Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4272
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Sentenza 10 febbraio 2023

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La sentenza in esame, emessa dal Consigliere Raffaele Rossi della Corte di Cassazione, riguarda un ricorso presentato da due soggetti contro la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Le parti ricorrenti contestavano la legittimità di cartelle esattoriali emesse per il recupero di un credito erariale, sostenendo che vi fosse stata una violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché l'erronea interpretazione di un accordo transattivo. In particolare, lamentavano che la Corte d'Appello avesse sollevato questioni di fatto senza un adeguato contraddittorio e che la motivazione della sentenza fosse apodittica.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, evidenziando che la sospensione feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla violazione del contraddittorio, sottolineando che le questioni sollevate erano già oggetto di dibattito tra le parti. La Corte ha confermato la legittimità della decisione della Corte d'Appello, affermando che la motivazione era adeguata e che le doglianze dei ricorrenti non dimostravano alcuna violazione dei principi di diritto. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con l'ulteriore obbligo per i ricorrenti di versare un contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4272
    Data del deposito : 10 febbraio 2023

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