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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 86/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 86/2020 promossa da:
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 37, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bossoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
Controparte_1
(P.IVA ), in persona della curatrice pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Aprilia, via G. Verdi n. 4, presso lo studio dell'avv. Michele Volpe che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in riassunzione, con autorizzazione del giudice delegato del 13.10.2025;
OPPOSTA
OGGETTO: Estinzione del processo
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Nessuno è comparso;
pagina 1 di 4 Per parte opposta: “l'opposta, come sopra rappresentata e difesa, propone ISTANZA affinché
l'On.le Giudice adito voglia dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3,
c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Il ha Parte_1 convenuto in giudizio la dinanzi a questo Controparte_2
Tribunale, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2094/2019, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 9.000,00 oltre interessi e spese, maturato a titolo di compenso per le attività di pulizia effettuate per le mensilità di giugno e luglio 2019, come da ricorso monitorio depositato in data 15.11.2019.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 5.06.2020, la Controparte_2 ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
[...]
Respinta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di parte opponente e con l'esame dei testi ammessi.
All'esito dell'udienza del 30.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice – preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società opposta, con sentenza n. 451/2024 del Tribunale di Milano – ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso del 20.10.2025, la Controparte_1
ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, non essendo stato stesso
[...] riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
È stata, quindi, fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
È stata infatti dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza del 30.01.2025, ritualmente comunicata ad entrambe le parti, sicché la causa avrebbe dovuto essere riassunta o proseguita nel termine di tre mesi dalla dichiarazione del giudice, così come espressamente previsto dall'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019: termine, questo, venuto a scadere il 30.04.2025.
pagina 2 di 4 Alcuna richiesta in tal senso è stata avanzata nel predetto termine e l'opposta ha presentato istanza per la prosecuzione del processo, ritualmente notificata al difensore costituito di parte opponente ex art. 302 c.p.c., al solo fine di ottenere la dichiarazione di estinzione.
In accoglimento della richiesta di parte opposta, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti, atteso che la causa non è stata riassunta o proseguita nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. dal verificarsi dell'interruzione; deve inoltre dichiararsi l'esecutività del decreto ingiuntivo, che non ne era già munito, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate per tutte le fasi antecedenti a quella decisoria, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.; per quest'ultima, viene invece in rilievo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio fissato dall'art. 310, u.c.,
c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr. Cass., sez. II, 14 luglio 2021, n. 20073).
Né rileva la circostanza che l'opponente non abbia avanzato alcuna opposizione alla richiesta di estinzione dal momento che “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass., sez. VI-1, 9 maggio 2018, n. 11222).
Le spese processuali per la sola fase decisoria seguono, quindi, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto dell'estrema semplicità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - Dichiara l'estinzione del processo e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2094/2019;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali per la sola fase decisoria,
a favore di parte opposta, che liquida in € 851,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 16/12/2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 86/2020 promossa da:
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 37, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bossoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
Controparte_1
(P.IVA ), in persona della curatrice pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Aprilia, via G. Verdi n. 4, presso lo studio dell'avv. Michele Volpe che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in riassunzione, con autorizzazione del giudice delegato del 13.10.2025;
OPPOSTA
OGGETTO: Estinzione del processo
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Nessuno è comparso;
pagina 1 di 4 Per parte opposta: “l'opposta, come sopra rappresentata e difesa, propone ISTANZA affinché
l'On.le Giudice adito voglia dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3,
c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Il ha Parte_1 convenuto in giudizio la dinanzi a questo Controparte_2
Tribunale, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2094/2019, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 9.000,00 oltre interessi e spese, maturato a titolo di compenso per le attività di pulizia effettuate per le mensilità di giugno e luglio 2019, come da ricorso monitorio depositato in data 15.11.2019.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 5.06.2020, la Controparte_2 ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
[...]
Respinta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di parte opponente e con l'esame dei testi ammessi.
All'esito dell'udienza del 30.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il giudice – preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società opposta, con sentenza n. 451/2024 del Tribunale di Milano – ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso del 20.10.2025, la Controparte_1
ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, non essendo stato stesso
[...] riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
È stata, quindi, fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
È stata infatti dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza del 30.01.2025, ritualmente comunicata ad entrambe le parti, sicché la causa avrebbe dovuto essere riassunta o proseguita nel termine di tre mesi dalla dichiarazione del giudice, così come espressamente previsto dall'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019: termine, questo, venuto a scadere il 30.04.2025.
pagina 2 di 4 Alcuna richiesta in tal senso è stata avanzata nel predetto termine e l'opposta ha presentato istanza per la prosecuzione del processo, ritualmente notificata al difensore costituito di parte opponente ex art. 302 c.p.c., al solo fine di ottenere la dichiarazione di estinzione.
In accoglimento della richiesta di parte opposta, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti, atteso che la causa non è stata riassunta o proseguita nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. dal verificarsi dell'interruzione; deve inoltre dichiararsi l'esecutività del decreto ingiuntivo, che non ne era già munito, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate per tutte le fasi antecedenti a quella decisoria, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.; per quest'ultima, viene invece in rilievo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio fissato dall'art. 310, u.c.,
c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr. Cass., sez. II, 14 luglio 2021, n. 20073).
Né rileva la circostanza che l'opponente non abbia avanzato alcuna opposizione alla richiesta di estinzione dal momento che “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. Cass., sez. VI-1, 9 maggio 2018, n. 11222).
Le spese processuali per la sola fase decisoria seguono, quindi, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto dell'estrema semplicità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - Dichiara l'estinzione del processo e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2094/2019;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali per la sola fase decisoria,
a favore di parte opposta, che liquida in € 851,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 16/12/2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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