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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. SICCARDI CHIARA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. BRONDINO EVA che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuto
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 433/2024 il Tribunale di Cuneo, su ricorso ex art. 473 bis.12 cpc e sgg di dichiarava la separazione giudiziale dalla coniuge , co- Parte_1 Controparte_1
niugata con matrimonio concordatario in Barge in data 4/06/2003, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2003, dal quale erano nati i figli ( 2.12.2008) e (22.12.2010) disponendo la reiezione delle reciproche Per_1 Per_2
1 domande di addebito, l'affidamento condiviso dei minori, la assegnazione della casa coniuga- le alla collocataria dei minori;
la articolazione del diritto di visita paterno in modo CP_1
libero, nel senso il padre avrebbe potuto vedere i figli liberamente, previo accordo Pt_1
con la madre con congruo anticipo, e comunque: almeno un pomeriggio alla settimana, da scegliersi secondo le esigenze della prole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed ex- trascolastici dei minori, e a fine settimana alterni, a partire dal venerdì sera alla domenica se- ra, nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al
30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la previsione di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di euro 1000,00 totali, e la previsione in favore della di assegno di mantenimento in misura di euro 500,00. CP_1
Il collegio infine disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti di leg- ge.
Nei termini assegnati le parti depositavano note congiunte rappresentando che la sentenza era passata in giudicato in data 27.6.24, che dalla comparizione personale dei coniugi avanti al giudice in data 19.9.23 la convivenza non era ripresa e che non vi era possibilità di ricostituire la affectio coniugalis;
rassegnavano quindi le seguenti conclusioni congiunte
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il proprio parere,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Barge (CN) il giorno 14 giugno 2003 in regime di separazione dei beni ordinando al compe- tente Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
- che la IG.ra perda il cognome che per effetto del ma- Controparte_1
trimonio aveva aggiunto al proprio;
prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti ex art. 473-bis-51 c.p.c… e così precisamen- te:
- affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 Per_2
loro collocamento presso la madre , cui è già assegnata la casa coniugale di via CP_1 Per_3
Aimeri 2 con le necessarie limitazioni di cui al superiore paragrafo 5)-( l'ufficio da atto che si tratta di accordi transattivi tra le parti per consentire al l'esercizio della attività Pt_1
2 agricola essendo l'abitazione familiare ubicata all'interno dell'azienda agricola del Camos- so);
- il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre con con- Pt_1
gruo anticipo, e potrà comunque tenerli con sé almeno un pomeriggio alla settimana, da sce- gliersi secondo le esigenze della prole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici dei minori, e a fine settimana alterni, a partire dal venerdì sera alla domenica sera, nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in Albis al Mercoledì, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
resta inteso pe- raltro che i coniugi, di comune accordo e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudi- ce, possono estendere la frequentazione dei figli con il padre ad ulteriori periodi non previsti;
- le questioni di straordinaria importanza per la vita dei figli minori saranno assunte congiun- tamente da entrambi i genitori, i quali potranno invece esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso, ciascun genitore provvederà, nei pe- riodi di competenza, a seguire i figli negli studi anche nella forma della didattica a distanza, a indirizzarli nelle attività didattico-sportive che loro vorranno scegliere, così come negli incon- tri con gli amici, ad accompagnarli alle manifestazioni a cui saranno interessati, e a stimolare e secondo le proprie personali inclinazioni;
sarà premura di entrambi i coniu- Per_1 Per_2
gi, anche con il supporto dei nonni materni e paterni, garantire vicendevolmente gli sposta- menti dei figli dalle due abitazioni;
in ogni caso i genitori si impegnano ad intrattenere tra loro rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspi- razioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli, seguendo un comune pro- gramma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori;
- il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli, versando alla moglie, Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun fi- glio), mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate alla moglie CP_2
con la specificazione della causale “assegno di mantenimento mese …… anno
[...]
…….”, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese e dall'anno succes- sivo alla pubblicazione della pronuncianda sentenza di divorzio;
- le spese straordinarie occorrenti per i figli saranno sopportate in parti uguali da entrambi i genitori, sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
il IGnor
[...]
senza che ciò costituisca assunzione di alcun obbligo di corrispondere le spese Parte_2
ordinarie relative alla casa coniugale assegnata alla moglie, ma soltanto in via eccezionale e
3 pro bono pacis, si onererà del costo del consumo dell'utenza idrica della casa familiare e del costo di n. 2 zanzariere da installare presso la casa familiare (pari a € 195,00 ciascuna), come da pregresso accordo con la IGnora Controparte_1
- il IGnor rebus sic stantibus, continuerà a corrispondere alla coniuge Parte_1 [...] entro il 10 di ogni mese l'assegno di divorzio dell'importo di € 500,00 mensili, CP_3
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- la IGnora continuerà a percepire l'Assegno Unico per il Figlio per cia- Controparte_1
scun figlio nella misura di legge (50%);
- le detrazioni fiscali per ciascun figlio saranno a favore di ciascun genitore nella misura del
50%;
- i coniugi confermano il reciproco consenso all'espatrio dei figli ed al rilascio dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento equipollente, con l'iscrizione dei figli minori su cia- scuno di questi, inclusa la carta di identità;
- spese legali compensate ragione per cui ciascun coniuge corrisponderà le competenze pro- fessionali oltre oneri accessori e le anticipazioni al proprio difensore.”
La causa era quindi rimessa in decisione previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
La domanda di cessazione degli effetti civili va accolta: le conclusioni congiunte dimostrano il raggiungimento di una intesa tra le parti;
le condizioni inerenti la prole sono le stesse, salvo alcune precisazioni, disposte dal collegio con la sentenza di separazione, e quindi già valutate adeguate per i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Barge in data 14.6.2003 tra
, n. il 25/06/1977 a SALUZZO (CN), Parte_1
E
, n. il 22/07/1981 a Pinerolo (to), Controparte_1
alle condizioni dagli stessi concordate nelle note difensive depositate e come trascritte in par- te motiva.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Barge ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 7/11/2024
4 Il Presidente
Dott Roberta Bonaudi
Il giudice estensore
Dott. Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. SICCARDI CHIARA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. BRONDINO EVA che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuto
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 433/2024 il Tribunale di Cuneo, su ricorso ex art. 473 bis.12 cpc e sgg di dichiarava la separazione giudiziale dalla coniuge , co- Parte_1 Controparte_1
niugata con matrimonio concordatario in Barge in data 4/06/2003, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2003, dal quale erano nati i figli ( 2.12.2008) e (22.12.2010) disponendo la reiezione delle reciproche Per_1 Per_2
1 domande di addebito, l'affidamento condiviso dei minori, la assegnazione della casa coniuga- le alla collocataria dei minori;
la articolazione del diritto di visita paterno in modo CP_1
libero, nel senso il padre avrebbe potuto vedere i figli liberamente, previo accordo Pt_1
con la madre con congruo anticipo, e comunque: almeno un pomeriggio alla settimana, da scegliersi secondo le esigenze della prole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed ex- trascolastici dei minori, e a fine settimana alterni, a partire dal venerdì sera alla domenica se- ra, nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al
30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la previsione di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di euro 1000,00 totali, e la previsione in favore della di assegno di mantenimento in misura di euro 500,00. CP_1
Il collegio infine disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti di leg- ge.
Nei termini assegnati le parti depositavano note congiunte rappresentando che la sentenza era passata in giudicato in data 27.6.24, che dalla comparizione personale dei coniugi avanti al giudice in data 19.9.23 la convivenza non era ripresa e che non vi era possibilità di ricostituire la affectio coniugalis;
rassegnavano quindi le seguenti conclusioni congiunte
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il proprio parere,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Barge (CN) il giorno 14 giugno 2003 in regime di separazione dei beni ordinando al compe- tente Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
- che la IG.ra perda il cognome che per effetto del ma- Controparte_1
trimonio aveva aggiunto al proprio;
prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti ex art. 473-bis-51 c.p.c… e così precisamen- te:
- affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 Per_2
loro collocamento presso la madre , cui è già assegnata la casa coniugale di via CP_1 Per_3
Aimeri 2 con le necessarie limitazioni di cui al superiore paragrafo 5)-( l'ufficio da atto che si tratta di accordi transattivi tra le parti per consentire al l'esercizio della attività Pt_1
2 agricola essendo l'abitazione familiare ubicata all'interno dell'azienda agricola del Camos- so);
- il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre con con- Pt_1
gruo anticipo, e potrà comunque tenerli con sé almeno un pomeriggio alla settimana, da sce- gliersi secondo le esigenze della prole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici dei minori, e a fine settimana alterni, a partire dal venerdì sera alla domenica sera, nonché sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in Albis al Mercoledì, nonché per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
resta inteso pe- raltro che i coniugi, di comune accordo e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudi- ce, possono estendere la frequentazione dei figli con il padre ad ulteriori periodi non previsti;
- le questioni di straordinaria importanza per la vita dei figli minori saranno assunte congiun- tamente da entrambi i genitori, i quali potranno invece esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso, ciascun genitore provvederà, nei pe- riodi di competenza, a seguire i figli negli studi anche nella forma della didattica a distanza, a indirizzarli nelle attività didattico-sportive che loro vorranno scegliere, così come negli incon- tri con gli amici, ad accompagnarli alle manifestazioni a cui saranno interessati, e a stimolare e secondo le proprie personali inclinazioni;
sarà premura di entrambi i coniu- Per_1 Per_2
gi, anche con il supporto dei nonni materni e paterni, garantire vicendevolmente gli sposta- menti dei figli dalle due abitazioni;
in ogni caso i genitori si impegnano ad intrattenere tra loro rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspi- razioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli, seguendo un comune pro- gramma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori;
- il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli, versando alla moglie, Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun fi- glio), mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate alla moglie CP_2
con la specificazione della causale “assegno di mantenimento mese …… anno
[...]
…….”, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese e dall'anno succes- sivo alla pubblicazione della pronuncianda sentenza di divorzio;
- le spese straordinarie occorrenti per i figli saranno sopportate in parti uguali da entrambi i genitori, sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
il IGnor
[...]
senza che ciò costituisca assunzione di alcun obbligo di corrispondere le spese Parte_2
ordinarie relative alla casa coniugale assegnata alla moglie, ma soltanto in via eccezionale e
3 pro bono pacis, si onererà del costo del consumo dell'utenza idrica della casa familiare e del costo di n. 2 zanzariere da installare presso la casa familiare (pari a € 195,00 ciascuna), come da pregresso accordo con la IGnora Controparte_1
- il IGnor rebus sic stantibus, continuerà a corrispondere alla coniuge Parte_1 [...] entro il 10 di ogni mese l'assegno di divorzio dell'importo di € 500,00 mensili, CP_3
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- la IGnora continuerà a percepire l'Assegno Unico per il Figlio per cia- Controparte_1
scun figlio nella misura di legge (50%);
- le detrazioni fiscali per ciascun figlio saranno a favore di ciascun genitore nella misura del
50%;
- i coniugi confermano il reciproco consenso all'espatrio dei figli ed al rilascio dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento equipollente, con l'iscrizione dei figli minori su cia- scuno di questi, inclusa la carta di identità;
- spese legali compensate ragione per cui ciascun coniuge corrisponderà le competenze pro- fessionali oltre oneri accessori e le anticipazioni al proprio difensore.”
La causa era quindi rimessa in decisione previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
La domanda di cessazione degli effetti civili va accolta: le conclusioni congiunte dimostrano il raggiungimento di una intesa tra le parti;
le condizioni inerenti la prole sono le stesse, salvo alcune precisazioni, disposte dal collegio con la sentenza di separazione, e quindi già valutate adeguate per i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Barge in data 14.6.2003 tra
, n. il 25/06/1977 a SALUZZO (CN), Parte_1
E
, n. il 22/07/1981 a Pinerolo (to), Controparte_1
alle condizioni dagli stessi concordate nelle note difensive depositate e come trascritte in par- te motiva.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Barge ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 7/11/2024
4 Il Presidente
Dott Roberta Bonaudi
Il giudice estensore
Dott. Natalia Fiorello
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