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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/09/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2024, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Franco Pepe del foro di Benevento in forza di mandato in atti, attore opponente, contro (codice fiscale CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo P.IVA_1
Rinaldi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 19 giugno 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che l'opposta ha ottenuto da questo Tribunale decreto di ingiunzione in suo favore del pagamento, da parte dell'opponente, della somma di
54.000,00 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ha ottenuto la tutela monitoria affermando l'avvenuta stipulazione inter partes di un contratto preliminare di compravendita riguardante un compendio immobiliare sito a
Calcio.
1 Ha assunto di aver versato, in forza del detto contratto, la somma di 54.000,00 euro e di aver diritto, sempre in forza del preliminare medesimo, alla restituzione della detta somma.
Si oppone l'ingiunto alla pretesa avanzata in via monitoria da controparte chiedendo la revoca del decreto.
Al contrario di quanto affermato da controparte, assume grave suo inadempimento relazionabile agli obblighi nascenti dal contratto preliminare stipulato inter partes e ne chiede la risoluzione.
Con conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni (consistenti anche nell'acquisizione della somma percepita a titolo di caparra confirmatoria) e con vittoria di spese.
L'opposta insta invece per la reiezione dell'opposizione e delle domande tutte attoree.
Con conferma del decreto opposto.
In ogni caso chiede condannarsi controparte al pagamento della somma di 54.000,00 euro.
Con gli accessori del credito e le spese del monitorio.
Insta per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione l'attore assume l'inammissibilità della domanda monitoria per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile.
Ora, però, in punto non può non valorizzarsi il fatto che, come si deduce dal documento 3 di produzione di parte opposta in sede monitoria, l'opposta medesima ha versato a favore dell'opponente la somma di 54.000,00 euro.
Come si deduce dal documento 2 di produzione dell'opposta in sede monitoria emerge che tale somma venne versata a titolo di caparra confirmatoria.
Sempre dal documento 2 (il preliminare stipulato inter partes), alla lettera F, emerge la sussistenza di una clausola
2 in forza della quale la validità della proposta dell'opponente era subordinata all'esito positivo di una richiesta di mutuo ovvero all'ottenimento di una delibera favorevole da parte di una società di leasing o di un istituto di credito.
Il sunnominato responso positivo doveva essere ricevuto dalla parte promissaria acquirente (l'opposta) ed essere reso noto alla parte promittente venditrice (l'opponente) entro il 15 settembre 2023.
La clausola prevedeva, in mancanza, la perdita di efficacia della proposta, ma, altresì, l'obbligo di restituire la sunnominata caparra all'opposta medesima.
Dai documenti 4 e 5 prodotti dall'opposta in sede monitoria emerge la sussistenza dell'obbligo restitutorio, risultando il mancato ottenimento del mutuo.
E' il colto documentale prodotto in sede monitoria, dunque, che indubbiamente disegna la presenza di prova scritta attestante la sussistenza, in capo all'opposta, della titolarità di un credito liquido ed esigibile.
Dunque i requisiti per l'emissione del decreto erano del tutto sussistenti al momento dell'emissione medesima.
Ne discende l'inaccoglibilità del primo motivo di opposizione.
Ora, il secondo motivo di opposizione si incentra sull'assunta illegittimità della richiesta di controparte di riconoscere nel caso di specie la debenza degli interessi di mora calcolati ai sensi del Decreto Legislativo numero 231 del
2002.
Trattasi di assunto infondato.
Come emerge dalla disamina del ricorso introduttivo della fase monitoria e del pedissequo decreto il ricorrente non ha mai esplicitato una cotale richiesta né è stata riconosciuto dal
Giudice del monitorio quanto assunto dall'opponente.
Sono stati chiesti e ottenuti gli interessi in conformità al disposto dell'articolo 1284, quarto comma, del codice civile.
3 Trattasi di accessori del credito logicamente ed ontologicamente diversi tra loro.
Dunque anche il secondo motivo di opposizione non pare accoglibile.
Ancora, l'opponente si duole dell'altrui iniziativa giudiziaria assumendo grave inadempimento di controparte relazionabile agli obblighi nascenti dal contratto preliminare stipulato inter partes.
Secondo la sua prospettazione tale grave inadempimento precluderebbe l'accoglimento delle sue domande e legittimerebbe la declaratoria di risoluzione del contratto per sua colpa, con conseguente acquisizione della somma di
54.000,00 euro (ossia della caparra confirmatoria).
Il motivo di opposizione in esame non può che essere risolto alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione
è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica;
peraltro, la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto (in questo caso l'obbligo restitutorio della caparra confirmatoria), senza che rilevi, ai sensi dell'articolo 1359 del codice civile, un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente a una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo
4 giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista.
Di esamini, ex pluribus, la pronuncia numero 17919 del 2023.
Dunque l'assunto grave inadempimento di parte opposta pare in nuce non configurabile.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande attoree.
Per l'effetto, dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Dovrà poi dichiararsi l'inammissibilità della domanda, formulata da parte opposta nei confronti dell'opponente, di condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte (si esamini, ex multis, la pronuncia numero 19595 dell'anno 2013) la sentenza di rigetto dell'opposizione non può sostanziarsi in una sentenza di condanna dell'ingiunto atta a sostituirsi all'originario titolo fatto oggetto di impugnazione, visto che il rigetto dell'opposizione comporta, di per sé stesso, che la statuizione sulla fondatezza delle ragioni del creditore fatta in decreto, da provvisoria, divenga definitiva.
La sentenza che rigetta l'opposizione, in quanto statuisce sull'insussistenza dei fatti modificativi o impeditivi o estintivi del diritto, ovvero sulla sussistenza di quelli costitutivi, assiste con il suo giudicato o con la sua efficacia provvisoria la condanna insita nel decreto: in tal modo si spiega come il titolo, relativamente alla somma portata nel monitorio e ai suoi accessori (nonché alle spese del monitorio), possa rimanere appunto quest'ultimo, senza necessità di una fusione o di una sorta di riversamento del titolo precedente in quello definitivo.
In sostanza, per la condanna recata dal decreto (sorte capitale, accessori e spese), l'unico titolo è quest'ultimo,
5 potendosi soltanto aggiungere, quale titolo esecutivo, ma per altre ragioni di credito, diverse o ulteriori rispetto a quelle del decreto, anche la sentenza di rigetto dell'opposizione.
Esaurita così anche tale ultima questione, non resta che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e le domande tutte attoree.
Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione, a favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in 14.103,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al
15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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