Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 707/2024
tra
(c.f./p. IVA ), in persona del socio accomandatario Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Tortona, Via San Marziano, 19, Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata a Tortona in C.so Montebello n°1/a presso lo studio dell'avv. Marco
Borgarelli (c.f. ) del foro di Alessandria C.F._1
ATTORE
e
, in persona del vice-direttore generale Dott. , con sede legale in Cassano CP_1 CP_2
Spinola (Al), Regione Scrivia S.n.c. - P.Iva rappresentata, difesa e domiciliata in Genova, Via P.IVA_2
Santi Giacomo e Filippo 19/4 nello studio degli Avv.ti Filippo Biolé (PEC:
CF , fax 010.814349) e Simone Ghiglino (PEC Email_1 C.F._2
CF fax 010.814349) Email_2 C.F._3
CONVENUTO
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per House l'avv. Borgarelli Per l'avv. Ghiglino CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
(c.f./p. IVA ), in persona del socio accomandatario Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Tortona, Via San Marziano, 19, Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata a Tortona in C.so Montebello n°1/a presso lo studio dell'avv. Marco Borgarelli (c.f. ) del foro di Alessandria C.F._1
ATTORE contro
, in persona del vice-direttore generale Dott. , con sede legale in Cassano CP_1 CP_2
Spinola (Al), Regione Scrivia S.n.c. - P.Iva rappresentata, difesa e domiciliata in Genova, Via P.IVA_2
Santi Giacomo e Filippo 19/4 nello studio degli Avv.ti Filippo Biolé (PEC:
CF , fax 010.814349) e Simone Ghiglino (PEC Email_1 C.F._2
CF fax 010.814349) Email_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, In via preliminare e pregiudiziale: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria nella causa n°46/2024 r.g. in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, anche proveniente dalla controparte, e di pronta soluzione, per tutte le ragioni esposte.
Nel merito: si eccepisce la prescrizione del diritto di credito reclamato dalla Controparte_3 nell'importo in linea capitale di € 16.829 oltre interessi e spese in quanto è decorso il termine previsto dalla normativa in materia (Legge n°205 del 27/12/2017, Delibera ARERA n°547/2019, L. n°160/2019 e/o ogni altra norma applicabile) sin dal 1/1/2020 ovvero sin dal 23/5/2020. Pertanto, Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare che l'importo ex adverso azionato in via monitoria non è dovuto, così revocando il Decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Nel merito in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande conclusive, Voglia la S.V. Ill.ma accertare e dichiarare la tenuta a Parte_1 corrispondere alla controparte per la somministrazione di acqua l'importo di € 9.458,85 (pari alla differenza tra l'importo di € 16.829 e € 7.370,15 indicato nella fattura avversa doc.5), o altra somma pagina 2 di 11 meglio ritenuta, così dichiarando che null'altra somma è dovuta in ragione del contratto di somministrazione di acqua intercorso tra l'esponente e la controparte;
con contestuale revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per la convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, contrariis reiectis
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e dunque confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Tortona (AL) Via San Marziano 19, Cf e P.Iva al P.IVA_1 pagamento dell'importo di dell'importo di € 16.829,00, o delle somme minori o anche maggiori accertate in corso di causa, oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino al saldo.
- in ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari tutti di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La si opponeva con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 109/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria il 2.2.2024 su richiesta della
[...]
(c.f. ), al fine di ottenere il pagamento della somma indicata nella CP_3 P.IVA_2
fattura n. 2021/00150752 del 30/12/2021 per la fornitura pluriennale di acqua all'immobile di proprietà
della medesima opponente, argomentando e concludendo come scritto.
2. La prima udienza veniva fissata in data 20/9/2024. La convenuta non si costituiva nel giudizio nel rispetto del termine e l'opponente depositava la prima e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c..
3. si costituiva in giudizio con la comparsa di costituzione e risposta datata CP_1
29/7/2024, con cui replicava chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà; depositava poi la seconda memoria istruttoria;
l'opponente replicava con la terza memoria istruttoria.
4. Alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza 18/10/2024 per verificare la possibile conciliazione e il Giudice poi si riservava;
5. il Giudice con ordinanza 6/12/2024 rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del
Decreto ingiuntivo e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 20/2/2025 per la discussione ex art.281-sexies, c.p.c., concedendo alle parti il termine per depositare le note conclusive.
§
L'opposizione è parzialmente fondata per i seguenti motivi.
La creditrice ha agito in forza della fattura di conguaglio n. 2021/00150752 del 30/12/2021 di €
16.829,00, somma pari ai corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato somministrato in favore di presso l'immobile sito in Tortona (Al), Via San Marziano 19, corrispondente alla Bolletta di Parte_1
CONGUAGLIO Numero 2021/00150752 del 30/12/2021 per il periodo di fatturazione 01/01/2019-
31/08/2021 per la somministrazione di 8.348 mc (ossia 8.348.000 litri) (doc. 5 fascicolo monitorio).
La attrice opponente e presunta debitrice ha innanzitutto contestato nel merito l'attendibilità di tale computo: “L'immobile della scrivente è ad uso residenziale, sebbene la fattura indichi l'uso artigianale/commerciale essendo un'utenza intestata ad una società, ed è composto da un magazzino e da pagina 3 di 11 una unità abitativa di mq.160 (utilizzati da e un'altra unità abitativa (mq.40) che negli anni Parte_1
è stata locata a diverse persone -all.
2-. Con una divisione elementare, 8348 mc. determinano un consumo di 260 mc. Per ciascuna delle n°32 mensilità ex adverso considerate quale tempo di somministrazione dell'acqua, cioè 8.666 lt. al giorno (base mensile gg.30), consumo impossibile, oltre che ex adverso indimostrato. Basti riportare una semplice informazione ricavata online: una vasca da bagno contiene circa 150 lt., una doccia della durata di (ben) 15 minuti comporta un consumo di circa 200/240 lt.. Come la
S.V. Ill.ma denoterà, la fattura avversa doc.5 omette di indicare alla pag.1 quale sia l'esatto periodo di fatturazione, limitandosi ad indicare genericamente la causale “conguaglio”, senza però specificare quali siano le fatture utilizzate come base per calcolare la somma ancora dovuta (appunto il “conguaglio”), a quale periodo di somministrazione di acqua esse si riferiscano e quando esse siano state emesse. La fattura azionata, però, indica un dato di stima dei consumi (mc. 80 annui) che cozza contro il calcolo sopra riportato per quantificare un consumo di acqua proporzionato all'utenza (altra spiegazione é onere della controparte fornirla). Per consentire un raffronto, si depositano due fatture pagate -all.3, 4-, l'una riferita al terzo quadrimestre 2021 di € 94,00 per mc.28 (stima consumo annuo annua mc.80), l'altra riferita al terzo trimestre 2023 di € 117 per mc.32 (stima consumo annuo mc.220): tali documenti confutano ulteriormente l'imputazione di pagamento ex adverso azionata.” (pagg.
2-3 atto di citazione).
La stessa debitrice ha poi evidenziato la condotta tenuta dalla convenuta creditrice, in parte contraddittoria con la fattura azionata con il ricorso per il D.I. ed in parte confermativa delle ragioni della debitrice:
“L'esponente aveva ricevuto la fattura n°137812 del 21/9/2021 -all.
5-. Il documento indica: i) un consumo di acqua di mc.0 al 31/12/2018, di mc.8331 rilevati (indi misurati effettivamente) al 26/5/2021, di mc.8347 rilevati al 24/8/2021 e al 31/8/2021; ii) il secondo quadrimestre anno 2021 quale periodo per la fatturazione (circostanza che stupisce per il rapporto tra arco temporale conteggiato e somma intimata);
iii) la causale “conguaglio + acconto” -tale seconda voce è ridottissima rispetto all'importo per il conguaglio-; iiii) l'importo da pagare in € 26.873; iiiii) la prescrizione dell'importo pari ad € 7.159,56 al
24/8/2019 (senza indicazione alcuna di mc. e fatture di riferimento). La società esponente aveva ribattuto all'insostenibile richiesta di pagamento -all.6-, ciò con tenore sussumibile nell'eccezione di inadempimento, affermando che la rilevazione dei consumi ex adverso supposta (“zero”) era inattendibile perché alla data
31/12/2018, quindi dopo anni diciotto di durata del contratto, la lettura era di mc. 7976; di tal che, veniva chiesto alla Gestione Acqua di rettificare la determinazione della quantità di H2O fornita per l'arco temporale dal 1/1/2019 al 24/8/2021, risultante mc. 371 (mc. 8347 meno mc. 7976). Quanto può
pacificamente ritenersi è che la risposta inviata dalla non costituisce alcuna rinuncia ed Parte_1
ammissione sfavorevole, anzi. La petizione attorea è rimasta senza risposta, ma la controparte ha annullato la fattura del 21/9/2021, per emettere poi una seconda fattura, quella numerata 2021/0015752 del 30/12/2021 -doc.5 avverso-. Tale fatturazione riguarderebbe la stessa causale (conguaglio), stavolta pagina 4 di 11 senza avere appositamente circoscritto il periodo di fatturazione (v'è scritto “servizio 6082809”, stesso numero poi menzionato nel doc.6 monitorio), e le stesse prestazioni a canoni fisso e variabile con l'applicazione delle medesime tariffe determinate in base alla descrizione menzionata nel ricorso monitorio;
l'importo di essa fattura è “miracolosamente” diminuito di oltre € 10.000.” (pagg.
3-4 atto di citazione).
Secondo l'attrice opponente ciò confermerebbe il decorso del termine prescrizionale del credito, come inserito nella Legge di Bilancio anno 2018 e prevista dalla Delibera ARERA n°547/2019, prevedendo che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente” ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
La convenuta opposta ha innanzitutto replicato che il contatore non è liberamente accessibile, in quanto si trova all'interno dell'immobile in cui è ubicata la fornitura: “La Società esponente, per anni, non ha potuto richiedere il pagamento dei corrispettivi per la somministrazione del servizio idrico integrato (salvo quelli per le cosiddette quote fisse) poiché l'opponente, nonostante le periodiche richieste e i solleciti, non ha mai comunicato al gestore la lettura dei consumi, come era suo preciso obbligo fare. Solamente nel maggio del 2021 e poi ad agosto 2021, la Società ha avuto contezza della quantità di acqua che era stata consumata sin dall'origine e dunque solo allora ne ha potuto richiedere il pagamento.” (pag. 2 comparsa).
Inoltre ha precisato che “La debitrice non ha lamentato perdite, che infatti non sono mai avvenute e che comunque sarebbero rimaste a carico dell'opponente. Le perdite registrate dal misuratore sono infatti necessariamente perdite avvenute a valle del punto di consegna che, secondo i regolamenti applicabili nell'ambito territoriale 6 alessandrino, sono a carico dell'utente.” (pag. 3 comparsa).
Pertanto in ragione di ciò, la convenuta opposta ha spiegato che “Solo in data 24/5/2021, la Società ha potuto appurare che erano stati consumati fino ad allora 8.331,00 mc di acqua. Il 24 agosto 2021 sono stati rilevati 8.347 mc di acqua.
7. ha dunque emesso la bolletta n. 00137812/2021 per € CP_1
26.873,00 (cfr. prod. 5 avversaria). I corrispettivi sono stati calcolati spalmando i consumi per il periodo compreso tra il 24 agosto 2021 e l'attivazione della fornitura (28/10/2022), applicando le tariffe vigenti nei rispettivi periodi.
8. La Debitrice, ricevuta la bolletta per tale importo, l'ha contestata con comunicazione del 27/12/2021. Con quella comunicazione ha sostenuto che al 31.12.2018 i consumi si Pt_1 attestavano a 7976 mc, così confessando che l'acqua era sempre stata consumata anche negli anni precedenti (cfr. prod. 6 avversaria), quando Gestione Acqua emetteva bollette con consumi “a zero”, posto che la debitrice non aveva mai comunicato alcuna lettura.” (pagg.
3-4 comparsa).
Nella fattispecie risulta che abbia così replicato il 28.12.2021 alla comunicazione PEC CP_1
27.12.2021 di (doc. 6 attoreo): “è evidente, come da voi evidenziato nella Vostra risposta, che lo Pt_1 stabile ha costantemente consumato la risorsa idrica dall'inizio della fornitura senza mai comunicare il pagina 5 di 11 dato, esattamente come il consumo auto-dichiarato al 31/12/2018 senza che però tale comunicazione ci sia mai stata inoltrata. Alla luce di quanto sopra esposto i mc rilevati al 24/08/2021 sono da riferirsi all'intero periodo di fornitura. La fattura in oggetto sarà quindi annullata ed emessa attribuendo i mc nelle fasce di consumo corrette per i periodi da voi evidenziati. Saranno quindi fatturati i consumi per il periodo a partire dal 31/12/2018 accogliendo oggi la lettura da voi indicata e mai comunicata, mentre saranno fatturati i mc precedenti per i giorni del periodo precedente a partire dall'attivazione della fornitura.”
(doc. 3 prod. B convenuta).
Sicchè conseguentemente “Gestione Acqua ha quindi ricalcolato i corrispettivi dovuti applicando le tariffe vigenti tra il 2019 e il 2021 per 371 mc di acqua. I corrispettivi dovuti per i 7976 mc consumati fino al
31.12.2018 sono stati calcolati pro die applicando le tariffe vigenti nel periodo in questione
(dall'attivazione della fornitura al 31.12.2018).” (pag. 4 comparsa di costituzione).
Risulta pertanto che è la stessa a riconoscere la sussistenza di “corrispettivi dovuti per i CP_1
7976 mc consumati fino al 31.12.2018” in conformità a quanto dichiarato da pur precisando di Pt_1
averne avuto contezza solo il 27.12.2021.
La questione inerente la decorrenza del termine prescrizionale breve ha prodotto un'ampia giurisprudenza a fronte di questioni controverse.
Occorre intanto ricordare come le c.d. bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie, di fornitura idrica), debbano essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali,
entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. È noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'art. 1569 e ss. c.c..
Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Recentemente secondo il Tribunale campano la discussione sul termine prescrizionale è così riassumibile:
“Nella legge sopra indicata, infatti è previsto solo il termine della data della fatturazione ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso. Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020, considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il … Tribunale di S.M.C.V. con la sentenza 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al pagina 6 di 11 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal
02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a
<
Reggio Calabria, (cfr. Sentenza n. 818/2022 …) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. Sul punto vale la pena rilevare che, la tesi più favorevole all'utente secondo cui il decorso del termine biennale di prescrizione va fatto decorrere dalla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023 con
R.G. 2666/2022 il Giudice … aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto … In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 - legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". …
Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 … - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10,
della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". E' evidente, dunque, che per … Corte di
Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato … per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 1.1.2020 anche se in relazione a pagina 7 di 11 consumi effettuati in epoca precedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è
entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. Pertanto,
pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali,
atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1°
gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1°
gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto,
pagina 8 di 11 ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore … in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere … sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio
2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020,
ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) -
che il fornitore del servizio ha onere di evidenziare e provare. Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della L. n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi,
ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici." (Trib. Napoli Nord 26.04.2024 n. 2099).
La citata legge di bilancio, al comma 5 dell'art. 1, prevedeva che “Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”. Tale norma (art. 1, comma 5, legge di bilancio 2018, che stabiliva l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione biennale del diritto al corrispettivo di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità
accertata dell'utente) è stata abrogata dall'art. 1, comma 295, della legge di bilancio 2020, in vigore dal 1
gennaio 2020, per cui, da tale data, la prescrizione biennale ha per presupposto il mero decorrere del tempo.
In base all'efficacia delle leggi nel tempo, il credito oggetto di causa - che si fonda su una fattura emessa a dicembre 2021 - deve quindi ritenersi non sottoposto alla disciplina stabilita dalla legge di bilancio del pagina 9 di 11 2018, in base alla quale l'applicazione della prescrizione biennale è esclusa 'qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente'.
La società convenuta, per opporsi alla domanda, ha proprio attribuito il ritardo nella fatturazione alla esclusiva responsabilità dell'attrice, così invocando la non decorrenza della prescrizione biennale.
Invero il termine di prescrizione del credito per la somministrazione è nella fattispecie biennale,
applicandosi per tutte le fatture che recano come scadenza una data successiva al 1/1/2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente. Termine che dunque è stato superato, così dovendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione con riferimento ai “corrispettivi dovuti per i 7976 mc consumati fino al
31.12.2018”. Per i residui 372 mc, pari a 8.348 mc – 7976 mc, invece non è intervenuta la prescrizione e dunque la convenuta opposta avrà diritto al corrispettivo pagamento della somma.
Per decidere il caso in esame è comunque necessario accertare se la mancata lettura (nel corso di ben oltre dieci anni) derivi o meno dalla responsabilità dell'utente, perlomeno in considerazione della sua condotta o con riferimento alla violazione della clausola di buona fede.
Ma per fare ciò non si può prescindere dall'esame di quali siano gli obblighi del distributore, cioè del soggetto che deve effettuare la lettura del misuratore, e quelli dell'utente. Il distributore è infatti l'unico soggetto che compie validamente la lettura che non può essere sostituita dalla cosiddetta 'autolettura'
(soggetta, comunque, a verifica da parte del letturista), come abitualmente viene ribadito nelle comunicazioni inviate dal venditore. Ha dunque il dovere di effettuare, con cadenza periodica, la lettura del misuratore, senza tacere il fatto che la tecnologia moderna consente pure rilevazioni a distanza.
Se il contatore non è sulla pubblica via, deve, per forza di cose, ricorrere alla collaborazione dell'utente, il quale, a sua volta è certamente tenuto a non impedire la lettura. Non è tuttavia emerso che l'attrice nella specie abbia impedito la lettura. Né, d'altra parte, è emerso che il distributore abbia messo in atto ogni accorgimento per favorire la lettura del contatore, come compiere più accessi in orari diversi o preavvertire in modo certo l'attrice del passaggio del letturista, ad esempio scrivendole presso l'indirizzo di invio delle fatture. Risulta che il distributore abbia avuto comunque accesso alla proprietà, adoperando nella sua difesa di non avervi potuto accedere “quasi mai” e, quindi, evidentemente, ha comunque trovato la maniera per contattare utilmente l'utente o per accedervi direttamente.
Il distributore, quindi, per adempiere all'obbligo di lettura periodica del misuratore, si sarebbe limitato a
'lasciare avvisi' la cui invocata prova documentale appare pure incerta, visto che risulta prodotta qualche mera presunta foto di essi, senza riscontri oggettivi (cfr. doc. 2 prod. B).
Tali allegazioni e produzioni, a parere del giudicante, non sono sufficienti a ritenere come 'accertata' la responsabilità dell'utente per la mancata lettura del contatore, a cui far conseguire l'esclusione della prescrizione invocata dalla convenuta (come pure sancito dalla norma abrogativa), ma, anzi, dimostrano la pagina 10 di 11 violazione, da parte, del distributore, del dovere di diligenza richiesto nell'adempimento degli obblighi gravanti sullo stesso (in tal senso anche Trib. Prato, 31.12.2024 n. 978/2024).
In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà revocato e l'attrice opponente andrà condannata a pagare la somma corrispondente al consumo di 372 mc, risultando prescritta la somma per i restanti mc indicati nella fattura di conguaglio n. 2021/00150752 del 30/12/2021 di € 16.829,00.
Le spese del giudizio potranno essere interamente compensate tra le parti, anche in ragione della novità
della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione,
Revoca il Decreto ingiuntivo n. 109/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria il 2.2.2024;
Dichiara tenuta e per l'effetto la condanna al pagamento della Parte_1 Parte_1
somma corrispondente al consumo di 372 mc a favore di , oltre agli interessi Controparte_3 legali dall'invio della fattura al saldo;
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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