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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2156/2023 trattenuta in decisione all'udienza del
10.4.2025 ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c., promossa da:
(C.F. ), in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. CARIATI Parte_1 P.IVA_1 CP_1
MARCO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la , in esito alla notificazione da Parte_1 Controparte_2
parte sua di precetto in data 31.5.2023 per somma pari ad € 37.359,27, deducendo: di avere per molti anni collaborato con la convenuta alla gestione di eventi pubblicitari finalizzati alla promozione di abiti da sposa, stante rapporto di risalente amicizia;
che a causa della situazione di sovraindebitamento della quest'ultima manifestava la necessità di cessare la propria attività vendendo a corpo merce e CP_2 pagina 1 di 3 attrezzatura del proprio negozio;
che a tanto la società aveva acconsentito a precipua condizione che il pagamento fosse dilazionato nel tempo, cessata la pandemia;
che nonostante gli accordi, in data
24.11.2021 l'opposta aveva preteso il pagamento e vani erano risultati i tentativi di concordare un piano rateale, nonostante la forte battuta d'arresto del mercato conseguente all'evento endemico.
Su tali basi e dando atto della permanente sua condizione di difficoltà economica, l'attrice ha chiesto al
Tribunale di “esperire tentativo di conciliazione tra le parti al precipuo fine di concordare un piano rateale”, con compensazione delle spese di giudizio.
La precettante si è costituita eccependo: la inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di opposizione a precetto, deprivato delle condizioni necessarie a tale qualificazione;
la decadenza dell'opponente dalla proposizione di opposizione ex art. 617 c.p.c.; la sussistenza delle condizioni per applicazione dell'art. 96 c.p.c. stanti la genericità della profferta di pagamento ed il carattere meramente dilatorio e pregiudizievole dell'azione; ha quindi chiesto “in via preliminare, rigettare la proposta opposizione a precetto, poiché palesemente inammissibile, irrituale ed irricevibile oltreché carente di motivazione e pertanto infondata in fatto e diritto” con condanna dell'attrice al pagamento delle spese aggravate ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione.
****************
La domanda proposta è da dichiarare inammissibile, essa consistendo in una richiesta insuscettibile di fondare l'emissione di un provvedimento giudiziale definitivo, in rito o merito, in quanto esclusivamente diretta a sollecitare l'esercizio del potere conciliativo dell'Ufficio giudiziario adito.
Ad ogni buon conto va osservato che le deduzioni formulate nell'atto di citazione, laddove dirette a sostenere l'inesigibilità del credito perché sottoposto a dilazione successiva alla cessazione della pandemia, sono state genericamente formulate e risultano del tutto deprivate di riscontro in atti, il che esime il Tribunale anche dal vaglio della loro ammissibilità in sede di dichiarata opposizione all'esecuzione.
Ne discende l'invocata declaratoria di inammissibilità.
Le spese di giudizio possono essere compensate per un terzo in ragione della reiterata manifestazione di volontà dell'attrice di provvedere al pagamento rateale della somma precettata ma devono seguire per il resto l'accertata soccombenza, con la richiesta distrazione. pagina 2 di 3 Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. come invocata, non essendo prospettato pregiudizio conseguente all'azione ulteriore rispetto all'esborso per spese legali, già oggetto di regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'azione inammissibile;
compensate le spese di lite per un terzo, condanna l'attrice al pagamento dei residui due terzi, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., distratti in favore dell'avv.
Francesco Pati
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2156/2023 trattenuta in decisione all'udienza del
10.4.2025 ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c., promossa da:
(C.F. ), in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. CARIATI Parte_1 P.IVA_1 CP_1
MARCO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la , in esito alla notificazione da Parte_1 Controparte_2
parte sua di precetto in data 31.5.2023 per somma pari ad € 37.359,27, deducendo: di avere per molti anni collaborato con la convenuta alla gestione di eventi pubblicitari finalizzati alla promozione di abiti da sposa, stante rapporto di risalente amicizia;
che a causa della situazione di sovraindebitamento della quest'ultima manifestava la necessità di cessare la propria attività vendendo a corpo merce e CP_2 pagina 1 di 3 attrezzatura del proprio negozio;
che a tanto la società aveva acconsentito a precipua condizione che il pagamento fosse dilazionato nel tempo, cessata la pandemia;
che nonostante gli accordi, in data
24.11.2021 l'opposta aveva preteso il pagamento e vani erano risultati i tentativi di concordare un piano rateale, nonostante la forte battuta d'arresto del mercato conseguente all'evento endemico.
Su tali basi e dando atto della permanente sua condizione di difficoltà economica, l'attrice ha chiesto al
Tribunale di “esperire tentativo di conciliazione tra le parti al precipuo fine di concordare un piano rateale”, con compensazione delle spese di giudizio.
La precettante si è costituita eccependo: la inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di opposizione a precetto, deprivato delle condizioni necessarie a tale qualificazione;
la decadenza dell'opponente dalla proposizione di opposizione ex art. 617 c.p.c.; la sussistenza delle condizioni per applicazione dell'art. 96 c.p.c. stanti la genericità della profferta di pagamento ed il carattere meramente dilatorio e pregiudizievole dell'azione; ha quindi chiesto “in via preliminare, rigettare la proposta opposizione a precetto, poiché palesemente inammissibile, irrituale ed irricevibile oltreché carente di motivazione e pertanto infondata in fatto e diritto” con condanna dell'attrice al pagamento delle spese aggravate ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione.
****************
La domanda proposta è da dichiarare inammissibile, essa consistendo in una richiesta insuscettibile di fondare l'emissione di un provvedimento giudiziale definitivo, in rito o merito, in quanto esclusivamente diretta a sollecitare l'esercizio del potere conciliativo dell'Ufficio giudiziario adito.
Ad ogni buon conto va osservato che le deduzioni formulate nell'atto di citazione, laddove dirette a sostenere l'inesigibilità del credito perché sottoposto a dilazione successiva alla cessazione della pandemia, sono state genericamente formulate e risultano del tutto deprivate di riscontro in atti, il che esime il Tribunale anche dal vaglio della loro ammissibilità in sede di dichiarata opposizione all'esecuzione.
Ne discende l'invocata declaratoria di inammissibilità.
Le spese di giudizio possono essere compensate per un terzo in ragione della reiterata manifestazione di volontà dell'attrice di provvedere al pagamento rateale della somma precettata ma devono seguire per il resto l'accertata soccombenza, con la richiesta distrazione. pagina 2 di 3 Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. come invocata, non essendo prospettato pregiudizio conseguente all'azione ulteriore rispetto all'esborso per spese legali, già oggetto di regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'azione inammissibile;
compensate le spese di lite per un terzo, condanna l'attrice al pagamento dei residui due terzi, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., distratti in favore dell'avv.
Francesco Pati
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3