Ordinanza collegiale 16 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2022
Sentenza breve 27 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 27/04/2022, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2022
N. 05116/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11722/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11722 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17 agosto 2021, comunicato al ricorrente il 25 agosto 2021, con il quale veniva decretata l’esclusione del signor -OMISSIS-dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (concorso indetto con decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676), all’esito del giudizio di non idoneità fisica espresso dalla Commissione medica, ai sensi dell’articolo 9 del decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676;
- del verbale della Commissione medica n. 109 del 20 luglio 2021, con il quale è stata attestata la non idoneità psicofisica del signor -OMISSIS-in conseguenza di una alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM) -OMISSIS- – decreto Ministero interno 4 novembre 2019, n. 166, articolo 1, comma 1, lettera b);
- della scheda medica, della cartella clinica, dei referti e degli ulteriori accertamenti, relativi al ricorrente e predisposti dalla Commissione medica, nella parte in cui decretano l’inidoneità psicofisica del candidato e la conseguente esclusione dall’iter selettivo;
nonché, per quanto occorrer possa:
- di tutte le graduatorie adottate nell’ambito del procedimento di selezione in questione, nella misura in cui siano lesive per il ricorrente;
- dell’articolo 9 del bando e del richiamato regolamento, nella parte in cui stabiliscono che il giudizio definitivo di non idoneità della Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2008, n. 163, comporta l’esclusione dalla procedura;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se e in quanto esistente, nonché lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del Capo dei Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 676 del 18 ottobre 2016 – a causa della riscontrata “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM) -OMISSIS- - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
Considerato che, a supporto delle proprie allegazioni, il ricorrente ha prodotto il referto di un esame bioimpedenziometrico eseguito presso il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, dal quale risulta un valore di massa grassa pari al -OMISSIS- percento;
Considerato che con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta una verificazione la quale, considerato che “il risultato della massa grassa rientra nel valore della tabella A in allegato al DPR 17/12/2015 n° 207, di cui all'art. 3 citato D.P.R., a cui ha fatto seguito l'art. 1 comma 1 lettera b Decreto Ministero dell'Interno n° 166/2019”, ha ritenuto il candidato idoneo ai requisiti di cui al concorso pubblico in oggetto;
Ritenuto che il dato istruttorio, corroborato dalle certificazioni mediche allegate dalla parte ricorrente, induca a ritenere fondate le relative doglianze di parte, quanto meno sotto la denunciata carenza di istruttoria;
Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra, il ricorso possa essere accolto e definito in forma semplificata, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio (v. ord. coll. n. 1842/2022), come da avviso dato alle parti nella odierna camera di consiglio, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e, in parte qua e nei limiti dell’interesse, della graduatoria finale del concorso;
Liquidate le spese a carico dell’Amministrazione secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e, in parte qua, per quanto di interesse, la graduatoria finale del concorso.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Perna | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.