TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1466/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/10/2025, ad ore 9,53, innanzi al got AU DI sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FRANCESCO SANTUCCI, per parte resistente l'avv. RENATO COLA, oggi sostituito dall'avv. MARIA LAURA SOMMESE
Parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda ed eccezione,
a. accertato e dichiarato l'inadempimento da parte della resistente dell'obbligazione da questa assunta come da artt. 1 e 4 lett. a del contratto di manutenzione di impianto fotovoltaico, avente ad oggetto, da un lato, la “manutenzione, la supervisione ed i controlli” e, dall'altro, “la verifica giornaliera corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio remoto”, consistito nella mancata o carente attività di verifica giornaliera/monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto;
b. accertato che, quale effetto diretto ed immediato di tale inadempimento, la ricorrente ha subito il danno da perdita economica, quantificata, sulla base della produzione media di energia realizzatasi negli stessi mesi di agosto 2023 (KW 26.349) e primi 9 gg settembre 2023 nel corso dei 10 anni di attivazione dell'impianto, nella misura complessiva di € 13.888,07 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e maggior danno da ritardo pagamento;
c. condannare con sede in Montegiorgio (FM), via Controparte_1 Faleriense Ovest n. 52, c.f. e p.i.: in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 CP_2 nato a [...] il [...], al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di
€ 13.888,07, oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
d. accertata e dichiarata, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita,
e. condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte resistente precisa le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale rigettare la domanda della ricorrente con qualsiasi statuizione
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,11, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2024 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. FRANCESCO SANTUCCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 RICORRENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te Controparte_1 P.IVA_3
con l'avv. RENATO COLA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss cpc depositato in data 29.10.24 in pers. leg. Parte_1 rappr.te p.t., ha convenuto in giudizio per Controparte_1 ottenerne accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di questa e risarcimento del danno.
La ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietaria di campo fotovoltaico della potenza di 174 Kwp, realizzato nel territorio del comune di Petriolo (MC), via Piane Rossi scn;
- di aver sottoscritto in data 27.10.14, in veste di parte committente, il contratto di manutenzione di impianto fotovoltaico con la appaltatrice che si allega in copia (doc. 1); CP_2
- che nella posizione contrattuale dell'appaltatrice è succeduta la società resistente, come da comunicazione di avvenuta cessione di ramo d'azienda del 21.09.2020 (doc. 2);
- che, tra le obbligazioni principali assunte dall'appaltatrice in forza del citato contratto, rientra quella prevista all'art. art. 4 lett a), in forza del quale essa è tenuta alla “verifica giornaliera corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio remoto presenti”;
- che la resistente si è resa ripetutamente inadempiente di tale obbligazione, dato che, nell'arco temporale intercorrente dal 4/5 agosto 2023 al 10 settembre 2023 l'impianto ha registrato una pagina 2 di 9 produzione di energetica pari a 3.414 KW per il mese di agosto 2023 e a 9985 KW per il mese di settembre 2023, come comprovato dalle allegate schede produzione energetica mesi di agosto e settembre 2023 e relative fatture di vendita (doc. 3);
- che tali livelli di produzione sono grandemente inferiori a quelli medi registrati nei corrispondenti mesi di agosto e settembre nel corso dei 9 anni precedenti di attivazione e regolare funzionamento dell'impianto, come da relative schede di produzione energetica allegate (doc. 4), da cui si ricava, per il mese di agosto, una produzione media di energia pari a KW 26.349 per il mese di agosto e di KW 18.098 per il mese di settembre;
- che la netta diminuzione della produzione di energia nel periodo in questione non può trovare altra causa efficiente che nel mancato ottimale funzionamento dell'impianto, qualunque ne sia stato il fattore determinante;
- di aver contestato all'appaltatrice (come da diffida a mezzo pec 10.10.23 - doc. 5) che l'impianto ha registrato la rilevata minore produzione di energia nell'arco temporale dal 4/5 agosto 2023 fino al 10 settembre 2023 e che tale fenomeno evidentemente non è stato oggetto del monitoraggio dovuto;
- che tale condotta inadempiente (consistita appunto nella mancata o carente attività di verifica giornaliera/monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto) è agevolmente suffragata da innumerevoli messaggi whattsapp inviati dal legale rappresentante della committente a quello della appaltatrice, nei quali sono state sistematicamente denunziate situazioni di malfunzionamento, mai segnalate al contrario dall'appaltatrice in precedenza, come suo onere;
- che, invero, tali omissioni si sono manifestate anche anteriormente al periodo considerato;
in data 19.7.23, ad esempio (si veda screenshot whattsapp, suddiviso in due pagine – doc. 6), è stata la committente a segnalare il mancato funzionamento (l'impianto risulta fermo e non in produzione), mentre l'appaltatrice rispondeva puramente e semplicemente: “Ho verificato la corrente c'è e ieri funzionava correttamente”, come a dire: “ieri tutto bene ma prendo atto che oggi l'impianto non funziona, dato che tu committente me lo stai comunicando”, in totale inversione dei ruoli contrattuali…. in effetti, perché scomodare l'appaltatrice se la committente può tranquillamente fare da sola, salvo poi non comprendere quale utilità possa derivare alla dalla stipula dell'oneroso contratto di manutenzione se deve svolgere le Parte_1 funzioni di monitoraggio in luogo del soggetto obbligatovi…
- che in data 25 luglio (si allega screenshot whattsapp – DOC. 7), sempre senza che alcun tipo di previa segnalazione pervenisse dalla manutentrice, è stata ancora la committente a lamentare anomalie sull'impianto; l'appaltatrice rispondeva: “impianto alimentato” - quindi in funzione, ndr - malfunzionamento di internet (che non impedisce appunto di verificare se l'impianto è alimentato) era rotto l'orologio”, del quale, autorizzandone l'intervento, veniva effettuata la sostituzione;
evidente, quindi, come la mancanza di connessione internet non impedisce di verificare da remoto se l'impianto è o meno in produzione, come sempre verificato dal Parte_2
- che successivamente al 25.07 nessun tipo di intervento, nessun tipo di monitoraggio, né alcuna comunicazione sono stati effettuati dall'appaltatrice sino alla data 09.09.2023, giorno in cui è stata ancora una volta la committente a lamentare e segnalare una mancata produzione sul campo (cfr. screenshot whattsapp – doc. 7 citato), messaggio cui rispondeva soltanto CP_1 in data 11/09 per poi intervenire sull'impianto, constatare la rottura di un apparecchio elettronico (interfaccia) senza sostituire l'orologio e confermando che l'impianto dai primi giorni di agosto non aveva prodotto energia;
- di aver già rinnovato la contestazione di inadempimento a mezzo pec 9.11.23 (doc. 8) all'appaltatrice, che le ha riscontrate senza esito satisfattorio;
in particolare, con sua pec 19.10.23 (doc. 9), aveva ammesso che la segnalazione del mancato funzionamento CP_1 perveniva da (…siamo statati ricontattati il giorno 11.09.2023 per verificare lo stato Parte_1 dell'impianto. Mi sono reato personalmente sul posto ed ho riscontrato il fermo dell'impianto…);
- di aver, pertanto, invitato la resistente alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014, con pec 18.12.23 (trasmessa il 12.01.2024 - doc. 10), cui non ha fatto seguito l'accettazione ( ha risposto con pec 17.01.24 – doc. 11 – nella quale non ha fatto cenno CP_1 alcuno alla pendenza dell'invito), con ciò avverandosi la condizione di procedibilità della pagina 3 di 9 domanda;
- che la mancata produzione di energia elettrica causata dal fermo impianto (non monitorato) protrattosi dai primi di agosto fino al 9 settembre 2023 le ha generato un danno economico, rappresentato, da un lato, dal mancato percepimento del contributo incentivante da parte del GSE e, dall'altro, dalla mancata immissione in rete e vendita dell'energia non prodotta, pari ad € 13.933, così determinato:
1- danno da mancato percepimento tariffa incentivante gse (agosto e settembre 2023)
Produzione media mesi di Agosto dal 2013/2022 (cfr. doc.): (A) KW 26.324
Produzione mese di Agosto 2023 (B) KW 3.414
Mancata produzione (A) – (B ) (C) KW 22.586
Produzione media mesi di Settembre 2014/2022 (D) KW 18.098
Produzione mese di Settembre 2023 (E) KW 9.985
Mancata produzione (D) – (E) (F) KW 8.133
Totale mancata produzione (C) + (F) (G) KW 30.719
Il valore economico/monetario della sopra quantificata minor produzione energetica di energia si ricava moltiplicando l'importo della mancata produzione (KW 30.719) con la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, che, per l'impianto in questione, è pari ad € 0,3450 Euro/kWh (si deposita estratto Convenzione
/ GSE – doc. 12); dunque, KW 30.719 X € 0,3450 = mancata erogazione Contributo GSE = CP_3 (H) € 10.598,05
2- danno da mancata vendita di energia (agosto e settembre 2023)
Tale valore si ricava sulla base del costo dell'energia pagato dal gestore per Kwh;
si abbia riguardo al doc. n. 3, da cui si desume che per i periodi di riferimento il prezzo unitario riconosciuto per Kwh è, rispettivamente, pari ad 360,01/3.414 Kwh = € 0,105 (mese di agosto 2023) e ad € 1.134,43/9.985kwh = ad € 0,113 (si vedano anche le relative fatture di vendita per i due periodi considerati, agosto 2023 e settembre 2023, cfr. doc. 3 citato).
Moltiplicando tali valori unitari per quelli della mancata produzione nei periodi di riferimento (agosto e settembre 2023, rispettivamente Kw 22.586 e Kw 8.133) si ha:
Mancata vendita energia mese di Agosto 22.586 X euro 0,105 = (I) € 2.371,00
Mancata vendita energia mese di settembre 8.133 X euro 0,113 = (L) € 919,02
E così complessivamente (H) + (I) + (L) = € 13.888,07;
- che le reiterate condotte omissive ascrivibili all'appaltatrice sono tali integrare gli estremi del grave ed importante inadempimento contrattuale, essendo l'obbligazione avente ad oggetto il monitoraggio quotidiano del corretto funzionamento dell'impianto (art. 4 lett. a contratto) essenziale alla cura degli interessi che la ricorrente ha dedotto nel contratto in esame, consistenti nella certezza della continuità della produzione energetica, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi economici prefissati, come dimostrato dal minor quantitativo di energia immessa in rete e, dunque, dal minor valore di fatturazione;
- che ricorrono dunque tanto l'aspetto oggettivo (l'obbligazione inadempiuta deve ritenersi essenziale, pur in presenza di altre obbligazioni adempiute), quanto quello soggettivo (il pregiudizio dell'interesse perseguito dalla committente) dell'importante inadempimento, elementi che abiliterebbero la ricorrente ad esercitare l'azione di risoluzione contrattuale;
- che tali elementi giustificano a fortiori la sola pretesa risarcitoria che si aziona con il deposito del presente atto, laddove, come ritenuto “Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima (come si verifica nel caso in cui la pretesa risolutoria sia respinta per difetto dell'imputabilità dell'inadempimento stesso), potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione (Cass. 5082/1993, Fonte: Mass. Giur. It., 1993);
pagina 4 di 9 - che, peraltro, stante l'avvenuta comunicazione di controparte circa la sua volontà di sciogliersi rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio del recesso (si allega copia lettera di disdetta del 31.07.2024 - doc. 13), non si pone alcuna questione la permanenza del vincolo contrattuale, a prescindere dalla sussistenza degli estremi la domanda di risoluzione, che non viene comunque promossa con il presente atto;
La ricorrente chiede, inoltre, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. a motivo della mancata adesione della resistente al procedimento di negoziazione assistita, previsto obbligatoriamente dalla legge, potendo il giudicante condannare la parte che non ha aderito all'invito ex L. 162/2014 al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c.; condanna che, come chiarito di recente dalla giurisprudenza, ha natura sanzionatoria e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte (Tribunale Torino, Sez. III civile, sentenza 18.01.2017, n. 214): nel caso in esame, è evidente come il sostanziale rifiuto di controparte di partecipare al procedimento di negoziazione assistita abbia, di fatto, impedito alla ricorrente di risolvere in via bonaria l'instauranda lite, obbligandola ad introdurre il presente giudizio, con inevitabile aggravio di ruolo del giudicante.
Ricevuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, si è costituita la resistente, per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver contratto l'impegno di effettuare la “verifica giornaliera del corretto funzionamento dell'impianto tramite i sistemi di monitoraggio da remoto presenti” e di averlo atteso con regolarità e senza alcuna obiezione da parte della committente per anni;
- di aver verificato alla fine di luglio 2023, nel corso dell'abituale controllo giornaliero da remoto, la impossibilità di collegarsi con l'impianto;
- che, a seguito di tale constatata impossibilità, un incaricato della proprietà, il sig.
[...]
si recò in loco e verificò che non si trattava di un mal-funzionamento dell'impianto, ma Tes_1 del sistema di trasmissione dati da remoto, ed in particolare della rottura dell'orologio della WI- FI, informando la manutentrice, come risulta dal messaggio vocale whatsapp che allega come doc. 1 ed il cui contenuto in caso di contestazione sarà confermato a mezzo di testi;
- di essere responsabile della lettura, ma non del funzionamento dell'impianto di trasmissione (per impegno contrattuale la lettura doveva avvenire con gli impianti “esistenti”); di effettuare, inoltre, sempre secondo gli impegni contrattualmente assunti, gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali sarebbe rientrato quello di ripristino del sistema di trasmissione dati, solo se preventivamente autorizzati (e secondo un preventivo ad hoc pre-concordato con la proprietà), cosa che, in relazione al guasto rilevato e di cui sopra, non avvenne mai;
- che l'addebito di non avere eseguito la lettura con cadenza quotidiana dal 5.8.2023 è infondato in quanto, da quel giorno, la lettura da remoto non era possibile - cosa della quale la committenza era ben consapevole, per averlo verificato in prima persona - ed il ripristino della funzionalità di trasmissione dati non era competenza della appaltatrice, salvo che fossero state concordate tra le parti le modalità di un intervento ad hoc, il che non fu mai richiesto dalla proprietà, nonostante la manutentrice si fosse offerta di eseguirlo;
- che la proprietà l'aveva contattata nuovamente solo l'11.9 successivo, data nella quale il responsabile di eseguì un sopralluogo, a seguito del quale rilevò che non solo il sistema CP_4 di trasmissione da remoto non era stato ripristinato, ma che era stata rimossa la sua scheda telefonica;
- che, dunque, la mancata lettura dei dati di produzione dell'impianto non dipende da incuria della ma dal mancato funzionamento (tempestivamente rilevato) dei sistemi di CP_1 trasmissione dati da remoto il cui monitoraggio costituiva l'unico impegno assunto dalla appaltatrice, e che dunque questa non fu messa in condizioni di svolgere;
- di contestare, per scrupolo di difesa, il quantum della pretesa della ricorrente.
In esito alla udienza di prima comparizione delle parti 6.3.25 e dell'interrogatorio libero delle parti con tentativo di conciliazione, il giudice designato ha disposto rinvio, salvi i diritti di prima udienza, per consentire alle parti di tentare la conciliazione.
pagina 5 di 9 Con provvedimento 30.3.25 il giudice designato ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, che all'udienza 29.5.25 ha assegnato alle parti il termine ex art. 281 duodecies cpc.
Nei termini così assegnati parte ricorrente ha dedotto:
- che la tesi di controparte (CDRE non avrebbe potuto intervenire tempestivamente, ripristinando l'impianto e riavviandolo ogni qual volta se ne presentava la necessità in quanto, in tali occasioni, la ricorrente non l'avrebbe mai autorizzata ad effettuare gli interventi stessi) non ha pregio, dato che il contratto di manutenzione (cfr. doc. 1 ricorrente) resistente si è obbligata:
1) in termini generali, ad effettuare i servizi di “manutenzione, supervisione e controllo dell'impianto, assicurando tutti gli interventi necessari ai fine di ottimizzare i rendimenti di produzione, prevenire e limitare le disfunzioni” (cfr. art. 1 contratto);
2) in termine specifici, ad effettuare l'attività di manutenzione ordinaria (nella quale è stata ricompresa quella di monitoraggio – art. 2 n. 4 contratto) e quella straordinaria (cfr. art. 2 e art. 3 contatto;
- che sostenere che esente dall'obbligo (essenziale) di verifica del perfetto CP_5 funzionamento dell'impianto è affermazione del tutto gratuita e non dimostrata: la volontà delle parti, suggellata nel relativo documento contrattuale, è chiara e non esposta ad equivoche interpretazioni.
Quale utilità economica potrebbe trarre il committente, d'altra parte, dall'affidamento della manutenzione di un impianto fotovoltaico ad un operatore professionale che non sia al contempo (il che CP_ è lo stresso che manutenere) tenuto a garantirne il corretto funzionamento? doveva dunque non solo monitorare e verificare giornalmente, ma anche prevenire ed intervenire assicurando i ripristini.;
- che invece è stata sempre e solo la ricorrente ad accorgersi che l'impianto non funzionava, segnatamente in occasione del fatidico episodio del luglio 2023: sul punto, si veda screenshot whattsapp, suddiviso in due pagine – doc. 6 ricorrente: “l'impianto risulta fermo e non in produzione”, mentre l'appaltatrice rispondeva puramente e semplicemente: “Ho verificato la corrente c'è e ieri funzionava correttamente”, il che è esatto, ieri, ma oggi evidentemente no e se non te l'avessi fatto presente io non te ne saresti neppure avveduto!;
- che sostenere che in tale occasione sia stata CDRE ad accorgersi che l'impianto era fermo è contrario ad ogni evidenza;
è infatti proprio il messaggio audio whattsapp che controparte deposita (suo all. n. 1) a confermare ulteriormente la prova del suo inadempimento: ivi viene riferito da un incaricato della ricorrente (da alla manutentrice – con una Testimone_1 dinamica del tutto invertita rispetto agli obblighi contrattuali, confermata da controparte (“di tale anomalia fu subito informata la manutentrice, come risulta dal messaggio… “ cfr. comparsa di costituzione, pag. 2, penultimo cpv) – che l'impianto non è in funzione;
nel messaggio viene evidenziata la necessità di intervenire per rimuovere le cause del mancato funzionamento;
- che non ha dunque tempestivamente segnalato il guasto, del quale si è avveduta la CP_1 sola ricorrente, che è rimasta nell'attesa (vana) della relativa riparazione, sino al successivo mese di settembre;
- che il contratto prevede l'obbligo di manutenzione: quale altro contenuto potrebbe avere tale impegno se non quello di rilevare il guasto, indicare le modalità di riparazione procedere di conseguenza? Nulla di tutto ciò è mai stato fatto dalla resistente;
- di contestare, a tale ultimo proposito, la rilevanza di mancate autorizzazioni ad effettuare gli interventi di manutenzione da parte della committente in favore della manutentrice;
nel corso del rapporto contrattuale, infatti, ogni qual volta si era trattato di intervenire per il ripristino di qualche piccolo componente avariato, ha eseguito il lavoro emettendo la relativa fattura, CP_1 senza mai chiedere specifica approvazione scritta (si allegano a titolo esemplificativo n. 5 fatture di piccola manutenzione – doc. 14 in numerazione progressiva).
A tali deduzioni e produzione CDRE ha replicato in termini:
- che le parti sono in realtà d'accordo su due circostanze:
1) nell'ultima decade di luglio 2023 sia la proprietà che il manutentore erano perfettamente pagina 6 di 9 consapevoli che l'impianto di monitoraggio fosse rotto e che il monitoraggio a distanza non era dunque possibile;
2) non ha mai commissionato l'intervento di riparazione dell'impianto di Parte_1 monitoraggio;
- che il contrasto sussiste dunque su un solo punto:
3) sostiene che il suo impegno contrattuale fosse limitato al monitoraggio “con i Controparte_1 sistemi esistenti” e che gli interventi di manutenzione dovessero esserle commissionati ad hoc, mentre sostiene che la riparazione del sistema di monitoraggio fosse Parte_1 compresa negli impegni contrattualmente assunti dal manutentore e che dunque questi dovesse provvedervi autonomamente, producendo a sostegno alcune fatture a suo dire relative ad interventi di manutenzione eseguiti da ma si tratta di documenti inconferenti, Controparte_1 sia perché i compensi applicati sono per la gran parte relativi al canone mensile fisso per il servizio di monitoraggio, sia perché esse dimostrano al più che ha eseguito quegli CP_1 interventi, ma non che essi fossero eseguiti di iniziativa di e senza Parte_3 un preventivo accordo con anzi, a ben vedere le fatture prodotte dimostrano Parte_1 l'esatto contrario, perché a tutti gli interventi diversi dal pagamento del canone mensile è applicato un diritto di chiamata, il che dimostra dunque appunto che gli interventi di manutenzione straordinaria erano eseguiti a chiamata;
- che l'art. 1 del contratto indica, infatti, certamente in termini generali gli impegni assunti da ma il loro contenuto è chiarito solo al successivo art. 2 (interventi ordinari): tra le Controparte_1 attività a carico della resistente è prevista la “verifica giornaliera del corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio da remoto presenti”, il che significa che per adempiere l'obbligo di monitoraggio di deve contare sul sistema di trasmissione Controparte_1 dati da remoto già installato, che non costituisce l'oggetto della attività manutentiva ordinaria e non rientra dunque nella sua competenza.
- che l'inerzia che controparte tenta di trasferire in capo a questa difesa è in realtà la propria: il dato per cui la lettura da remoto (unico obbligo di C.D.R.E.) risultava non più possibile era conosciuto della ricorrente, come era conosciuto che per gli interventi di manutenzione straordinaria, tra cui può farsi rientrare il suddetto problema, era necessaria una autorizzazione da parte della proprietà, mai concessa). Pertanto, non essendo addebitabile a in Controparte_1 alcun modo la rottura del sistema di trasmissione, il compito di quest'ultima, nei limiti di quanto già detto, si esauriva nella segnalazione dell'impossibilità di svolgere il monitoraggio;
ripristinare la corretta funzionalità del sistema di trasmissione spettava invece alla società ricorrente, che solo in data 11.09 contattava nuovamente la resistente, con quanto ne è conseguito in termini di inutili dilazioni;
- che la prova per testi richiesta dalla ricorrente è nel suo complesso inutile, vertendo sull'accertamento di una circostanza pacifica vale a dire che a fine luglio fosse perfettamente noto ad entrambe le parti che il sistema di trasmissione dati non era più efficiente (considerata la mancata contestazione di controparte in ordine a questa circostanza, appare in definitiva superata anche la richiesta di prova per testi formulata da questa difesa).
All'udienza successiva 3.7.25 il got, ritenuta la causa matura per la decisione sula base della produzione documentale, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
Pacifico il rapporto fra le parti e che la resistente abbia confessato “fosse suo compito … la segnalazione dell'impossibilità di svolgere il monitoraggio“ (cfr. memoria integrativa 30.06.25, pag. 3, primo periodo) anche se poi in concreto non ha provveduto a tale segnalazione, essendo stata la ricorrente nell'estate 2023 ad avvedersi che il sito non era in produzione ed a segnalarlo alla resistente.
Con ciò pare di poter legittimamente affermare che l'appaltatrice sia stata inadempiente ai servizi di verifica quotidiani ed alla pronta segnalazione alla committente dell'impossibilità di pagina 7 di 9 verifica, obbligazioni che la resistente considera pacificamente di aver assunto.
Permanendo la controversia in ordine al preciso contenuto delle altre obbligazioni che la ricorrente assume siano state contratte dalla resistente, occorre esaminare il contenuto del contratto 1.11.14 (doc. di parte ricorrente), denominato “Contratto di Manutenzione Impianto Fotovoltaico”, il che, di per se stesso, evoca il complesso delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza dell'impianto, piuttosto che la sola “verifica giornaliera del corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio da remoto presenti”.
In effetti l'art. 1 recita:
ART.1 Oggetto del Contratto
Il committente affida gli interventi ed i servizi di manutenzione, la supervisione e i controlli come di seguito specificato dell'impianto individuato/denominato ST OVST (PETRIOLO) e sito in via PIANE ROSSI, SNC del comune di PETRIOLO (FM) alla ditta appaltatrice che accetta impegnandosi a garantire tutti gli interventi necessari al fine di ottimizzare i rendimenti di produzione, prevenire e limitare le disfunzioni.
In modo specifico, le parti convengono e precisano che gli interventi ed i servizi saranno distinti in:
- ordinari: come specificati all'art. 2
- straordinari come specificati all'art. 3 tutti gli interventi saranno effettuati con personale tecnico ed ausiliario della ditta appaltatrice.
L'art 2 precisa che la manutenzione ordinaria attiene;
1. il generatore fotovoltaico, in occasione del lavaggio dei moduli;
2. lo sfalcio dell'area pertinenziale 4 volte l'anno;
3. il controllo e prove delle strutture e delle parti elettriche e relativa manutenzione;
4. il servizio di monitoraggio, ossia la verifica giornaliera corretto funzionamento dell'impianto trami remoto presenti, con riscontro entro 24 h nei giorni lavorativi (36 nei festivi e pre-festivi) dalla segnalazione pervenuta tramite e-mail di anomalie e/o di guasti alle apparecchiature, intervento di ripristino nel più breve tempo possibile secondo disponibilità di ricambio se in garanzia, diversamente verrà formulata una proposta di manutenzione straordinaria. Il successivo art. 3 recita: Descrizione degli interventi e servizi straordinari
Le parti concordano che rientrano nella dizione di straordinari tutti gli ulteriori interventi necessari e non specificati tra quelli riportati nel precedente art. 2 come, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli appresso riportati:
- Sostituzione parti elettriche (interruttori, cavi, sensori, componenti cabina, ecc...)
- Sostituzione inverter non in garanzia
- Sostituzione moduli guasti
- Riparazioni Varie ed eventuali programmazioni di migliorie.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice ravvisasse la necessità ovvero l'opportunità di interventi e servizi straordinari, ne darà comunicazione scritta al Committente nelle forme consentite e qualora richiesto presenterà entro un tempo ragionevole per la sua predisposizione, un preventivo di spesa ed una relazione illustrativa con crono programma indicativo degli interventi tenendo conto:
- dei tempi necessari per gli approvvigionamenti dei materiali e/o apparecchiature necessari e relativi costi applicati.
- della manodopera e/o mezzi necessari e relativi costi.
- delle altre eventuali spese e/o costi aggiuntivi.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti solo dopo accettazione della proposta da parte del committente con tempi compatibili con le forniture dei materiali necessari. Ad interventi ultimati la ditta appaltatrice emetterà regolare e conseguente fattura che sarà liquidata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 5.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno quantificati secondo le seguenti modalità:
Costo chiamata 20€ (comprensive di spese viaggio)
pagina 8 di 9 Tariffa oraria 22€ / persona (in base alle ore effettive lavorate in campo).
La tesi dell'appaltatrice è dunque che - rilevato il malfunzionamento, non importa da chi – la committente avrebbe dovuto autorizzare il lavoro di ripristino, il che non è avvenuto, con conseguente libertà da ogni proprio impegno.
Stando al tenore letterale del contratto, avendo ottenuto l'esclusiva sulle opere di CP_1 manutenzione tutte da effettuare sull'impianto, anche rispetto all'episodio dell'agosto 2023
[...] avrebbe dovuto escludere di poter provvedere in autonomia, restando legittimamente Parte_1 in attesa che la manutentrice, avvisata del malfunzionamento, le comunicasse almeno il suo parere in ordine alle opere da effettuare per il ripristino, con specificazione se di ordinaria o di straordinaria manutenzione, e di preventivo per le sostituzioni non in garanzia o anche di relazione illustrativa con crono programma indicativo degli interventi.
Mette conto osservare che a sostegno della propria tesi di necessità di previa chiamata CP_1
o di autorizzazione, non ha documentato di averla ottenuta prima di effettuare gli altri interventi di manutenzione straordinaria, per i quali ha fatturato con diritto di chiamata.
In particolare, quanto all'episodio dell'agosto 2023, la appaltatrice - pacificamente informata del malfunzionamento da - avrebbe dovuto rilevare in autonomia la necessità o Testimone_1 l'opportunità di interventi per il ripristino del corretto funzionamento ed, ove si fosse trattato di manutenzione straordinaria – quale è, secondo la resistente, l'intervento necessario a ripristinare il malfunzionamento dell'agosto 2023 – avrebbe dovuto far avere tempestivamente il preventivo per la sostituzione, poi attendere l'approvazione del preventivo, o l'autorizzazione, per attuare l'intervento, e non attendere il sollecito del committente nel settembre successivo, con il che si deve ritenere provato che il ritardo nell'adempimento della resistente abbia direttamente causato alla ricorrente un danno economico, la cui quantificazione la resistente ha contestato, come la difesa di parte ricorrente ha osservato, in termini veramente generici.
La domanda di in pers. leg. rappr.te p.t., va quindi accolta. Parte_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla nota spese depositata, inferiore alla media tariffaria.
Quanto alla domanda ex art 96 c.p.c., ritiene il giudicante che in difetto di prova di mala fede o colpa grave non ricorrono i presupposti per disporre la condanna del soccombente al risarcimento dei danni ex art 96/1 cpc ovvero al pagamento di una somma ex art 96/3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da in pers. leg. rappr.te p.t., Parte_1 accertato l'inadempimento di alle obbligazioni Controparte_1 contratte ed il nesso causale fra l'inadempimento ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente e da questa quantificato sulla base della produzione media di energia realizzatasi negli stessi mesi di agosto 2023 (KW 26.349) e primi 9 gg settembre 2023 nel corso dei 10 anni di attivazione dell'impianto, nella misura complessiva di € 13.888,07, condanna la resistente, in pers. leg. rappr.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 13.888,07, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica di ricorso e decreto (14.1.25) al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 4.397,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 16,00 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/10/2025
Il got
AU DI
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/10/2025, ad ore 9,53, innanzi al got AU DI sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FRANCESCO SANTUCCI, per parte resistente l'avv. RENATO COLA, oggi sostituito dall'avv. MARIA LAURA SOMMESE
Parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda ed eccezione,
a. accertato e dichiarato l'inadempimento da parte della resistente dell'obbligazione da questa assunta come da artt. 1 e 4 lett. a del contratto di manutenzione di impianto fotovoltaico, avente ad oggetto, da un lato, la “manutenzione, la supervisione ed i controlli” e, dall'altro, “la verifica giornaliera corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio remoto”, consistito nella mancata o carente attività di verifica giornaliera/monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto;
b. accertato che, quale effetto diretto ed immediato di tale inadempimento, la ricorrente ha subito il danno da perdita economica, quantificata, sulla base della produzione media di energia realizzatasi negli stessi mesi di agosto 2023 (KW 26.349) e primi 9 gg settembre 2023 nel corso dei 10 anni di attivazione dell'impianto, nella misura complessiva di € 13.888,07 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e maggior danno da ritardo pagamento;
c. condannare con sede in Montegiorgio (FM), via Controparte_1 Faleriense Ovest n. 52, c.f. e p.i.: in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 CP_2 nato a [...] il [...], al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di
€ 13.888,07, oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
d. accertata e dichiarata, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita,
e. condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte resistente precisa le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale rigettare la domanda della ricorrente con qualsiasi statuizione
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,11, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2024 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. FRANCESCO SANTUCCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 RICORRENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te Controparte_1 P.IVA_3
con l'avv. RENATO COLA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss cpc depositato in data 29.10.24 in pers. leg. Parte_1 rappr.te p.t., ha convenuto in giudizio per Controparte_1 ottenerne accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di questa e risarcimento del danno.
La ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietaria di campo fotovoltaico della potenza di 174 Kwp, realizzato nel territorio del comune di Petriolo (MC), via Piane Rossi scn;
- di aver sottoscritto in data 27.10.14, in veste di parte committente, il contratto di manutenzione di impianto fotovoltaico con la appaltatrice che si allega in copia (doc. 1); CP_2
- che nella posizione contrattuale dell'appaltatrice è succeduta la società resistente, come da comunicazione di avvenuta cessione di ramo d'azienda del 21.09.2020 (doc. 2);
- che, tra le obbligazioni principali assunte dall'appaltatrice in forza del citato contratto, rientra quella prevista all'art. art. 4 lett a), in forza del quale essa è tenuta alla “verifica giornaliera corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio remoto presenti”;
- che la resistente si è resa ripetutamente inadempiente di tale obbligazione, dato che, nell'arco temporale intercorrente dal 4/5 agosto 2023 al 10 settembre 2023 l'impianto ha registrato una pagina 2 di 9 produzione di energetica pari a 3.414 KW per il mese di agosto 2023 e a 9985 KW per il mese di settembre 2023, come comprovato dalle allegate schede produzione energetica mesi di agosto e settembre 2023 e relative fatture di vendita (doc. 3);
- che tali livelli di produzione sono grandemente inferiori a quelli medi registrati nei corrispondenti mesi di agosto e settembre nel corso dei 9 anni precedenti di attivazione e regolare funzionamento dell'impianto, come da relative schede di produzione energetica allegate (doc. 4), da cui si ricava, per il mese di agosto, una produzione media di energia pari a KW 26.349 per il mese di agosto e di KW 18.098 per il mese di settembre;
- che la netta diminuzione della produzione di energia nel periodo in questione non può trovare altra causa efficiente che nel mancato ottimale funzionamento dell'impianto, qualunque ne sia stato il fattore determinante;
- di aver contestato all'appaltatrice (come da diffida a mezzo pec 10.10.23 - doc. 5) che l'impianto ha registrato la rilevata minore produzione di energia nell'arco temporale dal 4/5 agosto 2023 fino al 10 settembre 2023 e che tale fenomeno evidentemente non è stato oggetto del monitoraggio dovuto;
- che tale condotta inadempiente (consistita appunto nella mancata o carente attività di verifica giornaliera/monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto) è agevolmente suffragata da innumerevoli messaggi whattsapp inviati dal legale rappresentante della committente a quello della appaltatrice, nei quali sono state sistematicamente denunziate situazioni di malfunzionamento, mai segnalate al contrario dall'appaltatrice in precedenza, come suo onere;
- che, invero, tali omissioni si sono manifestate anche anteriormente al periodo considerato;
in data 19.7.23, ad esempio (si veda screenshot whattsapp, suddiviso in due pagine – doc. 6), è stata la committente a segnalare il mancato funzionamento (l'impianto risulta fermo e non in produzione), mentre l'appaltatrice rispondeva puramente e semplicemente: “Ho verificato la corrente c'è e ieri funzionava correttamente”, come a dire: “ieri tutto bene ma prendo atto che oggi l'impianto non funziona, dato che tu committente me lo stai comunicando”, in totale inversione dei ruoli contrattuali…. in effetti, perché scomodare l'appaltatrice se la committente può tranquillamente fare da sola, salvo poi non comprendere quale utilità possa derivare alla dalla stipula dell'oneroso contratto di manutenzione se deve svolgere le Parte_1 funzioni di monitoraggio in luogo del soggetto obbligatovi…
- che in data 25 luglio (si allega screenshot whattsapp – DOC. 7), sempre senza che alcun tipo di previa segnalazione pervenisse dalla manutentrice, è stata ancora la committente a lamentare anomalie sull'impianto; l'appaltatrice rispondeva: “impianto alimentato” - quindi in funzione, ndr - malfunzionamento di internet (che non impedisce appunto di verificare se l'impianto è alimentato) era rotto l'orologio”, del quale, autorizzandone l'intervento, veniva effettuata la sostituzione;
evidente, quindi, come la mancanza di connessione internet non impedisce di verificare da remoto se l'impianto è o meno in produzione, come sempre verificato dal Parte_2
- che successivamente al 25.07 nessun tipo di intervento, nessun tipo di monitoraggio, né alcuna comunicazione sono stati effettuati dall'appaltatrice sino alla data 09.09.2023, giorno in cui è stata ancora una volta la committente a lamentare e segnalare una mancata produzione sul campo (cfr. screenshot whattsapp – doc. 7 citato), messaggio cui rispondeva soltanto CP_1 in data 11/09 per poi intervenire sull'impianto, constatare la rottura di un apparecchio elettronico (interfaccia) senza sostituire l'orologio e confermando che l'impianto dai primi giorni di agosto non aveva prodotto energia;
- di aver già rinnovato la contestazione di inadempimento a mezzo pec 9.11.23 (doc. 8) all'appaltatrice, che le ha riscontrate senza esito satisfattorio;
in particolare, con sua pec 19.10.23 (doc. 9), aveva ammesso che la segnalazione del mancato funzionamento CP_1 perveniva da (…siamo statati ricontattati il giorno 11.09.2023 per verificare lo stato Parte_1 dell'impianto. Mi sono reato personalmente sul posto ed ho riscontrato il fermo dell'impianto…);
- di aver, pertanto, invitato la resistente alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014, con pec 18.12.23 (trasmessa il 12.01.2024 - doc. 10), cui non ha fatto seguito l'accettazione ( ha risposto con pec 17.01.24 – doc. 11 – nella quale non ha fatto cenno CP_1 alcuno alla pendenza dell'invito), con ciò avverandosi la condizione di procedibilità della pagina 3 di 9 domanda;
- che la mancata produzione di energia elettrica causata dal fermo impianto (non monitorato) protrattosi dai primi di agosto fino al 9 settembre 2023 le ha generato un danno economico, rappresentato, da un lato, dal mancato percepimento del contributo incentivante da parte del GSE e, dall'altro, dalla mancata immissione in rete e vendita dell'energia non prodotta, pari ad € 13.933, così determinato:
1- danno da mancato percepimento tariffa incentivante gse (agosto e settembre 2023)
Produzione media mesi di Agosto dal 2013/2022 (cfr. doc.): (A) KW 26.324
Produzione mese di Agosto 2023 (B) KW 3.414
Mancata produzione (A) – (B ) (C) KW 22.586
Produzione media mesi di Settembre 2014/2022 (D) KW 18.098
Produzione mese di Settembre 2023 (E) KW 9.985
Mancata produzione (D) – (E) (F) KW 8.133
Totale mancata produzione (C) + (F) (G) KW 30.719
Il valore economico/monetario della sopra quantificata minor produzione energetica di energia si ricava moltiplicando l'importo della mancata produzione (KW 30.719) con la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, che, per l'impianto in questione, è pari ad € 0,3450 Euro/kWh (si deposita estratto Convenzione
/ GSE – doc. 12); dunque, KW 30.719 X € 0,3450 = mancata erogazione Contributo GSE = CP_3 (H) € 10.598,05
2- danno da mancata vendita di energia (agosto e settembre 2023)
Tale valore si ricava sulla base del costo dell'energia pagato dal gestore per Kwh;
si abbia riguardo al doc. n. 3, da cui si desume che per i periodi di riferimento il prezzo unitario riconosciuto per Kwh è, rispettivamente, pari ad 360,01/3.414 Kwh = € 0,105 (mese di agosto 2023) e ad € 1.134,43/9.985kwh = ad € 0,113 (si vedano anche le relative fatture di vendita per i due periodi considerati, agosto 2023 e settembre 2023, cfr. doc. 3 citato).
Moltiplicando tali valori unitari per quelli della mancata produzione nei periodi di riferimento (agosto e settembre 2023, rispettivamente Kw 22.586 e Kw 8.133) si ha:
Mancata vendita energia mese di Agosto 22.586 X euro 0,105 = (I) € 2.371,00
Mancata vendita energia mese di settembre 8.133 X euro 0,113 = (L) € 919,02
E così complessivamente (H) + (I) + (L) = € 13.888,07;
- che le reiterate condotte omissive ascrivibili all'appaltatrice sono tali integrare gli estremi del grave ed importante inadempimento contrattuale, essendo l'obbligazione avente ad oggetto il monitoraggio quotidiano del corretto funzionamento dell'impianto (art. 4 lett. a contratto) essenziale alla cura degli interessi che la ricorrente ha dedotto nel contratto in esame, consistenti nella certezza della continuità della produzione energetica, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi economici prefissati, come dimostrato dal minor quantitativo di energia immessa in rete e, dunque, dal minor valore di fatturazione;
- che ricorrono dunque tanto l'aspetto oggettivo (l'obbligazione inadempiuta deve ritenersi essenziale, pur in presenza di altre obbligazioni adempiute), quanto quello soggettivo (il pregiudizio dell'interesse perseguito dalla committente) dell'importante inadempimento, elementi che abiliterebbero la ricorrente ad esercitare l'azione di risoluzione contrattuale;
- che tali elementi giustificano a fortiori la sola pretesa risarcitoria che si aziona con il deposito del presente atto, laddove, come ritenuto “Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima (come si verifica nel caso in cui la pretesa risolutoria sia respinta per difetto dell'imputabilità dell'inadempimento stesso), potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione (Cass. 5082/1993, Fonte: Mass. Giur. It., 1993);
pagina 4 di 9 - che, peraltro, stante l'avvenuta comunicazione di controparte circa la sua volontà di sciogliersi rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio del recesso (si allega copia lettera di disdetta del 31.07.2024 - doc. 13), non si pone alcuna questione la permanenza del vincolo contrattuale, a prescindere dalla sussistenza degli estremi la domanda di risoluzione, che non viene comunque promossa con il presente atto;
La ricorrente chiede, inoltre, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. a motivo della mancata adesione della resistente al procedimento di negoziazione assistita, previsto obbligatoriamente dalla legge, potendo il giudicante condannare la parte che non ha aderito all'invito ex L. 162/2014 al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c.; condanna che, come chiarito di recente dalla giurisprudenza, ha natura sanzionatoria e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte (Tribunale Torino, Sez. III civile, sentenza 18.01.2017, n. 214): nel caso in esame, è evidente come il sostanziale rifiuto di controparte di partecipare al procedimento di negoziazione assistita abbia, di fatto, impedito alla ricorrente di risolvere in via bonaria l'instauranda lite, obbligandola ad introdurre il presente giudizio, con inevitabile aggravio di ruolo del giudicante.
Ricevuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, si è costituita la resistente, per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver contratto l'impegno di effettuare la “verifica giornaliera del corretto funzionamento dell'impianto tramite i sistemi di monitoraggio da remoto presenti” e di averlo atteso con regolarità e senza alcuna obiezione da parte della committente per anni;
- di aver verificato alla fine di luglio 2023, nel corso dell'abituale controllo giornaliero da remoto, la impossibilità di collegarsi con l'impianto;
- che, a seguito di tale constatata impossibilità, un incaricato della proprietà, il sig.
[...]
si recò in loco e verificò che non si trattava di un mal-funzionamento dell'impianto, ma Tes_1 del sistema di trasmissione dati da remoto, ed in particolare della rottura dell'orologio della WI- FI, informando la manutentrice, come risulta dal messaggio vocale whatsapp che allega come doc. 1 ed il cui contenuto in caso di contestazione sarà confermato a mezzo di testi;
- di essere responsabile della lettura, ma non del funzionamento dell'impianto di trasmissione (per impegno contrattuale la lettura doveva avvenire con gli impianti “esistenti”); di effettuare, inoltre, sempre secondo gli impegni contrattualmente assunti, gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali sarebbe rientrato quello di ripristino del sistema di trasmissione dati, solo se preventivamente autorizzati (e secondo un preventivo ad hoc pre-concordato con la proprietà), cosa che, in relazione al guasto rilevato e di cui sopra, non avvenne mai;
- che l'addebito di non avere eseguito la lettura con cadenza quotidiana dal 5.8.2023 è infondato in quanto, da quel giorno, la lettura da remoto non era possibile - cosa della quale la committenza era ben consapevole, per averlo verificato in prima persona - ed il ripristino della funzionalità di trasmissione dati non era competenza della appaltatrice, salvo che fossero state concordate tra le parti le modalità di un intervento ad hoc, il che non fu mai richiesto dalla proprietà, nonostante la manutentrice si fosse offerta di eseguirlo;
- che la proprietà l'aveva contattata nuovamente solo l'11.9 successivo, data nella quale il responsabile di eseguì un sopralluogo, a seguito del quale rilevò che non solo il sistema CP_4 di trasmissione da remoto non era stato ripristinato, ma che era stata rimossa la sua scheda telefonica;
- che, dunque, la mancata lettura dei dati di produzione dell'impianto non dipende da incuria della ma dal mancato funzionamento (tempestivamente rilevato) dei sistemi di CP_1 trasmissione dati da remoto il cui monitoraggio costituiva l'unico impegno assunto dalla appaltatrice, e che dunque questa non fu messa in condizioni di svolgere;
- di contestare, per scrupolo di difesa, il quantum della pretesa della ricorrente.
In esito alla udienza di prima comparizione delle parti 6.3.25 e dell'interrogatorio libero delle parti con tentativo di conciliazione, il giudice designato ha disposto rinvio, salvi i diritti di prima udienza, per consentire alle parti di tentare la conciliazione.
pagina 5 di 9 Con provvedimento 30.3.25 il giudice designato ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, che all'udienza 29.5.25 ha assegnato alle parti il termine ex art. 281 duodecies cpc.
Nei termini così assegnati parte ricorrente ha dedotto:
- che la tesi di controparte (CDRE non avrebbe potuto intervenire tempestivamente, ripristinando l'impianto e riavviandolo ogni qual volta se ne presentava la necessità in quanto, in tali occasioni, la ricorrente non l'avrebbe mai autorizzata ad effettuare gli interventi stessi) non ha pregio, dato che il contratto di manutenzione (cfr. doc. 1 ricorrente) resistente si è obbligata:
1) in termini generali, ad effettuare i servizi di “manutenzione, supervisione e controllo dell'impianto, assicurando tutti gli interventi necessari ai fine di ottimizzare i rendimenti di produzione, prevenire e limitare le disfunzioni” (cfr. art. 1 contratto);
2) in termine specifici, ad effettuare l'attività di manutenzione ordinaria (nella quale è stata ricompresa quella di monitoraggio – art. 2 n. 4 contratto) e quella straordinaria (cfr. art. 2 e art. 3 contatto;
- che sostenere che esente dall'obbligo (essenziale) di verifica del perfetto CP_5 funzionamento dell'impianto è affermazione del tutto gratuita e non dimostrata: la volontà delle parti, suggellata nel relativo documento contrattuale, è chiara e non esposta ad equivoche interpretazioni.
Quale utilità economica potrebbe trarre il committente, d'altra parte, dall'affidamento della manutenzione di un impianto fotovoltaico ad un operatore professionale che non sia al contempo (il che CP_ è lo stresso che manutenere) tenuto a garantirne il corretto funzionamento? doveva dunque non solo monitorare e verificare giornalmente, ma anche prevenire ed intervenire assicurando i ripristini.;
- che invece è stata sempre e solo la ricorrente ad accorgersi che l'impianto non funzionava, segnatamente in occasione del fatidico episodio del luglio 2023: sul punto, si veda screenshot whattsapp, suddiviso in due pagine – doc. 6 ricorrente: “l'impianto risulta fermo e non in produzione”, mentre l'appaltatrice rispondeva puramente e semplicemente: “Ho verificato la corrente c'è e ieri funzionava correttamente”, il che è esatto, ieri, ma oggi evidentemente no e se non te l'avessi fatto presente io non te ne saresti neppure avveduto!;
- che sostenere che in tale occasione sia stata CDRE ad accorgersi che l'impianto era fermo è contrario ad ogni evidenza;
è infatti proprio il messaggio audio whattsapp che controparte deposita (suo all. n. 1) a confermare ulteriormente la prova del suo inadempimento: ivi viene riferito da un incaricato della ricorrente (da alla manutentrice – con una Testimone_1 dinamica del tutto invertita rispetto agli obblighi contrattuali, confermata da controparte (“di tale anomalia fu subito informata la manutentrice, come risulta dal messaggio… “ cfr. comparsa di costituzione, pag. 2, penultimo cpv) – che l'impianto non è in funzione;
nel messaggio viene evidenziata la necessità di intervenire per rimuovere le cause del mancato funzionamento;
- che non ha dunque tempestivamente segnalato il guasto, del quale si è avveduta la CP_1 sola ricorrente, che è rimasta nell'attesa (vana) della relativa riparazione, sino al successivo mese di settembre;
- che il contratto prevede l'obbligo di manutenzione: quale altro contenuto potrebbe avere tale impegno se non quello di rilevare il guasto, indicare le modalità di riparazione procedere di conseguenza? Nulla di tutto ciò è mai stato fatto dalla resistente;
- di contestare, a tale ultimo proposito, la rilevanza di mancate autorizzazioni ad effettuare gli interventi di manutenzione da parte della committente in favore della manutentrice;
nel corso del rapporto contrattuale, infatti, ogni qual volta si era trattato di intervenire per il ripristino di qualche piccolo componente avariato, ha eseguito il lavoro emettendo la relativa fattura, CP_1 senza mai chiedere specifica approvazione scritta (si allegano a titolo esemplificativo n. 5 fatture di piccola manutenzione – doc. 14 in numerazione progressiva).
A tali deduzioni e produzione CDRE ha replicato in termini:
- che le parti sono in realtà d'accordo su due circostanze:
1) nell'ultima decade di luglio 2023 sia la proprietà che il manutentore erano perfettamente pagina 6 di 9 consapevoli che l'impianto di monitoraggio fosse rotto e che il monitoraggio a distanza non era dunque possibile;
2) non ha mai commissionato l'intervento di riparazione dell'impianto di Parte_1 monitoraggio;
- che il contrasto sussiste dunque su un solo punto:
3) sostiene che il suo impegno contrattuale fosse limitato al monitoraggio “con i Controparte_1 sistemi esistenti” e che gli interventi di manutenzione dovessero esserle commissionati ad hoc, mentre sostiene che la riparazione del sistema di monitoraggio fosse Parte_1 compresa negli impegni contrattualmente assunti dal manutentore e che dunque questi dovesse provvedervi autonomamente, producendo a sostegno alcune fatture a suo dire relative ad interventi di manutenzione eseguiti da ma si tratta di documenti inconferenti, Controparte_1 sia perché i compensi applicati sono per la gran parte relativi al canone mensile fisso per il servizio di monitoraggio, sia perché esse dimostrano al più che ha eseguito quegli CP_1 interventi, ma non che essi fossero eseguiti di iniziativa di e senza Parte_3 un preventivo accordo con anzi, a ben vedere le fatture prodotte dimostrano Parte_1 l'esatto contrario, perché a tutti gli interventi diversi dal pagamento del canone mensile è applicato un diritto di chiamata, il che dimostra dunque appunto che gli interventi di manutenzione straordinaria erano eseguiti a chiamata;
- che l'art. 1 del contratto indica, infatti, certamente in termini generali gli impegni assunti da ma il loro contenuto è chiarito solo al successivo art. 2 (interventi ordinari): tra le Controparte_1 attività a carico della resistente è prevista la “verifica giornaliera del corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio da remoto presenti”, il che significa che per adempiere l'obbligo di monitoraggio di deve contare sul sistema di trasmissione Controparte_1 dati da remoto già installato, che non costituisce l'oggetto della attività manutentiva ordinaria e non rientra dunque nella sua competenza.
- che l'inerzia che controparte tenta di trasferire in capo a questa difesa è in realtà la propria: il dato per cui la lettura da remoto (unico obbligo di C.D.R.E.) risultava non più possibile era conosciuto della ricorrente, come era conosciuto che per gli interventi di manutenzione straordinaria, tra cui può farsi rientrare il suddetto problema, era necessaria una autorizzazione da parte della proprietà, mai concessa). Pertanto, non essendo addebitabile a in Controparte_1 alcun modo la rottura del sistema di trasmissione, il compito di quest'ultima, nei limiti di quanto già detto, si esauriva nella segnalazione dell'impossibilità di svolgere il monitoraggio;
ripristinare la corretta funzionalità del sistema di trasmissione spettava invece alla società ricorrente, che solo in data 11.09 contattava nuovamente la resistente, con quanto ne è conseguito in termini di inutili dilazioni;
- che la prova per testi richiesta dalla ricorrente è nel suo complesso inutile, vertendo sull'accertamento di una circostanza pacifica vale a dire che a fine luglio fosse perfettamente noto ad entrambe le parti che il sistema di trasmissione dati non era più efficiente (considerata la mancata contestazione di controparte in ordine a questa circostanza, appare in definitiva superata anche la richiesta di prova per testi formulata da questa difesa).
All'udienza successiva 3.7.25 il got, ritenuta la causa matura per la decisione sula base della produzione documentale, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
Pacifico il rapporto fra le parti e che la resistente abbia confessato “fosse suo compito … la segnalazione dell'impossibilità di svolgere il monitoraggio“ (cfr. memoria integrativa 30.06.25, pag. 3, primo periodo) anche se poi in concreto non ha provveduto a tale segnalazione, essendo stata la ricorrente nell'estate 2023 ad avvedersi che il sito non era in produzione ed a segnalarlo alla resistente.
Con ciò pare di poter legittimamente affermare che l'appaltatrice sia stata inadempiente ai servizi di verifica quotidiani ed alla pronta segnalazione alla committente dell'impossibilità di pagina 7 di 9 verifica, obbligazioni che la resistente considera pacificamente di aver assunto.
Permanendo la controversia in ordine al preciso contenuto delle altre obbligazioni che la ricorrente assume siano state contratte dalla resistente, occorre esaminare il contenuto del contratto 1.11.14 (doc. di parte ricorrente), denominato “Contratto di Manutenzione Impianto Fotovoltaico”, il che, di per se stesso, evoca il complesso delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza dell'impianto, piuttosto che la sola “verifica giornaliera del corretto funzionamento dell'impianto tramite sistemi di monitoraggio da remoto presenti”.
In effetti l'art. 1 recita:
ART.1 Oggetto del Contratto
Il committente affida gli interventi ed i servizi di manutenzione, la supervisione e i controlli come di seguito specificato dell'impianto individuato/denominato ST OVST (PETRIOLO) e sito in via PIANE ROSSI, SNC del comune di PETRIOLO (FM) alla ditta appaltatrice che accetta impegnandosi a garantire tutti gli interventi necessari al fine di ottimizzare i rendimenti di produzione, prevenire e limitare le disfunzioni.
In modo specifico, le parti convengono e precisano che gli interventi ed i servizi saranno distinti in:
- ordinari: come specificati all'art. 2
- straordinari come specificati all'art. 3 tutti gli interventi saranno effettuati con personale tecnico ed ausiliario della ditta appaltatrice.
L'art 2 precisa che la manutenzione ordinaria attiene;
1. il generatore fotovoltaico, in occasione del lavaggio dei moduli;
2. lo sfalcio dell'area pertinenziale 4 volte l'anno;
3. il controllo e prove delle strutture e delle parti elettriche e relativa manutenzione;
4. il servizio di monitoraggio, ossia la verifica giornaliera corretto funzionamento dell'impianto trami remoto presenti, con riscontro entro 24 h nei giorni lavorativi (36 nei festivi e pre-festivi) dalla segnalazione pervenuta tramite e-mail di anomalie e/o di guasti alle apparecchiature, intervento di ripristino nel più breve tempo possibile secondo disponibilità di ricambio se in garanzia, diversamente verrà formulata una proposta di manutenzione straordinaria. Il successivo art. 3 recita: Descrizione degli interventi e servizi straordinari
Le parti concordano che rientrano nella dizione di straordinari tutti gli ulteriori interventi necessari e non specificati tra quelli riportati nel precedente art. 2 come, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli appresso riportati:
- Sostituzione parti elettriche (interruttori, cavi, sensori, componenti cabina, ecc...)
- Sostituzione inverter non in garanzia
- Sostituzione moduli guasti
- Riparazioni Varie ed eventuali programmazioni di migliorie.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice ravvisasse la necessità ovvero l'opportunità di interventi e servizi straordinari, ne darà comunicazione scritta al Committente nelle forme consentite e qualora richiesto presenterà entro un tempo ragionevole per la sua predisposizione, un preventivo di spesa ed una relazione illustrativa con crono programma indicativo degli interventi tenendo conto:
- dei tempi necessari per gli approvvigionamenti dei materiali e/o apparecchiature necessari e relativi costi applicati.
- della manodopera e/o mezzi necessari e relativi costi.
- delle altre eventuali spese e/o costi aggiuntivi.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti solo dopo accettazione della proposta da parte del committente con tempi compatibili con le forniture dei materiali necessari. Ad interventi ultimati la ditta appaltatrice emetterà regolare e conseguente fattura che sarà liquidata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 5.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno quantificati secondo le seguenti modalità:
Costo chiamata 20€ (comprensive di spese viaggio)
pagina 8 di 9 Tariffa oraria 22€ / persona (in base alle ore effettive lavorate in campo).
La tesi dell'appaltatrice è dunque che - rilevato il malfunzionamento, non importa da chi – la committente avrebbe dovuto autorizzare il lavoro di ripristino, il che non è avvenuto, con conseguente libertà da ogni proprio impegno.
Stando al tenore letterale del contratto, avendo ottenuto l'esclusiva sulle opere di CP_1 manutenzione tutte da effettuare sull'impianto, anche rispetto all'episodio dell'agosto 2023
[...] avrebbe dovuto escludere di poter provvedere in autonomia, restando legittimamente Parte_1 in attesa che la manutentrice, avvisata del malfunzionamento, le comunicasse almeno il suo parere in ordine alle opere da effettuare per il ripristino, con specificazione se di ordinaria o di straordinaria manutenzione, e di preventivo per le sostituzioni non in garanzia o anche di relazione illustrativa con crono programma indicativo degli interventi.
Mette conto osservare che a sostegno della propria tesi di necessità di previa chiamata CP_1
o di autorizzazione, non ha documentato di averla ottenuta prima di effettuare gli altri interventi di manutenzione straordinaria, per i quali ha fatturato con diritto di chiamata.
In particolare, quanto all'episodio dell'agosto 2023, la appaltatrice - pacificamente informata del malfunzionamento da - avrebbe dovuto rilevare in autonomia la necessità o Testimone_1 l'opportunità di interventi per il ripristino del corretto funzionamento ed, ove si fosse trattato di manutenzione straordinaria – quale è, secondo la resistente, l'intervento necessario a ripristinare il malfunzionamento dell'agosto 2023 – avrebbe dovuto far avere tempestivamente il preventivo per la sostituzione, poi attendere l'approvazione del preventivo, o l'autorizzazione, per attuare l'intervento, e non attendere il sollecito del committente nel settembre successivo, con il che si deve ritenere provato che il ritardo nell'adempimento della resistente abbia direttamente causato alla ricorrente un danno economico, la cui quantificazione la resistente ha contestato, come la difesa di parte ricorrente ha osservato, in termini veramente generici.
La domanda di in pers. leg. rappr.te p.t., va quindi accolta. Parte_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla nota spese depositata, inferiore alla media tariffaria.
Quanto alla domanda ex art 96 c.p.c., ritiene il giudicante che in difetto di prova di mala fede o colpa grave non ricorrono i presupposti per disporre la condanna del soccombente al risarcimento dei danni ex art 96/1 cpc ovvero al pagamento di una somma ex art 96/3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da in pers. leg. rappr.te p.t., Parte_1 accertato l'inadempimento di alle obbligazioni Controparte_1 contratte ed il nesso causale fra l'inadempimento ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente e da questa quantificato sulla base della produzione media di energia realizzatasi negli stessi mesi di agosto 2023 (KW 26.349) e primi 9 gg settembre 2023 nel corso dei 10 anni di attivazione dell'impianto, nella misura complessiva di € 13.888,07, condanna la resistente, in pers. leg. rappr.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 13.888,07, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica di ricorso e decreto (14.1.25) al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 4.397,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 16,00 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/10/2025
Il got
AU DI
pagina 9 di 9