la soglia prevista dalla invocata disciplina che consente il ricorso a tale procedura semplificata.
3) Avuto riguardo alla censura della statuizione di prime cure secondo cui la convenzione farebbe
“implicito” riferimento, relativamente alla durata dell'incarico, a quanto stabilito dalla citata determina dirigenziale n. 2325 (dal 19 settembre fino al mese di dicembre 2017) e, per tale ragione, non riguarderebbe i servizi resi dall'opposta nel corso dell'anno 2018, oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, giusta integrazione disposta con d.d. n. 2706 del 4.12.17, assume l'appellante che il rapporto contrattuale tra le parti è sorto nel settembre 2017 ed è proseguito nel 2018, trattandosi di rapporto unico e continuativo, come si evince dalle determine dirigenziali n. 2706 del 4.12.17 e n.
2124 del 26.9.18.
Rileva come la determina n.2325/17 e l'allegata convenzione del 4 dicembre 2017 costituiscono il contratto originario dell'intero rapporto, che iniziato nel 2017 è continuato nell'anno 2018, mentre errata sarebbe la statuizione di prime cure secondo la quale la durata dell'incarico sarebbe stata pattuita sino al dicembre 2017 non avendo il decidente considerato che l'art. 9 della convenzione, intitolato “Durata” così recita: “Il presente contratto ha validità a decorrere dal . . . e fino al . . . .
L'affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambe le parti, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.”
Di conseguenza nessuna durata veniva indicata dalle parti, che non poteva ridursi al breve periodo
19 settembre – dicembre 2017, come implicitamente desunto dal primo giudice solo perché la d.d.
n. 323 del 13.10.17, indica il periodo 19 settembre – dicembre senza alcun anno di riferimento e posto che la convenzione veniva sottoscritta nel dicembre 2017 e quindi in vista del nuovo anno con rinnovo dell'affidamento per un ulteriore anno.
4 3.1) Il motivo non merita di essere accolto.
La determina del dirigente della direzione ecologica e tutela ambientale n.2325 del 19.10.2017 prevede che il servizio di spacchettamento del rifiuto di carta e cartone con copertura di spesa di euro 11.000,00 venga espletato nel periodo dal 19 settembre al mese di dicembre.
La determina del medesimo dirigente n.2706 del 4.12.2017, non solo dà atto che tale delibera ai fini finanziari non comporta un aumento di spesa, ma dà anche atto che il servizio di spacchettamento di carta e cartone è stato affidato con la delibera n. n.2325 del 19.10.2017 alla ditta appellante per l'importo di spesa di euro 11.000,00 e dispone integrarsi la predetta determina con una schema di convenzione che è indicato come All..A ma avendo cura di precisare che resta fermo quanto previsto nella precedente delibera n.2325 del 19.10.2017
Poiché la convenzione alla voce durata nulla indica, non può che ritenersi che il termine di durata sia rimasto quello indicato nella predetta determina, ovvero fino al mese di dicembre 2017 anche considerato che l'impegno di spesa con la predetta convenzione è rimasto invariato, segno che non poteva coprire un periodo più ampio.
Ne consegue che correttamente il tribunale ragusano ha escluso che tale convenzione possa valere quale accordo scritto relativamente al servizio espletato nel 2018.
4) Infine in ordine all'ultimo punto con cui si contesta che sarebbe carente la documentazione contrattuale sottoscritta da ambo le parti, per le ragioni già esposte il motivo è infondato non essendovi un accordo scritto che riguardi la prestazione del servizio nel periodo corrispondente alle fatture emesse e richieste in pagamento e senza considerare che il costo del servizio ben superiore a euro 40.000,00 avrebbe impedito il ricorso alla procedura semplificata dell'affidamento diretto senza la previa consultazione di due o più operatori economici.
5) Con un ultimo motivo l'appellante propone in via subordinata per la prima volta in appello azione di arricchimento senza causa chiedendo che la somma richiesta venga erogata ai sensi dell'art.2041 c.c. in considerazione del depauperamento subito.
Assume che tale azione trovando fondamento nelle medesime circostanze di fatto e nelle prove emerse nel giudizio di primo grado sia ammissibile citando a conforto due arresti della Corte di
Cassazione (n.26694/2020 e n.9042/2010) che hanno ritenuto ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della domanda di arricchimento senza causa prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado.
5.1) Ritiene il collegio di non condividere quanto affermato dall'appellante anche in considerazione di statuizioni più recenti sempre dei giudici di legittimità che hanno affermato che “la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi
5 dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita” (Cassazione civile sez. I, 06/06/2022, n.18145 e nello stesso senso altri arresti richiamati in motivazione).
Nella motivazione, condivisa pienamente dal collegio, la Suprema Corte – dopo aver richiamato la giurisprudenza “consolidatasi a seguito dell'avviso espresso da SS.UU. 4712/1996 secondo cui "la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova - come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c. in difetto di accettazione del contraddittorio - in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica... che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale" – si è concluso “che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. (Cass., Sez. VI-I, 9/02/2021, n. 3058; Cass., Sez,. I,
19/10/2016, n. 21190; Cass., Sez. III, 2/12/2004, n. 22667).
La decisione poi affronta gli arresti apparentemente di segno contrario, alcuni richiamati dallo stesso appellante, ovvero le “pronunce di questa Corte seguite a Cass., Sez. I, 14/06/2000, n. 8110 - ed ora ripreso da Cass., Sez. II, 24/11/2020, n. 26694; Cass., Sez, III, 15/04/2010 n. 9042; Cass.,
Sez. II, 5/04/2005, n. 7033” dalle quali sembrerebbe in apparenza volersi affermare il principio di contrario avviso a quello sopra espresso, ovvero “che sia consentito proporre anche in appello per la prima volta la domanda di arricchimento senza causa, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. Al di là della sua tralatizia reiterazione, infatti, il detto principio va inteso alla luce dell'avvertenza declinata con la prima decisione che ebbe ad affermarlo (Cass., Sez. III, 30/06/1998, n. 6409), ove si è fatto rilevare che, "tuttavia, la proposizione per la prima volta in appello di detta azione è inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono
6 diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi)
l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto".
Conclude la Corte: “Va perciò riaffermato il concetto che l'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, sicché, dovendo escludersi che essa possa ritenersi implicitamente proposta per mezzo di una domanda fondata su altro titolo (Cass., Sez. I, 11/10/2012, n. 17317), è dunque manifestamente errato il diverso convincimento affermato dal giudice d'appello, che, qualunque orientamento si intenda seguire, si rende in ogni caso censurabile per aver dato ingresso ad una domanda nuova - la domanda di arricchimento essendo domanda diversa dalla domanda contrattuale inizialmente proposta - e, dunque, violando il divieto dei nova in appello, e per aver statuito su una domanda in precedenza mai proposta, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Avendo in primo grado l'appellante agito sulla base del titolo contrattuale a parere di questi costituito dalle sottoscritte determine dirigenziali e dalla convenzione, prodotte in atti, la domanda di arricchimento senza causa proposta per la prima volta in appello essendo domanda diversa dalla domanda contrattuale inizialmente proposta, costituisce domanda nuova e quindi inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in appello non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1059/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
7 notificato il 27.7.2023 al avverso la sentenza n.176/2023 del Tribunale di Controparte_1
Ragusa, pubblicata il 30.1.2023, che conferma;
condanna la società appellante al pagamento in favore del appellato delle spese del CP_1
giudizio che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre spese generali nonché IVA e Cassa se dovuti;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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