CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21111/2020 R.G. proposto da IA RI E FA AN, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. ER PA – ricorrente – contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucullo n. 24, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessandra Putzu ed Alessandra Camba – controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – intimata – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 4272 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 10/02/2023 2 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 152/2020 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositata il giorno 27 febbraio 2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 516/2011, la sezione centrale giurisdizionale della Corte dei conti, in parziale riforma della decisione in prime cure resa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, ritenne ON AN, quale presidente della Società finanziaria per lo Sviluppo e la Cooperazione – Coop.Fin S.p.A., nonché IA ON, quale consulente della medesima società, responsabili di danno erariale regionale in conseguenza della decisione di procedere all’investimento di denaro di pertinenza della Regione Autonoma Sardegna (allocato nel fondo di dotazione istituito presso la Coop.Fin S.p.A.) in uno strumento finanziario di rischio, emesso dalla Banca Fideuram S.p.A.; per l’effetto, condannò AN e NE al pagamento dell’importo di euro 40.000 ciascuno, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale. 2. In forza di detta sentenza, la Regione Autonoma Sardegna iscrisse il credito verso ON AN e IA ON nei ruoli esattoriali;
in appresso, l’agente della riscossione Equitalia centro S.p.A. (cui lite pendente è succeduta per legge l’Agenzia delle Entrate Riscossione) emise due cartelle di pagamento a carico degli stessi per la forzosa riscossione del credito regionale. 3 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. L’opposizione uno actu spiegata da ON AN e IA ON avverso dette cartelle di pagamento è stata disattesa in ambedue i gradi di giudizio. 4. Ricorrono per cassazione, con unico ricorso, ON AN e IA ON, affidandosi a sei motivi;
resiste, con controricorso, la Regione Autonoma Sardegna;
non svolge invece difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione. 5. Fissato per l’udienza pubblica del 09 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 6. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 7. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC in data 21 settembre 2020 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 12 luglio 2020) elasso il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. 4 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). 1.1. Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata discende poi, in applicazione del dettato dell’art. 370 cod. proc. civ., la inammissibilità della memoria depositata dalla stessa (ed il divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto dell’atto), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, in mancanza di istanza di discussione in pubblica udienza, unica sedes in cui la parte che non abbia notificato valido o tempestivo controricorso può svolgere attività difensiva (sull’argomento, cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass. 11/02/2022, n. 4428). 2. Tanto premesso, il primo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei princìpi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 101 e 102 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 Cost.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Si censura, in particolare, l’affermazione della Corte di Appello secondo cui «l’importo di euro 1.549.370 non potesse sommarsi all’importo di euro 8.375.00 in quanto il primo (a differenza del 5 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi secondo) sarebbe riferito al solo capitale e non anche agli interessi»: ad avviso del ricorrente, la «questione (della asserita diversa portata della restituzione di euro 1.549.370 rispetto alla restituzione di euro 8.375.000) è stata sollevata d’ufficio dalla Corte d’Appello solo in sentenza», quindi senza la previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti prescritta dall’art. 101, secondo comma, del codice di rito. 2.1. La doglianza è infondata. Sussiste inosservanza del principio del contraddittorio idonea a cagionare la nullità di una sentenza quando quest’ultima sia fondata su una questione di fatto (oppure su una questione mista di fatto e diritto) rilevata di ufficio dal giudice e non sottoposta alle parti, sempreché la violazione del dovere officioso di indicazione abbia in concreto vulnerato le facoltà difensive della parte, in punto di allegazione o di asseverazione (così, sulle orme di Cass. Sez. U, 30/09/2009, n. 20935, Cass. 23/08/2011, n. 17495; Cass. 16/02/2018, n. 2984; Cass. 04/07/2018, n. 17473). Nella specie, per converso, il carattere satisfattivo del pagamento ricevuto dalla Coop.Fin S.p.A. in conseguenza della transazione stipulata con la banca Fideuram S.p.A. e, in specie, l’apprezzabilità a tali fini dell’importo di euro 1.549.370, ha costituito oggetto di specifica e puntuale contesa tra i contraddittori, vertente appunto sulla rilevanza del predetto importo, assumendo in particolare la Regione Autonoma Sardegna la soltanto parziale efficacia estintiva della somma restituita. La circostanza fattuale era dunque non soltanto risultante dagli atti di causa, ma altresì dibattuta quanto ai suoi effetti giuridici: diatriba risolta dal giudice territoriale, con l’assunto qui censurato, attraverso l’interpretazione dell’accordo transattivo (segnatamente, della clausola riportata al punto j) della transazione: cfr. pag. 8 della sentenza), cioè a dire mediante l’esame critico delle risultanze istruttorie acquisite. 3. Il secondo motivo prospetta - per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, 6 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi primo comma, num. 4, cod. proc. civ. - la nullità per apoditticità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui così si esprime: «la giacenza sul Fonditalia attiene al solo capitale oggetto dell’investimento, non è comprensivo anche degli interessi pattuito sullo stesso, cosicché tale importo non può essere considerato nel conteggio di quanto dovuto». 3.1. La censura è infondata. Ricorre «motivazione apparente», causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sulla nozione di «motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977). Nella vicenda de qua, la Corte territoriale ha argomentato il suo convincimento sulla limitazione della consistenza della giacenza su Fonditalia al solo capitale sulla scorta della lettura ermeneutica offerta dell’accordo transattivo (ancora una volta, del punto j) della premessa di esso): motivazione sintetica, ma adeguatamente sufficiente, poiché senza dubbio idonea a dare conto delle ragioni fondanti il dictum e, in ogni caso, non affetta da alcuna anomalia denunciabile innanzi il giudice di legittimità alla stregua degli angusti limiti all’uopo rilevanti posti dall’art. 360, primo comma, num. 5, del codice di rito. 4. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale desunto dal «punto j)» della premessa dell’accordo transattivo che la «giacenza sul Fonditalia attiene al solo capitale oggetto dell’investimento, (il quale) non è comprensivo anche degli interessi». 7 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Ad avviso dell’impugnante, l’esegesi così praticata ha omesso di considerare che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, ma valutato anche sulla base della comune intenzione delle parti, sicché la locuzione «giacenza sul Fonditalia» andava apprezzata non come capitale giacente, ma come controvalore ad una certa data del fondo comune di investimento. Per altro verso, l’erroneità della interpretazione fornita dalla sentenza viene ravvisata nella (asseritamente) omessa considerazione della natura del contratto presupposto a quello di transazione, ovvero il contratto di investimento in Fonditalia, peraltro espressamente richiamato nella transazione. 4.1. Il motivo è inammissibile. Esso si limita a sollecitare questa Corte ad una diversa esegesi della pattuizione transattiva, senza addurre e compiutamente illustrare l’inosservanza di alcuno specifico criterio di ermeneutica negoziale. Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nel caso, l’argomentare dei ricorrenti si concreta nel prospettare un differente apprezzamento degli elementi già considerati dalla Corte 8 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi di appello ai fini della composizione della giacenza: dunque, una mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata, oltremodo non suffragata da una adeguata e sufficiente esposizione del contenuto e della portata precettiva dell’evocato contratto di finanziamento presupposto della transazione. 5. Il quarto motivo rileva nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. e dei principi regolatori il risarcimento del danno, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. A dire del ricorrente, la sentenza impugnata ha errato nel negare la possibilità di scomputo di somme pacificamente corrisposte dalla Banca Fideuram S.p.A., cioè a dire nel negare la decurtazione di quanto parzialmente riparato con la transazione. 5.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza si fonda su un documento («i conteggi depositati dalla Coop.Fin S.p.A. unitamente alla transazione»), di cui tuttavia parte ricorrente non meglio o più specificamente illustra il contenuto, né chiarisce il ragionamento inferenziale in virtù del quale esso sarebbe idoneo a dimostrare la (pur soltanto parziale) estinzione del debito. La menzione di siffatto documento non è altresì corredata dalla trascrizione in ricorso del suo tenore testuale (quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti ai fini della decisione) ovvero dalla sua allegazione al ricorso ovvero ancora della indicazione della sedes di ubicazione dello stesso nel fascicolo del processo, in chiara inosservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). Un’articolazione del motivo di tal fatta rende lo stesso inidoneo ad attivare correttamente il potere di controllo della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti 9 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). Risulta, per l’effetto, violato il principio di specificità della censura, il quale, anche alla stregua delle prescrizioni del giudice sovranazionale (il riferimento è alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia) impone la trascrizione essenziale e per la parte d’interesse degli atti e dei documenti richiamati (dei quali è deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (sul tema, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612). 6. Con il quinto motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 324 cod. proc. e 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha prestato adesione all’argomento esposto (peraltro, come mero obiter dictum) dal giudice di primo grado secondo cui «l’intervenuta transazione tra l’amministrazione ed il responsabile del danno erariale non ha alcuna rilevanza nella diversa sede del processo contabile con il solo limite dell’integrale risarcimento del danno erariale quale individuato dal Procuratore regionale della Corte dei Conti e accertato dal giudice contabile». 6.1. Il motivo è inammissibile. 10 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Esso non attinge criticamente l’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, della mancata impugnazione della decisione di primo grado nella parte in cui (esponendo autonoma e distinta ratio decidendi, di per sé sufficiente a suffragare il rigetto dell’opposizione) aveva ritenuto l’inidoneità (rectius, l’irrilevanza) della transazione, in presenza di un giudizio contabile, ad inibire l’esecuzione civile nel frattempo intrapresa in virtù della sentenza della Corte dei conti, se non previa dimostrazione della totale estinzione del debito erariale. Dell’aver interposto appello avente a specifico oggetto siffatta autonoma ragione della pronuncia di prime cure i ricorrenti non offrono qui alcuna dimostrazione, nemmeno allegando la circostanza: anzi confermano, per implicito, la mancata proposizione del gravame, asserendo che non «sussisteva alcun interesse a censurare l’assunto»: argomentazione che non può sostenersi e comunque di per sé sola non vale a confutare quella ratio decidendi, visto il carattere decisivo della circostanza ai fini dell’estinzione o meno del debito per cui è causa. 7. Il sesto motivo contesta - per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. nonché per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. – la statuizione di condanna alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Si sostiene, in sintesi, l’inesistenza di qualsivoglia soccombenza nei riguardi di detta parte, chiamata in causa iussu iudicis nel giudizio di primo grado ed evocata in grado di appello quale mero litisconsorte processuale, ma senza la proposizione di alcuna domanda nei suoi confronti ad opera di ON AN e IA ON. 7.1. Il motivo è infondato. Il regolamento delle spese di lite è retto dal principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo. Il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa 11 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi grava sull’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria, seppur ad iniziativa officiosa, in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso, poi risultate infondate: in tal caso, pur mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo, l’onere della refusione delle spese si lega alla responsabilità del primo per avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale è rimasto coinvolto il terzo. Da ciò deriva che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ., salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell’attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo (così, tra le tante, v. Cass. 11/04/2013, n. 8886; Cass. 19/04/2006, n. 9049; Cass. 13/03/1979, n. 1550; Cass. 06/05/1977, n. 1733). 8. Il ricorso è rigettato. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della tardività della costituzione del controricorrente. 10. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo 12 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
in appresso, l’agente della riscossione Equitalia centro S.p.A. (cui lite pendente è succeduta per legge l’Agenzia delle Entrate Riscossione) emise due cartelle di pagamento a carico degli stessi per la forzosa riscossione del credito regionale. 3 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. L’opposizione uno actu spiegata da ON AN e IA ON avverso dette cartelle di pagamento è stata disattesa in ambedue i gradi di giudizio. 4. Ricorrono per cassazione, con unico ricorso, ON AN e IA ON, affidandosi a sei motivi;
resiste, con controricorso, la Regione Autonoma Sardegna;
non svolge invece difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione. 5. Fissato per l’udienza pubblica del 09 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 6. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 7. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC in data 21 settembre 2020 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 12 luglio 2020) elasso il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. 4 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). 1.1. Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata discende poi, in applicazione del dettato dell’art. 370 cod. proc. civ., la inammissibilità della memoria depositata dalla stessa (ed il divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto dell’atto), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, in mancanza di istanza di discussione in pubblica udienza, unica sedes in cui la parte che non abbia notificato valido o tempestivo controricorso può svolgere attività difensiva (sull’argomento, cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass. 11/02/2022, n. 4428). 2. Tanto premesso, il primo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei princìpi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 101 e 102 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 Cost.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Si censura, in particolare, l’affermazione della Corte di Appello secondo cui «l’importo di euro 1.549.370 non potesse sommarsi all’importo di euro 8.375.00 in quanto il primo (a differenza del 5 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi secondo) sarebbe riferito al solo capitale e non anche agli interessi»: ad avviso del ricorrente, la «questione (della asserita diversa portata della restituzione di euro 1.549.370 rispetto alla restituzione di euro 8.375.000) è stata sollevata d’ufficio dalla Corte d’Appello solo in sentenza», quindi senza la previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti prescritta dall’art. 101, secondo comma, del codice di rito. 2.1. La doglianza è infondata. Sussiste inosservanza del principio del contraddittorio idonea a cagionare la nullità di una sentenza quando quest’ultima sia fondata su una questione di fatto (oppure su una questione mista di fatto e diritto) rilevata di ufficio dal giudice e non sottoposta alle parti, sempreché la violazione del dovere officioso di indicazione abbia in concreto vulnerato le facoltà difensive della parte, in punto di allegazione o di asseverazione (così, sulle orme di Cass. Sez. U, 30/09/2009, n. 20935, Cass. 23/08/2011, n. 17495; Cass. 16/02/2018, n. 2984; Cass. 04/07/2018, n. 17473). Nella specie, per converso, il carattere satisfattivo del pagamento ricevuto dalla Coop.Fin S.p.A. in conseguenza della transazione stipulata con la banca Fideuram S.p.A. e, in specie, l’apprezzabilità a tali fini dell’importo di euro 1.549.370, ha costituito oggetto di specifica e puntuale contesa tra i contraddittori, vertente appunto sulla rilevanza del predetto importo, assumendo in particolare la Regione Autonoma Sardegna la soltanto parziale efficacia estintiva della somma restituita. La circostanza fattuale era dunque non soltanto risultante dagli atti di causa, ma altresì dibattuta quanto ai suoi effetti giuridici: diatriba risolta dal giudice territoriale, con l’assunto qui censurato, attraverso l’interpretazione dell’accordo transattivo (segnatamente, della clausola riportata al punto j) della transazione: cfr. pag. 8 della sentenza), cioè a dire mediante l’esame critico delle risultanze istruttorie acquisite. 3. Il secondo motivo prospetta - per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, 6 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi primo comma, num. 4, cod. proc. civ. - la nullità per apoditticità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui così si esprime: «la giacenza sul Fonditalia attiene al solo capitale oggetto dell’investimento, non è comprensivo anche degli interessi pattuito sullo stesso, cosicché tale importo non può essere considerato nel conteggio di quanto dovuto». 3.1. La censura è infondata. Ricorre «motivazione apparente», causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sulla nozione di «motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977). Nella vicenda de qua, la Corte territoriale ha argomentato il suo convincimento sulla limitazione della consistenza della giacenza su Fonditalia al solo capitale sulla scorta della lettura ermeneutica offerta dell’accordo transattivo (ancora una volta, del punto j) della premessa di esso): motivazione sintetica, ma adeguatamente sufficiente, poiché senza dubbio idonea a dare conto delle ragioni fondanti il dictum e, in ogni caso, non affetta da alcuna anomalia denunciabile innanzi il giudice di legittimità alla stregua degli angusti limiti all’uopo rilevanti posti dall’art. 360, primo comma, num. 5, del codice di rito. 4. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale desunto dal «punto j)» della premessa dell’accordo transattivo che la «giacenza sul Fonditalia attiene al solo capitale oggetto dell’investimento, (il quale) non è comprensivo anche degli interessi». 7 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Ad avviso dell’impugnante, l’esegesi così praticata ha omesso di considerare che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, ma valutato anche sulla base della comune intenzione delle parti, sicché la locuzione «giacenza sul Fonditalia» andava apprezzata non come capitale giacente, ma come controvalore ad una certa data del fondo comune di investimento. Per altro verso, l’erroneità della interpretazione fornita dalla sentenza viene ravvisata nella (asseritamente) omessa considerazione della natura del contratto presupposto a quello di transazione, ovvero il contratto di investimento in Fonditalia, peraltro espressamente richiamato nella transazione. 4.1. Il motivo è inammissibile. Esso si limita a sollecitare questa Corte ad una diversa esegesi della pattuizione transattiva, senza addurre e compiutamente illustrare l’inosservanza di alcuno specifico criterio di ermeneutica negoziale. Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nel caso, l’argomentare dei ricorrenti si concreta nel prospettare un differente apprezzamento degli elementi già considerati dalla Corte 8 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi di appello ai fini della composizione della giacenza: dunque, una mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata, oltremodo non suffragata da una adeguata e sufficiente esposizione del contenuto e della portata precettiva dell’evocato contratto di finanziamento presupposto della transazione. 5. Il quarto motivo rileva nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. e dei principi regolatori il risarcimento del danno, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. A dire del ricorrente, la sentenza impugnata ha errato nel negare la possibilità di scomputo di somme pacificamente corrisposte dalla Banca Fideuram S.p.A., cioè a dire nel negare la decurtazione di quanto parzialmente riparato con la transazione. 5.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza si fonda su un documento («i conteggi depositati dalla Coop.Fin S.p.A. unitamente alla transazione»), di cui tuttavia parte ricorrente non meglio o più specificamente illustra il contenuto, né chiarisce il ragionamento inferenziale in virtù del quale esso sarebbe idoneo a dimostrare la (pur soltanto parziale) estinzione del debito. La menzione di siffatto documento non è altresì corredata dalla trascrizione in ricorso del suo tenore testuale (quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti ai fini della decisione) ovvero dalla sua allegazione al ricorso ovvero ancora della indicazione della sedes di ubicazione dello stesso nel fascicolo del processo, in chiara inosservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). Un’articolazione del motivo di tal fatta rende lo stesso inidoneo ad attivare correttamente il potere di controllo della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti 9 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). Risulta, per l’effetto, violato il principio di specificità della censura, il quale, anche alla stregua delle prescrizioni del giudice sovranazionale (il riferimento è alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia) impone la trascrizione essenziale e per la parte d’interesse degli atti e dei documenti richiamati (dei quali è deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (sul tema, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612). 6. Con il quinto motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 324 cod. proc. e 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha prestato adesione all’argomento esposto (peraltro, come mero obiter dictum) dal giudice di primo grado secondo cui «l’intervenuta transazione tra l’amministrazione ed il responsabile del danno erariale non ha alcuna rilevanza nella diversa sede del processo contabile con il solo limite dell’integrale risarcimento del danno erariale quale individuato dal Procuratore regionale della Corte dei Conti e accertato dal giudice contabile». 6.1. Il motivo è inammissibile. 10 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Esso non attinge criticamente l’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, della mancata impugnazione della decisione di primo grado nella parte in cui (esponendo autonoma e distinta ratio decidendi, di per sé sufficiente a suffragare il rigetto dell’opposizione) aveva ritenuto l’inidoneità (rectius, l’irrilevanza) della transazione, in presenza di un giudizio contabile, ad inibire l’esecuzione civile nel frattempo intrapresa in virtù della sentenza della Corte dei conti, se non previa dimostrazione della totale estinzione del debito erariale. Dell’aver interposto appello avente a specifico oggetto siffatta autonoma ragione della pronuncia di prime cure i ricorrenti non offrono qui alcuna dimostrazione, nemmeno allegando la circostanza: anzi confermano, per implicito, la mancata proposizione del gravame, asserendo che non «sussisteva alcun interesse a censurare l’assunto»: argomentazione che non può sostenersi e comunque di per sé sola non vale a confutare quella ratio decidendi, visto il carattere decisivo della circostanza ai fini dell’estinzione o meno del debito per cui è causa. 7. Il sesto motivo contesta - per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. nonché per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. – la statuizione di condanna alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Si sostiene, in sintesi, l’inesistenza di qualsivoglia soccombenza nei riguardi di detta parte, chiamata in causa iussu iudicis nel giudizio di primo grado ed evocata in grado di appello quale mero litisconsorte processuale, ma senza la proposizione di alcuna domanda nei suoi confronti ad opera di ON AN e IA ON. 7.1. Il motivo è infondato. Il regolamento delle spese di lite è retto dal principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo. Il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa 11 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi grava sull’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria, seppur ad iniziativa officiosa, in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso, poi risultate infondate: in tal caso, pur mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo, l’onere della refusione delle spese si lega alla responsabilità del primo per avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale è rimasto coinvolto il terzo. Da ciò deriva che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ., salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell’attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo (così, tra le tante, v. Cass. 11/04/2013, n. 8886; Cass. 19/04/2006, n. 9049; Cass. 13/03/1979, n. 1550; Cass. 06/05/1977, n. 1733). 8. Il ricorso è rigettato. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della tardività della costituzione del controricorrente. 10. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo 12 r.g. n. 21111/2020 Cons. est. Raffaele Rossi unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione