Decreto presidenziale 17 marzo 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/02/2026, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09502/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2020, proposto da
LO FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Tano, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regione Lazio, l’U.S.R. Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di LL RA e di LA TI, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 19374 del 02.09.2020, a firma della dott..ssa Rosalia Spallino, dirigente del Ministero dell'Istruzione USR per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, con cui veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno, tra le altre, del personale docente della scuola secondaria di II grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle graduatorie richiamate dallo stesso provvedimento e dei provvedimenti di modifica e integrazione delle graduatorie de quibus , nonché di ogni altro atto propedeutico, istruttorio e/o conseguente ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto;
- del provvedimento prot. n. 22253 del 22.09.2020, a firma della dott..ssa Rosalia Spallino, dirigente del Ministero dell'Istruzione USR per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, con cui veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie incrociate per la scuola secondaria di II grado, distinte fra I e II fascia, da utilizzarsi per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno in caso di incapienza delle graduatorie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della O.M. 60, nonché delle graduatorie richiamate dallo stesso provvedimento e dei provvedimenti di modifica e integrazione delle graduatorie de quibus , nonché di ogni altro atto propedeutico, istruttorio e/o conseguente ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dell’U.S.R. Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;
Vista la nota depositata in data 4 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa MA SA OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la scuola secondaria di II grado della provincia di Roma, valide per il biennio 2020/2022, di cui agli impugnati provvedimenti di data 2 settembre 2020 e 20 settembre 2020, meglio specificati in epigrafe, lamentando l’omessa valutazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati.
2. Con dichiarazione depositata in data 4 aprile 2025, parte ricorrente ha comunicato il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, dal momento che, in “ epoca successiva alla notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, la P.A. resistente provvedeva a correggere le graduatorie impugnate, attribuendo al Prof. FA il punteggio effettivamente spettantegli” . Ha, conseguentemente, chiesto che venga dichiarata “la cessazione della materia del contendere, dato che la rettifica posta in essere è stata pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente” , rimettendo al Collegio la valutazione “in ordine alla c.d. soccombenza virtuale e, conseguentemente, alla regolazione delle spese di lite” .
3. Il Collegio prende atto di quanto rappresentato e, come da avviso dato alle parti e riportato nel verbale d’udienza, ritiene che debba ritenersi integrata l’invocata cessazione della materia del contendere, destinata a ricorrere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” .
4. Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9502 del 2020, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
MA SA OL, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA OL | RO TI |
IL SEGRETARIO