Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1984, a lire 100 miliardi per l'anno 1985 ed a lire 170 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1984, a lire 100 miliardi per l'anno 1985 ed a lire 170 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.