Decreto cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Palazzolo e Patrizia Gozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-emessa in data 2.04.2024, e notificata in data 17.05.2024, con la quale il Comune di Noto, richiamato il provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, notificato in data 30.1.2019, ha ordinato alla sig.ra -OMISSIS- di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, alla demolizione del manufatto oggetto di diniego ed al ripristino dello stato dei luoghi;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. CO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, presentava presso il Comune di Noto, in data 12.01.1981, istanza di regolarizzazione di un fabbricato di proprietà sito in Contrada -OMISSIS-, allegando l’atto di notorietà dell’8.01.1981 di cui all’art. 2 L.R. n. 7/1980.
In data 5.01.1987 la stessa ricorrente presentava, rispetto al medesimo immobile, una seconda istanza di sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985, cui faceva seguito, dopo talune interlocuzioni procedimentali, la nota n. -OMISSIS- mediante la quale l’Ente comunale comunicava l’avvio del procedimento di diniego rispetto a tale istanza, invitando la sig.ra -OMISSIS- a fornire le proprie eventuali controdeduzioni nel termine di trenta giorni, le quali venivano presentate da quest’ultima in data 8.11.2018.
Con provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data 30.01.2019, il Comune di Noto negava il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, in quanto l’immobile, ricadente all’interno dei 150 metri dalla battigia, ossia in un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, non risultava sanabile perché non completato, nelle sue strutture essenziali, alla data del 31.12.1976, in violazione del combinato disposto dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985 e dell’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 12 n. 78/1976.
Tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale con ricorso iscritto al n. -OMISSIS- R.G., cui seguiva la sentenza n. -OMISSIS-con cui veniva rilevato, in particolare, che “... parte ricorrente non [avesse] assolto all’onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato la realizzazione dell’immobile, quantomeno nelle sue strutture essenziali, entro il 31 dicembre 1976 ”, respingendosi, pertanto, il gravame.
Nelle more di tale giudizio, in data 2.02.2024 il Comune di Noto adottava l’ordinanza di demolizione n. 49-D, con la quale l’Ente comunale, richiamato il predetto provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria notificato in data 30.01.2019, ordinava alla Sig.ra -OMISSIS- di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, alla demolizione del manufatto oggetto di diniego ed al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Con ricorso notificato in data 13.07.2024 e depositato il 31.07.2024 la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti: 1) la predetta ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-emessa in data 2.04.2024, e notificata in data 17.05.2024, con la quale il Comune di Noto, richiamato il provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, notificato in data 30.01.2019, ha ordinato alla Sig.ra -OMISSIS- di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, alla demolizione del manufatto oggetto di diniego ed al ripristino dello stato dei luoghi; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Il suddetto atto è stato impugnato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976, dell’art. 23 L.R. n. 37/1985 e dell’art. 2, comma 3 L.R. n. 15/1991 ; 2) Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; ingiustizia e contraddittorietà manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte che ricorre in giudizio ha dedotto che l’ordinanza di demolizione risultasse illegittima alla luce della supposta illegittimità del presupposto diniego di condono, in quanto l’immobile sarebbe stato realizzato, nelle sue strutture essenziali, in data precedente al 31.12.1976, con conseguente sua sanabilità. Tanto sarebbe dimostrato:
- dalla scrittura privata del 4.01.1976, da cui si evincerebbe la disponibilità del terreno su cui è stata realizzata l’opera di cui è negata la sanatoria;
- dal contratto di appalto concluso tra la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- in data 30.04.1976 per la realizzazione di “ una casetta prefabbricata di mq 75 su un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in contrada -OMISSIS- ”;
- dall’atto di notorietà dell’8.01.1981, da cui risulterebbe la consistenza dell’opera riferita alla data del 30.09.1978, avendo quattro persone dichiarato, separatamente e concordemente, che il fabbricato fosse stato costruito nel corso dell’anno 1976.
La parte ha chiesto, altresì, la sospensione impropria del presente giudizio alla luce della pendenza del giudizio scaturente dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A.R.S. ( ex multis , con ordinanza n. -OMISSIS-), secondo cui « è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 – quanto alle parole “devono intendersi” (anziché “sono”); e, comunque, nella parte in cui detto comma 3 estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata, ossia impone la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle “disposizioni di cui all’art. 15, prima comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78” sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15 del 1991 – per travalicamento dei limiti connaturati alla retroattività delle leggi e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione, oltre che per gli ulteriori profili indicati in parte motiva ».
2.2. Con la seconda doglianza la parte ricorrente ha insistito sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, asserendo di aver dimostrato la realizzazione dell’immobile nel maggio 1976 e sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in adeguato conto l’urbanizzazione dell’area su cui insiste il fabbricato di cui è stata negata la sanatoria.
Viene altresì lamentata l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, considerato l’affidamento ingenerato circa la sanabilità del manufatto in ragione del lasso di tempo decorso dalla presentazione dell’istanza di condono nel 1987.
2.3. La parte ha chiesto, in via istruttoria, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 210 c.p.c., di disporsi, nei confronti del Comune di Noto, l’ordine di esibizione del Regolamento Edilizio, nonché del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione e/o degli atti di pianificazione e dei piani di attuazione che nel 1976 regolamentavano il territorio comunale e, nello specifico, la zona ove insiste l’immobile della ricorrente; in ogni caso, dello strumento di disciplina urbanistica ed edilizia del territorio anche se successivo al 1976.
3. Con decreto n. -OMISSIS- il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misura cautelare monocratica presentata in seno al ricorso.
4. A seguito della camera di consiglio dell’11.09.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione: i) ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione impropria presentata dalla parte ricorrente, in quanto afferente alla legittimità dell’atto presupposto (diniego della concessione edilizia in sanatoria) rispetto a quello qui impugnato, sulla cui legittimità si è già pronunciato questo T.A.R. con sentenza n. -OMISSIS- ii) ha respinto la domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris .
5. Con memoria di costituzione del 29.10.2024 il Comune di Noto, Amministrazione intimata, ha controdedotto rispetto alle doglianze presentate dalla ricorrente, rilevando, in particolare, che quest’ultima non avesse fornito adeguata prova dell’asserita costruzione dell’immobile in data antecedente a giugno 1976 e che, in assenza di un legittimo affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato, l’atto impugnato risultasse adeguatamente motivato.
6. Con ordinanza n.-OMISSIS- il C.G.A.R.S. ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente in seno al proprio ricorso avverso la sentenza n. -OMISSIS- sopra citata, rilevando l’assenza del requisito del fumus boni iuris .
7. All’udienza pubblica del 3.12.2025 il difensore della parte resistente ha chiesto un rinvio della trattazione del merito della controversia al fine di produrre il sopravvenuto provvedimento di revoca dell’atto impugnato adottato dall’Ente, rappresentando di non aver potuto provvedere al tempestivo deposito dello stesso per avvenuta decorrenza dei termini a difesa.
Il Presidente del Collegio, in accoglimento della suddetta richiesta di rinvio, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il rinvio della trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 25.03.2026.
8. Con memoria del 20.01.2026 il Comune di Noto ha rappresentato di aver adottato l’ordinanza n.-OMISSIS-del Settore III “LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio”, versata in atti in pari data, con cui è stata disposta la revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, avversata con il presente ricorso.
9. Con memoria del 23.02.2026 la parte ricorrente, preso atto del contenuto di tale ordinanza, si è rimessa alla valutazione del Collegio ai fini della possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la liquidazione delle spese, ai fini della cui statuizione ha rilevato, in particolare, di essere venuta a conoscenza – solo dopo aver eseguito l’accesso agli atti sulla base dei quali la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa ha emesso il parere di conformità n. -OMISSIS-con il quale l’Ente comunale resistente avrebbe “avviato”, in tale data, il procedimento di concessione del condono edilizio con riguardo ai fatti di causa, richiedendo alla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa il relativo parere di competenza.
La parte ha evidenziato, nello specifico, che tale atto di impulso fosse stato spedito a mezzo posta a un indirizzo differente da quello di residenza, asserendo che in tale condotta si concretizzi una violazione del canone di lealtà processuale di cui all’art. 88, comma 1, c.p.c., atteso che sarebbe stato violato il divieto di non ostacolare la sollecita definizione del presente giudizio.
10. All’udienza pubblica del 25.03.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
11. Il ricorso è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per quanto di seguito esposto e considerato.
11.1. Il provvedimento impugnato ha cessato di produrre i propri effetti in data 27.11.2025, data nella quale, con provvedimento n.-OMISSIS-del Settore III “LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio” del Comune di Noto, è stata disposta la revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Tale evidenza fattuale integra una delle fattispecie in presenza delle quali, per consolidata giurisprudenza, si concretizza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, venendo in rilievo “ un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 5438; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303).
12. In considerazione delle peculiarità della vicenda controversa e del suo esito, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti, a nulla valendo, ai fini di tale statuizione, che la parte ricorrente non abbia avuto eventualmente tempestiva conoscenza della nota prot. n. -OMISSIS-con cui l’Ente comunale resistente avrebbe avviato, in tale data, il procedimento di concessione del condono edilizio con riguardo all’immobile oggetto dei fatti di causa (asseritamente inviata a un indirizzo differente da quello di residenza della parte ricorrente). Tale eventuale condotta, infatti, non rileva ai fini della valutazione della contrarietà ai doveri di lealtà processuale da parte dell’Amministrazione, il cui comportamento processuale rispetto all’oggetto specifico del presente giudizio non viola tale canone di condotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato strettamente idoneo a rivelare l’identità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RA | RO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.