Art. 11.
Le deliberazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere adottate dagli enti interessati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi a fruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.
Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, con la modalita' ed i limiti previsti dall'art. 6.
Le deliberazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere adottate dagli enti interessati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi a fruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.
Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, con la modalita' ed i limiti previsti dall'art. 6.