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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4250 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Ruopoli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Ruopoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu SANA, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di Quartu SANA (CA), Via Giovanni Todde n. 11, resterà nella disponibilità del IG. e verrà a lui assegnata, con ogni CP_1 sua pertinenza.
3. La IG.ra rimarrà con le sue figlie presso l'abitazione coniugale sino a Pt_1 quando non troverà una sistemazione consona alle esigenze di tutti, con un termine massimo di un anno dalla data della separazione.
4. Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori e continueranno a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Le minori avranno, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio della madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra
Pag. 2 di 4 scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
5. Nel determinare le modalità della presenza delle figlie e con i Per_1 Per_2 genitori, si stabilisce che il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie.
I genitori concorderanno di anno in anno, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, come ripartire tra loro i giorni in cui le figlie trascorreranno con ciascuno di essi le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, in modo comunque da assicurargli la possibilità di vedere entrambi.
6. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di concorso al mantenimento delle CP_1 Pt_1 figlie minori e a decorrere dalla data in cui la IG.ra avrà reperito una Pt_1 nuova abitazione ove si trasferirà con le figlie, un assegno mensile di € 500,00, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di queste ultime, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
7. Saranno altresì a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse delle figlie e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità:
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
8. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra Parte_1
Pag. 3 di 4 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere alcuna reciproca pretesa a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4250 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Ruopoli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Ruopoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu SANA, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di Quartu SANA (CA), Via Giovanni Todde n. 11, resterà nella disponibilità del IG. e verrà a lui assegnata, con ogni CP_1 sua pertinenza.
3. La IG.ra rimarrà con le sue figlie presso l'abitazione coniugale sino a Pt_1 quando non troverà una sistemazione consona alle esigenze di tutti, con un termine massimo di un anno dalla data della separazione.
4. Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori e continueranno a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Le minori avranno, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio della madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra
Pag. 2 di 4 scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
5. Nel determinare le modalità della presenza delle figlie e con i Per_1 Per_2 genitori, si stabilisce che il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie.
I genitori concorderanno di anno in anno, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, come ripartire tra loro i giorni in cui le figlie trascorreranno con ciascuno di essi le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, in modo comunque da assicurargli la possibilità di vedere entrambi.
6. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di concorso al mantenimento delle CP_1 Pt_1 figlie minori e a decorrere dalla data in cui la IG.ra avrà reperito una Pt_1 nuova abitazione ove si trasferirà con le figlie, un assegno mensile di € 500,00, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di queste ultime, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
7. Saranno altresì a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse delle figlie e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità:
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
8. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra Parte_1
Pag. 3 di 4 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere alcuna reciproca pretesa a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4