Articolo 2 della Legge 9 marzo 1976, n. 75
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 aprile 1976
Art. 2.
Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del duomo con edifici annessi, delle chiese monumentali e dei santuari cateriniani, e alla costruzione di opere di viabilita' e tecniche che, sentito il parere della sovrintendenza ai monumenti di Siena, siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico.
Entrata in vigore il 20 aprile 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente