TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17639 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa ON SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37876 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Sonia Franzese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, In
Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 5, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23, presso e nello studio
1 dell'Avv. Antonio Caruso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.6.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 8.5.1988 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione erano nati i figli Per_1
(26.6.1995) e (5.5.1997); che in data 10.3.2009 il Tribunale di Roma, Per_2
con sentenza n. 5402/2009, dichiarava la separazione personale dei coniugi,
con addebito al marito, le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento dei figli, all'epoca minori, alla madre, cui veniva assegnata la casa coniugale,
con modalità di frequentazione per il padre, tenuto al versamento di un contributo per il mantenimento della prole pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno per il mantenimento della moglie pari ad euro 300,00 mensili;
che la Corte d'Appello, con sentenza n. 718/2013 resa in data 7.2.2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, fermo il resto, riduceva ad euro 1.000,00 mensili l'importo del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
con modifica dei provvedimenti separatavi, disponendosi la revoca del contributo di mantenimento per i due figli, essendo divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi, nonché la revoca del mantenimento in favore della moglie, impiegata in attività lavorativa,
deducendo il peggioramento della propria situazione reddituale.
Si costituiva in giudizio la resistente, che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si opponeva alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, chiedendo il riconoscimento di assegno divorzile per sé di euro 1.200,00 mensili, lamentando il deterioramento della propria condizione reddituale, ed aumento ad euro 1.000,00 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento del solo figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
All'udienza presidenziale del 24.1.23 - trattata cartolarmente ex art. 221
L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale - il Presidente,
dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative, come allo stato vigenti, e rimetteva le parti dinnanzi a sé
quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 31.5.23, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando il ricorrente per la sentenza parziale sullo status,
senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e per i termini ex art.183, VI co.
c.p.c., previa istanza per la modifica dei provvedimenti presidenziali, e la resistente per i termini ex art.183, VI co. c.p.c.; il G.I., denegato ogni provvedimento sulla richiesta di modifica svolta da parte ricorrente, in assenza dei presupposti ex art. 709 IV co. c.p.c., riservava la decisione sullo status al
Collegio, con termini ex art.190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 27.7.23 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa va rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione, con separata ordinanza, dei termini ex art.183, VI co. c.p.c.
Successivamente, non ammesse le prove orali, disposta ed espletata indagine per il tramite della polizia tributaria, acquisitene gli esiti, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al
25.6.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 27.7.23 sentenza parziale sullo status.
Relativamente ai figli della coppia, è incontestata l'autonomia del figlio secondogenito . Per_2
In ordine al primogenito , oggi di anni 30 (è nato nel 1995), deve Per_1
osservarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale ritiene di aderire “compete al giudice di merito: a)
verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica,
con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c)
stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento”, che, in particolare, “l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (cfr., in termini, Cass. civ. sez. I,
23/01/2024, n.2259).
In punto di riparto probatorio, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente il contributo di mantenimento, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi,
con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr., in termini, Cass. 26875/2023; (Cass. n. 26875/2023; Cass. 12123/2024).), ciò in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda (così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore), è
onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica
- precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro, dal momento che con il raggiungimento della maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Come pure di recente affermato, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più
elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro;
inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento -
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/07/2025, n.19623).
Nel caso di specie la resistente ha posto a fondamento del riconoscimento del contributo sulla scorta di problematiche di salute del figlio, in particolare documentando la sussistenza di “Disturbo post traumatico da stress con ansia
e somatizzazioni da neglect paterno” (cfr. attestazione del Prof. Per_3
psichiatra in servizio presso il Centro di disturbi della personalità dell'Ospedale
San Camillo di Roma” del 26.10.22) dal professionista posto in rapporto condizionalistico con l'abbandono paterno e le traumatiche fasi separative, sì
da caricarlo di ruolo e responsabilità nei confronti della madre e del fratello “
condizionando il percorso di vita e di studio” a tal fine suggerendo la prosecuzione dell'approccio psicoterapico in atto.
Osserva il Collegio come la suddetta documentazione, oltre che datata, non è
stata corroborata da ulteriori elementi atti a comprovare una condizione di inabilità al lavoro del figlio né invero è documentata la prosecuzione agli studi.
Conseguentemente, deve revocarsi il contributo di mantenimento a favore di entrambi i figli versato da . Parte_1
La cessazione dell'obbligo di versare il mantenimento a favore del figlio maggiorenne non elide il diritto a richiedere gli alimenti, nella sussistenza dei presupposti legali.
La raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre determina la revoca assegnazione dell'ex casa familiare, atteso che detta assegnazione si giustifica solo in ragione del preminente interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (vedi, tra le altre, Cass. civ. 25604/2018).
Per quanto concerne il contributo economico richiesto dalla resistente, non ricorrono sopravvenienze giustificanti la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione, il quale, pertanto rimane dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile (cfr.,
in termini, Cass. civ. 3852/2021).
Relativamente alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, cui il ricorrente si è opposto, si osserva quanto segue.
Occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento di un contributo di mantenimento in sede separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti,
per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della
L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il
diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non
autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio, sussiste in capo alla resistente il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ed invero, premesso che in sede di riconoscimento ed attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tener conto delle potenzialità
economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità
delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare,
posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambe le parti (cfr., in termini Cass. 30502/24), la documentazione versata in atti da ambo le parti unitamente alle risultanze della polizia tributaria restituisce un quadro di persistente squilibrio tra le parti, come già in epoca separativa.
Ed invero, anche limitando la comparizione ai modelli fiscali dell'ultimo triennio disponibile depositati in atti si evince che , dirigente Parte_1
medico, ha conseguito nell'anno 2024 un reddito lordo complessivo di euro
173697, nell'anno 2023 di euro 133432, nell'anno 2022 di euro 114172, a fronte di redditi dichiarati per di euro 27435,00 nel 2024, di Controparte_1
euro 26030,00 nel 2023, di euro 24227,00 nel 2022; che tale squilibrio persiste anche volendo considerare gli oneri restitutori allegati nella dichiarazione sostitutiva depositata in sede presidenziale, mentre risulta invece omesso dal ricorrente, pur richiesto dal Collegio in data 27.7.23, il deposito di dichiarazione sostitutiva aggiornata, come della documentazione bancaria
(quest'ultima non depositata nemmeno in sede presidenziale), così da aver reso necessario approfondimento tributario e dovendosi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.; che superiori risultano le consistenze immobiliari del ricorrente, mentre del tutto priva di supporto probatorio è la dichiarata esposizione debitoria per oltre 400.000,00 né superata per il tramite disposto approfondimento tributario, peraltro anche contestato dal medesimo ricorrente.
Tale squilibrio reddituale è in tutta evidenza destinato ad aumentare in conseguenza, per un verso, della revoca del contributo per i figli a carico del padre, per altro verso, a cagione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, così dovendo la stessa verosimilmente sostenere in futuro oneri abitativi.
Dato lo squilibrio economico-patrimoniale come rilevato, ritiene il Tribunale
che non possa con le sue sole risorse sopperire alle proprie Controparte_1
esigenze quotidiane e di vita, necessitando dell'ausilio del ricorrente,
dovendosi inoltre riconoscere alla stessa in termini perequativi compensativi,
l'apporto dato al ménage familiare e alla cura dei figli durante il non breve rapporto coniugale, dimorando il ricorrente in altra città per ragioni di lavoro,
come accertato con efficacia di giudicato tra le parti dal Giudice separativo (cfr.
sentenza separazione in atti).
Al riguardo, è un dato oggettivo che il contributo dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune e dell'attuale posizione lavorativa e reddituale del marito sia stato fornito mediante l'assunzione sulla stessa del peso prevalente della cura della casa e dei figli. Inoltre, il perpetuarsi di tale assetto di vita per quasi venti anni deve ritenersi indicativo, per comportamento concludente, di un accordo in tal senso delle parti, evidenziandosi che la prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, ben può essere data mediante presunzioni, (cfr. Cass.
civ. SU 18287/2018, 22942/24, 7011/25).
In tal senso, dati i redditi dei coniugi come determinati, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage coniugale,
considerata, per un verso, la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (1988) alla data della separazione (2004, data del deposito del ricorso per separazione) e l'età della resistente (62 anni), così da non rendere prevedibile un reinserimento nel mondo del lavoro, anche per le documentate ragioni di salute che ne hanno determinato la cessazione anticipata, il Collegio
stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 550,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare al domicilio della resistente entro il giorno 5 del mese.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A
tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che,
pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della sentenza ove si è statuito sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37876/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) revoca il contributo di mantenimento versato da in favore dei Parte_1
figli;
2) revoca l'assegnazione alla resistente della casa coniugale;
3) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1
mensile di euro 550,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1.12.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa ON SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37876 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Sonia Franzese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, In
Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 5, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23, presso e nello studio
1 dell'Avv. Antonio Caruso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.6.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 8.5.1988 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione erano nati i figli Per_1
(26.6.1995) e (5.5.1997); che in data 10.3.2009 il Tribunale di Roma, Per_2
con sentenza n. 5402/2009, dichiarava la separazione personale dei coniugi,
con addebito al marito, le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento dei figli, all'epoca minori, alla madre, cui veniva assegnata la casa coniugale,
con modalità di frequentazione per il padre, tenuto al versamento di un contributo per il mantenimento della prole pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di un assegno per il mantenimento della moglie pari ad euro 300,00 mensili;
che la Corte d'Appello, con sentenza n. 718/2013 resa in data 7.2.2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, fermo il resto, riduceva ad euro 1.000,00 mensili l'importo del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
con modifica dei provvedimenti separatavi, disponendosi la revoca del contributo di mantenimento per i due figli, essendo divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi, nonché la revoca del mantenimento in favore della moglie, impiegata in attività lavorativa,
deducendo il peggioramento della propria situazione reddituale.
Si costituiva in giudizio la resistente, che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si opponeva alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, chiedendo il riconoscimento di assegno divorzile per sé di euro 1.200,00 mensili, lamentando il deterioramento della propria condizione reddituale, ed aumento ad euro 1.000,00 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento del solo figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
All'udienza presidenziale del 24.1.23 - trattata cartolarmente ex art. 221
L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale - il Presidente,
dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative, come allo stato vigenti, e rimetteva le parti dinnanzi a sé
quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 31.5.23, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando il ricorrente per la sentenza parziale sullo status,
senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e per i termini ex art.183, VI co.
c.p.c., previa istanza per la modifica dei provvedimenti presidenziali, e la resistente per i termini ex art.183, VI co. c.p.c.; il G.I., denegato ogni provvedimento sulla richiesta di modifica svolta da parte ricorrente, in assenza dei presupposti ex art. 709 IV co. c.p.c., riservava la decisione sullo status al
Collegio, con termini ex art.190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 27.7.23 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa va rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione, con separata ordinanza, dei termini ex art.183, VI co. c.p.c.
Successivamente, non ammesse le prove orali, disposta ed espletata indagine per il tramite della polizia tributaria, acquisitene gli esiti, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per precisazione delle conclusioni al
25.6.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 27.7.23 sentenza parziale sullo status.
Relativamente ai figli della coppia, è incontestata l'autonomia del figlio secondogenito . Per_2
In ordine al primogenito , oggi di anni 30 (è nato nel 1995), deve Per_1
osservarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale ritiene di aderire “compete al giudice di merito: a)
verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica,
con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c)
stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento”, che, in particolare, “l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (cfr., in termini, Cass. civ. sez. I,
23/01/2024, n.2259).
In punto di riparto probatorio, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente il contributo di mantenimento, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi,
con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr., in termini, Cass. 26875/2023; (Cass. n. 26875/2023; Cass. 12123/2024).), ciò in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda (così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore), è
onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica
- precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro, dal momento che con il raggiungimento della maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Come pure di recente affermato, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più
elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro;
inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento -
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/07/2025, n.19623).
Nel caso di specie la resistente ha posto a fondamento del riconoscimento del contributo sulla scorta di problematiche di salute del figlio, in particolare documentando la sussistenza di “Disturbo post traumatico da stress con ansia
e somatizzazioni da neglect paterno” (cfr. attestazione del Prof. Per_3
psichiatra in servizio presso il Centro di disturbi della personalità dell'Ospedale
San Camillo di Roma” del 26.10.22) dal professionista posto in rapporto condizionalistico con l'abbandono paterno e le traumatiche fasi separative, sì
da caricarlo di ruolo e responsabilità nei confronti della madre e del fratello “
condizionando il percorso di vita e di studio” a tal fine suggerendo la prosecuzione dell'approccio psicoterapico in atto.
Osserva il Collegio come la suddetta documentazione, oltre che datata, non è
stata corroborata da ulteriori elementi atti a comprovare una condizione di inabilità al lavoro del figlio né invero è documentata la prosecuzione agli studi.
Conseguentemente, deve revocarsi il contributo di mantenimento a favore di entrambi i figli versato da . Parte_1
La cessazione dell'obbligo di versare il mantenimento a favore del figlio maggiorenne non elide il diritto a richiedere gli alimenti, nella sussistenza dei presupposti legali.
La raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre determina la revoca assegnazione dell'ex casa familiare, atteso che detta assegnazione si giustifica solo in ragione del preminente interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (vedi, tra le altre, Cass. civ. 25604/2018).
Per quanto concerne il contributo economico richiesto dalla resistente, non ricorrono sopravvenienze giustificanti la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione, il quale, pertanto rimane dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile (cfr.,
in termini, Cass. civ. 3852/2021).
Relativamente alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, cui il ricorrente si è opposto, si osserva quanto segue.
Occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento di un contributo di mantenimento in sede separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti,
per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass.
civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della
L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il
diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non
autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio, sussiste in capo alla resistente il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ed invero, premesso che in sede di riconoscimento ed attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tener conto delle potenzialità
economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità
delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare,
posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambe le parti (cfr., in termini Cass. 30502/24), la documentazione versata in atti da ambo le parti unitamente alle risultanze della polizia tributaria restituisce un quadro di persistente squilibrio tra le parti, come già in epoca separativa.
Ed invero, anche limitando la comparizione ai modelli fiscali dell'ultimo triennio disponibile depositati in atti si evince che , dirigente Parte_1
medico, ha conseguito nell'anno 2024 un reddito lordo complessivo di euro
173697, nell'anno 2023 di euro 133432, nell'anno 2022 di euro 114172, a fronte di redditi dichiarati per di euro 27435,00 nel 2024, di Controparte_1
euro 26030,00 nel 2023, di euro 24227,00 nel 2022; che tale squilibrio persiste anche volendo considerare gli oneri restitutori allegati nella dichiarazione sostitutiva depositata in sede presidenziale, mentre risulta invece omesso dal ricorrente, pur richiesto dal Collegio in data 27.7.23, il deposito di dichiarazione sostitutiva aggiornata, come della documentazione bancaria
(quest'ultima non depositata nemmeno in sede presidenziale), così da aver reso necessario approfondimento tributario e dovendosi valutare tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.; che superiori risultano le consistenze immobiliari del ricorrente, mentre del tutto priva di supporto probatorio è la dichiarata esposizione debitoria per oltre 400.000,00 né superata per il tramite disposto approfondimento tributario, peraltro anche contestato dal medesimo ricorrente.
Tale squilibrio reddituale è in tutta evidenza destinato ad aumentare in conseguenza, per un verso, della revoca del contributo per i figli a carico del padre, per altro verso, a cagione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, così dovendo la stessa verosimilmente sostenere in futuro oneri abitativi.
Dato lo squilibrio economico-patrimoniale come rilevato, ritiene il Tribunale
che non possa con le sue sole risorse sopperire alle proprie Controparte_1
esigenze quotidiane e di vita, necessitando dell'ausilio del ricorrente,
dovendosi inoltre riconoscere alla stessa in termini perequativi compensativi,
l'apporto dato al ménage familiare e alla cura dei figli durante il non breve rapporto coniugale, dimorando il ricorrente in altra città per ragioni di lavoro,
come accertato con efficacia di giudicato tra le parti dal Giudice separativo (cfr.
sentenza separazione in atti).
Al riguardo, è un dato oggettivo che il contributo dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune e dell'attuale posizione lavorativa e reddituale del marito sia stato fornito mediante l'assunzione sulla stessa del peso prevalente della cura della casa e dei figli. Inoltre, il perpetuarsi di tale assetto di vita per quasi venti anni deve ritenersi indicativo, per comportamento concludente, di un accordo in tal senso delle parti, evidenziandosi che la prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, ben può essere data mediante presunzioni, (cfr. Cass.
civ. SU 18287/2018, 22942/24, 7011/25).
In tal senso, dati i redditi dei coniugi come determinati, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie durante il matrimonio al ménage coniugale,
considerata, per un verso, la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione (1988) alla data della separazione (2004, data del deposito del ricorso per separazione) e l'età della resistente (62 anni), così da non rendere prevedibile un reinserimento nel mondo del lavoro, anche per le documentate ragioni di salute che ne hanno determinato la cessazione anticipata, il Collegio
stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 550,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare al domicilio della resistente entro il giorno 5 del mese.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti,
rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A
tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma tredicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07). Nel caso di specie, non sussistono elementi per giustificare la diversa decorrenza che,
pertanto, deve essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della sentenza ove si è statuito sullo status.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37876/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) revoca il contributo di mantenimento versato da in favore dei Parte_1
figli;
2) revoca l'assegnazione alla resistente della casa coniugale;
3) pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1
mensile di euro 550,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1.12.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SI