Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 FEBBRAIO 2025
N.R.G. 1015/2021
All'udienza del 19 Febbraio 2025, tenuta dal G.O.T. Dott.ssa AN
Bagnoli, alle ore 9:40 viene chiamata la causa di cui in epigrafe.
- l'Avv. Salvatore Longo nell'interesse dell'attore;
- l'Avv. Eliana De Pasquale, per delega dell'Avv. Raffaele Marciano, nell'interesse del convenuto;
Controparte_1
- l'Avv. Francesco Sorace nell'interesse del terzo chiamato.
Il G.O.T. invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Gli Avvocati Longo, De Pasquale e Sorace precisano le conclusioni riportandosi alle eccezioni, deduzioni e richieste spiegate nei rispettivi atti difensivi e nei processi verbali e discutono oralmente la causa illustrando i fatti e gli elementi di diritto posti a loro fondamento.
Il G.O.T. si ritira in camera di consiglio al cui esito, alle ore 22:20, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il G.O.T. Dott.ssa AN Bagnoli
1
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
Dott.ssa AN Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1015/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore longo (C.F. ) C.F._1
- ATTRICE -
NEI CONFRONTI DEL
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano
(C.F. ) C.F._2
- CONVENUTO –
E DI
1) (C.F. ) nato il [...] a [...] C.F._3
Mulhouse (Francia) e residente a [...]
(presso la Parte_1
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
2) (C.F. nato il 22 Parte_2 C.F._4
Novembre 1933 a Rombiolo (VV) e residente a [...] (presso la Parte_1
- CONVENUTI CONTUMACI –
NONCHE' DEL
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sorace
(C.F. ) C.F._5
- TERZO CHIAMATO–
Conclusioni: all'udienza odierna i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da superiore verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con atto di citazione del 3 Giugno 2021, ritualmente notificato,
[...] ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Palmi, il Parte_1 CP_1
, e , deducendo:
[...] _2 Parte_2
“1) è una struttura residenziale per disabili Pt_1 Parte_1 mentali che svolge attività socio-assistenziale, regolarmente autorizzata al funzionamento con deliberazione di Giunta Regione Calabria n. 7083 del 21 ottobre 1996 e successivo decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria
n. 304 del 3 agosto 2000, ed è iscritta all'albo regionale delle strutture socio- assistenziali per l'ospitalità e l'assistenza di n. 24 utenti/disabili mentali (cfr. all.
n. 1 e 2).
2) La deducente, nell'ambito delle previsioni di settore, eroga da oltre 20 anni prestazioni e servizi agli ospiti ricoverati, partecipando, come per definizione legislativa, al complesso degli interventi volti a prevenire le situazioni di disagio della sfera della salute mentale e favorendo il processo sociale dei disabili ed il loro recupero.
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3) Le attività di assistenza vengono effettuate all'interno della struttura residenziale, che allo scopo si presenta conforme sia ai criteri igienico-sanitari e sia alle previsioni urbanistiche legislativamente richieste, mentre -sotto il profilo regolamentare - occorre sin d'ora far presente e sottolineare che il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003 e s.m.i., emanata in attuazione della legge nazionale n.
328/2000, e dal Regolamento Regionale n. 22/2019, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25/10/2019.
4) dall'anno 2012 e sino all'anno 2019, in epoca Parte_1 cioè antecedente al trasferimento effettivo delle competenze e delle funzioni dalla Regione Calabria ai Comuni capofila degli ambiti territoriali, che è avvenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha operato in regime di convenzione con la Regione Calabria.
In virtù del rapporto contrattuale con il suddetto ente territoriale, disciplinato dalle clausole pattizie della convenzione sottoscritta in data 30 luglio
2012 (cfr. all. n. 3) e dalle successive addende stipulate in data 24 agosto
2015, 15 giugno 2016, 15 maggio 2017, 9 febbraio 2018, 9 luglio 2018, 20 giugno 2019 e 4 dicembre 2019 (cfr. all. n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), l'attrice ha sempre percepito il contributo retta giornaliero per l'assistenza degli ospiti ricoverati nella misura fissa di euro 50,00, ripartito tra regione ed utente secondo criteri predefiniti. A tal riguardo, è utile rappresentare che la determinazione dell'entità della retta era di esclusiva competenza della Regione
Calabria, all'uopo segnalando altresì che l'ultimo aggiornamento risale all'anno
2006, giusta deliberazione di Giunta n. 712 del 17 ottobre 2006 (cfr. all. n. 11).
5) Come poc'anzi accennato, a partire dal 1° gennaio 2020 le competenze e le funzioni in subiecta materia sono state devolute ai Comuni Capofila degli ambiti territoriali.
In ragione di ciò, in data 6 agosto 2020 è stata sottoscritta la nuova convenzione (che nella sostanza, a ben vedere, è andata a collocarsi in naturale continuità con la precedente;
cfr. all. n. 12) con l'Amministrazione Comunale di
, nella qualità di Comune Capofila dell'ambito Territoriale n. 1, al cui CP_1 interno ricade il Comune di Maropati presso cui ha sede la struttura socio- assistenziale.
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Nella premessa/parte narrativa di detta convenzione, viene specificato: a) anzitutto, che 'l'attività di verifica effettuata dal si è Parte_3 conclusa con esito positivo attraverso la conferma della persistenza dei requisiti organizzativi e strutturali supportanti il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento da parte della Regione Calabria per l'ospitalità e l'assistenza di n. 24 disabili mentali'; b) inoltre, e ciò si mostra particolarmente importante per i nostri fini, che 'l'entrata in vigore della riforma ha comportato, a partire dal 1° gennaio 2020, un periodo transitorio di 'vacatio' nel quale l'attività esercitata dalle strutture, per la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emanazione dell'atto fin dalla data a cui si debbono far risalire gli effetti, è avvenuta in continuità con la convenzione a suo tempo stipulata con la Regione
Calabria'; c) infine, ed anche tale passaggio inserito nel corpo la convenzione si mostra altamente significativo, che 'a partire dal 1° gennaio 2020 le strutture socio assistenziali pur in regime di 'vacatio legis' hanno continuato ad operare nell'ambito territoriale, assicurando prestazioni e servizi all'utenza pertanto, a seguito dell'invio delle risorse da parte della Regione Calabria, il
[...]
intende procedere al pagamento dei servizi resi Parte_4 sino al 30 giugno 2020, sulla base dell'attuale disponibilità finanziaria e in continuità con la precedente convenzione stipulata con la Regione Calabria, nel rispetto delle modalità ivi previste'.
6) Con determinazione dirigenziale n. 18 del 17/02/2020 (cfr. all. n. 13), il
Responsabile del Servizio n. 1 del Comune di Maropati disponeva il ricovero, con decorrenza dal 28/01/2020, del convenuto sig. , nato a [...] _2
(Francia) il 16/04/1967, presso determinando nel Parte_1 contempo, in ossequio alle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 712 del 17/10/2006, la quota mensile della retta posta a carico dell'utente nella misura di euro 36,79.
7) Con determinazione dirigenziale n. 37 del 14/04/2020 (cfr. all. n. 14), il
Responsabile del Servizio n. 1 del Comune di Maropati disponeva il ricovero, con decorrenza dal 03/03/2020, del convenuto sig. , nato a [...]
Rombiolo (VV) il 22/11/1933, presso determinando nel Parte_1 contempo, in ossequio alle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 712 del 17/10/2006, la quota mensile della retta posta a carico dell'utente nella misura di euro 309,14.
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8) Le determinazioni dirigenziali summenzionate -punti 6) e 7) della narrativa- sono formalmente e sostanzialmente corrette, in quanto adottate nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento regionale che dovevano essere applicate in quel preciso momento temporale (febbraio-marzo 2020), e soprattutto sono state emesse alla luce della documentazione sanitaria relativa al degente ed all'esito dell'istruttoria svolta (acquisizione di relazione dell'assistente sociale, cfr. all. n. 15 e 16).
Si rappresenta comunque che, a distanza di mesi, sono seguite ulteriori determinazioni da parte del Responsabile del Servizio n. 1 del Comune di
Maropati, precisamente la n. 128 del 17/11/2020 (per la posizione del sig.
; cfr. all. n.17) e la n. 130 del 18/11/2020 (per la posizione del _2 sig. ; cfr. all. n. 18), con le quali, ad integrazione ed a Parte_2 parziale rettifica degli atti amministrativi assunti ab initio, veniva semplicemente riportato, in aggiunta a quanto scritto nelle determinazioni n. 18 del 17/02/2020 e n. 37 del 14/04/2020, che risultava acquisita al protocollo comunale la relazione sociale redatta, in entrambi i casi, dall'assistente sociale dott.ssa (cfr. all. n. 19 e 20), e veniva confermato per il resto, Persona_1 per entrambi i degenti, quanto originariamente indicato sia per ciò che attiene la disposizione di ricovero e la data di decorrenza dello stesso e sia per quanto concerne la misura della retta a carico dell'utente.
9) Il , quale Comune capofila dell' Controparte_1 Controparte_4
1, tuttavia, con due distinti provvedimenti di autorizzazione all'inserimento in
[...] struttura a firma del Responsabile dott. (cfr. all. n. 21 e 22), Persona_2 inspiegabilmente sembra aver preso atto - sebbene soltanto in apparenza - della seconda determina dirigenziale emessa dal Responsabile del Servizio n. 1 del che infatti viene citata ma, per quel che conta Controparte_3 realmente, non risulta recepita quanto al suo contenuto sostanziale (se è vero come è vero che, negli atti amministrativi di provenienza comunale era stata indicata la corretta data dalla quale doveva essere ritenuto valido ed efficace il ricovero, anche ai fini del riconoscimento e del pagamento della retta giornaliera e della suddivisione del relativo onere tra utente e
[...]
). Pt_4
Sta di fatto che, nell'autorizzare l'inserimento in struttura dei due soggetti, anch'essi convenuti in questo giudizio, il Responsabile Parte_5 Per_2
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disponeva che la quota retta fosse corrisposta dal Comune di , nella CP_1 qualità di Capofila dell'ambito territoriale n. 1, nei seguenti termini:
a) per il sig.- , a far data dal 17.11.2020 e sino al 16.11.2021, _2
b) per il sig. , a far data dal 18.11.2020 e sino al Parte_2
17.11.2021.
10) Si è pertanto verificata la paradossale ed incredibile situazione che, per tutto il periodo intermedio, il cui momento iniziale deve farsi coincidere con il ricovero dei due soggetti (per dal 28/01/2020, per _2 Parte_2
dal 03/03/2020), mentre il termine finale è segnato dalla tardiva
[...] presa d'atto del , e viepiù dall'errata indicazione contenuta nei Parte_4 provvedimenti di formale autorizzazione all'inserimento presso la struttura socio-assistenziale, l'odierna esponente ha ricevuto in pagamento solamente la porzione o quota di retta mensile (euro 36,79 nel caso del sig,. , euro _2
309,14 nel caso del sig. ) che, con le determinazioni dirigenziali del Parte_2
Responsabile del Servizio n. 1 del Comune di Maropati sopra citate, era stata correttamente calcolata ed altrettanto correttamente posta a carico di ciascun degente, in perfetta osservanza della deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 17/10/2016.
11) Orbene, tenuto conto dei giorni di effettiva presenza in struttura degli ospiti/convenuti ricoverati, discende che l'attrice deve perciò ricevere ancora i seguenti importi (n.b.: a riscontro dell'esattezza dei conteggi che vengono riportati, si producono i prospetti - schede mensili - riepilogativi della contabilità; cfr. all. n. 23):
- posizione sig. , mese di gennaio 2020 (giorni 4 di presenza), _2 euro 163,21; mese di febbraio 2020 (giorni 29 di presenza), euro 1.413,21; mese di marzo 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.513,21; mese di aprile
2020 (giorni 30 di presenza), euro 1.463,21; mese di maggio 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.513,21; mese di giugno 2020 (giorni 30 di presenza), euro
1.463,21; mese di luglio 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.513,21; mese di agosto 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.513,21; mese di settembre 2020
(giorni 30 di presenza), euro 1.463,21; mese di ottobre 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.513,21; mese di novembre 2020 (giorni 16 di presenza, ovvero sino alla data di autorizzazione all'inserimento in struttura), euro
780,38. Totale euro 14.312,48;
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- posizione sig. , mese di marzo 2020 (giorni 28 di Parte_2 presenza), euro 1.090,86; mese di aprile 2020 (giorni 30 di presenza), euro
1.190,86; mese di maggio 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.240,86; mese di giugno 2020 (giorni 30 di presenza), euro 1.190,86; mese di luglio 2020
(giorni 31 di presenza), euro 1.240,86; mese di agosto 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.240,86; mese di settembre 2020 (giorni 30 di presenza), euro 1.190,86; mese di ottobre 2020 (giorni 31 di presenza), euro 1.240,86; mese di novembre 2020 (giorni 17 di presenza, ovvero sino alla data di autorizzazione all'inserimento in struttura), euro 674,82. Totale euro 10.301,70
12) Per il periodo di ricovero al quale si è fatto riferimento ai punti 10) ed
11) che precedono, parte attrice ha titolo e diritto a pretendere il pagamento della residua quota del contributo retta giornaliero, defalcata la quota mensile già versata dagli utenti ed a carico degli stessi.
Complessivamente, l'importo maturato e spettante per la causale evidenziata è pari ad euro 24.614,18, di cui euro 14.312,48 riferiti al ricovero presso del sig. , con decorrenza Parte_1 _2 dall'ingresso nella struttura socio-assistenziale avvenuto in data 28 gennaio
2020 e sino al 16 novembre 2020, giorno della (ingiustificata e tardiva) presa d'atto da parte del Comune Capofila con formale autorizzazione al ricovero, ed euro 10.301,70 riferiti al ricovero presso del sig. Parte_1
, anche in tal caso con decorrenza dall'ingresso nella Parte_2 struttura socio-assistenziale avvenuto in data 3 marzo 2020 e sino al 17 novembre 2020, giorno della (ingiustificata e tardiva) presa d'atto da parte del con formale autorizzazione al ricovero. Parte_4
13) La legittima pretesa al riconoscimento della somma di euro 24.614,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole scadenze e sino al soddisfo, e la consequenziale richiesta di condanna al pagamento, viene, in prima battuta, avanzata nei confronti del , quale Comune Controparte_1 capofila dell'ambito territoriale n. 1, posto che -in puntuale ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, nonché in osservanza della convenzione sottoscritta con la deducente il 6 agosto 2020 - parte convenuta avrebbe dovuto autorizzare l'inserimento nella struttura socio-assistenziale dei due soggetti convenuti con la giusta decorrenza iniziale, ovverosia dal 28 gennaio 2020 per il sig. (come da determinazione dirigenziale n. _2
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18 del 17/02/2020 del Responsabile del Servizio n. 1 del Comune di Maropati che, in effetti, ne disponeva il ricovero da quella data) e dal 3 marzo 2020 per il sig. (come da determinazione dirigenziale n. 37 del Parte_2
14/04/2020 del Responsabile del Servizio n. 1 del Comune di Maropati che, in effetti, ne disponeva il ricovero da quella data).
14) Ad ogni buon fine, atteso l'oggettivo ed innegabile diritto di parte attrice a ricevere il pagamento degli importi sopra analiticamente dettagliati, nell'eventualità in cui l'On.le Tribunale adito dovesse però ritenere che l'obbligo de quo non gravi sul , quale Comune capofila dell'ambito Controparte_1 territoriale n. 1, bensì sui singoli utenti che, nel periodo intermedio (vale a dire, dalla decorrenza fissata nella prima determinazione dirigenziale di ricovero presso la struttura e sino alla presa in carico e relativa autorizzazione da parte del Comune capofila) hanno beneficiato delle prestazioni assistenziali erogate da viene avanzata, in subordine, richiesta di condanna del Parte_1 sig. al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro _2
13.412,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole scadenze e sino al soddisfo, e richiesta di condanna del sig. al Parte_2 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 10.301,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo”.
1.1 Su tali premesse l'attrice ha concluso chiedendo che:
“l'On.le Tribunale di Palmi, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
1) ritenere e dichiarare il diritto di parte attrice a ricevere il pagamento, per la causale meglio illustrata nella narrativa dell'atto di citazione, della somma di euro 13.412,48 maturata, a credito, a seguito del ricovero presso la struttura socio assistenziale del sig. , e riferentesi Parte_1 _2 al periodo dal 28 gennaio 2020 sino al 16 novembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e sino al soddisfo;
2) ritenere e dichiarare il diritto di parte attrice a ricevere il pagamento, per la causale meglio illustrata nella narrativa dell'atto di citazione, della somma di euro 10.301,70 maturata, a credito, a seguito del ricovero presso la struttura socio assistenziale del sig. , e Parte_1 Parte_2
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riferentesi al periodo dal 3 marzo 2020 sino al 17 novembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e sino al soddisfo;
3) in accoglimento dei motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare illegittimo e/o ingiustificato il provvedimento assunto dal
Responsabile UDP del Comune di , quale 'Comune capofila dell'ambito CP_1 territoriale n. 1', nella parte in cui è stato autorizzato l'inserimento presso la struttura del sig. con decorrenza a far Parte_1 _2 data dal 17.11.2020, quanto alla quota retta da corrispondere da parte del suddetto Comune Capofila, anziché con decorrenza dal 28 gennaio 2020;
4) in accoglimento dei motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare illegittimo e/o ingiustificato il provvedimento assunto dal
Responsabile UDP del Comune di , quale 'Comune capofila dell'ambito CP_1 territoriale n. 1 ', nella parte in cui è stato autorizzato l'inserimento presso la struttura del sig. con Parte_1 Parte_2 decorrenza a far data dal 18.11.2020, quanto alla quota retta da corrispondere da parte del suddetto Comune Capofila, anziché con decorrenza dal 3 marzo
2020;
5) per effetto di quanto verrà statuito dall'On.le Tribunale adito, in particolar modo con riguardo ai punti sub 3) e sub 4) delle conclusioni del presente atto di citazione, condannare il , quale capofila dell'ambito Controparte_1 CP_1 territoriale n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in persona del suo Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di euro 24.614,18, di cui euro 14.312,48 riferiti al ricovero presso
[...] del sig. , con decorrenza dallo ingresso nella Parte_1 _2 struttura socio-assistenziale avvenuto in data 28 gennaio 2020 e sino al 16 novembre 2020, ed euro 10.301,70 riferiti al ricovero presso Parte_1 del sig. , con decorrenza dall'ingresso nella
[...] Parte_2 struttura socio-assistenziale avvenuto in data 3 marzo 2020 e sino al 17 novembre 2020. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e sino al soddisfo;
6) in via gradata, preso atto ed in virtù di quanto verrà statuito dall'On.le
Tribunale adito, in particolar modo con riguardo al punto sub 1) delle presenti
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rassegnate conclusioni, condannare il sig. al pagamento della _2 somma di euro 14.312,48 in favore di parte attrice, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, somma maturata e dovuta in riferimento al ricovero del predetto convenuto presso Parte_1 per il periodo dall'ingresso nella struttura socio-assistenziale avvenuto in data
28 gennaio 2020 e sino al 16 novembre 2020. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e sino al soddisfo;
7) in via gradata, preso atto ed in virtù di quanto verrà statuito all'On.le
Tribunale adito, in particolar modo con riguardo al punto sub 2) delle presenti rassegnate conclusioni, condannare il sig. al pagamento Parte_2 della somma di euro 10.301,70 in favore di parte attrice, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, somma maturata e dovuta in riferimento al ricovero del predetto convenuto presso Parte_1
per il periodo dall'ingresso nella struttura socio-assistenziale avvenuto in
[...] data 3 marzo 2020 e sino al 17 novembre 2020. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e sino al soddisfo;
8) vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
condanna alla rifusione, in primis, del
, quale Comune Capofila dell'ambito territoriale n. 1, ed Controparte_1 eventualmente dei sig.ri e , in caso di _2 Parte_2 opposizione alla domanda da parte dei predetti convenuti”.
2. In data 4 Ottobre 2021 si è costituito il convenuto Controparte_1 osservando:
”I. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO – Controparte_3
DIFFERIMENTO DELLA PRIMA UDIENZA AI SENSI DELL'art. 269 c.p.c. In via del tutto preliminare, il al fine di essere manlevato dalle Controparte_1 conseguenze eventualmente derivanti da qualsiasi attribuzione di responsabilità in ordine al fatto per cui è causa, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 269
c.p.c., di voler chiamare in causa il in persona del Sindaco Controparte_3
p.t., elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Maropati Piazza
Bettino Craxi n. 2 (C.F ). Nella fattispecie, si ritiene che il P.IVA_3 suddetto sia interessato dall'odierno contenzioso nella misura in cui sia CP_1 stato il suo comportamento a determinare l'azione posta in essere dalla società attorea per tutte le motivazioni esposte in premessa.
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In primo luogo, per quanto concerne il ricovero del Sig. si _2 rappresenta quanto segue.
Il Comune di è Comune capofila dell'ambito territoriale n. 1, CP_1 ambito in cui rientrano altri 12 Comuni tra cui quello di Maropati. In virtù del suddetto Regolamento regionale n. 503/2019, le funzioni sociali relative alle strutture recettive dei privati site ed accreditate dalla Regione venivano trasferite all'ambito territoriale n.1 a partire dal 01/01/2020 nel quale il
Comune di , essendo capofila, e sulla scorta dei fondi stanziati e CP_1 disponibili, doveva provvedere a disporre e gestire il ricovero presso le strutture assistenziali. Tuttavia, il in violazione delle norme regolanti Controparte_3
l'ambito, non contribuendo a quanto stabilito e, dunque, in via del tutto arbitraria, disponeva con determina n.18 del 17/02/2020 successivamente rettificata con determina n. 128 del 17/11/2020 il ricovero del Sig. _2
, il tutto, ripetesi, in assenza del provvedimento del Capofila di
[...] CP_1
e della rendicontazione delle somme alla Regione e, di conseguenza, CP_1 in assenza del titolo giuridico teso a giustificare il pagamento nonché della relazione dell'assistente sociale dell'ambito, così come da Regolamento regionale n.503/2019. Da qui appare evidente la responsabilità in capo al il quale ha agito in difformità a quanto regolamentato e, Controparte_3 pertanto, non può che essere chiamato a rispondere del presunto pagamento oggetto del presente giudizio.
Inoltre, per quanto concerne il ricovero del Sig. si Parte_2 rappresenta che il Comune di autorizzava quest'ultimo ricovero CP_1 soltanto nel mese di Novembre 2020. Pertanto, appare palese che le presunte somme vantate per il periodo precedente siano imputabili in capo al CP_3 che, nella determina di rettifica n. 130 arbitrariamente disponeva il
[...] ricovero dal 03/03/2020 facendo, però, riferimento alla successiva relazione sociale del Comune di del 02/11/2020 e pervenuta al CP_1 CP_3 il 17/11/2020, il tutto a dimostrazione che il odierno
[...] CP_1 convenuto prendeva cognizione del ricovero solo a decorrere dal mese di
Novembre 2020. Tanto vale a dichiarare la responsabilità in capo al CP_3 anche in relazione a tale ed ulteriore illegittimo ricovero. Dunque, alla
[...] luce di tali rilievi, non può essere addebitato a competenza del CP_1
il pagamento della somma richiesta e, pertanto, il
[...] Controparte_3
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è tenuto a manlevare l'ente comunale convenuto. Stante quanto appena riportato si richiede, in via preliminare, all'Ecc.mo Tribunale Adito, di autorizzare la chiamata in causa in garanzia del con il contestuale Controparte_3 differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.
II. INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELLA
DOMANDA.
Fermo quanto in via preliminare eccepito, si osservano le ulteriori considerazioni nel merito della vicenda. In particolare, si fa presente che la società attrice ha proposto la propria domanda nei confronti del CP_1
quale Ente Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito 1 ed al quale
[...] sono attribuite le funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona secondo gli indirizzi impartiti dal
Piano Regionale delle Politiche Sociali, il tutto in conformità alle Deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale. Ciò premesso, essendo il Piano
Sociale di Zona Ambito 1 un Ente Strumentale dotato di un proprio patrimonio, di un proprio bilancio e di un personale sottratto al rapporto di dipendenza gerarchica degli Enti territoriali di cui è strumento è oltremodo palese che il non può rispondere con il proprio bilancio, il tutto anche in Controparte_1 considerazione degli arbitrari ricoveri disposti dal Controparte_3
Dunque, con riferimento al presunto credito vantato da controparte, nulla è dovuto dal convenuto quale Capofila stante l'assenza della copertura CP_1 finanziaria da parte della . Nel caso in esame, le attività poste Controparte_5 in essere in virtù della concessione del finanziamento da parte della Regione
Calabria, per cui, così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, se '(…) il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione di detta opera deve qualificarsi come condizione legale del contratto, il cui mancato avveramento preclude l'azionabilità del credito…(Corte di Cassazione, Civile, Sez. I, sentenza del 17 luglio 2013, n. 17465)'. Pertanto, il presunto debito nei confronti del
è inesistente. CP_1
Ancora, laddove si volesse considerare l'ipotesi di addebitare le somme in capo al , occorre precisare, che proprio in virtù della Controparte_1 sussistenza di un proprio bilancio nonché di un autonomo patrimonio da parte
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
degli Ambiti Territoriali in questione, nessuna somma può e potrebbe essere erogata da parte del , in quanto il presunto credito vantato Controparte_1 da controparte sarebbe viziato ab origine dall'assenza dell'obbligatoria sottoscrizione del contratto richiesto in forma scritta dalla legge, proprio perché tra il e società non è mai stato Controparte_1 Parte_1 stipulato alcun contratto, ripetesi, richiesto in forma scritta ex lege a pena di nullità. Stante la mancata sottoscrizione di un contratto secondo le forme richieste dalla legge, vi è l'assenza della prescritta copertura finanziaria richiesta per autorizzare qualunque impegno di spesa da parte di una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente ed, infatti, con precisione, nel caso di specie, non risultano essere stati espressi i pareri di regolarità tecnica ex art. 49, D. Lgs n. 267/2000 e predisposta la necessaria copertura finanziaria ex art. 153, comma 5°, del D. Lgs n. 267/2000.
A ciò si aggiunge che, anche laddove si volesse ritenere responsabile il
, considerazione che va oltremodo esclusa, non sono stati Controparte_1 adottati dallo stesso provvedimenti amministrativi di impegno da parte dei competenti Uffici.
Al riguardo, si ricorda, che l'art. 23 del D. L.
2.3.1989 n. 66, convertito in L.
24.4.1989 n. 144, norma poi trasfusa nell'art. 35 del D. Lgsl. n. 77 del 1995 ed ora individuata dall'art. 191 del decreto legislativo 267/2000, stabilisce al comma 3 che, per Province, Comuni e Comunità montane, ― qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul competente capitolo del bilancio di previsione…‖. Da quanto premesso, appare evidente che non è possibile provvedere alla liquidazione delle presunte prestazioni espletate in quanto la stessa è subordinata al riscontro della regolarità della documentazione e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore. La Legge n.
142 del 1990, articolo 55 (ora recepita dal Testo Unico Decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000, articolo 191), recita che, 'gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto'. Inoltre, deve essere testualmente richiamato l'art. 147 lett. a) del TUEL ove si prevede che nell'ambito del sistema
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
dei propri controlli interni l'ente locale deve 'garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa' quindi con tale norma si finalizza, rendendolo equivalente, il controllo di regolarità contabile ad un controllo sulla legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa. Ciò rende il CP_1
in quanto tale, estraneo alla vertenza oggetto del presente giudizio in
[...] virtù del mancato impegno di spesa (atto indispensabile ai fini della relativa liquidazione) ed in virtù della disposizione autonoma dei ricoveri così come meglio eccepito al motivo di cui sopra da parte del stante Controparte_3
l'autonomo bilancio e patrimonio dell'Ambito.
Infine, per scrupolo difensivo occorre considerare che beneficiari diretti delle presunte prestazioni sono i Sig. e e, pertanto, questi ultimi _2 Parte_2 sarebbero tenuti a versare le somme richieste.
Sull'istruttoria. In via istruttoria si impugna e contesta la documentazione tutta versata in atti da controparte unitamente alle fatture emesse il cui ammontare appare eccessivo ed esorbitante oltre che arbitrario per tutte le motivazioni sopra spiegate”.
2.1 Il convenuto ha quindi chiesto al Tribunale adito di voler:
“- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa in garanzia del in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_3 presso la Casa Comunale sita in Maropati Piazza Bettino Craxi n. 2, al fine di essere manlevato e garantito da ogni eventuale responsabilità e – per l'effetto - ordinare il contestuale differimento della prima udienza, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- Nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
3. All'udienza del 27 Ottobre 2021 il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei convenuti e , non costituitisi in giudizio _2 Parte_2 benché regolarmente citati, ed ha autorizzato il convenuto Controparte_1
a chiamare in causa il terzo fissando la nuova udienza del Controparte_3
6 Aprile 2022 per la comparizione delle parti.
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
4. In data 5 Aprile 2022 si è costituito il terzo chiamato Controparte_3 eccependo:
“a) In via preliminare. Inammissibilità e/o nullità della chiamata del terzo per omissione ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Come si può evincere facilmente dalla mera lettura dell'atto notificato al il vi ha ricopiato la propria integrale Controparte_3 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, con un mero accenno alle pretese di carattere risarcitorio formulate da parte attrice, non Parte_1 consentendo in siffatto modo al terzo chiamato di potersi difendere dalle richieste attoree, essendo praticamente impossibile desumere quali siano state le domande poste esattamente da parte attrice nei confronti dei convenuti.
Tale omissione ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi determina l'inammissibilità della vocatio in jus del terzo, sottoposta alle preclusioni stabilite dal nostro codice di procedura civile, con la conseguenza che, in caso di invalidità della chiamata del terzo, a causa del chiamante, non si potrà ottenere un nuovo termine per la rinotifica e la chiamata del terzo darà da dichiararsi inammissibile.
b) Nel merito. Contestazione integrale della ricostruzione fatta dal CP_1 di . CP_1
Senza recesso alcuno dalle superiori questioni di carattere preliminare, si contesta, in toto, la ricostruzione dei fatti così come sostenuta dal CP_1
, evidenziando che il ha sempre operato nel pieno
[...] Controparte_3 rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
c) In ogni caso: impugnazione e contestazione in toto degli atti di tutte le controparti.
Per mero scrupolo difensivo, in assenza di una regolare chiamata del terzo, si impugnano e si contestano tutte le difese attoree in uno a quelle delle parti originariamente convenute”.
4.1 Il terzo chiamato ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
➢ Preliminarmente, dichiarare la nullità della chiamata in causa del terzo per mancanza ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi,
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
➢ per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità con estromissione dal presente giudizio del stante le vigenti preclusioni di legge;
Controparte_3
➢ nel merito, rigettare le richieste ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
5. Con ordinanza del 12 Luglio 2022 il Tribunale ha così provveduto:
“- letti gli atti e i verbali di causa,
- rilevato che il terzo chiamato, ha eccepito la nullità Controparte_3 della chiamata di terzo, per omessa notifica dell'atto di citazione e ha chiesto l'estromissione dal processo rilevando sul punto che il 'ha Controparte_1 ricopiato la propria integrale comparsa di costituzione e risposta, con un mero accenno alle pretese di carattere risarcitorio formulate da parte attrice,
[...]
non consentendo in siffatto modo al terzo chiamato di Parte_1 potersi difendere dalle richieste attoree, essendo praticamente impossibile desumere quali siano state le domande poste esattamente da parte attrice nei confronti dei convenuti';
- Rilevato che il convenuto ha chiesto di sanare detta irregolarità mediante l'autorizzazione a rinotificare correttamente gli atti;
- Rilevato che, 'non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge' (art. 156 comma 1 c.p.c.). 'la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo' (art. 156 comma 3 c.p.c.).
- Ritenuto che il terzo chiamato si è costituito tempestivamente e quindi può dirsi con certezza che l'atto ha raggiunto il suo scopo, sebbene la notifica parziale dell'atto da notificare ha determinato la nullità della chiamata di terzo, posto che risulta assolutamente indeterminata la causa petendi e lo stesso petitum della domanda svolta nei confronti dello stesso.
- Ritenuto che detta nullità vada, però, sanata con la fissazione di un termine perentorio a parte convenuta per il rinnovo della citazione del terzo e di un termine al terzo per integrare di conseguenza le proprie difese.
P.Q.M.
- dichiara la nullità dell'atto di chiamata di terzo;
- fissa al convenuto termine perentorio fino al 28/9/2022 per integrare il proprio atto di citazione nei confronti del terzo;
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
- fissa al terzo termine fino al 14/11/2022 per integrare la propria comparsa di costituzione;
- rinvia per la prosecuzione della causa, sempre ex art. 180 c.p.c., all'udienza del 14/12/2022 ore 9,30”.
6. Con note di trattazione scritta del 7 Dicembre 2022 il terzo CP_3 ha rilevato quanto segue:
[...]
“1) Con provvedimento del 12/07/22 il Tribunale di Palmi, a seguito della dichiarazione di nullità della citazione del Terzo, ha concesso al CP_1
termine perentorio sino al 28/09/22 per integrare la propria citazione
[...] nei confronti del Terzo chiamato Controparte_3
2) Il ha notificato la nuova chiamata del Terzo Controparte_1 direttamente sulla PEC del non l'ha, però, notificata allo Controparte_3 scrivente procuratore, già costituito, ma all'avv. Salvatore Longo, indicato erroneamente nella nuova chiamata del Terzo quale procuratore dell'Ente
(vedasi atti e documenti depositati telematicamente dal il Controparte_1
09/09/22).
3) La notifica, ai sensi dell'art. 170, co I, c.p.c., andava fatta presso il procuratore costituito;
il era già intervenuto in giudizio in Controparte_3 data 05/04/22, per mezzo dello scrivente procuratore (eccependo, in via preliminare, la nullità della chiamata del Terzo), sicché, a seguito della costituzione dell'Ente Terzo chiamato, tutte le successive notifiche andavano eseguite presso lo scrivente difensore, procuratore costituito.
4) Il Tribunale di Palmi, in persona della dott.ssa Ginevra Chinè, aveva concesso al convenuto il termine perentorio del 28 Controparte_1 settembre 2022 ai fini dell'integrazione della chiamata del Terzo, termine che non è stato rispettato poiché la notifica invece di essere effettuata allo scrivente avv. Francesco Sorace, procuratore costituito del Terzo chiamato CP_3
è stata fatta erroneamente all'avv. Salvatore Longo, procuratore di
[...] parte attrice, con la conseguenza che allo spirare del 28 settembre 2022, è venuta meno anche la possibilità di integrare la chiamata del terzo già dichiarata nulla dal Tribunale.
5) La chiamata del Terzo, pertanto, è affetta da nullità e tale vizio, ormai insanabile, dovrà essere dichiarato definitivamente.
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
6) Si rimanda, infine, alla copiosa e granitica Giurisprudenza di Legittimità sulla necessità ed esclusività della notifica al procuratore costituito, soprattutto della sentenza al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, ma anche dell'atto di riassunzione della causa ovvero del sequestro in corso di causa.
Alla luce delle superiori considerazioni, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
➢ dichiarare preliminarmente e definitivamente la nullità della chiamata in causa del terzo,
➢ per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità ed estromettere dal presente giudizio il Controparte_3
➢ condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite in favore del Terzo chiamato . Controparte_3
7. All'udienza del 14 Dicembre 2023 il Tribunale - ritenuto di dover pregiudizialmente decidere sull'eccezione di “nullità della chiamata in causa del terzo da detto Ente spiegata, quale terzo chiamato, nelle Controparte_3 note di trattazione scritta depositate il 7 Dicembre 2022 - ha fissato l'udienza del 22 Marzo 2023, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
8. Con sentenza non definitiva n. 215/2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 22 Marzo 2023, il Tribunale ha così provveduto:
“1) rigetta l'eccezione di “nullità insanabile” sollevata dal terzo chiamato e la conseguente richiesta di detto Ente di essere Controparte_3 estromesso dal presente giudizio;
2) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per il prosieguo;
3) riserva alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite”.
9. Con successiva ordinanza del 22 Marzo 2023 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;
❖ letti gli atti di causa;
❖ esaminate le richieste delle parti;
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
❖ rilevata la nullità della chiamata del terzo per essere Controparte_3 stata la stessa notificata 'presso la Casa Comunale sita in Maropati Piazza
Bettino Craxi n. 2, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: ' anziché, ex art. Email_1
170 c.p.c., presso il suo difensore costituito Avv. Francesco Sorace;
dispone la rinnovazione della chiamata del terzo a cura del Controparte_3 convenuto , entro il termine perentorio del 31 Maggio 2023; Controparte_1 assegna al terzo chiamato termine fino al 14 Settembre 2023 Controparte_3 per integrare la propria comparsa di costituzione e risposta;
fissa l'udienza del 4 Ottobre 2023, ore 9:30, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
10. Esperita l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti, all'udienza odierna viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
I
Infondatezza della domanda attoria
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n.
9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Cfr. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016,
2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018, 11458/2018,
363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021, 26214/2022), ivi compresa la questione relativa alla giurisdizione di questo Giudice Ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 37
c.p.c. applicabile ratione temporis.
Alla stregua del predetto criterio, la domanda attoria dev'essere rigettata per assoluto difetto di prova, giusta i motivi di seguito esposti.
I.1 Quadro normativo
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Art. 2697 c.c. [“Onere della prova”], 1° comma:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 4 [“Strutture per persone con disabilità – Modalità di accesso dell'utente nella struttura”], dell'Allegato A ["Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni"] al Regolamento Regionale (Regione
Calabria) n. 22/2019 [“Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”], approvato dalla Giunta regionale il 25 Ottobre 2019 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 131 del 25 Novembre
2019:
“Al spetta il compito di autorizzare l'utente e Parte_3 assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.
I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.
Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.
L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo
Ambito.
L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.
Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.
21 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l' , che Parte_6 prende in carico l'utente, dopo aver considerato la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
• obiettivi;
• progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
• verifica dei risultati;
Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.
A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del
Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune , che Parte_3 provvederà a redigere un nuovo piano.
Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una
Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio- assistenziale […]”.
Art. 103 Cost., 1° comma:
“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
Art. 7 Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010)
[“Giurisdizione amministrativa”], 1° comma, 1° inciso:
“Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
I.2 Quadro ermeneutico a) “L'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001).
b) “[…] il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU, n. 13533/2001, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 2387/2004, 8615/2006, 15677/2009, 3373/2010, 15659/2011,
20113/2013, 826/2015, 292/2016, 23759/2016 e 25584/2018).
c) La regola della forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse de cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97 Cost.).
Dalla regola per cui, gli atti negoziali della P.A. devono constare di manifestazioni formali di volontà, la giurisprudenza ha poi correttamente dedotto che essi non sono surrogabili con comportamenti concludenti, non possono cioè esternarsi in forma implicita o attraverso condotte meramente
23 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
attuative” (Cass. civ. n. 8000/2010, in motivazione. Conf. nn. 15296/2007 e
22537/2007, ivi richiamate, nonché n. 27910/2018).
d) “[…] la natura vincolata dell'attività demandata alla P.A. non implica l'automatica qualificazione della posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente corollario processuale in punto di giurisdizione: infatti, se l'attività della P.A., priva di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, sia volta alla tutela in via primaria e diretta del pubblico interesse, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo” (Cons. Stato n.
1863/2022, in motivazione. Conf. Cons. Stato n. 8/2007, ivi richiamata, nonché
Cons. n. 802/2021 e Cons. Stato n. 7820/2020). Controparte_6
e) “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le controversie concernenti 'indennità, canoni ed altri corrispettivi' nei rapporti, Parte qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co. 1, lett. c), codice del processo amministrativo, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la
P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio 'obbligo/pretesa', senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio 'potere/interesse' e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (Cass. civ. n. 2577/2024, in motivazione. Conf. Cass. civ., SS.UU. nn. 2294/2014,
22094/2015, 22646/2016 e 26200/2019, ivi richiamate, nonché Cons. Stato n.
6210/2024 e Cass. civ., SS.UU., n. 15392/2024).
I.3 Discostandosi recisamente dagli esposti principi l'attrice non ha dimostrato, secondo l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., l'esistenza del “titolo” del proprio credito e, segnatamente, la fonte legale o contrattuale della pretesa spiegata nei confronti dei convenuti , Controparte_1 _2
e .
[...] Parte_2
24 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
A tal riguardo nessuna rilevanza ed efficacia probatoria – anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c. – rivestono le sottoindicate produzioni attorie:
A] La convenzione del 30 Luglio 2012 [v. “convenzione sottoscritta in data 30 luglio
2012” (all. n. 3 all'“atto di citazione”)] e le successive addende fino al 4 Dicembre 2019
[v. “successive addende stipulate in data 24 agosto 2015, 15 giugno 2016, 15 maggio 2017, 9 febbraio 2018, 9 luglio 2018, 20 giugno 2019 e 4 dicembre 2019” (allegati dal n. 4 al n. 10 all'“atto di citazione”)] non rilevano in quanto, essendo state stipulate tra l'attrice
[...]
e la Regione Calabria, non possono produrre effetti Parte_1 obbligatori nei confronti dei convenuti , e Controparte_1 _2
: più appropriatamente, infatti, l'attrice avrebbe dovuto Parte_2 rivolgere le proprie pretese solo nei confronti della Regione Calabria quale unico soggetto ad essa legato contrattualmente.
B] La convenzione del 6 Agosto 2020 [v. “nuova convenzione” (all. n. 12 all'“atto di citazione”)] stipulata tra l'attrice e il convenuto Parte_1
[al quale, nella qualità di Comune Capofila dell' Controparte_1 [...]
ove rientra il Comune presso cui ha sede l'attrice, Controparte_4 CP_3 erano state nel frattempo devolute le competenze e le funzioni in subiecta materia dal Regolamento Regionale (Regione Calabria) n. 22/2019 approvato dalla Giunta regionale il 25 Ottobre 2019 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 131 del 25
Novembre 2019] non rileva perché nulla prevede circa la possibilità d'inserire l'utente nella struttura prima che intervenga l'autorizzazione del
[...]
ovvero di ratificare un eventuale inserimento non ancora autorizzato. Pt_4
L'art. 4 di detta convenzione [“Ammissione e accesso dell'utente”], infatti, così dispone:
“Si richiama a riguardo l'allegato A del DGR n. 503/2019 e alla nota prot. n. siar/443808 del 30.12.2019, avente per oggetto "riforma del welfare locale -
DGR n. 503 del 25/10/2019 – pubblicata su burc n. 133 del 29.11.2019 - regolamento n. 22/2019 - pubblicato sul burc n. 131 del 25/11/2019 — linee di indirizzo", nella parte relativa alle "modalità di accesso dell'utente nella struttura", ai cui contenuti si rimanda in maniera integrale.
L'inserimento in struttura può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio sociale professionale dell'Ufficio di piano del
Comune Ambito. Ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 23/2003 e Pt_3
s.m.i. il collocamento dell'utente nella struttura e l'erogazione del contributo,
25 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
avviene a fronte della presa in carico corredata da un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
❑ obiettivi;
❑ progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
❑ verifica dei risultati.
L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto tra i soggetti interessati i quali assumono, ciascuno per la propria parte, la responsabilità di rispettare gli impegni assunti a proprio carico, con particolare riferimento alla componente economica.
La presa in carico da parte dell'Ente gestore, con particolare riferimento all'andamento della vita individuale e di gruppo, si realizza con la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale Professionale” [v. “nuova convenzione” (all. n.
12 all'“atto di citazione”), art. 4 [“Ammissione e accesso dell'utente”], p. 6, sotto riprodotta in immagine].
Pertanto, se l'attrice – in violazione della Parte_1 suindicata convenzione e dell'art. art. 4 [“Strutture per persone con disabilità – Modalità di accesso dell'utente nella struttura”] dell'Allegato A ["Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni"] al Regolamento Regionale (Regione Calabria) n.
22/2019 [“Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”], approvato dalla Giunta regionale il 25 Ottobre 2019 e pubblicato sul
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B.U.R.C. n. 131 del 25 Novembre 2019 [ut supra integralmente riportato sub I.1] - ha consentito il ricovero dei convenuti contumaci e _2 Parte_2
prima che il Comune Capofila di Polistena lo autorizzasse
[...] assumendone i relativi oneri economici, imputet sibi.
La suddetta convenzione, giova in ogni caso precisare, non può costituire titolo nei confronti dei convenuti contumaci e _2 Parte_2 che, non avendola sottoscritta, non possono essere ritenuti destinatari delle obbligazioni dalla stessa scaturenti.
C] Le determinazioni dirigenziali n. 18 del 17 Febbraio 2020 e n. 37 del 14
Aprile 2020 [v. “determinazione dirigenziale n. 18 del 17/02/2020” e “determinazione dirigenziale n. 37 del 14/04/2020” (allegati nn. 13 e 14 all'“atto di citazione”)] - con cui il
Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali, Istituzionali, Amministrativi, Servizi
Demografici, Servizio Sociale, Pubblica Istruzione e Servizio Legale) del Comune ha disposto il ricovero presso l'attrice dei CP_3 Parte_1 convenuti contumaci e , con decorrenza _2 Parte_2 rispettivamente dal 28 Gennaio 2020 e 3 Marzo 2020 – non rilevano in quanto non sono ex se idonee a consentire il ricovero dei suddetti convenuti contumaci presso l'attrice e l'erogazione a quest'ultima, da parte della Regione Calabria e del Comune Capofila di Polistena, del relativo contributo per il pagamento della retta. In dette determinazioni viene espressamente stabilito, infatti, che “il presente provvedimento di ricovero è subordinato all'Autorizzazione da
Parte della Regione Calabria – Assessorato ai servizi Sociali – stante che l'onere economico discendente dal presente provvedimento fa capo all'
[...]
e dal Comune Capofila di Polistena” e viene incaricato “il Pt_8
Responsabile del Servizio a trasmettere copia del presente atto, per il seguito di competenza, alla REGIONE CALABRIA - Settore N.
7 - LAVORO -
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI - CITTADELLA REGIONALE - LOCALITA'
GERMANETO - 88100 CATANZARO;
al Comune Capofila di , alla CP_1
Struttura Ospitante – - Vico I XXV Aprile, I - 89020 Parte_1
[v. “determinazione dirigenziale n. 18 del 17/02/2020” e “determinazione CP_3
dirigenziale n. 37 del 14/04/2020” (allegati nn. 13 e 14 all'“atto di citazione”), p. 4 dei relativi files, sotto riprodotte in immagine]
27 TRIBUNALE DI PALMI N. 1015/2021 R.G.
Tra queste determinazioni e il provvedimento definitivo di autorizzazione all'inserimento dei convenuti contumaci e _2 Parte_2 presso l'attrice e alla corresponsione del contributo Parte_1 per il pagamento della relativa retta, di competenza della Regione Calabria e del di , sussiste quindi un chiaro “nesso di presupposizione- CP_1 CP_1 consequenzialità” il cui duplice “aspetto strutturale e funzionale” viene così descritto, dogmaticamente, dalla concorde dottrina e giurisprudenza:
“Sotto l'aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento;
l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo.
Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o
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meglio del relativo potere;
vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l'esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.
Sotto l'aspetto funzionale, poi, i più atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita;
ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all'altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l'oggetto dell'interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati”
(Cons. Stato n. 6922/2020, in motivazione).
Questa precisazione scientifica, in concreto, ci consente di giustamente ritenere le suddette “determinazioni” [emesse all'esito del procedimento di accertamento circa la sussistenza dei requisiti economici, amministrativi, familiari e sanitari per disporre il ricovero dei convenuti contumaci presso l'attrice] “atti presupposti” rispetto al provvedimento amministrativo finale di cui hanno reso possibile, o doverosa,
l'adozione o sul cui contenuto hanno comunque influito senza tuttavia rivestire autonoma rilevanza giuridica ed essere produttivi di effetti giuridici propri.
Ne discende dunque, come logico corollario, che nessuna responsabilità possa attribuirsi al terzo chiamato, per le decisioni che Controparte_3 sono d'esclusiva competenza del convenuto Capofila di Polistena. CP_1
A ciò si aggiunga che quelle stesse “determinazioni” sono state poi rettificate dalle “determinazioni dirigenziali” n. 128 del 17 Novembre 2020 e n.
130 del 18 Novembre 2020 [v. “determinazione dirigenziale n. 128 del 17/11/2020” e
“determinazione dirigenziale n. 130 del 18/11/2020” (allegati nn. 17 e 18 all'“atto di citazione”)] – in forza delle quali il Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali, Istituzionali,
Amministrativi, Servizi Demografici, Servizio Sociale, Pubblica Istruzione e
Servizio Legale) del ha disposto il ricovero, presso l'attrice Controparte_3
dei convenuti contumaci e Parte_1 _2 Parte_2
, con decorrenza rispettivamente dal 28 Gennaio 2020 e 3 Marzo
[...]
2020 – sicché, non essendo state seguite dal provvedimento finale, hanno anche perso la loro originaria efficacia di atti presupposti.
D] Le determinazioni dirigenziali n. 128 del 17 Novembre 2020 e n. 130 del
18 Novembre 2020 [v. “determinazione dirigenziale n. 128 del 17/11/2020” e
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“determinazione dirigenziale n. 130 del 18/11/2020” (allegati nn. 17 e 18 all'“atto di citazione”)] - con cui il Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali, Istituzionali,
Amministrativi, Servizi Demografici, Servizio Sociale, Pubblica Istruzione e
Servizio Legale) del ha disposto il ricovero presso l'attrice Controparte_3 dei convenuti contumaci e Parte_1 _2 Parte_2
, con decorrenza rispettivamente dal 28 Gennaio 2020 e 3 Marzo
[...]
2020 – non rilevano in quanto, anch'esse, non sono autonomamente idonee a consentire il ricovero dei suddetti convenuti contumaci presso la Struttura dell'attrice e l'erogazione in favore di quest'ultima, da parte della Regione
Calabria e del Comune Capofila di Polistena, del relativo contributo per il pagamento della corrispondente retta. In quelle stesse determinazioni, invero, viene rispettivamente stabilito che “il presente provvedimento di ricovero è subordinato all'Autorizzazione da Parte della Regione Calabria –
Assessorato ai servizi Sociali – stante che l'onere economico discendente dal presente provvedimento fa capo all' e dal Comune Capofila di Parte_8
” ( ) e che “il presente provvedimento di ricovero è subordinato CP_1 _2 all'Autorizzazione del Comune Capofila di ” e viene incaricato “il CP_1
Responsabile del Servizio a trasmettere copia del presente atto, per il seguito di competenza;
al Comune Capofila di , Ufficio di Piano – CP_1
C.A. Dott. - alla Struttura Ospitante – Casa Famiglia Bethel - Vico I Per_2
XXV Aprile, I - 89020 ( ) [v. “determinazione dirigenziale n. 128 CP_3 Parte_2
del 17/11/2020” e “determinazione dirigenziale n. 130 del 18/11/2020” (allegati nn. 17 e 18 all'“atto di citazione”), p. 4 dei relativi files, sotto riprodotte in immagine]
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Valgono pertanto al riguardo le stesse considerazioni svolte sub D].
E] I provvedimenti senza data con cui il Comune Capofila di ha CP_1 autorizzato l'inserimento dei convenuti contumaci e _2 Parte_2
presso la Struttura dell'attrice nonché la corresponsione a
[...] quest'ultima della c.d. “quota retta” dal 17 Novembre 2020 al 16 Novembre
2021 [v. “provvedimenti di autorizzazione all'inserimento in struttura” (allegati nn. 21 e 22 all'“atto di citazione”), sotto riprodotti in immagine] non rilevano in quanto possono costituire un titolo in favore dell'attrice solo con riguardo ad eventuali crediti dalla stessa maturati nei confronti del Comune Capofila di Polistena limitatamente al suindicato periodo 17 Novembre 2020 - 16 Novembre 2021, ossia limitatamente all'unico periodo per il quale il Comune Capofila di Polistena ha assunto formalmente l'onere di provvedere al pagamento della c.d. “quota retta”. Costituisce infatti principio generale (e fondamentale) in materia di obbligazioni, quello secondo cui la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire per iscritto), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. Pertanto, posto che tutti gli atti della Pubblica Amministrazione devono constare di manifestazioni formali di volontà che non sono surrogabili con comportamenti concludenti, gli stessi non possono esternarsi in forma implicita o attraverso condotte meramente attuative [v. giurisprudenza richiamata sub I.2, specie lett. c)].
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Per quanto riguarda il periodo pregresso, invece, questo Tribunale non ha giurisdizione relativamente alla richiesta attoria tesa a far dichiarare l'illegittimità dei suddetti provvedimenti, la cui impugnazione, pertanto, avrebbe dovuto essere rivolta al competente Giudice Amministrativo. Sul punto è indubitabile, infatti, che la valutazione operata dal di Parte_4 CP_1 circa l'inserimento di un soggetto in una Struttura per disabili e la corresponsione della c.d. “quota retta” - essendo destinata al perseguimento in via primaria e diretta di finalità di interesse pubblico (sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie nonché contenimento della spesa pubblica) - rientri nei poteri pubblicistici della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che “la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo” [v. giurisprudenza richiamata sub I.2, specie lett. d) – e)].
I.4 Per completezza preme infine evidenziare come il dedotto attorio non possa ritenersi provato nemmeno “per presunzioni o argomenti o finzioni” astrattamente deducibili dalla non contestazione processuale della domanda da parte dei convenuti contumaci e giusta la _2 Parte_2 regula iuris, costituente ormai ius receptum, secondo cui “deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c., che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira
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il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885, in motivazione); infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi - non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema - dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla con-testabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009, n. 14623
e successiva giurisprudenza conforme)” (Cass. civ. n. 34170/2022 in motivazione. Conf. Cass. nn. 14623/2009 e 24885/2014, ivi richiamate, nonché nn. 10098/2007, 15674/2011, 4161/2014, 461/2015, 22461/2015 e
14372/2023): per la sentenza da ultimo citata, infatti, “la contumacia integra un comportamento processuale 'neutro' cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (Cass. civ. n. 14372/2023 cit.).
I.5 Alla stregua delle incolmabili carenze probatorie sopra illustrate la domanda va dunque respinta, con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sul regolamento delle spese
In ragione della peculiarità tematica e complessità giuridica della questione trattata, il Tribunale ritiene che sussistano le “eccezionali ragioni” (Corte Cost.
n. 77/2018 e Cass. civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
AN Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attoria;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palmi, 19 Febbraio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa AN Bagnoli
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