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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/09/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5353/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5353/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 settembre 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attore l'Avv. F. Stante per la convenuta l'Avv. P. Passarini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice opponente precisa come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito e in via definitiva, accertare e dichiarare estinto il debito por- tato dall'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione;
- condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite.”
Parte convenuta opposta precisa come segue:
“In via preliminare: accertare e dichiarare, con ogni conseguente declarato- ria, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. per aver l'attore notificato medesimo at- to di citazione in data 22.08.2024 avanti il Tribunale di Bari;
1 Sempre in via preliminare: in merito all'impugnazione dell'intimazione di pagamento 12220239003514729000 dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito in favore del Giudice Tributario con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti tributi come meglio specificate in narrativa, nonché il di- fetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale in funzione di
Giudice del lavoro con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contri- buti INPS ed agli avvisi di addebito INPS come meglio specificati in narrativa, ed in favore del Giudice di Pace con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al Codice della Strada come meglio specificate in narrativa;
Ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità per tardività di qualsivoglia opposizione;
nel merito, senza rinuncia alle conclusioni in via preliminare: preso atto della mancata contestazione dell'avvenuta notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento opposta, accertata l'avvenuta notifica degli atti interruttivi allegati al presente atto, viste le richiamate di- sposizioni di legge sulla sospensione della prescrizione, dichiararsi in ogni ca- so valida ed efficace l'intimazione di pagamento 12220239003514729000 opposta ed esigibili i crediti portati dai titoli ad essa sottesi, per non essere intervenuta alcuna prescrizione degli stessi;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore
14.30 per lettura sentenza e dispositivo. I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal comparire. Riaperta la discussione alle ore 14.30 pro- nuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5353/2024 promossa da:
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STANTE FRANCESCO come da procura alle liti prodotta con l'iscrizione a ruolo
- Attore opponente - contro
(p. iva ), rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'Avv. PASSARINI PAOLO come da procura alle liti deposi- tata con la comparsa di risposta
- Convenuta opposta -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- L'iniziativa di parte attrice rappresenta una reazione, presentata nelle forme dell'atto di citazione in opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva, ad un avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r.
602/1973: l'avviso è stato notificato il 20.6.23, mentre l'atto di citazione è stato notificato al concessionario per la riscossione in data 18.9.2024.
3 2.- L'atto di intimazione ad adempiere opposto si riferisce ad una congerie di cartelle di pagamento relative a debiti erariali, sia per entrate tributarie, sia per entrate non tributarie e si riferisce ad una pretesa creditoria di comples- sivi euro 2.361.336,68.
3.- La sola causa petendi spesa dall'opponente per contestare l'esistenza dei crediti del concessionario per la riscossione attiene alla loro estinzione per sopravvenuta prescrizione, atteso che tra la data delle notifiche delle cartelle di pagamento e quella della notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere sarebbero decorsi dieci anni senza alcun atto interruttivo della prescrizione.
4.- Si è costituito il concessionario per la riscossione, sollevando una serie di eccezioni pregiudiziali in rito che, attenendo ai presupposti processuali della domanda, devono essere esaminate per prime nell'ordine logico.
5.- Anzitutto è fondata, nella parte in cui si riferisce alle entrate tributarie,
l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
6.- Ai fini dell'esame dell'eccezione di carenza di giurisdizione occorre, in- nanzitutto, richiamare il perspicuo dato normativo che regolamenta i confini tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria. Ebbene, l'art. 2 del d.lgs.
546/1992 così prescrive: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque de- nominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale … Restano escluse dalla giurisdizione tributa- ria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forza- ta tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del d.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del mede- simo decreto del Presidente della Repubblica”. L'art. 19, comma 1, prevede, inoltre, che devono essere impugnati, sia per vizi propri che per vizi derivati, con ricorso innanzi al giudice tributario sia il ruolo e la cartella di pagamento
4 che l'avviso di mora (ora sostituito dall'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973).
7.- Dal quadro normativo sopra delineato se ne desume che: -) l'eccezione di prescrizione non rileva di per sé ai fini del riparto di giurisdizione, ma oc- corre valutare se, eccependola, il contribuente fa valere in via mediata un vi- zio della notifica della cartella o dell'intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/1973 o dell'avviso impoesattivo (in qual caso sussiste la giurisdizione del giudice tri- butario), oppure fa valere un'inerzia che si colloca tutta a valle della notifica di tali atti (in qual caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario); -) il giudice ordinario non può conoscere, neppure in via incidentale, di vizi di ine- sistenza o nullità della notifica di atti impositivi o riscossivi: se per decidere della fondatezza dell'eccezione di prescrizione occorre conoscere di vizi degli atti a monte del pignoramento la giurisdizione spetta al giudice tributario
(cfr. Cass. Sez. Un. 7822/2020).
8.- Ebbene, nel caso di specie, l'attore eccepisce la prescrizione insorgendo non già nei confronti di un atto dell'esecuzione esattoriale (la quale inizia col pignoramento, cfr. combinato disposto artt. 49 d.p.r. 602/1973 e 491 cod. proc. civ.), ma opponendo un atto della fase della riscossione, e segnata- mente l'avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973, ov- verosia un atto espressamente devoluto alla cognizione del giudice tributario, in quanto prodromico (ma estraneo) al processo esecutivo.
9.- L'opponente, di fatti, contesta che l'estinzione del diritto per prescrizione si sarebbe, invero, verificata a valle della notifica delle cartelle di pagamento, ma a monte della notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.p.r.
602/1973 – che, a suo dire, sarebbe stato notificato per crediti tributari già prescritti – ovverosia di un atto della fase della riscossione e la cui cognizione dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 è espressamente devoluta al giudice tributa- rio.
5 10.- In questo caso, pertanto, l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non è ammissibile a norma dell'art. 57 d.p.r. 602/1973 perché, come osser- vato dalla Corte Costituzionale, “l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termini di decadenza – in tanto non è ammissibile, co- me prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzio- ne recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. 546/1992 non proposto af- fatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)”
(cfr. C. Cost. 114/2018). Secondo la Corte Costituzionale, dunque, in forza dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di demarcazione del- la giurisdizione è segnata dalla notifica della cartella esattoriale (ovvero dell'avviso di intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602/1973). Sino a tale momento (notifica del titolo esecutivo), la cognizione sull'atto, quale espressione del potere impositivo, è devoluta alla giurisdizio- ne tributaria. Al di là di tale confine, la giurisdizione spetta al giudice ordina- rio e, segnatamente, al giudice dell'esecuzione.
11.- In forza di queste premesse, coerentemente con quanto affermato più volte dal giudice regolatore dei conflitti di giurisdizione1, questo giudice deve 1Cfr. Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, n.26817: “Tanto meno rileva, ai fini della nega- zione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia con- testato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della ese- cuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n.
16986/2022) …
Nel caso di specie la regola di riparto della giurisdizione deriva dai principi espressi dalla già citata ordinanza delle S.U. di questa Corte n. 7822/2020, per la quale, in tema di controver-
6 declinare il proprio difetto di giurisdizione rispetto all'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esattoriale nella parte in cui si riferisce, eccependo- ne la prescrizione, ai crediti indicati nell'atto di intimazione ad adempiere portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
➢ cartella n. 12220100025720443000, notificata il 15/07/2013 nella par- te in cui si riferisce a debiti iscritti a ruolo per le imposte IRPEF ed
IRAP;
➢ Cartella n. 12220130003937461000, notificata il 21/03/2013 nella par- te in cui si riferisce alle imposte comunali;
➢ Cartella n. 12220150016084641000, notificata il 13/11/2015;
➢ Cartella n. 12220160016567719000, notificata il 16/11/2016;
➢ Cartella n. 12220160023793213000, notificata il 24/01/2017;
➢ Cartella n. 12220180016512786000, notificata il 28/12/2018;
➢ Cartella n. 12220180018450527000, notificata il 25/02/2019 nella par-
sie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pa- gamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: al- la giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla prete- sa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esatto- riale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della noti- fica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla prete- sa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intima- zione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifi- ca, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (conforme Cass., Sez. U., n. 21642/2021).”
7 te in cui si riferisce alle somme iscritte a ruolo per la tassa automobili- stica;
➢ Avviso di accertamento n. T6Z010303079/2013, notificato il
14/11/2013;
➢ Avviso di accertamento n. TY301J604656/2014, notificato il
19/12/2014;
➢ Avviso di accertamento n. T6Z01AC01632/2016, notificato il
23/07/2016;
➢ Avviso di accertamento n. T6Z01LD01519/2018, notificato il
03/11/2018.
12.- Affrontata la questione di giurisdizione, occorre ora affrontare le restanti questioni pregiudiziali in rito sollevate dalla convenuta opposta in relazione alle entrate pubbliche per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
13.1.- Viene, pertanto, ora in rilievo l'eccezione di incompetenza del giudice adito con riferimento alle entrate indicate negli atti della riscossione cui si ri- ferisce l'intimazione ad adempiere opposta che attengono alle sanzioni irro- gate per violazione del codice della strada.
13.2.- Orbene, i crediti dipendenti dall'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme del codice della strada sono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs.
150/2011, devolute alla competenza funzionale per materia del giudice di pace: trattandosi di competenza per materia non opera il criterio residuale della competenza per valore anche cumulato delle sanzioni oggetto dell'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione2.
8 13.3.- L'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione con cui si mira a contestare la prescrizione del diritto di credito dell'Amministrazione a riscuo- tere le sanzioni amministrative irrogate in tale ambito e, dunque,
l'inesistenza di tale credito, essendo un'ordinaria opposizione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ., per la quale ai sensi della citata disposizione val- gono gli ordinari criteri di riparto per competenza e valore, spetta al giudice di pace e non al tribunale, come è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cas- sazione3.
aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscri- zione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizio- ne proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada , non è attratta, in ragione dell'ammontare com- plessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.” 3Cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021, n.40561: “Altre volte invece l'amministrazione e
l'intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell'esecu- zione: ad es., quando l'opponente deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido. In questi casi la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa, quindi, è una opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. (o art. 617), e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).
1.5. Gli "ordinari criteri" in base ai quali individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), sono molto semplici: la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla conte- stazione del titolo. Il "titolo" a base dell'esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada
è l'ordinanza-ingiunzione … Ne' il giudizio di opposizione all'esecuzione muta la sua natura sol perché l'opposizione si fondi sulla asserita inesistenza del titolo
9 13.4.- Non vi sono, dunque, ragioni per discostarsi dal consolidato principio per cui: “la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata
(nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di com- petenza per materia individuati dall'art. 7 del dec. Igs. 1.9.2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento pre- supposto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7139 del 2017).
13.5.- Quanto alla competenza territoriale essa deve essere radicata, a men- te dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 150/2011 avanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
13.6.- Tuttavia, non essendo stata eccepita o rilevata d'ufficio, entro la bar- riera preclusiva di cui all'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza territoriale dell'adito foro di Verona, la competenza per territorio resta radicata, per tut- te le sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, presso il giu- dice di pace di Verona anche per quel che riguarda le cartelle emesse per in- frazioni commesse in altri territori.
14.- In applicazione dei sopra citati principi, questo giudice deve dichiararsi incompetente con riferimento all'eccezione di prescrizione spiegata in rela- zione alle sanzioni amministrative portate dall'avviso di intimazione ad adempiere e riferite ai seguenti titoli:
➢ Cartella n. 12220130003937461000, notificata il 21/03/2013 con rife- rimento ai crediti a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada;
esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, Rv. 634340 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276 - 01).”
10 ➢ Cartella n. 12220130024214600000, notificata il 22/08/2014;
➢ Cartella n. 12220130026472775000, notificata il 23/01/2014;
➢ Cartella n. 12220160000717279000, notificata il 02/06/2016;
➢ Cartella n. 12220170012893285000, notificata il 29/09/2017;
➢ Cartella n. 12220180018450527000, notificata il 25/02/2019 con rife- rimento alle entrate a titolo di sanzioni per violazione delle disposizioni del codice della strada;
➢ Cartella n. 12220190018201834000, notificata il 05/10/2019;
➢ Cartella n. 12220190022097423000, notificata il 13/09/2021;
➢ Cartella n. 12220220007392852000, notificata il 17/06/2022.
15. – L'incompetenza del giudice adito sussiste a favore del Giudice di Pa- ce sussiste anche in relazione alla Cartella n. 12220170005564986000, notificata il 06/06/2017 riferita a sanzioni amministrative che non ricado- no in una delle materie di cui all'art. 6, comma 4°, d.lgs. 150/2011 e non eccedono i valori previsti dal comma quinto del medesimo articolo.
16.1.- Rispetto ai crediti degli enti previdenziali per entrate dovute a tito- lo contributivo e di sanzioni sussiste la competenza di questo Tribunale, ma la competenza tabellare, che attiene al mero riparto di affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, spetta alla sezione lavoro.
16.2.- Anche in questo caso occorre, innanzitutto richiamare le disposi- zioni rilevanti ai fini del decidere. La prima è l'art. 24, commi 5° e 6°,
d.lgs. 46/1999: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente imposi- tore ed al concessionario. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per mo- tivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442
e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo
11 grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.” La seconda disposizione è quella prevista dall'art. 444, comma terzo, cod. proc. civ.: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e dell'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
16.3.- Dunque, sul piano del riparto verticale tra uffici giudiziari la com- petenza spetta al Tribunale anche in materia sanzionatoria come pure previsto dall'art. 6, comma 4°, lett. a) e b) del d.lgs. 150/2011. Invece, sul piano del riparto orizzontale la competenza spetta inderogabilmente al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha iscritto le somme a ruolo.
17.1.- Nel caso di specie ciò significa che rispetto alle somme iscritte a ruolo per debiti contributivi e sanzioni annesse da parte di uffici territoriali degli enti previdenziali siti nel circondario del Tribunale di Verona, la com- petenza spetta a questo Tribunale, ma in funzione di giudice del lavoro.
17.2.- Va da sé, pertanto, che la causa deve essere rimessa sul ruolo, i processi cumulativamente proposti (in quanto aventi ad oggetto la pre- scrizione di una pluralità di crediti) devono essere separati, affinché il fa- scicolo possa essere trattato dal giudice competente per tabelle interne di questo ufficio giudiziario.
17.3.- Rispetto, invece, a crediti previdenziali iscritti a ruolo da parte di uffici di enti previdenziali aventi la propria sede in circondari diversi, que- sto giudice non può declinare la propria competenza territoriale, non es- sendo stata sollevata tempestivamente dalla convenuta opposta né rileva- ta d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adito.
18.- Conseguentemente, la causa va rimessa sul ruolo per assegnazione del fascicolo alla sezione lavoro di questo tribunale con riferimento ai cre-
12 diti previdenziali portati dai seguenti titoli:
➢ Cartella n. 12220100000362979000, notificata il 01/02/2010;
➢ Cartella n. 12220130009513118000, notificata il 21/05/2013;
➢ Cartella n. 12220150023245338000, notificata il 06/04/2016;
➢ Cartella n. 12220160028340812000, notificata il 09/06/2017;
➢ Cartella n. 12220190000360285000, notificata il 05/03/2019;
➢ Cartella n. 12220190022097423000, notificata il 13/09/2021 per la parte in cui si riferisce a sanzioni amministrative irrogate dall'ispettorato del lavoro;
➢ Avviso di addebito n. 42220180000376974000, notificato il
25/06/2018;
➢ Avviso di addebito n. 42220180002801749000, notificato il
13/12/2018;
➢ Avviso di addebito n. 42220190000449337000, notificato il
26/08/2019;
➢ Avviso di addebito n. 42220190002115552000, notificato il
29/11/2019;
➢ Avviso di addebito n. 42220210000488119000, notificato il
18/11/2021;
➢ Avviso di addebito n. 42220220000486276000, notificato il
02/08/2022.
19.- Rispetto, invece, ai crediti per le entrate portate dalle cartelle di paga- mento: n. 12220170002769330000, notificata il 20/04/2017, n.
12220190018589202000, notificata il 20/12/2019, n.
12220210016451372000, notificata il 29/08/2022 sussiste, invece, la giuri- sdizione giudice adito, trattandosi di crediti erariali per multe ed ammende e
13 spese del processo penale, ed egli per tabella può trattare le relative cause.
Non essendo stata tempestivamente eccepita (né rilevata d'ufficio)
l'incompetenza per valore o per materia, la questione non è più esaminabile per la prima volta in fase decisoria.
20.- L'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione è, però, inammissibile perché è decorso oltre un anno dalla notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere opposto senza che, ex art. 50 d.p.r. 602/1973, sia iniziata l'esecuzione esattoriale.
21.1.- Orbene, in questa situazione, non essendo più prospettata dall'ente creditore la minaccia dell'avvio dell'azione espropriativa ed avendo, invero, perduto di effetti l'avviso di intimazione ad adempiere qui opposto già prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione, non sussiste neppure l'interesse ad agire per conseguire una pronuncia che accerti l'insussistenza del diritto ad agire in executivis.
21.2.- L'interesse ad opporsi preventivamente all'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., sussiste, infatti, se ed in quanto vi sia un precetto efficace (cfr. art. 481 c.p.c. ed art. 50 d.p.r.
602/1973 per l'efficacia temporalmente circoscritta dell'atto di precetto) e, quindi, il creditore intimi il pagamento prospettando, in difetto, l'abbrivio del processo esecutivo.
21.2.- Nel caso di specie, avendo l'intimazione ad adempiere perduto i suoi effetti per decorso del termine annuale prima della notifica dell'atto di cita- zione in opposizione, non vi è più una pretesa consacrata in un atto di inti- mazione ad adempiere tutt'ora efficace che sorregga l'interesse a presentare l'opposizione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ.
21.3.- L'azione dell'opponente deve essere, quindi, riqualificata come azione di accertamento negativo del credito, azione alla quale il debitore conserva un interesse ad agire, avendo il concessionario per la riscossione ribadito la
14 sussistenza del suo credito e negato la prescrizione delle entrate pubbliche, ivi incluse quelle portate dall'avviso di accertamento e per la quale questo giudice è investito del potere di decidere sia quanto alla giurisdizione che quanto alla competenza.
21.4.- Ciò posto, rispetto ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
12220210016451372000, l'eccezione di prescrizione risulta infondata in quanto il concessionario per la riscossione ha provato la notifica della cartella avvenuta in data 29.8.22 e, dunque, entro il decennio dalla irrogazione della multa (per la prescrizione decennale delle multe, cfr. 172, comma 2, c.p.) e della condanna al pagamento delle spese del processo penale (cfr. art. 2946
c.c., disposizione richiamata dal medesimo opponente).
21.5.- Rispetto, invece, al credito per spese processuali di 173,66 euro di cui alla cartella n. 12220190018589202000, anche a voler prescindere dalla no- tifica della cartella in data 20/12/2019, la prescrizione non è ancora matura- ta, perché il titolo esecutivo è stato formato nel 2017 e, alla data della notifi- ca dell'avviso di intimazione ad adempiere (2023), comunque, non era anco- ra maturata la prescrizione decennale.
21.6.- Lo stesso deve dirsi anche per il credito per spese processuali di
187,03 euro di cui allaCartella n. 12220170002769330000: - la notifica ri- sulta validamente effettuata il 20.4.2017; - non sono comunque passati dieci anni quando è stato notificato l'avviso di intimazione ad adempiere (2023).
22.- Conclusivamente l'azione di accertamento negativo del credito non è fondata, non essendo maturata la prescrizione sui crediti vantati dal conces- sionario per la riscossione.
23.- Le spese legali seguono la soccombenza e devono essere liquidate, prendendo come scaglione di riferimento il valore del credito precettato de- tratti i crediti degli enti previdenziali su cui non è stata ancora pronunciata sentenza (essendo tabellarmente devoluti alla sezione lavoro), sulla base dei
15 valori medi per la fase di studio e la fase introduttiva, nonché sulla base dei minimi per la fase conclusionale che si è svolta mediante succinta discussio- ne orale. Non si procede, invece, a liquidare la fase istruttoria e di trattazione non essendo la stessa apprezzabile. La liquidazione viene fatta, alla stregua dei suaccennati parametri, direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando su alcune delle domande cumula- tivamente proposte, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione tributaria, con riferimento all'eccezione di prescrizione riferita alle en- trate tributarie di cui cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamen- to indicati al punto 11) della presente decisione;
2) dichiara la propria incompetenza, in favore del giudice di pace di Vero- na, con riferimento all'eccezione di prescrizione riferita alle sanzioni amministrative di cui al punto 14) e al punto 15) della presente deci- sione;
3) rimette la causa sul ruolo con riferimento all'eccezione di prescrizione riferita ai crediti di cui alle cartelle di pagamento ed agli atti impositivi di cui al punto 18) della presente decisione, disponendo con separata ordinanza, la separazione delle cause e la trasmissione del fascicolo al
Presidente per l'eventuale assegnazione del fascicolo alla sezione lavo- ro di questo ufficio giudiziario;
4) dichiara inammissibile l'opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva con riferimento alle cartelle di cui al punto 19) della motiva- zione;
5) rigetta l'azione di accertamento negativo del credito di cui al punto 19) della motivazione;
16 6) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite della convenuta che si liquidano in euro 15.149,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed ac- cessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Verona, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2019, n. 7460: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada , la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 , nonché prioritariamente per materia, con limite di valo- re nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5353/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 settembre 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attore l'Avv. F. Stante per la convenuta l'Avv. P. Passarini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice opponente precisa come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito e in via definitiva, accertare e dichiarare estinto il debito por- tato dall'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione;
- condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite.”
Parte convenuta opposta precisa come segue:
“In via preliminare: accertare e dichiarare, con ogni conseguente declarato- ria, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. per aver l'attore notificato medesimo at- to di citazione in data 22.08.2024 avanti il Tribunale di Bari;
1 Sempre in via preliminare: in merito all'impugnazione dell'intimazione di pagamento 12220239003514729000 dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale adito in favore del Giudice Tributario con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti tributi come meglio specificate in narrativa, nonché il di- fetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale in funzione di
Giudice del lavoro con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contri- buti INPS ed agli avvisi di addebito INPS come meglio specificati in narrativa, ed in favore del Giudice di Pace con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al Codice della Strada come meglio specificate in narrativa;
Ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità per tardività di qualsivoglia opposizione;
nel merito, senza rinuncia alle conclusioni in via preliminare: preso atto della mancata contestazione dell'avvenuta notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento opposta, accertata l'avvenuta notifica degli atti interruttivi allegati al presente atto, viste le richiamate di- sposizioni di legge sulla sospensione della prescrizione, dichiararsi in ogni ca- so valida ed efficace l'intimazione di pagamento 12220239003514729000 opposta ed esigibili i crediti portati dai titoli ad essa sottesi, per non essere intervenuta alcuna prescrizione degli stessi;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore
14.30 per lettura sentenza e dispositivo. I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal comparire. Riaperta la discussione alle ore 14.30 pro- nuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5353/2024 promossa da:
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STANTE FRANCESCO come da procura alle liti prodotta con l'iscrizione a ruolo
- Attore opponente - contro
(p. iva ), rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'Avv. PASSARINI PAOLO come da procura alle liti deposi- tata con la comparsa di risposta
- Convenuta opposta -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- L'iniziativa di parte attrice rappresenta una reazione, presentata nelle forme dell'atto di citazione in opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva, ad un avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r.
602/1973: l'avviso è stato notificato il 20.6.23, mentre l'atto di citazione è stato notificato al concessionario per la riscossione in data 18.9.2024.
3 2.- L'atto di intimazione ad adempiere opposto si riferisce ad una congerie di cartelle di pagamento relative a debiti erariali, sia per entrate tributarie, sia per entrate non tributarie e si riferisce ad una pretesa creditoria di comples- sivi euro 2.361.336,68.
3.- La sola causa petendi spesa dall'opponente per contestare l'esistenza dei crediti del concessionario per la riscossione attiene alla loro estinzione per sopravvenuta prescrizione, atteso che tra la data delle notifiche delle cartelle di pagamento e quella della notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere sarebbero decorsi dieci anni senza alcun atto interruttivo della prescrizione.
4.- Si è costituito il concessionario per la riscossione, sollevando una serie di eccezioni pregiudiziali in rito che, attenendo ai presupposti processuali della domanda, devono essere esaminate per prime nell'ordine logico.
5.- Anzitutto è fondata, nella parte in cui si riferisce alle entrate tributarie,
l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
6.- Ai fini dell'esame dell'eccezione di carenza di giurisdizione occorre, in- nanzitutto, richiamare il perspicuo dato normativo che regolamenta i confini tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria. Ebbene, l'art. 2 del d.lgs.
546/1992 così prescrive: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque de- nominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale … Restano escluse dalla giurisdizione tributa- ria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forza- ta tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del d.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del mede- simo decreto del Presidente della Repubblica”. L'art. 19, comma 1, prevede, inoltre, che devono essere impugnati, sia per vizi propri che per vizi derivati, con ricorso innanzi al giudice tributario sia il ruolo e la cartella di pagamento
4 che l'avviso di mora (ora sostituito dall'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973).
7.- Dal quadro normativo sopra delineato se ne desume che: -) l'eccezione di prescrizione non rileva di per sé ai fini del riparto di giurisdizione, ma oc- corre valutare se, eccependola, il contribuente fa valere in via mediata un vi- zio della notifica della cartella o dell'intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/1973 o dell'avviso impoesattivo (in qual caso sussiste la giurisdizione del giudice tri- butario), oppure fa valere un'inerzia che si colloca tutta a valle della notifica di tali atti (in qual caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario); -) il giudice ordinario non può conoscere, neppure in via incidentale, di vizi di ine- sistenza o nullità della notifica di atti impositivi o riscossivi: se per decidere della fondatezza dell'eccezione di prescrizione occorre conoscere di vizi degli atti a monte del pignoramento la giurisdizione spetta al giudice tributario
(cfr. Cass. Sez. Un. 7822/2020).
8.- Ebbene, nel caso di specie, l'attore eccepisce la prescrizione insorgendo non già nei confronti di un atto dell'esecuzione esattoriale (la quale inizia col pignoramento, cfr. combinato disposto artt. 49 d.p.r. 602/1973 e 491 cod. proc. civ.), ma opponendo un atto della fase della riscossione, e segnata- mente l'avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973, ov- verosia un atto espressamente devoluto alla cognizione del giudice tributario, in quanto prodromico (ma estraneo) al processo esecutivo.
9.- L'opponente, di fatti, contesta che l'estinzione del diritto per prescrizione si sarebbe, invero, verificata a valle della notifica delle cartelle di pagamento, ma a monte della notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.p.r.
602/1973 – che, a suo dire, sarebbe stato notificato per crediti tributari già prescritti – ovverosia di un atto della fase della riscossione e la cui cognizione dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 è espressamente devoluta al giudice tributa- rio.
5 10.- In questo caso, pertanto, l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non è ammissibile a norma dell'art. 57 d.p.r. 602/1973 perché, come osser- vato dalla Corte Costituzionale, “l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termini di decadenza – in tanto non è ammissibile, co- me prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzio- ne recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. 546/1992 non proposto af- fatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)”
(cfr. C. Cost. 114/2018). Secondo la Corte Costituzionale, dunque, in forza dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di demarcazione del- la giurisdizione è segnata dalla notifica della cartella esattoriale (ovvero dell'avviso di intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602/1973). Sino a tale momento (notifica del titolo esecutivo), la cognizione sull'atto, quale espressione del potere impositivo, è devoluta alla giurisdizio- ne tributaria. Al di là di tale confine, la giurisdizione spetta al giudice ordina- rio e, segnatamente, al giudice dell'esecuzione.
11.- In forza di queste premesse, coerentemente con quanto affermato più volte dal giudice regolatore dei conflitti di giurisdizione1, questo giudice deve 1Cfr. Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, n.26817: “Tanto meno rileva, ai fini della nega- zione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia con- testato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della ese- cuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n.
16986/2022) …
Nel caso di specie la regola di riparto della giurisdizione deriva dai principi espressi dalla già citata ordinanza delle S.U. di questa Corte n. 7822/2020, per la quale, in tema di controver-
6 declinare il proprio difetto di giurisdizione rispetto all'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esattoriale nella parte in cui si riferisce, eccependo- ne la prescrizione, ai crediti indicati nell'atto di intimazione ad adempiere portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
➢ cartella n. 12220100025720443000, notificata il 15/07/2013 nella par- te in cui si riferisce a debiti iscritti a ruolo per le imposte IRPEF ed
IRAP;
➢ Cartella n. 12220130003937461000, notificata il 21/03/2013 nella par- te in cui si riferisce alle imposte comunali;
➢ Cartella n. 12220150016084641000, notificata il 13/11/2015;
➢ Cartella n. 12220160016567719000, notificata il 16/11/2016;
➢ Cartella n. 12220160023793213000, notificata il 24/01/2017;
➢ Cartella n. 12220180016512786000, notificata il 28/12/2018;
➢ Cartella n. 12220180018450527000, notificata il 25/02/2019 nella par-
sie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pa- gamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: al- la giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla prete- sa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esatto- riale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della noti- fica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla prete- sa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intima- zione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifi- ca, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (conforme Cass., Sez. U., n. 21642/2021).”
7 te in cui si riferisce alle somme iscritte a ruolo per la tassa automobili- stica;
➢ Avviso di accertamento n. T6Z010303079/2013, notificato il
14/11/2013;
➢ Avviso di accertamento n. TY301J604656/2014, notificato il
19/12/2014;
➢ Avviso di accertamento n. T6Z01AC01632/2016, notificato il
23/07/2016;
➢ Avviso di accertamento n. T6Z01LD01519/2018, notificato il
03/11/2018.
12.- Affrontata la questione di giurisdizione, occorre ora affrontare le restanti questioni pregiudiziali in rito sollevate dalla convenuta opposta in relazione alle entrate pubbliche per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
13.1.- Viene, pertanto, ora in rilievo l'eccezione di incompetenza del giudice adito con riferimento alle entrate indicate negli atti della riscossione cui si ri- ferisce l'intimazione ad adempiere opposta che attengono alle sanzioni irro- gate per violazione del codice della strada.
13.2.- Orbene, i crediti dipendenti dall'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme del codice della strada sono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs.
150/2011, devolute alla competenza funzionale per materia del giudice di pace: trattandosi di competenza per materia non opera il criterio residuale della competenza per valore anche cumulato delle sanzioni oggetto dell'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione2.
8 13.3.- L'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione con cui si mira a contestare la prescrizione del diritto di credito dell'Amministrazione a riscuo- tere le sanzioni amministrative irrogate in tale ambito e, dunque,
l'inesistenza di tale credito, essendo un'ordinaria opposizione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ., per la quale ai sensi della citata disposizione val- gono gli ordinari criteri di riparto per competenza e valore, spetta al giudice di pace e non al tribunale, come è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cas- sazione3.
aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscri- zione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizio- ne proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada , non è attratta, in ragione dell'ammontare com- plessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.” 3Cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021, n.40561: “Altre volte invece l'amministrazione e
l'intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell'esecu- zione: ad es., quando l'opponente deduca che l'obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido. In questi casi la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente. Essa, quindi, è una opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. (o art. 617), e l'individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).
1.5. Gli "ordinari criteri" in base ai quali individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), sono molto semplici: la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla conte- stazione del titolo. Il "titolo" a base dell'esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada
è l'ordinanza-ingiunzione … Ne' il giudizio di opposizione all'esecuzione muta la sua natura sol perché l'opposizione si fondi sulla asserita inesistenza del titolo
9 13.4.- Non vi sono, dunque, ragioni per discostarsi dal consolidato principio per cui: “la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata
(nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di com- petenza per materia individuati dall'art. 7 del dec. Igs. 1.9.2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento pre- supposto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7139 del 2017).
13.5.- Quanto alla competenza territoriale essa deve essere radicata, a men- te dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 150/2011 avanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
13.6.- Tuttavia, non essendo stata eccepita o rilevata d'ufficio, entro la bar- riera preclusiva di cui all'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza territoriale dell'adito foro di Verona, la competenza per territorio resta radicata, per tut- te le sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, presso il giu- dice di pace di Verona anche per quel che riguarda le cartelle emesse per in- frazioni commesse in altri territori.
14.- In applicazione dei sopra citati principi, questo giudice deve dichiararsi incompetente con riferimento all'eccezione di prescrizione spiegata in rela- zione alle sanzioni amministrative portate dall'avviso di intimazione ad adempiere e riferite ai seguenti titoli:
➢ Cartella n. 12220130003937461000, notificata il 21/03/2013 con rife- rimento ai crediti a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada;
esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, Rv. 634340 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276 - 01).”
10 ➢ Cartella n. 12220130024214600000, notificata il 22/08/2014;
➢ Cartella n. 12220130026472775000, notificata il 23/01/2014;
➢ Cartella n. 12220160000717279000, notificata il 02/06/2016;
➢ Cartella n. 12220170012893285000, notificata il 29/09/2017;
➢ Cartella n. 12220180018450527000, notificata il 25/02/2019 con rife- rimento alle entrate a titolo di sanzioni per violazione delle disposizioni del codice della strada;
➢ Cartella n. 12220190018201834000, notificata il 05/10/2019;
➢ Cartella n. 12220190022097423000, notificata il 13/09/2021;
➢ Cartella n. 12220220007392852000, notificata il 17/06/2022.
15. – L'incompetenza del giudice adito sussiste a favore del Giudice di Pa- ce sussiste anche in relazione alla Cartella n. 12220170005564986000, notificata il 06/06/2017 riferita a sanzioni amministrative che non ricado- no in una delle materie di cui all'art. 6, comma 4°, d.lgs. 150/2011 e non eccedono i valori previsti dal comma quinto del medesimo articolo.
16.1.- Rispetto ai crediti degli enti previdenziali per entrate dovute a tito- lo contributivo e di sanzioni sussiste la competenza di questo Tribunale, ma la competenza tabellare, che attiene al mero riparto di affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, spetta alla sezione lavoro.
16.2.- Anche in questo caso occorre, innanzitutto richiamare le disposi- zioni rilevanti ai fini del decidere. La prima è l'art. 24, commi 5° e 6°,
d.lgs. 46/1999: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente imposi- tore ed al concessionario. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per mo- tivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442
e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo
11 grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.” La seconda disposizione è quella prevista dall'art. 444, comma terzo, cod. proc. civ.: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e dell'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
16.3.- Dunque, sul piano del riparto verticale tra uffici giudiziari la com- petenza spetta al Tribunale anche in materia sanzionatoria come pure previsto dall'art. 6, comma 4°, lett. a) e b) del d.lgs. 150/2011. Invece, sul piano del riparto orizzontale la competenza spetta inderogabilmente al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha iscritto le somme a ruolo.
17.1.- Nel caso di specie ciò significa che rispetto alle somme iscritte a ruolo per debiti contributivi e sanzioni annesse da parte di uffici territoriali degli enti previdenziali siti nel circondario del Tribunale di Verona, la com- petenza spetta a questo Tribunale, ma in funzione di giudice del lavoro.
17.2.- Va da sé, pertanto, che la causa deve essere rimessa sul ruolo, i processi cumulativamente proposti (in quanto aventi ad oggetto la pre- scrizione di una pluralità di crediti) devono essere separati, affinché il fa- scicolo possa essere trattato dal giudice competente per tabelle interne di questo ufficio giudiziario.
17.3.- Rispetto, invece, a crediti previdenziali iscritti a ruolo da parte di uffici di enti previdenziali aventi la propria sede in circondari diversi, que- sto giudice non può declinare la propria competenza territoriale, non es- sendo stata sollevata tempestivamente dalla convenuta opposta né rileva- ta d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adito.
18.- Conseguentemente, la causa va rimessa sul ruolo per assegnazione del fascicolo alla sezione lavoro di questo tribunale con riferimento ai cre-
12 diti previdenziali portati dai seguenti titoli:
➢ Cartella n. 12220100000362979000, notificata il 01/02/2010;
➢ Cartella n. 12220130009513118000, notificata il 21/05/2013;
➢ Cartella n. 12220150023245338000, notificata il 06/04/2016;
➢ Cartella n. 12220160028340812000, notificata il 09/06/2017;
➢ Cartella n. 12220190000360285000, notificata il 05/03/2019;
➢ Cartella n. 12220190022097423000, notificata il 13/09/2021 per la parte in cui si riferisce a sanzioni amministrative irrogate dall'ispettorato del lavoro;
➢ Avviso di addebito n. 42220180000376974000, notificato il
25/06/2018;
➢ Avviso di addebito n. 42220180002801749000, notificato il
13/12/2018;
➢ Avviso di addebito n. 42220190000449337000, notificato il
26/08/2019;
➢ Avviso di addebito n. 42220190002115552000, notificato il
29/11/2019;
➢ Avviso di addebito n. 42220210000488119000, notificato il
18/11/2021;
➢ Avviso di addebito n. 42220220000486276000, notificato il
02/08/2022.
19.- Rispetto, invece, ai crediti per le entrate portate dalle cartelle di paga- mento: n. 12220170002769330000, notificata il 20/04/2017, n.
12220190018589202000, notificata il 20/12/2019, n.
12220210016451372000, notificata il 29/08/2022 sussiste, invece, la giuri- sdizione giudice adito, trattandosi di crediti erariali per multe ed ammende e
13 spese del processo penale, ed egli per tabella può trattare le relative cause.
Non essendo stata tempestivamente eccepita (né rilevata d'ufficio)
l'incompetenza per valore o per materia, la questione non è più esaminabile per la prima volta in fase decisoria.
20.- L'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione è, però, inammissibile perché è decorso oltre un anno dalla notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere opposto senza che, ex art. 50 d.p.r. 602/1973, sia iniziata l'esecuzione esattoriale.
21.1.- Orbene, in questa situazione, non essendo più prospettata dall'ente creditore la minaccia dell'avvio dell'azione espropriativa ed avendo, invero, perduto di effetti l'avviso di intimazione ad adempiere qui opposto già prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione, non sussiste neppure l'interesse ad agire per conseguire una pronuncia che accerti l'insussistenza del diritto ad agire in executivis.
21.2.- L'interesse ad opporsi preventivamente all'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., sussiste, infatti, se ed in quanto vi sia un precetto efficace (cfr. art. 481 c.p.c. ed art. 50 d.p.r.
602/1973 per l'efficacia temporalmente circoscritta dell'atto di precetto) e, quindi, il creditore intimi il pagamento prospettando, in difetto, l'abbrivio del processo esecutivo.
21.2.- Nel caso di specie, avendo l'intimazione ad adempiere perduto i suoi effetti per decorso del termine annuale prima della notifica dell'atto di cita- zione in opposizione, non vi è più una pretesa consacrata in un atto di inti- mazione ad adempiere tutt'ora efficace che sorregga l'interesse a presentare l'opposizione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ.
21.3.- L'azione dell'opponente deve essere, quindi, riqualificata come azione di accertamento negativo del credito, azione alla quale il debitore conserva un interesse ad agire, avendo il concessionario per la riscossione ribadito la
14 sussistenza del suo credito e negato la prescrizione delle entrate pubbliche, ivi incluse quelle portate dall'avviso di accertamento e per la quale questo giudice è investito del potere di decidere sia quanto alla giurisdizione che quanto alla competenza.
21.4.- Ciò posto, rispetto ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
12220210016451372000, l'eccezione di prescrizione risulta infondata in quanto il concessionario per la riscossione ha provato la notifica della cartella avvenuta in data 29.8.22 e, dunque, entro il decennio dalla irrogazione della multa (per la prescrizione decennale delle multe, cfr. 172, comma 2, c.p.) e della condanna al pagamento delle spese del processo penale (cfr. art. 2946
c.c., disposizione richiamata dal medesimo opponente).
21.5.- Rispetto, invece, al credito per spese processuali di 173,66 euro di cui alla cartella n. 12220190018589202000, anche a voler prescindere dalla no- tifica della cartella in data 20/12/2019, la prescrizione non è ancora matura- ta, perché il titolo esecutivo è stato formato nel 2017 e, alla data della notifi- ca dell'avviso di intimazione ad adempiere (2023), comunque, non era anco- ra maturata la prescrizione decennale.
21.6.- Lo stesso deve dirsi anche per il credito per spese processuali di
187,03 euro di cui allaCartella n. 12220170002769330000: - la notifica ri- sulta validamente effettuata il 20.4.2017; - non sono comunque passati dieci anni quando è stato notificato l'avviso di intimazione ad adempiere (2023).
22.- Conclusivamente l'azione di accertamento negativo del credito non è fondata, non essendo maturata la prescrizione sui crediti vantati dal conces- sionario per la riscossione.
23.- Le spese legali seguono la soccombenza e devono essere liquidate, prendendo come scaglione di riferimento il valore del credito precettato de- tratti i crediti degli enti previdenziali su cui non è stata ancora pronunciata sentenza (essendo tabellarmente devoluti alla sezione lavoro), sulla base dei
15 valori medi per la fase di studio e la fase introduttiva, nonché sulla base dei minimi per la fase conclusionale che si è svolta mediante succinta discussio- ne orale. Non si procede, invece, a liquidare la fase istruttoria e di trattazione non essendo la stessa apprezzabile. La liquidazione viene fatta, alla stregua dei suaccennati parametri, direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando su alcune delle domande cumula- tivamente proposte, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione tributaria, con riferimento all'eccezione di prescrizione riferita alle en- trate tributarie di cui cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamen- to indicati al punto 11) della presente decisione;
2) dichiara la propria incompetenza, in favore del giudice di pace di Vero- na, con riferimento all'eccezione di prescrizione riferita alle sanzioni amministrative di cui al punto 14) e al punto 15) della presente deci- sione;
3) rimette la causa sul ruolo con riferimento all'eccezione di prescrizione riferita ai crediti di cui alle cartelle di pagamento ed agli atti impositivi di cui al punto 18) della presente decisione, disponendo con separata ordinanza, la separazione delle cause e la trasmissione del fascicolo al
Presidente per l'eventuale assegnazione del fascicolo alla sezione lavo- ro di questo ufficio giudiziario;
4) dichiara inammissibile l'opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva con riferimento alle cartelle di cui al punto 19) della motiva- zione;
5) rigetta l'azione di accertamento negativo del credito di cui al punto 19) della motivazione;
16 6) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite della convenuta che si liquidano in euro 15.149,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed ac- cessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Verona, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2019, n. 7460: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada , la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 , nonché prioritariamente per materia, con limite di valo- re nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle