Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2025, proposto da
Riabilia di LU AR e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea 46/B;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 9223 del 25 giugno 2025 avente ad oggetto “ Struttura sanitaria Privata denominata Riabilia di LU AR & C. Srl con sede legale in Taurianova (RC) in via Francesco Sofia Alessio n. 2, P. Iva 01374620803. Autorizzazione sanitaria all’esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali di Dermatologia, Oncologia, Psichiatria, Endocrinologia, Geriatria, Logopedia, Neuropsicomotricità, Diagnostica per immagini di I livello: Ecografia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ”, nella parte in cui ha decretato parere di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. n. 592/1992 “ per le sole visite e consulenze di specialistica medica ” per le seguenti branche : Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia;
- della presupposta Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n. 530 del 23 maggio 2025 con la quale veniva deliberato di prendere atto della relazione della Commissione per l’autorizzazione sanitaria all’esercizio e la vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ASP di Reggio Calabria del 13 maggio 2025 e di esprimere parere favorevole per le branche di Dermatologia, Oncologia, Psichiatria, Endocrinologia, Geriatria, Logopedia, Neuropsicomotricità, Diagnostica per immagini di I livello: Ecografia; e parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza specialistica medica per la branche di : Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, atteso che la Struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica del DCA n. 81/2016;
- del verbale di sopralluogo della Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria del 13 maggio 2025;
- di ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al parziale diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni in separata sede in ragione del notevole ritardo nell’adempimento dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. TO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Riabilia di LU AR & C. S.r.l. (di seguito RIABILIA), titolare di una struttura sanitaria privata, ha presentato alla Regione Calabria un’istanza di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle seguenti prestazioni sanitarie: Dermatologia, Oncologia, Psichiatria, Endocrinologia, Geriatria, Logopedia, Neuropsicomotricità, Diagnostica per Immagini di I livello, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare, Medicina Estetica e Ginecologia.
2. Nell’istruttoria del relativo procedimento è stata coinvolta la Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, la quale, all’esito di un sopralluogo effettuato presso la struttura, ha espresso il proprio parere favorevole per le branche mediche e diagnostiche, mentre per le branche chirurgiche (Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare e Ginecologia) il parere positivo è stato limitato alle sole prestazioni di visita e consulenza medica (cfr. relazione della Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria del 13 maggio 2025).
3. Con deliberazione del Direttore Generale n. 530 del 23 maggio 2025, l’ASP di Reggio Calabria ha preso atto della relazione della Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria e confermato, per le branche chirurgiche, il parere favorevole limitatamente all’effettuazione di prestazioni di visita e consulenza di specialistica medica, “ atteso che la Struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica”, del DCA n. 81/2016 ”.
3. Sulla base di tale istruttoria, la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 9223 del 25 giugno 2025, ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria all'esercizio, precisando che, per le branche chirurgiche, l’attività è limitata alle sole visite e consulenze.
4. Contro tale autorizzazione parziale, nonché contro gli atti istruttori presupposti, la RIABILIA ha proposto il ricorso meglio specificato in epigrafe, per i seguenti due motivi.
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura, in particolare la motivazione dell’autorizzazione regionale (e dei presupposti atti richiamati per relationem ), in quanto non risulterebbe chiaro di quali specifici requisiti la struttura sia carente.
4.2. Con il secondo motivo, invece, si censura, in estrema sintesi, l’erroneità della motivazione posta a fondamento della limitazione dell’autorizzazione (per le branche chirurgiche) alle sole visite e consulenze: infatti, il provvedimento richiama l’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016, relativo ai requisiti previsti per la chirurgia “complessa”, mentre l’istanza della ricorrente riguardava interventi di chirurgia “semplice”, rispetto ai quali dovrebbero, invece, valere i requisiti di cui all’allegato 5.1 del DCA n. 81/2016.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha difeso la legittimità dell’operato dell’amministrazione, sostenendo:
- quanto al primo motivo, che la motivazione per relationem agli esiti dell’istruttoria compiuta dall’ASP è pienamente legittima, nonché sufficiente, eccependo, comunque, la propria estraneità alle verifiche istruttorie concretamente svolte, per l’appunto, da un’altra amministrazione;
- quanto al secondo motivo, l’applicabilità dei requisiti previsti dall’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016 a tutti gli ambulatori di specialistica chirurgica, senza distinzione tra chirurgia “semplice” e “complessa”; secondo la Regione, il successivo DCA n. 82/2019 non avrebbe modificato la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal DCA n. 81/2016, il quale distingue tra ambulatori di specialistica medica (allegato 5.1) e ambulatori di specialistica chirurgica (allegato 5.2).
6. Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la ricorrente ha rinunciato all’istanza ed il Collegio ha rinviato la trattazione della causa all’udienza di merito del 18 marzo 2026.
7. Le parti hanno successivamente svolto memorie, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
8. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In assenza di una espressa graduazione dei motivi, il Collegio ritiene opportuno iniziare dall’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento per aver preteso di applicare alla società ricorrente i più severi requisiti previsti dal paragrafo 5.2 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tali requisiti riguarderebbero le sole prestazioni di chirurgia “complessa”, mentre alla chirurgia “semplice” risulterebbero applicabili i requisiti meno stringenti del paragrafo 5.1.
Tra le varie argomentazioni spese, la ricorrente evidenzia come il paragrafo 5.1 preveda, tra i requisiti minimi tecnologici:
- al punto 27, la presenza di un armadietto per la conservazione di farmaci e presidi medico-chirurgici con chiusura a chiave, lasciando chiaramente intendere che presso gli ambulatori specialistici possa essere effettuata anche attività chirurgica di modesta entità, ovvero la chirurgia “semplice”;
- al punto 14, la disponibilità di spazi idonei a garantire agevoli movimenti del personale per lo svolgimento di “ attività invasive o potenzialmente rischiose ”, includendo, quindi, nella specialistica medica anche prestazioni a “bassa” invasività, quali sono appunto quelle di chirurgia “semplice”.
Tale impostazione troverebbe conferma nel verbale di riunione del 4 aprile 2025 della Commissione per l’autorizzazione sanitaria, nel quale la dott.ssa Rosalba Barone, Dirigente del Settore n. 2 “Autorizzazioni ed Accreditamenti” – Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, ha rilevato che – in assenza di requisiti specifici per la chirurgia ambulatoriale “semplice” nei manuali vigenti – “ qualora le Strutture non abbiano i requisiti di cui all'allegato 5.2, […] la Commissione può rilasciare il parere, per le branche di specialistica chirurgica, limitato all'effettuazione di prestazioni solo ed esclusivamente di consulenza e visita od eventualmente di interventi di modesta complessità che possono essere effettuati in regime ambulatoriale, e non necessitano di esami di laboratorio strumentale né dell'assistenza dell'anestesista per come indicato nel DCA n. 82/2019 e tra quelli riportati nel vigente nomenclatore tariffario ambulatoriale e non contrassegnati dalla lettera "H" ”.
10. Orbene, il Collegio ritiene il motivo infondato per le seguenti ragioni.
Il quadro normativo applicabile, al caso di specie, è definito dal DCA n. 81/2016, che ha approvato il nuovo regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 recante “ Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ”. In particolare, l’allegato 5 (“ Requisiti di autorizzazione degli ambulatori specialistici ”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, reca la specifica regolamentazione degli ambulatori specialistici, dettandone i relativi requisiti tecnici e strutturali.
In via generale, l’allegato 5 definisce “ambulatorio” come “ la struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ”, caratterizzata dal fatto di essere “ aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura ” e da “ autonoma individualità rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e dalla natura giuridica di impresa con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa ”.
La disciplina di dettaglio distingue poi tra “ ambulatori di specialistica medica ” (paragrafo 5.1) e “ ambulatori di specialistica chirurgica ” (paragrafo 5.2), dettando per ciascuna tipologia i relativi requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi.
Già dal tenore letterale delle espressioni utilizzate emerge che l’esercizio dell’attività chirurgica (senza alcuna distinzione) richiede il rispetto dei requisiti minimi previsti dal paragrafo 5.2.
Del resto, l’allegato 5, nel suo complesso, non opera alcuna differenziazione tra prestazioni chirurgiche “semplici” e “complesse”, limitandosi, come detto, a distinguere esclusivamente tra “ ambulatori di specialistica medica ” e “ ambulatori di specialistica chirurgica ”.
Non conducono a diversa conclusione il richiamo di parte ricorrente ai punti 14 e 27 del paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016.
Quanto al punto 27 (armadietto per presidi medico-chirurgici), il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 392/1998, la categoria dei “presidi medico-chirurgici” include prodotti quali disinfettanti, germicidi, insetticidi per uso civile e kit di reagenti per la diagnostica.
Ne consegue che l’obbligo di custodia in armadietto chiuso a chiave risponde a generali esigenze di sicurezza e corretta conservazione di sostanze potenzialmente tossiche o sensibili e non implica in alcun modo lo svolgimento di attività chirurgica presso la struttura.
Analoghe considerazioni valgono per il punto 14, in quanto le “ attività invasive o potenzialmente rischiose ” non sono, di per sé, sovrapponibili all’attività chirurgica “semplice”, in difetto di una specifica previsione in tal senso.
Al contrario, deve rilevarsi che il paragrafo 5.1 omette di considerare tra i requisiti minimi una serie di elementi indispensabili per l’esercizio di qualsivoglia attività chirurgica (sia essa “semplice” o “complessa”) e che risultano, invece, richiesti dal successivo paragrafo 5.2. A titolo di esempio: “ 20. Presenza di un locale/spazio per la preparazione del chirurgo e del personale di supporto all'attività chirurgica, dotato di lavabo in acciaio o in ceramica con comando non manuale; 21. Presenza di una zona preparazione paziente direttamente comunicante con l'ambulatorio; 22. Presenza di un deposito/spazio materiali sterili e strumentario chirurgico; (…) 25. All'interno del locale chirurgico, o in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all’atto chirurgico (qualora non esista un servizio centralizzato di sterilizzazione o l’affidamento a centrali esterne), Presenza di uno spazio/locale per la sterilizzazione e disinfezione dello strumentario; (…) 34. L'ambulatorio chirurgico è dotato di aspiratore elettrico; 35. L'ambulatorio chirurgico è dotato di erogatori di ossigeno a parete; (…) 41. L'ambulatorio dispone di: a) lettino/poltrona tecnica idonea al tipo di procedura b) lampada scialitica adeguata all'attività chirurgica svolta c) aspiratore chirurgico d) apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali in relazione alla tipologia di interventi/pazienti e) saturimetro; (…) 44. È disponibile nella struttura materiale monouso adeguato allo svolgimento dell'attività chirurgica ”.
Tali requisiti appaiono indispensabili per lo svolgimento di qualsiasi attività chirurgica e la loro assenza nel paragrafo 5.1 conferma l'impossibilità di autorizzare lo svolgimento di attività chirurgica sulla base dei soli requisiti ivi previsti, in mancanza di una espressa e inequivocabile previsione di segno contrario.
Né è possibile invocare in senso contrario il DCA n. 82/2019 attuativo del D.M. n. 70/2015 poiché, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, tale DCA parte dal presupposto che “[l] a chirurgia ambulatoriale include due tipologie di attività a crescente complessità strutturale, tecnologica e organizzativa: la "chirurgia ambulatoriale semplice" e la "chirurgia ambulatoriale complessa” ”, e che, dunque, tanto la chirurgia “semplice” che quella “complessa” rientrano pur sempre nella chirurgia ambulatoriale, per la quale non può che farsi riferimento, per le ragioni sopra esposte, al paragrafo 5.2 del DCA n. 81/2016.
Sempre sotto il profilo letterale, occorre osservare che il DCA n. 82/2019 si è limitato a integrare il citato paragrafo 5.2 con i più stringenti requisiti necessari per la chirurgia “complessa”, senza tuttavia autorizzare, neppure in via implicita, lo svolgimento della chirurgia “semplice” sulla base dei soli requisiti medici di cui al paragrafo 5.1.
Non può ritenersi decisivo neanche il richiamo contenuto nel DCA n. 82/2019 alla disciplina al DPCM 12 gennaio 2017, nella parte in cui si dà atto che le prestazioni contrassegnate dalla “ lettera H ” debbano essere erogate esclusivamente “ in ambulatori protetti ossia in strutture di ricovero per prestazioni di assistenza ospedaliera ”.
Tale rinvio, infatti, assolve alla sola funzione di individuare il regime di erogazione delle prestazioni (ospedaliero o ambulatoriale) al fine di evitarne l'inappropriatezza, ma non implica affatto – né in via logica né in via testuale – che tutte le restanti prestazioni di chirurgia ambulatoriale “semplice” (non contrassegnate dalla lettera H) siano automaticamente autorizzabili sulla scorta dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 82/2019.
Il Collegio non ignora che: “[c] on D.M. 70 del 2 aprile 2015, è stato approvato il regolamento recante la ridefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera e all’appendice 2, “chirurgia ambulatoriale”, si definiscono gli interventi di chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, a seconda che si tratti di interventi che necessitano o meno della presenza dell’anestesia e richiedano o meno esami di laboratorio o strumentali.
Entrambi tali tipi di prestazioni non richiedono il ricovero; alcune possono però essere erogate solo in ambulatori protetti, situati all’interno di strutture autorizzate al ricovero.
Trattandosi di prestazioni chirurgiche che, grazie all’evoluzione tecnico-scientifico, possono ormai essere eseguite senza ricovero con sicurezza e qualità adeguate, ne viene prevista la migrazione nell’ambito dell’area delle prestazioni ambulatoriali ” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2021 n. 2045).
Tuttavia, l’evoluzione tecnica e normativa appena richiamata non consente in via automatica di ritenere, con specifico riferimento al caso concreto, che gli interventi non rientranti nella chirurgia “complessa” possano ora essere eseguiti con i soli requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016, poiché ciò richiederebbe una previsione espressa che nel DCA n. 82/2019 non è dato rinvenire.
Peraltro, il DCA n. 82/2019 non è stato oggetto di impugnazione, quale atto presupposto, nel presente giudizio, e, dunque, non può essere censurato sotto questo profilo.
Resta fermo, in ogni caso, che neppure dal D.M. n. 70/2015 è dato ricavare una compiuta perimetrazione degli interventi costituenti rispettivamente chirurgia “semplice” e “complessa”.
Una simile distinzione, come si evince dall’appendice 2 dell’allegato 1 del D.M. citato, è espressamente rimessa alle Regioni e deve attuarsi mediante la definizione di “ classi diverse di standard strutturali, tecnologici-impiantistici, qualitativi e di sicurezza e quantitativi ”.
Nel caso in esame, non risulta che il DCA n. 82/2019 abbia dato attuazione al D.M. nei termini invocati dalla ricorrente, ovvero identificando i requisiti della chirurgia semplice in quelli già previsti dal punto 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016.
Per questa ragione è, altresì, irrilevante il richiamo al verbale di riunione del 4 aprile 2025 della Commissione per l’autorizzazione sanitaria, in quanto l’indicazione ivi contenuta è un mero suggerimento rispetto ad una prassi che sembra al momento priva di una chiara copertura normativa, in mancanza di ulteriori atti di regolamentazione in merito da parte del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro.
11. Il motivo è in conclusione infondato.
12. Passando all’esame del primo motivo di ricorso, il Collegio ne rileva la palese inconciliabilità logica con quello precedentemente esaminato.
Infatti, la linea difensiva della ricorrente è incentrata sull'assunto che i parametri di cui al paragrafo 5.2 non fossero normativamente applicabili al caso di specie, e non già sull'effettivo possesso dei medesimi.
Al riguardo, non sembra logicamente ammissibile contestare un difetto di motivazione sulla carenza di requisiti tecnici laddove la parte non abbia fornito – neppure in via di mera allegazione – prova di possedere gli standard prescritti.
13. Il motivo è, dunque, infondato e il ricorso va conclusivamente respinto.
14. Quanto alle spese di lite, la novità della questione e l’incertezza del quadro normativo ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO DI | IV LE |
IL SEGRETARIO