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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 272/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. BRUGIOLI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1949, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 05/03/2024).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti del sig. pronuncia Controparte_1
cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario contratto in Malnate (VA) in data 08/05/1978, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978; da tale unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha domandato che la separazione personale avvenga con addebito di responsabilità al resistente, per le condotte lesive dei doveri matrimoniali poste in essere, sia minacciose sia violente verbalmente che l'hanno condotta fino all'allontanamento dal tetto coniugale;
la ricorrente ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e gli arredi ivi contenuti, nonché la previsione di un assegno per il suo mantenimento per € 700,00 mensili, in ragione della disparità fra le parti, in comunione legale dei beni, essendo ella percettrice di una pensione di € 700,00 mensili, gravati da canone di locazione per € 360,00 mensili, mentre il resistente è titolare di introito pensionistico superiore, per € 1.500,00/1.600,00 circa. Parte ricorrente ha chiesto, infine, al decorso del termine di procedibilità, pronuncia divorzile.
Attivato il contraddittorio, è stata poi accolta l'istanza di remissione in termini del resistente per la sua costituzione in giudizio;
all'esito dell'udienza 08/05/2024, pertanto, le parti sono state rimesse in termini anche per il deposito di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., regolarmente depositate.
All'esito di taluni rinvii per trattative, formulata proposta conciliativa giudiziale ex artt.
473bis.21 e 185 bis c.p.c., all'udienza 06/05/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte per la pronuncia cumulativa di separazione e divorzio.
I coniugi hanno chiesto che la pronuncia avvenga alle seguenti concordi condizioni
(proposta conciliativa giudiziale 20/03/2025, con precisazioni concordate a verbale 06/05/2025); testo proposta giudiziale: “pronuncia di separazione personale immediata, senza altre condizioni;
decorso il termine di legge conseguente alla consensualizzazione pari a mesi 6, pronuncia di divorzio con previsione di pagamento contestuale all'udienza divorzile, a carico del marito ed in favore della moglie a titolo di assegno divorzile una tantum dell'importo di €
pagina 2 di 4 18.000,00; dando atto che le parti nulla più hanno a pretendersi reciprocamente dalla comunione matrimoniale;
spese di lite compensate”; precisazioni concordate a verbale
06.05.2025: “Gli Avv.ti Damiani e Frontini, alla luce di tale richiesta, acconsentono ad un acconto anticipato, a condizione che sia parziale e per quota inferiore;
contropropongono quindi il versamento di un acconto di € 6.000,00 e il saldo all'esito della sentenza di divorzio. L'Avv.
Brugioni prende atto e accetta.”.
La causa passa quindi in decisione al Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c. per il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
***********
Ritiene il Collegio che possa provvedersi in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, ritenuti equi e congrui.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso l'accordo raggiunto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
28/02/1948 e nato a [...] il Parte_2
28/11/1949 matrimonio contratto in Malnate (VA) il 08/05/1978, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 272/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. BRUGIOLI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1949, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 05/03/2024).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti del sig. pronuncia Controparte_1
cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario contratto in Malnate (VA) in data 08/05/1978, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978; da tale unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha domandato che la separazione personale avvenga con addebito di responsabilità al resistente, per le condotte lesive dei doveri matrimoniali poste in essere, sia minacciose sia violente verbalmente che l'hanno condotta fino all'allontanamento dal tetto coniugale;
la ricorrente ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e gli arredi ivi contenuti, nonché la previsione di un assegno per il suo mantenimento per € 700,00 mensili, in ragione della disparità fra le parti, in comunione legale dei beni, essendo ella percettrice di una pensione di € 700,00 mensili, gravati da canone di locazione per € 360,00 mensili, mentre il resistente è titolare di introito pensionistico superiore, per € 1.500,00/1.600,00 circa. Parte ricorrente ha chiesto, infine, al decorso del termine di procedibilità, pronuncia divorzile.
Attivato il contraddittorio, è stata poi accolta l'istanza di remissione in termini del resistente per la sua costituzione in giudizio;
all'esito dell'udienza 08/05/2024, pertanto, le parti sono state rimesse in termini anche per il deposito di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., regolarmente depositate.
All'esito di taluni rinvii per trattative, formulata proposta conciliativa giudiziale ex artt.
473bis.21 e 185 bis c.p.c., all'udienza 06/05/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte per la pronuncia cumulativa di separazione e divorzio.
I coniugi hanno chiesto che la pronuncia avvenga alle seguenti concordi condizioni
(proposta conciliativa giudiziale 20/03/2025, con precisazioni concordate a verbale 06/05/2025); testo proposta giudiziale: “pronuncia di separazione personale immediata, senza altre condizioni;
decorso il termine di legge conseguente alla consensualizzazione pari a mesi 6, pronuncia di divorzio con previsione di pagamento contestuale all'udienza divorzile, a carico del marito ed in favore della moglie a titolo di assegno divorzile una tantum dell'importo di €
pagina 2 di 4 18.000,00; dando atto che le parti nulla più hanno a pretendersi reciprocamente dalla comunione matrimoniale;
spese di lite compensate”; precisazioni concordate a verbale
06.05.2025: “Gli Avv.ti Damiani e Frontini, alla luce di tale richiesta, acconsentono ad un acconto anticipato, a condizione che sia parziale e per quota inferiore;
contropropongono quindi il versamento di un acconto di € 6.000,00 e il saldo all'esito della sentenza di divorzio. L'Avv.
Brugioni prende atto e accetta.”.
La causa passa quindi in decisione al Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c. per il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
***********
Ritiene il Collegio che possa provvedersi in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, ritenuti equi e congrui.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso l'accordo raggiunto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
28/02/1948 e nato a [...] il Parte_2
28/11/1949 matrimonio contratto in Malnate (VA) il 08/05/1978, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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