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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.938/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
AN LO IZ Presidente rel.
NC RU CE
Alex Costanza CE all'esito della camera di consiglio del 20/10/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Parte_1 C.F._1
Caracci, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
RA AN, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza dell'8/10/2025, per il ricorrente, l'avv. Vituccia Catania, in sostituzione dell'avv. Caracci, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
per la resistente, l'avv. AN ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta con comparsa di costituzione e risposta.
Pag. 1 a 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 1/6/25, , premesso che il Tribunale Civile di Parte_1
Marsala, nell'ambito del procedimento n. 2161/2022 R.G., ha omologato con decreto dell'1/2/2023 la separazione dei coniugi e , ha chiesto di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1 matrimonio con-tratto in data 13.11.1976 in Campobello di Mazara con la sig.ra , trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del me-desimo Comune al n. 61, parte II serie A dell'anno 1976, con or-dine di annotazione all'ufficiale dello stato civile. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento”.
1.2) Si è costituita in data 28/9/25 , chiedendo di: “1) Dichiarare la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio contratto in data 13.11.1976 tra le odierne parti;
2) Previo accertamento della comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile sito in Campobello di Mazara, frazione Tre Fontane, via Russo n. 16, disciplinare l'uso del suddetto immobile, ai sensi degli artt. 1102 e 1105 c.c., stabilendo che ciascuna parte ne goda alternativamente secondo turni equi e proporzionati (ad es. con utilizzo annuale o secondo modalità che l'Ill.mo
Tribunale riterrà più opportune); 3) In subordine, adottare ogni altro provvedimento idoneo a garantire alla resistente un pari godimento del bene comune;
Con vittoria di spese e compensi”.
1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione all'udienza dell'8/10/25 ai sensi dell'art. 473bis.22, quarto comma, c.p.c..
2) Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 13/11/1976 in Campobello di Mazara dai coniugi e , trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 61, parte Parte_1 Controparte_1
II serie A dell'anno 1976, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore stesso delle allegazioni di entrambi le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata la definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione n. 704/2023 del
1/2/2023, pronunciato da questo Tribunale.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Pag. 2 a 4 Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i sei mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
3) Inammissibilità della domanda di parte resistente di accertamento della comproprietà dell'immobile.
È inammissibile – così come del resto eccepito da parte ricorrente - la domanda con cui parte resistente ha chiesto: “Previo accertamento della comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile sito in Campobello di
Mazara, frazione Tre Fontane, via Russo n. 16, disciplinare l'uso del suddetto immobile, ai sensi degli artt. 1102 e
1105 c.c., stabilendo che ciascuna parte ne goda alternativamente secondo turni equi e proporzionati (ad es. con utilizzo annuale o secondo modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più opportune)”.
Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n. 18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I, 08/02/2019, n.3869;
Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suindicata domanda proposta da Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio, poiché da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
4) Spese di lite.
In ragione della parziale soccombenza della resistente (in ordine alla domanda trattata al precedente punto 3) si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura ½, con residuo a carico della convenuta, liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (valore indeterminabile, complessità bassa), opportunamente ridotti sulla scorta della tenue complessità delle questioni dedotte e della sostanziale assenza di attività istruttoria rilevante ai fini della decisione, con pagamento in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato (senza necessità di procedere a dimidiazione ex art. 130
D.p.R. 115/02 nella presente sede: Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cass. Civ. ez. II,
17/11/2022, n.33924).
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (nato a Parte_1
Campobello di Mazara il 15.12.1955) e (nata a [...] il [...]), Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campobello di Mazara del Vallo n. 61, parte II serie A dell'anno 1976;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) condanna a rifondere il ricorrente delle spese di lite che, già Controparte_1 Parte_1 compensate per ½, liquida in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 20 Ottobre 2025.
Il Presidente est.
AN LO IZ
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
AN LO IZ Presidente rel.
NC RU CE
Alex Costanza CE all'esito della camera di consiglio del 20/10/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Parte_1 C.F._1
Caracci, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
RA AN, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza dell'8/10/2025, per il ricorrente, l'avv. Vituccia Catania, in sostituzione dell'avv. Caracci, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
per la resistente, l'avv. AN ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta con comparsa di costituzione e risposta.
Pag. 1 a 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 1/6/25, , premesso che il Tribunale Civile di Parte_1
Marsala, nell'ambito del procedimento n. 2161/2022 R.G., ha omologato con decreto dell'1/2/2023 la separazione dei coniugi e , ha chiesto di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1 matrimonio con-tratto in data 13.11.1976 in Campobello di Mazara con la sig.ra , trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del me-desimo Comune al n. 61, parte II serie A dell'anno 1976, con or-dine di annotazione all'ufficiale dello stato civile. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento”.
1.2) Si è costituita in data 28/9/25 , chiedendo di: “1) Dichiarare la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio contratto in data 13.11.1976 tra le odierne parti;
2) Previo accertamento della comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile sito in Campobello di Mazara, frazione Tre Fontane, via Russo n. 16, disciplinare l'uso del suddetto immobile, ai sensi degli artt. 1102 e 1105 c.c., stabilendo che ciascuna parte ne goda alternativamente secondo turni equi e proporzionati (ad es. con utilizzo annuale o secondo modalità che l'Ill.mo
Tribunale riterrà più opportune); 3) In subordine, adottare ogni altro provvedimento idoneo a garantire alla resistente un pari godimento del bene comune;
Con vittoria di spese e compensi”.
1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione all'udienza dell'8/10/25 ai sensi dell'art. 473bis.22, quarto comma, c.p.c..
2) Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 13/11/1976 in Campobello di Mazara dai coniugi e , trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 61, parte Parte_1 Controparte_1
II serie A dell'anno 1976, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore stesso delle allegazioni di entrambi le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata la definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione n. 704/2023 del
1/2/2023, pronunciato da questo Tribunale.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Pag. 2 a 4 Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i sei mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
3) Inammissibilità della domanda di parte resistente di accertamento della comproprietà dell'immobile.
È inammissibile – così come del resto eccepito da parte ricorrente - la domanda con cui parte resistente ha chiesto: “Previo accertamento della comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile sito in Campobello di
Mazara, frazione Tre Fontane, via Russo n. 16, disciplinare l'uso del suddetto immobile, ai sensi degli artt. 1102 e
1105 c.c., stabilendo che ciascuna parte ne goda alternativamente secondo turni equi e proporzionati (ad es. con utilizzo annuale o secondo modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più opportune)”.
Appare utile rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass, n. 18870/2014; cfr. Cass. Civ. sez. I, 08/02/2019, n.3869;
Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suindicata domanda proposta da Controparte_1 nell'ambito del presente giudizio, poiché da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
4) Spese di lite.
In ragione della parziale soccombenza della resistente (in ordine alla domanda trattata al precedente punto 3) si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura ½, con residuo a carico della convenuta, liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (valore indeterminabile, complessità bassa), opportunamente ridotti sulla scorta della tenue complessità delle questioni dedotte e della sostanziale assenza di attività istruttoria rilevante ai fini della decisione, con pagamento in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato (senza necessità di procedere a dimidiazione ex art. 130
D.p.R. 115/02 nella presente sede: Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cass. Civ. ez. II,
17/11/2022, n.33924).
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (nato a Parte_1
Campobello di Mazara il 15.12.1955) e (nata a [...] il [...]), Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campobello di Mazara del Vallo n. 61, parte II serie A dell'anno 1976;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) condanna a rifondere il ricorrente delle spese di lite che, già Controparte_1 Parte_1 compensate per ½, liquida in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 20 Ottobre 2025.
Il Presidente est.
AN LO IZ
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