TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 570
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Motivazione insufficiente sulla carenza dei requisiti

    Il Collegio ritiene il motivo infondato, ritenendo logicamente inconciliabile la contestazione del difetto di motivazione sulla carenza di requisiti con la linea difensiva incentrata sull'inapplicabilità normativa dei requisiti stessi, non avendo la ricorrente fornito prova del possesso degli standard prescritti.

  • Rigettato
    Erroneità della motivazione sulla limitazione dell'autorizzazione alle sole visite e consulenze chirurgiche

    Il Collegio ritiene il motivo infondato. Il DCA n. 81/2016, all'allegato 5, distingue tra ambulatori di specialistica medica (paragrafo 5.1) e ambulatori di specialistica chirurgica (paragrafo 5.2), dettando per questi ultimi requisiti specifici. L'allegato 5 non opera distinzioni tra chirurgia 'semplice' e 'complessa'. I requisiti del paragrafo 5.1 non sono sufficienti per l'attività chirurgica. Il DCA n. 82/2019, pur distinguendo tra chirurgia 'semplice' e 'complessa', non autorizza lo svolgimento della chirurgia semplice sulla base dei soli requisiti medici del paragrafo 5.1. La definizione di chirurgia 'semplice' e 'complessa' è rimessa alle Regioni.

  • Rigettato
    Vizi del verbale di sopralluogo

    Il motivo viene implicitamente rigettato in quanto connesso e consequenziale ai motivi principali che sono stati respinti. La contestazione sulla validità del verbale è assorbita dal rigetto del motivo relativo all'erronea applicazione normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 570
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 570
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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