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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2024, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20470/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Ex art. 127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 27 marzo 2024, ad ore 9,30 , innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: per
[...]
, l'avv.to/gli avv.ti PORTA PAOLO Parte_1 Per , nessuno Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att c.p.c e dei Protocolli per le udienze da remoto approvati dal Tribunale Di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano prende atto della dichiarazione d'identità del procuratore di parte ricorrente che dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, l'avv. si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata Pt_1 dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza come da Protocollo 4.5.2020 capo II paragrafo 4. Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata, come da Protocollo 4.5.2020 capo II paragrafo 4.
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio, come da Protocollo
4.5.2020 capo II paragrafo 6; L'avv si riporta agli atti e dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza . Pt_1
Il Giudice
In esito alla discussione orale, dichiara la contumacia del e si riserva. CP_1 Su invito del Giudice l'avv dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del Pt_1 contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediate l'applicativo è avvenuto regolarmente In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 12,20 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20470/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORTA PAOLO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 96 20060 BELLINZAGO LOMBARDO presso il difensore avv. PORTA
PAOLO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con ricorso ex art 281 decies cpc regolarmente notificato dall'attore , condomino , nei confronti del per sentir Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare, per tutto quanto in atti, l'illegittimità delle delibere del
07.03.2023 assunte dall'assemblea del convenuto riunitasi in forma straordinaria in tale data;
- CP_1
Dichiarare, per l'effetto, la nullità e/o l'annullamento delle delibere del 07.03.2023 assunte dall'assemblea del convenuto;
- Condannare il alla rifusione, in favore del CP_1 CP_1 CP_1 Pt_1 Pt_1
delle spese condominiali eventualmente corrisposte all'amministrazione in virtù dell'impugnata delibera,
[...]
oltre rivalutazione ed interessi;
- Condannare altresì il convenuto al pagamento dell'importo di CP_1
€.576,24 a titolo di risarcimento del danno e/o rimborso delle spese di mediazione e/o quella minore o maggiore somma che risultasse, nonché dell'ulteriore importo, da quantificarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c. 3
c.p.c.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 22.11.2023 parte ricorrente si riportava agli atti ed il Giudice rinviava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
In esito alla discussione dell'udienza 27 marzo 2024 viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Parte ricorrente lamenta la invalidità della delibera del 7.3.2023 in quanto pagina 3 di 5 - Resa in violazione del disposto di cui all'art. 66 disp att c.c. per mancato consenso preventivo alla videoconferenza
- Quanto al punto 3 dell'odg Difetto dei requisiti di cui all'art. 1129 c.c. e 1136 c.c
- Quanto al punto 5 dell'odg Difetto di quorum deliberativo
- Quanto al punto 2 dell'odg addebito illegittimo di spese personali .
Quale primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta il vizio formale adducendo il mancato consenso preventivo allo svolgimento della assemblea convocata in videoconferenza
Come noto in assenza di una previsione regolamentare, la prima parte dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., così
come modificato dall'art.
5-bis del d.l. n. 125/2020 conv. in l. n. 159/2020, aggiunge che, previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.
Il termine consenso, in senso proprio, è espressione dell'autonomia privata, e presuppone quindi un atto di disposizione, diretta (ad esempio, art. 5 c.c., o art. 50 c.p.) o indiretta (ad esempio, art. 1144 c.c.), volto a dirimere un possibile conflitto tra due sfere di interesse, in maniera da escludere in concreto l'illiceità di un comportamento astrattamente lesivo di interessi disponibili. Quindi, nell'ambito della videoconferenza, il consenso non costituisce una mera acquiescenza ad un'attività imposta dall'amministratore ma crea le condizioni di un'autorizzazione preventiva negoziale all'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell'assemblea (Tribunale Padova 548\22), autorizzazione che deve essere rilasciata per ogni singola delibera e preventivamente, trattandosi di un atto prodromico alla costituzione dell'assemblea.
Con la conseguenza che solo acquisito il preventivo consenso della maggioranza per lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, l'amministratore potrà procedere con la convocazione dell'assemblea secondo le normali regole previste per l'avviso di convocazione e, dunque, con l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora, nonché in caso di assemblea mista, anche del luogo dello svolgimento in presenza, persistendo a mente dell'art. 66 disp att c.c. ancora il pieno diritto del singolo condomino di prendere parte di persona all'assemblea e di partecipare alla formazione della volontà collettiva con cui l'assemblea si esprime nei confronti dei condòmini stessi e dei terzi.
pagina 4 di 5 Nel caso in esame, stante anche la contumacia del , non è contestato il mancato preventivo CP_1
consenso della maggioranza con la conseguenza che la delibera deve essere annullata per violazione dell'art. 66 disp att c.c. comma 6.
Con assorbimento di ogni decisione in relazione agli altri motivi di impugnazione.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc non essendo prova tanè la consistenza né la sussistenza dei danni lamentati dal ricorrente .
Le spese di lite anche di mediazione seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da ultimo rilevato che parte convenuta non risulta avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 28/2010
va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro
237,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide.
- Annulla la delibera del 7.3.2023 resa dall'assemblea del Condominio Convenuto come in motivazione
- rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc di parte ricorrente
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio e di mediazione, spese che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre iva e cpa oltre rimborso spese generali 15%;
- Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010 condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato della somma di euro 237,00 pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, oggi 27.3.2024
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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