TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa DI IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 14590/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9.10 sono presenti l'avv. ELENA PAPPALARDO in sostituzione dell'avv.
ES AN per parte ricorrente nonché l'avv. LO VERSO LORENZO per CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
*********************
Successivamente, alle ore 15.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa DI IL, nella causa iscritta al n° 14590/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AN ES ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Partinico, via J.F. Kennedy n°34, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
. - in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO LO
VERSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in , CP_1
P.zza Europa n°37, giusta procura in atti
- opposta -
E CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza dell'8 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
2 ❖ Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
❖ Dichiara l'opposizione inammissibile.
❖ Dichiara compensate le spese di lite con l' Controparte_1
.
[...]
❖ Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio l' e Controparte_1
l' opponendo l'intimazione di pagamento n. 29620249017233570/000, CP_1
notificata l'1.10.2024 con specifico riferimento alla cartella esattoriale n.
29620170021411532000 (di euro 8.954,24) asseritamente notificata in data
4.09.2017 - emessa per crediti iscritti a ruolo dall'
[...]
- eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici Controparte_3
(ordinanza ingiunzione e verbale di accertamento) e la conseguenziale prescrizione del credito afferente all'anno 2014, oltre all'errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando variamente la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto sottolineando, in ogni caso che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata avendo provveduto a notificare al ricorrente atti interruttivi della prescrizione.
Non si costituiva, invece, l' Controparte_1
[...]
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
3 Brevemente riassunte le posizioni delle parti, va anzitutto va disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla nullità del calcolo di interessi in quanto nell'atto impugnato verrebbe riportato solo l'importo totale degli interessi applicati e non anche un prospetto analitico, anche sintetico, che spieghi modalità, tassi e criteri seguiti nella loro determinazione.
Sul punto pacifico è l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Oltretutto, nelle note in calce a pag. 6 dell'intimazione di pagamento, viene espressamente evidenziato alla nota 1: “1 A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al
31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.)”.
Ciò premesso va valutata la tempestività dell'opposizione.
Al riguardo giova precisare che l'ordinanza-ingiunzione è considerata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (e dalle altre disposizioni normative che in precedenza erano state emanate nella materia) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Si tratta quindi di un titolo che, pur non formato in esito a processo giurisdizionale dichiarativo o sommario, soggiace al principio – proprio, ma non esclusivo, delle sentenze (art. 161, comma 1, c.p.c.) – di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame.
Ne segue che i vizi non tempestivamente eccepiti sono sanati, onde ne resta preclusa la deduzione in via di opposizione ex art. 615 c.p.c.
4 Tuttavia, secondo l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. del 22-09-2017, n. 22080; Cass. civ. Sez. III Sent., 04/08/2016, n.
16282) nell'ipotesi di notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di conseguenza non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve proporre opposizione a norma dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981 quale rimedio tipico, e non l'opposizione all'esecuzione, rispettando il conseguente termine di ammissibilità di 30 giorni dalla sua avvenuta notificazione.
Invero il succitato art 22 L 689/1981 testualmente recita al comma 1: « 1 - contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. ».
Ne consegue che per l'opposizione così esperita - nel caso in cui il destinatario abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione - valgono le regole del procedimento di cui alle predette norme concernenti la competenza del giudice del luogo della violazione, il rito da osservare per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio, il termine per proporre l'opposizione stessa, l'instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell'autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento), l'oggetto del giudizio (consistente nell'accertamento della responsabilità dell'opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa stessa).
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di trenta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
E tale termine deve comunque considerarsi perentorio.
Solo in assenza anche di notifica della cartella esattoriale e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento deve ammettersi la possibilità per il
5 contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima in funzione recuperatoria, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017, n.
26101), sia pure pronunziandosi con specifico rifermento all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ha individuato un principio di portata generale applicabile anche alla fattispecie in esame: «in tema di iscrizione a ruolo, il termine previsto [..] per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito [..] in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Nel caso di specie, nonostante la contumacia dell' (che pertanto CP_4 non ha fornito la prova della rituale notifica degli atti prodromici) è stato provato dall'ente riscossore che la cartella esattoriale n. 29620170021411532/000 è stata ritualmente notificata il 4.9.2017 presso il domicilio del ricorrente a mani di CP_5
qualificatosi nipote convivente, con invio anche della raccomandata
[...] informativa.
Ne consegue che, al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso (del
11.10.2024) era abbondantemente decorso il termine di 30 giorni previsto ex lege.
Né può ritenersi maturata alcuna prescrizione successiva che avrebbe legittimato l'opposizione in via recuperatoria dell'intimazione di pagamento n.
29620249017233570/000 notificata il 22.7.2024 - e non come erroneamente indicato in ricorso l' 1.10.24 -.
6 Emerge ex actis che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale n.
29620170021411532/000 (4.9.2017) l'ente riscossore ha notificato:
1. il documento n. 29628201900000260000 “rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73” (ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità e di merito quale atto interruttivo della prescrizione) con il quale invitava il ricorrente ad accettare o meno la proposta di CP_1
compensare un rimborso di imposta di euro 936,60 in suo favore con il debito complessivo dello stesso e specificato nell'elenco ivi contenuto, con il dettaglio delle cartelle di pagamento notificategli nel tempo - notificato per posta in data
24/04/2019 con RACC AR n. 614617003745 a mani di familiare convivente;
2. l' intimazione di pagamento n. 29620229004516767000 notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c. nel rispetto delle formalità normativamente prescritte in data
28/10/2022.
Conseguentemente, l'opposizione va ritenuta tardiva e, come tale, inammissibile.
Stante la contumacia dell'ente creditore, dichiara compensate le spese di lite tra quest'ultimo e il ricorrente.
Le restanti spese, liquidate in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari e in relazione all'attività espletata), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, l'8.10.2025
IL GIUDICE
DI IL
7